Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02261/2026REG.PROV.COLL.
N. 01560/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Rusca, Maurizio IA Foglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. IA GR EL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-, proprietario di alcuni terreni siti nel Comune di -OMISSIS-, impugnava l’ordinanza n. 26 del 5 febbraio 2020 notificata il 7 luglio 2021 con cui l’amministrazione comunale gli aveva ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate sui propri fondi, in Via -OMISSIS-, Foglio 23 – Mappali 714, 717, 802 . L’ordinanza richiamava la notizia di reato del Corpo di Polizia Locale dell’11 ottobre 2019.
2. In particolare, sul terreno insisteva un fabbricato originariamente realizzato in legno con copertura in ondolux e guaina catramata, sul quale il ricorrente aveva eseguito lavori consistenti in un ampliamento e nella realizzazione di un nuovo manufatto con struttura in legno lamellare, copertura a falde e platea in cemento armato.
3. Il ricorrente impugnava il provvedimento avanti al TAR Liguria deducendo quattro motivi, poi respinti con la sentenza n. -OMISSIS-, oggetto del presente appello.
3.1. In particolare, deduceva i seguenti motivi:
• l’illegittimità dell’ordine di demolizione in quanto il manufatto era sottoposto a sequestro;
• il difetto di istruttoria, sostenendo che si trattava di ristrutturazione e non di nuova costruzione;
• l’erronea individuazione dell’area di sedime;
• l’illegittimità della sanzione pecuniaria prevista in caso di inottemperanza.
4. Il Comune di -OMISSIS- non si costituiva in giudizio.
5. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. II, con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS- ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha integralmente respinto. In particolare, il Tribunale ha sostenuto che il sequestro del manufatto non impedisce l’adozione dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di un provvedimento amministrativo autonomo e doveroso, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il TAR ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui si trattava di una ristrutturazione edilizia, chiarendo che l’ampliamento di un manufatto oltre la sagoma esistente, costituisce nuova costruzione; la demolizione e ricostruzione può qualificarsi come ristrutturazione solo se non comporta aumento di volumetria, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso concreto. Il TAR ha affermato che eventuali errori nell’individuazione del sedime non incidono sulla legittimità dell’ordine di demolizione. La corretta individuazione dell’area rileva solo nella successiva fase di eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla sanzione pecuniaria, in quanto tale sanzione non era stata ancora irrogata, ma solo preannunciata. Pertanto, mancava un interesse attuale all’impugnazione.
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello -OMISSIS- articolando n. 4 motivi di gravame.
7. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito nel grado.
8. All’udienza del 11 marzo 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il gravame l’appellante ripropone sostanzialmente le medesime censure dedotte in primo grado, articolate come segue.
1. Con il primo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione nonostante il manufatto fosse sottoposto a sequestro penale. Secondo l’appellante, tale circostanza determinerebbe la nullità o comunque l’illegittimità dell’ordine demolitorio, in quanto esso imporrebbe un obbligo giuridicamente ineseguibile, essendo il bene sottratto alla disponibilità del proprietario. Inoltre, l’ordinanza sarebbe illegittima nella parte in cui impone al destinatario di richiedere il dissequestro del bene, interferendo con il diritto di difesa e imponendo un’attività non prevista dalla legge.
1.1. Il motivo è infondato nei termini che seguono.
Il sequestro penale non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione la cui efficacia resta sospesa fin tanto che dura il sequestro per impossibilità giuridica della sua esecuzione. Tant’è che il Cons. Stato, Sez. VII, n. 64 del 05/01/2026 ha recentemente ribadito che l'ordinanza di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale è illegittima se non tiene conto del vincolo penale sul manufatto e non indica la cessazione del sequestro penale, essendo il termine per ottemperare alla demolizione sospeso fino al dissequestro.
2. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato l’intervento edilizio come nuova costruzione, sostenendo che, al contrario, si tratterebbe di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un manufatto preesistente. Lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un ampliamento volumetrico e la realizzazione di un nuovo edificio, senza considerare che il manufatto originario era già esistente e che l’intervento rientrerebbe nella nozione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001.
2.1. Il motivo è infondato. Come correttamente rilevato dal TAR, dagli atti emerge che l’intervento realizzato dal ricorrente integra una nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001, avendo comportato ampliamento della sagoma; diversa conformazione planivolumetrica; incremento delle superfici e delle altezze; realizzazione di platea in cemento armato.
La pretesa demolizione del preesistente manufatto non è sufficiente a qualificare l’opera come ristrutturazione edilizia, poiché l’incremento volumetrico esclude radicalmente tale categoria, salvo i casi di “rigenerazione urbana” previsti dai piani urbanistici, non ricorrenti nella specie.
3. Con il terzo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l’erronea individuazione catastale del sedime del manufatto. Sostiene, al contrario, che l’amministrazione avrebbe adottato l’ordinanza di demolizione in assenza di un’adeguata istruttoria, non avendo correttamente individuato i mappali interessati dall’abuso edilizio, con conseguente difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto.
3.1. Anche tale motivo non può essere accolto.
Trova applicazione il principio per cui l’erronea indicazione catastale non incide sulla validità dell’ordine di demolizione, quando l’opera contestata è comunque determinata e identificabile in modo certo, come nel caso di specie. L’esatta individuazione dei sedimi rileva semmai nella successiva fase di acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, non già nell’an dell’ordine ripristinatorio.
4. Con il quarto motivo, l’appellante, pur prendendo atto della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR per difetto di interesse, ripropone in via subordinata la censura relativa all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. Deduce che, in ogni caso, l’amministrazione non avrebbe potuto applicare automaticamente la sanzione nella misura massima, in assenza di un adeguato accertamento circa la sussistenza di un rischio idrogeologico elevato o molto elevato, né avrebbe fornito una congrua motivazione sul punto, incorrendo così in difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
4.1. Il motivo è inammissibile, come correttamente dichiarato dal TAR.
L’ordinanza impugnata non ha irrogato alcuna sanzione pecuniaria, limitandosi a darne avviso. In mancanza di lesione attuale, difetta l’interesse alla prospettazione della censura.
Conclusivamente l’appello va respinto in quanto infondato. Nulla spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR MB, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
IA GR EL, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GR EL | OR MB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.