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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 10.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 587/2022 R.G. promossa da:
nata il [...], a [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare SORIANO, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla Via Renella, n. 32, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Itala DE BENEDICTIS, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. ad n. R.G. 6528/2020 – CP_2
Assegno d'Invalidità Ordinario (L. 222/1984).
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.12.2020, l'istante in epigrafe, bracciante agricola, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità ordinaria ex L. 222/1984, atteso che l' aveva rigettato la domanda (domanda amministrativa del CP_1
20.06.2018). Avverso tale provvedimento, deduceva di aver presentato, in data 01/09/2018, ricorso al Comitato Provinciale anch'esso parimenti respinto. CP_1
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. , non riconosceva la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità ordinaria, sostenendo che l'istante non presentasse una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, non risultasse soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) ai fini del riconoscimento. La ricorrente formulava la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 25.01.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio, contestando diffusamente le argomentazioni del CP_1 ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il giudice ha ritenuto opportuno riconvocare il CTU già nominato in precedenza affinché esaminasse documentazione sanitaria successiva alla data della visita ed eventualmente modificasse le conclusioni medico-legali espresse in precedenza nell'elaborato peritale, valutando un eventuale aggravamento ex art. 149 disp. att. c.p.c.
Concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 6528/2020, la causa viene decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU. In via preliminare, il ricorso è tanto ammissibile, quanto procedibile;
per cui la decidibilità della controversia si sposta al merito.
Motivi di contestazione in estrema sintesi: errata valutazione dell'incidenza delle patologie sulle mansioni specifiche: “la ricorrente è affetta da cardiopatia sclerotico ipertensiva in precario compenso farmacologico (II stadio OMS); da artrosi poli distrettuale con particolare coinvolgimento del ginocchio, ma, soprattutto, del rachide in toto per discopatie cervicali e lombari, per scoliosi destro convessa e per spondilo listesi di L4 su L5; da sindrome del tunnel carpale bilaterale con neuropatia del nervo mediano;
da sindrome depressiva cronica ricorrente di grado grave (atti 27); inoltre, con documentazione del luglio 2021 (e successiva), si può affermare che ella abbia anche una BPCO di media entità su pregressa polmonite interstiziale da COVID19, mentre da documentazione del novembre 2021 si evince un aggravamento della cardiopatia ipertensiva che viene classificata in II classe NYHA”.
Nella presente fase di giudizio si è ritenuto opportuno procedere ad un'integrazione della CTU - benché nel corso delle operazioni peritali in sede di ATPO parte ricorrente non abbia mosso obiezioni e rilievi alla bozza inviata nei termini assegnati, sprecando la valida occasione di contraddittorio che l'art. 195 c.p.c. assicura (e da tanto possono trarsi argomenti di convincimento per il Giudice) e benché la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata sia inidonea a giustificare un supplemento istruttorio mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento, trattandosi di mero dissenso diagnostico - soltanto per la sopravvenuta documentazione sanitaria.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Le conclusioni diagnostiche a cui è pervenuto il CTU nella stesura definitiva dell'elaborato peritale (deposito del 14.1.2024), sono le seguenti:
“Seppur la ricorrente risulta affetta da una cardiomiopatia sclero-ipertensiva, una BPCO ed un'osteoartrosi, residua solo una lievissima ipofunzionalità articolare, dico lievissima all'obiettività clinica esperita - manovra di Lasegue - non presentando ALCUNA altra alterazione funzionale significativa. Infatti, il quadro osteo-articolare, rivisitato sulla documentazione agli atti, trova piena aderenza nel giudizio precedentemente espresso. Trattasi di patologia articolare osteo-degenerativa che non impatta in alcun modo sulla capacità lavorativa della ricorrente. Ricorrente, infatti, con una “good fitness”. Concomita una BPCO su una pregressa polmonite interstiziale da COVID 19, ma in assenza di una riduzione della funzionalità respiratoria ed una cardiomiopatia sclero- ipertensiva in controllo farmacologico ed in ASSENZA di alterazione emodinamica, come da obiettività esperita in sede medico-legale. Si conferma l'orientamento medico-legale precedentemente espresso, in quanto, trattasi di RICORRENTE 56enne - RICORRENTE FIT - RICORRENTE IN CP_3 ovvero che non presentava un quadro clinico globale tale da comportare una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio del settore agricolo - BRACCIANTE AGRICOLO). Si rappresenta, infine, che le percentuali a cui sono state ascritte le singole patologie della ricorrente sono state “robustamente”, a parere dello scrivente CTU, riconosciute. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni-medico legali: “[…] non ricorre il presupposto clinico, ai fini medico-legali, per il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della legge 222/84, in quanto il quadro clinico del ricorrente NON riduce, a meno di un terzo, la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio del settore agricolo - BRACCIANTE AGRICOLA), salva diversa valutazione da parte del Giudice”. Ebbene, non sono risultate, complessivamente, infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, in accordo con la precedente CTU resa in fase di ATP.
Tanto in accordo con la normativa in materia. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165: Assegno ordinario di invalidità: Co. I: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_1 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Co. II: “Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”.
Si rammenta in proposito che, con riguardo ai criteri medico-legali d'indagine, “in materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 23/04/2019, n.11185). Di talché, il parametro prescelto dall'ausiliario del Giudice non può essere quello dell'invalidità civile, nemmeno per analogia (cfr. Corte appello Catanzaro sez. lav., 24/04/2017, n.745). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da sempre sostenuto che “la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato” (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477 conforme a Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16141; Cassazione civile sez. lav., 12/06/2018, n.15303). In termini ancora più chiari, la sussistenza del requisito sanitario richiesto “deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (Cassazione civile sez. VI, 13/03/2017, n.6443, conforme a Cass. Civ., sez. L., del 06/07/2007, n. 15265 e Cass. Civ., sez. L., del 09/03/2001, n. 3519).
In conclusione, nulla induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Quanto alla lamentata sottostima delle patologie sofferte, preme evidenziare che in via generale si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti, dando preminenza a quanto obiettivato.
Il CTU, quindi, dopo aver preso in esame tutta documentazione medica allegata e autorizzata, anche al fine di puntualmente ricostruire la storia clinica della ricorrente, dando conto delle patologie sofferte e, dunque, dell'evoluzione del quadro morboso, ha rassegnato argomentazioni medico-legali che in maniera chiara danno conto del ragionamento svolto, precisamente rispondente ai quesiti sottoposti dal Giudice.
Quanto alla doglianza concernente la mancata attestazione del “vero” da parte del CTU, in ordine alla asserita omessa valutazione di tutta la documentazione clinica sopravvenuta, preme al Tribunale osservare con fermezza che il Consulente tecnico d'ufficio, in quanto ausiliario del giudice, detiene la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che le informazioni da lui raccolte e le dichiarazioni rese fanno fede sino a querela di falso (cfr. Cass. n. 5973/15), che non risulta presentata nel caso di specie. Poiché la parte ricorrente non ha presentato alcuna querela di falso rispetto al contenuto della perizia che riporta quanto constatato dal CTU (e non il proprio giudizio), non può revocarsi in dubbio tutto quanto da questi certificato nell'elaborato peritale. Tanto più che il reato di falsa perizia, ex art. 373 c.p. è ipotizzabile nei confronti di un consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso di un procedimento civile (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 5/2/2007, n. 14101) così come nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (cfr. Cass. pen., Sez. V, 10/1/2003, n. 10651), ma la Difesa ha limitato tale censura a motivo di opposizione con le ultime note di trattazione scritta depositate, senza dare alcun seguito penale alla vicenda, di talché essa si presta ad essere confinata nell'alveo delle mere illazioni.
In considerazione di ciò, può affermarsi che la parte non ha adempiuto all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative. Non si è ritenuto opportuno, quindi, procedere ad una integrazione della CTU in quanto la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata è inidonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. In definitiva, non emerge dalle motivazioni dell'opposizione e dalle conclusioni rassegnate altro che un mero dissenso diagnostico. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali, perché si limitano a dedurre una generica sottostima da parte del CTU delle patologie.
L'elaborato appare non suscettibile di censure (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), le risultanze sono coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre emergenze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Si aggiunge anche che, trattandosi di patologie potenzialmente ingravescenti e in funzione dell'età anagrafica, è scontato che il decorso del tempo possa verosimilmente provocare un inesorabile peggioramento e scadimento delle condizioni di salute dell'assistito; ma ciò non legittima la reiterazione ad libitum e ad infinitum delle operazioni peritali, fino a quando non si sarà soddisfatti della risposta dell'ausiliario del giudice.
Occorre, invece, opportunamente circoscrivere l'oggetto dell'accertamento, perché diversamente si arriverebbe a contraddire lo spirito della normativa in tema di accertamento tecnico preventivo. Va premesso, infatti, che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Pertanto, la legge consente alla parte di depositare il dissenso solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale. In caso contrario, più logicamente, l'interessato lascerà che l'accertamento sanitario sia omologato, proponendo, immediatamente dopo, una domanda di aggravamento in sede amministrativa.
Esonero dalle spese di lite per la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; spese di CTU liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Esonero dalle spese di lite;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto e poste a carico dell' CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 10.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 587/2022 R.G. promossa da:
nata il [...], a [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare SORIANO, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla Via Renella, n. 32, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Itala DE BENEDICTIS, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. ad n. R.G. 6528/2020 – CP_2
Assegno d'Invalidità Ordinario (L. 222/1984).
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.12.2020, l'istante in epigrafe, bracciante agricola, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità ordinaria ex L. 222/1984, atteso che l' aveva rigettato la domanda (domanda amministrativa del CP_1
20.06.2018). Avverso tale provvedimento, deduceva di aver presentato, in data 01/09/2018, ricorso al Comitato Provinciale anch'esso parimenti respinto. CP_1
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. , non riconosceva la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità ordinaria, sostenendo che l'istante non presentasse una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, non risultasse soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) ai fini del riconoscimento. La ricorrente formulava la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 25.01.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio, contestando diffusamente le argomentazioni del CP_1 ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il giudice ha ritenuto opportuno riconvocare il CTU già nominato in precedenza affinché esaminasse documentazione sanitaria successiva alla data della visita ed eventualmente modificasse le conclusioni medico-legali espresse in precedenza nell'elaborato peritale, valutando un eventuale aggravamento ex art. 149 disp. att. c.p.c.
Concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 6528/2020, la causa viene decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU. In via preliminare, il ricorso è tanto ammissibile, quanto procedibile;
per cui la decidibilità della controversia si sposta al merito.
Motivi di contestazione in estrema sintesi: errata valutazione dell'incidenza delle patologie sulle mansioni specifiche: “la ricorrente è affetta da cardiopatia sclerotico ipertensiva in precario compenso farmacologico (II stadio OMS); da artrosi poli distrettuale con particolare coinvolgimento del ginocchio, ma, soprattutto, del rachide in toto per discopatie cervicali e lombari, per scoliosi destro convessa e per spondilo listesi di L4 su L5; da sindrome del tunnel carpale bilaterale con neuropatia del nervo mediano;
da sindrome depressiva cronica ricorrente di grado grave (atti 27); inoltre, con documentazione del luglio 2021 (e successiva), si può affermare che ella abbia anche una BPCO di media entità su pregressa polmonite interstiziale da COVID19, mentre da documentazione del novembre 2021 si evince un aggravamento della cardiopatia ipertensiva che viene classificata in II classe NYHA”.
Nella presente fase di giudizio si è ritenuto opportuno procedere ad un'integrazione della CTU - benché nel corso delle operazioni peritali in sede di ATPO parte ricorrente non abbia mosso obiezioni e rilievi alla bozza inviata nei termini assegnati, sprecando la valida occasione di contraddittorio che l'art. 195 c.p.c. assicura (e da tanto possono trarsi argomenti di convincimento per il Giudice) e benché la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata sia inidonea a giustificare un supplemento istruttorio mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento, trattandosi di mero dissenso diagnostico - soltanto per la sopravvenuta documentazione sanitaria.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Le conclusioni diagnostiche a cui è pervenuto il CTU nella stesura definitiva dell'elaborato peritale (deposito del 14.1.2024), sono le seguenti:
“Seppur la ricorrente risulta affetta da una cardiomiopatia sclero-ipertensiva, una BPCO ed un'osteoartrosi, residua solo una lievissima ipofunzionalità articolare, dico lievissima all'obiettività clinica esperita - manovra di Lasegue - non presentando ALCUNA altra alterazione funzionale significativa. Infatti, il quadro osteo-articolare, rivisitato sulla documentazione agli atti, trova piena aderenza nel giudizio precedentemente espresso. Trattasi di patologia articolare osteo-degenerativa che non impatta in alcun modo sulla capacità lavorativa della ricorrente. Ricorrente, infatti, con una “good fitness”. Concomita una BPCO su una pregressa polmonite interstiziale da COVID 19, ma in assenza di una riduzione della funzionalità respiratoria ed una cardiomiopatia sclero- ipertensiva in controllo farmacologico ed in ASSENZA di alterazione emodinamica, come da obiettività esperita in sede medico-legale. Si conferma l'orientamento medico-legale precedentemente espresso, in quanto, trattasi di RICORRENTE 56enne - RICORRENTE FIT - RICORRENTE IN CP_3 ovvero che non presentava un quadro clinico globale tale da comportare una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio del settore agricolo - BRACCIANTE AGRICOLO). Si rappresenta, infine, che le percentuali a cui sono state ascritte le singole patologie della ricorrente sono state “robustamente”, a parere dello scrivente CTU, riconosciute. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni-medico legali: “[…] non ricorre il presupposto clinico, ai fini medico-legali, per il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della legge 222/84, in quanto il quadro clinico del ricorrente NON riduce, a meno di un terzo, la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio del settore agricolo - BRACCIANTE AGRICOLA), salva diversa valutazione da parte del Giudice”. Ebbene, non sono risultate, complessivamente, infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, in accordo con la precedente CTU resa in fase di ATP.
Tanto in accordo con la normativa in materia. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165: Assegno ordinario di invalidità: Co. I: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_1 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Co. II: “Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”.
Si rammenta in proposito che, con riguardo ai criteri medico-legali d'indagine, “in materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 23/04/2019, n.11185). Di talché, il parametro prescelto dall'ausiliario del Giudice non può essere quello dell'invalidità civile, nemmeno per analogia (cfr. Corte appello Catanzaro sez. lav., 24/04/2017, n.745). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da sempre sostenuto che “la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato” (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477 conforme a Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16141; Cassazione civile sez. lav., 12/06/2018, n.15303). In termini ancora più chiari, la sussistenza del requisito sanitario richiesto “deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (Cassazione civile sez. VI, 13/03/2017, n.6443, conforme a Cass. Civ., sez. L., del 06/07/2007, n. 15265 e Cass. Civ., sez. L., del 09/03/2001, n. 3519).
In conclusione, nulla induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Quanto alla lamentata sottostima delle patologie sofferte, preme evidenziare che in via generale si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti, dando preminenza a quanto obiettivato.
Il CTU, quindi, dopo aver preso in esame tutta documentazione medica allegata e autorizzata, anche al fine di puntualmente ricostruire la storia clinica della ricorrente, dando conto delle patologie sofferte e, dunque, dell'evoluzione del quadro morboso, ha rassegnato argomentazioni medico-legali che in maniera chiara danno conto del ragionamento svolto, precisamente rispondente ai quesiti sottoposti dal Giudice.
Quanto alla doglianza concernente la mancata attestazione del “vero” da parte del CTU, in ordine alla asserita omessa valutazione di tutta la documentazione clinica sopravvenuta, preme al Tribunale osservare con fermezza che il Consulente tecnico d'ufficio, in quanto ausiliario del giudice, detiene la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che le informazioni da lui raccolte e le dichiarazioni rese fanno fede sino a querela di falso (cfr. Cass. n. 5973/15), che non risulta presentata nel caso di specie. Poiché la parte ricorrente non ha presentato alcuna querela di falso rispetto al contenuto della perizia che riporta quanto constatato dal CTU (e non il proprio giudizio), non può revocarsi in dubbio tutto quanto da questi certificato nell'elaborato peritale. Tanto più che il reato di falsa perizia, ex art. 373 c.p. è ipotizzabile nei confronti di un consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso di un procedimento civile (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 5/2/2007, n. 14101) così come nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (cfr. Cass. pen., Sez. V, 10/1/2003, n. 10651), ma la Difesa ha limitato tale censura a motivo di opposizione con le ultime note di trattazione scritta depositate, senza dare alcun seguito penale alla vicenda, di talché essa si presta ad essere confinata nell'alveo delle mere illazioni.
In considerazione di ciò, può affermarsi che la parte non ha adempiuto all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative. Non si è ritenuto opportuno, quindi, procedere ad una integrazione della CTU in quanto la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata è inidonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. In definitiva, non emerge dalle motivazioni dell'opposizione e dalle conclusioni rassegnate altro che un mero dissenso diagnostico. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali, perché si limitano a dedurre una generica sottostima da parte del CTU delle patologie.
L'elaborato appare non suscettibile di censure (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), le risultanze sono coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre emergenze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Si aggiunge anche che, trattandosi di patologie potenzialmente ingravescenti e in funzione dell'età anagrafica, è scontato che il decorso del tempo possa verosimilmente provocare un inesorabile peggioramento e scadimento delle condizioni di salute dell'assistito; ma ciò non legittima la reiterazione ad libitum e ad infinitum delle operazioni peritali, fino a quando non si sarà soddisfatti della risposta dell'ausiliario del giudice.
Occorre, invece, opportunamente circoscrivere l'oggetto dell'accertamento, perché diversamente si arriverebbe a contraddire lo spirito della normativa in tema di accertamento tecnico preventivo. Va premesso, infatti, che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Pertanto, la legge consente alla parte di depositare il dissenso solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale. In caso contrario, più logicamente, l'interessato lascerà che l'accertamento sanitario sia omologato, proponendo, immediatamente dopo, una domanda di aggravamento in sede amministrativa.
Esonero dalle spese di lite per la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; spese di CTU liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Esonero dalle spese di lite;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto e poste a carico dell' CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini