CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1150/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID AN, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5284/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023008791546000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3940/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: sio riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Resistente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnando la cartella di pagamento nr. 097 2023 0087915460 000 emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 sul modello Unico/Redditi, annualità 2017, per l'importo di euro
6.047,91.
Il ricorrente lamentava:
1) l'omessa notifica dell'atto prodromico (comunicazione predisposta in data 17.06.2020 con codice atto n. 02267591820 consegnata in data 11.02.2022);
2) la violazione del principio dell'obbligo dell'instaurazione del contraddittorio preventivo;
3) la decadenza per mancata notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
4) la carenza di motivazione ed omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
La CGT di I grado di ROMA, con sentenza n. 11427/10/2024, pronunciata il 16.09.2024 e depositata il
18/09/2024, ha accolto il ricorso ritenendolo fondato così motivando: “Preliminarmente vanno disattese tutte le richieste preliminari avanzate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione attesa la costituzione in giudizio dell'ente impositore a seguito di intervento volontario. Infondate appaiono poi le doglianze articolate nel ricorso da parte ricorrente relative alla mancata e/o insufficiente motivazione dell'atto impugnato, risultando ritualmente richiamato in cartella l'atto prodromico alla sua emissione, relativo alla comunicazione numero 2891811807, codice atto 02267591820. Deve, tuttavia, osservarsi che la comunicazione sopra citata non risulta regolarmente notificata al contribuente non essendovi prova sul punto della corrispondenza tra quanto notificato con la raccomandata numero 572673842443, spedita in data 27/1/2022 e ritirata dal destinatario in data 11/2/2022, e la comunicazione indicata con numero
2891811807, codice atto 02267591820. Come ribadito anche con recente ordinanza Cassazione n. 5981 del 6 marzo 2024, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis
DPR n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. (….) Nella fattispecie in esame dalla lettura della cartella si evince che la somma richiesta attiene a omesso o carente versamento sulla base di un minor credito riconosciuto, pertanto, non a un semplice errore di versamento;
e del resto le resistenti non producono in giudizio alcuna comunicazione da cui evincersi maggiori dettagli sulle motivazioni della richiesta di pagamento come era onere dell'ente impositore, il quale si limita a difendersi assumendo una regolare notifica di tale atto prodromico. Ne 3 discende che la doglianza di parte ricorrente è fondata e la cartella di pagamento deve essere annullata. A seguito dell'annullamento dell'atto impugnato e della mancata dimostrazione della rituale notifica della comunicazione di irregolarità scaturita dal controllo automatizzato de quo risulta, altresì, fondata anche l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate eccependo l'erroneita' della sentenza, in quanto contrariamente a quanto sostenuto nella parte motiva della stessa, al contribuente e' stata ritualmente notificata la comunicazione preventiva relativa al controllo automatizzato. Inoltre fa presente che non e' maturata alcuna decadenza dal potere impositivo atteso che la cartella di pagamento relativa al modello unico presentata nel 2018 avrebbe dovuto essere notificata entro il
31.12.2021, ma tale termine e' stato prorogato di due anni ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D lgs n.
159/2015.
Resistente_1 si e' ritualmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di lite nei confronti di parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Dalla documentazione in atto, questo Collegio ha appurato che l'Agenzia delle Entrate notificava ritualmente al contribuente la comunicazione controllo automatizzato n. 2891811807 ex art. 36bis, DPR
600/73 della dichiarazione mod. Unico PF, /2018 per i redditi 2017, con la quale era stato anticipato al ricorrente l'esito della liquidazione con le sanzioni irrogate nella misura minima del 10%, oggetto del ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata, che risulta spedita tramite raccomandata numero
572673842443, inviata in data 27/1/2022 direttamente all'odierno appellato all'indirizzo presente in
Anagrafe Tributaria e ritirata allo sportello dove il destinatario ha firmato per avvenuta consegna in data
11/2/2022.
In relazione all'asserita decadenza dal potere impositiva, si rileva che nella presente fattispecie trova applicazione l'art. 25, comma 1, lettera a), del DPR 602/73, ai sensi del quale: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,”.
Nella presente fattispecie la cartella di pagamento è relativa al controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico presentata nel 2018, pertanto il termine ordinario di decadenza per la notifica della cartella di pagamento doveva essere individuato nella data del 31.12.2021. Tuttavia, in considerazione della sospensione dell'attività di riscossione disposta dal legislatore a causa della pandemia da covid-19, il termine di decadenza risulta prorogato di due anni, ai sensi dell'art. 12, comma
2, del D. Lgs. 159/2015: ne consegue che, ai sensi della disposizione sopra riportata, il termine di prescrizione deve intendersi prorogato sino al 31.12.2023 e la notificata effettuata in data 23/11/2023 deve ritenersi tempestiva.
Sussistono fondati motivi per compensare le spese, atteso che l'Agenzia delle Entrate in primo grado non aveva prodotto la documentazione probante l'avvenuta notifica.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Roma in data
16 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID AN, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5284/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023008791546000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3940/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: sio riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Resistente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnando la cartella di pagamento nr. 097 2023 0087915460 000 emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 sul modello Unico/Redditi, annualità 2017, per l'importo di euro
6.047,91.
Il ricorrente lamentava:
1) l'omessa notifica dell'atto prodromico (comunicazione predisposta in data 17.06.2020 con codice atto n. 02267591820 consegnata in data 11.02.2022);
2) la violazione del principio dell'obbligo dell'instaurazione del contraddittorio preventivo;
3) la decadenza per mancata notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
4) la carenza di motivazione ed omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
La CGT di I grado di ROMA, con sentenza n. 11427/10/2024, pronunciata il 16.09.2024 e depositata il
18/09/2024, ha accolto il ricorso ritenendolo fondato così motivando: “Preliminarmente vanno disattese tutte le richieste preliminari avanzate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione attesa la costituzione in giudizio dell'ente impositore a seguito di intervento volontario. Infondate appaiono poi le doglianze articolate nel ricorso da parte ricorrente relative alla mancata e/o insufficiente motivazione dell'atto impugnato, risultando ritualmente richiamato in cartella l'atto prodromico alla sua emissione, relativo alla comunicazione numero 2891811807, codice atto 02267591820. Deve, tuttavia, osservarsi che la comunicazione sopra citata non risulta regolarmente notificata al contribuente non essendovi prova sul punto della corrispondenza tra quanto notificato con la raccomandata numero 572673842443, spedita in data 27/1/2022 e ritirata dal destinatario in data 11/2/2022, e la comunicazione indicata con numero
2891811807, codice atto 02267591820. Come ribadito anche con recente ordinanza Cassazione n. 5981 del 6 marzo 2024, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis
DPR n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. (….) Nella fattispecie in esame dalla lettura della cartella si evince che la somma richiesta attiene a omesso o carente versamento sulla base di un minor credito riconosciuto, pertanto, non a un semplice errore di versamento;
e del resto le resistenti non producono in giudizio alcuna comunicazione da cui evincersi maggiori dettagli sulle motivazioni della richiesta di pagamento come era onere dell'ente impositore, il quale si limita a difendersi assumendo una regolare notifica di tale atto prodromico. Ne 3 discende che la doglianza di parte ricorrente è fondata e la cartella di pagamento deve essere annullata. A seguito dell'annullamento dell'atto impugnato e della mancata dimostrazione della rituale notifica della comunicazione di irregolarità scaturita dal controllo automatizzato de quo risulta, altresì, fondata anche l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate eccependo l'erroneita' della sentenza, in quanto contrariamente a quanto sostenuto nella parte motiva della stessa, al contribuente e' stata ritualmente notificata la comunicazione preventiva relativa al controllo automatizzato. Inoltre fa presente che non e' maturata alcuna decadenza dal potere impositivo atteso che la cartella di pagamento relativa al modello unico presentata nel 2018 avrebbe dovuto essere notificata entro il
31.12.2021, ma tale termine e' stato prorogato di due anni ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D lgs n.
159/2015.
Resistente_1 si e' ritualmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di lite nei confronti di parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Dalla documentazione in atto, questo Collegio ha appurato che l'Agenzia delle Entrate notificava ritualmente al contribuente la comunicazione controllo automatizzato n. 2891811807 ex art. 36bis, DPR
600/73 della dichiarazione mod. Unico PF, /2018 per i redditi 2017, con la quale era stato anticipato al ricorrente l'esito della liquidazione con le sanzioni irrogate nella misura minima del 10%, oggetto del ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata, che risulta spedita tramite raccomandata numero
572673842443, inviata in data 27/1/2022 direttamente all'odierno appellato all'indirizzo presente in
Anagrafe Tributaria e ritirata allo sportello dove il destinatario ha firmato per avvenuta consegna in data
11/2/2022.
In relazione all'asserita decadenza dal potere impositiva, si rileva che nella presente fattispecie trova applicazione l'art. 25, comma 1, lettera a), del DPR 602/73, ai sensi del quale: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,”.
Nella presente fattispecie la cartella di pagamento è relativa al controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico presentata nel 2018, pertanto il termine ordinario di decadenza per la notifica della cartella di pagamento doveva essere individuato nella data del 31.12.2021. Tuttavia, in considerazione della sospensione dell'attività di riscossione disposta dal legislatore a causa della pandemia da covid-19, il termine di decadenza risulta prorogato di due anni, ai sensi dell'art. 12, comma
2, del D. Lgs. 159/2015: ne consegue che, ai sensi della disposizione sopra riportata, il termine di prescrizione deve intendersi prorogato sino al 31.12.2023 e la notificata effettuata in data 23/11/2023 deve ritenersi tempestiva.
Sussistono fondati motivi per compensare le spese, atteso che l'Agenzia delle Entrate in primo grado non aveva prodotto la documentazione probante l'avvenuta notifica.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Roma in data
16 dicembre 2025