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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3368/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI AR Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3368/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata da:
, C.F. nata a [...] il 23 giugno Parte_1 C.F._1
1988, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Depalma, giusta procura in atti e
, C.F. nato a [...] il 24 giugno Parte_2 C.F._2
1988, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Serao, giusta procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato l'8 agosto 2024, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 27 ottobre 2018 Parte_2
1 in Capena, e precisando che dalla loro unione è nato (il 7 Persona_1 ottobre 2020), hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi DEart. 473-bis.49 c.p.c
Con sentenza parziale n. 270/202 4 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 22 ottobre 2025, pendendo tra le parti un autonomo procedimento iscritto ai sensi DEart. 473-bis.38 c.p.c. per la soluzione di una controversia insorta medio tempore tra i coniugi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, la giudice ha invitato le parti a tentare di addivenire ad un accordo.
Dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla scelta DEistituto scolastico al quale iscrivere il figlio minore e hanno quindi chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi riservata al Collegio per la decisione ai sensi DEart. 473- bis.51 c.p.c.
II) L'accordo raggiunto dalle parti prevede q uanto segue:
“1. gli istanti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. nulla sarà versato a titolo di assegno divorzile per la/il coniuge stante l'indipendenza ed autonomia economica delle parti;
3. l'immobile adibito a casa coniugale sito in Capena Via Capena n.34, già di proprietà esclusiva della signora , resterà nell'esclusiva Parte_1 disponibilità di quest'ultima, alla quale è assegnato con tutti gli arredi ivi presenti.
La residenza del minore resterà presso la casa materna.
4. Circa l'affido e il mantenimento del figlio minore, gli istanti, tenendo conto delle esigenze dello stesso, hanno concordemente predisposto il seguente PIANO
GENITORIALE:
A) il figlio minore, , sarà affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso con la mamma , signora . Le decisioni di maggiore interesse, relative Parte_1 all'educazione, all'istruzione e alla salute dovranno essere approfonditamente ponderate e assunte, nell'esclusivo interesse del minore, tenuto conto delle capacità
2 e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Ciascun genitore inoltre:
> dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e dovrà firmare tempestivamente qualsiasi eventuale documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi, attivandosi direttamente per ogni informazione;
> avrà l'indirizzo di casa e di lavoro DEaltro e i recapiti utili;
> manterrà una comunicazione con il figlio minore funzionale alla sua crescita serena, collaborando ed omettendo ogni atteggiamento lesivo DEimmagine DEaltro genitore;
> contatterà immediatamente l'altro genitore in caso di malattie o altre emergenze;
> condividerà con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio, quali: scuola e sport, attività culturali, amici;
> agevolerà il rapporto con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
> concorderà tempestivamente l'indirizzo scolastico, il percorso curriculare ed extra curriculare, oltre che religioso con l'altro genitore al fine di agevolare e permettere le relative iscrizioni (scolastiche, extra scolastiche e DEeventuale catechismo) nei tempi previsti.
B) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, , con le seguenti Persona_1 modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (all'uscita da scuola ove il padre si recherà a prendere il bambino) alla domenica (sino alle ore 21,00 quando riporterà il piccolo presso la mamma) con pernotto del minore presso il domicilio paterno. Qualora nel fine settimana di pertinenza paterna, il bambino dovesse svolgere attività extra curriculari, sportive e/o culturali, o dovesse recarsi alle feste organizzate dagli amichetti, sarà il padre ad effettuare gli accompagnamenti e la ripresa dalle predette attività.
b) nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il papà: nelle giornate di martedì ed mercoledi e segnatamente dall'uscita da scuola del martedì
(ove il padre si recherà a prendere il bambino) e con un pernotto del bambino presso la casa paterna (il martedì), sino alle ore 21.00 del giorno successivo (quando il padre riaccompagnerà il bambino presso la casa materna dopo cena). E' inteso che
3 il padre provvederà ad accompagnare il minore la mattina del mercoledì per le ore
8.00 presso l'istituto scolastico e a riprenderlo all'uscita di scuola.
c) nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la mamma: nelle giornate del martedì ed del mercoledì e segnatamente dall'uscita da scuola del martedì (ove il padre si recherà a prendere il bambino), con due pernotti consecutivi del bambino presso la casa paterna nella giornata del martedi e del mercoledì, sino alle ore 8.00 del giorno successivo (quando riaccompagnerà il bambino presso l'istituto scolastico). Nei casi in cui il minore non andrà a scuola, per festività o altri motivi, il papà ne curerà l'accompagnamento presso la casa materna entro le ore 8.00. Nei giorni infrasettimanali in cui il sig avrà Per_1 con sé il figlio, questi si si premurerà di curare l'accompagnamento del bambino a tutte le attività, scolastiche ed extra scolastiche, sportive e/o culturali in continuità con la routine del bambino. Il padre, nei giorni in cui terrà il bambino con sé, si occuperà anche di far svolgere i compiti scolastici al minore. Posto questo schema,
i genitori, in ogni caso, potranno programmare le giornate di visita paterna e di gestione del piccolo , su base settimanale in vista e nel rispetto degli Persona_1 impegni di lavoro paterni e dei turni materni. Le parti saranno libere di chiedere l'aiuto di una baby-sitter. Ognuno provvederà autonomamente ed in via esclusiva ad affrontare la spesa e i costi della baby -sitter di cui fruisce nei tempi di permanenza presso di sé.
In ogni caso:
(i) i genitori trascorreranno possibilmente insieme il compleanno del figlio Per_1
; in alternativa potranno organizzare due feste separate.
[...]
(ii) le festività natalizie seguiranno le seguenti modalità :
Per l'anno 2025 vista l'età del bambino e la continuità delle attività scolastiche
(prevista dalla scuola materna frequentata dal bambino nei giorni non strettamente di festa), il minore trascorrerà con il papà il 24 dicembre ( dalle ore 10 quando si recherà a prendere il figlio dalla casa materna) sino alle ore 10 del 25 dicembre ( quando riporterà il bambino a casa della mamma); mentre resterà con la mamma a partire dalle ore 10 del 25 dicembre e per tutta la giornata del 26 dicembre;
nonché resterà con il papà dalle or e 10.00 del 31 dicembre ( quando lo stesso si recherà presso l'abitazione materna a prendere il bambino) sino alle ore 10 del 1 gennaio ( quando riaccompagnerà il bambino presso la casa materna), mentre resterà con la mamma a partire dalle ore 10 del 1 gennaio.
4 Per l'Epifania (6 gennaio 2026), il minore resterà con la mamma.
Nelle giornate non previste si seguiranno le modalità ordinarie del diritto di visita
(lettera B).
A partire dal Natale 2026, i tempi di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore durante le festività scolastiche natalizie, saranno alternate con le seguenti modalità:
a) con la mamma, dal 24 dicembre fino alle ore 9,00 del 28 dicembre (quando il padre si recherà presso l'abitazione materna a prendere il bambino);
b) con il papà, dalle ore 9,00 del 28 dicembre fino alle ore 10,00 del 1° gennaio;
Per gli anni successivi, le festività natalizie si svolgeranno in modo alternato tra i genitori, rispetto a quanto riportato sopra, e dov'è scritto “mamma” leggasi “papà”
e viceversa, salvo diverso accordo tra le parti.
L'Epifania (6 gennaio) seguirà l'alternanza annuale in continuità con quanto previsto per gli anni precedenti.
(iii) per le festività pasquali, il minore resterà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. Per l'anno 2025, il minore trascorrerà con il papà la NT SQ (dalle ore 10.00 quando il padre si recherà a prendere il bambino presso la casa materna) con pernotto e il LU DELO ( sino alle ore 21.00 quando il padre riporterà il bambino presso la casa materna. Per l 'anno 2026 invece la NT SQ a e il
LU DELO sarà con la mamma, sempre con pernotto presso la casa materna.
Il tutto salvo diverso accordo delle parti.
(iv) durante le vacanze estive, compatibilmente con le attività programmate dalla scuola e previ accordi da prendere entro e non oltre il 30 Marzo di ogni anno, vista l'età delminore le parti concordano che:
- estate 2025 e estate 2026 compresa: nel solo mese di agosto, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni non consecutivi ( 1 settimana + 1 settimana) ed ulteriori 15 giorni con la mamma (affinchè il piccolo possa continuare nel mese di luglio le proprie attività scolastiche e extrascolastiche concordate)
- a far data dall'estate 2027 : nel mese di luglio il bambino trascorrerà 5 giorni consecutivi con il papà ed ulteriori 5 giorni consecutivi con la mamma;
nel mese di agosto, poi, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni consecutivi o non consecutivi ed ulteriori 15 giorni, consecutivi o non consecutivi con la mamma;
5 Durante i periodi di vacanze con l'uno e l'altro genitore, l'esercizio del diritto di visita ordinario si intenderà sospeso per poi riprendere al ritorno del bambino a casa.
(v) il genitore che ha con sé il bambino si impegna a fornire tempestivamente l'indirizzo e il recapito telefonico della località ove essere reperibile, per far si che il minore mantenga il contatto con l'altro genitore;
(vi) il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del padre stesso e la Festa del Papà; mentre trascorrerà con la madre, il compleanno della madre stessa e la Festa della Mamma.
(vii) il padre potrà contattare quotidianamente il minore tramite video chiamata da effettuarsi una volta al giorno e ad orario concordato con la mamma;
identica cosa potrà fare la madre quando il bambino starà con il papà, sempre con orario concordato.
(viii) in caso di eventi importanti quali matrimoni di parenti stretti, entrambi i genitori dovranno consentire ai figli di parteciparvi recuperando l'eventuale periodo / giornata di pertinenza persa previo accordo con l'altro genitore.
(ix) in caso di malattia, il minore resterà presso il proprio domicilio/residenza con facoltà del padre di poterlo vedere presso l'abitazione materna o con video chiamata, previo accordo con la mamma. In ogni caso, il papà potrà recuperare i giorni non trascorsi con il figlio quando sono presenti condizioni di salute ostative, concordando il recupero almeno 3 giorni prima. Sempre in caso di malattia, la mamma faciliterà le comunicazioni tra il minore e l'altro genitore, notiziando comunque quest'ultimo circa le condizioni di salute del figlio. Sempre in caso di malattia del bambino, qualora questa dovesse sopravvenire nel periodo di permanenza presso padre, questi ne notizier à immediatamente la madre, e concorderà con quest'ultima l'accompagnamento del minore presso la mamma stessa.
C) I genitori, al fine di far mantenere al minore una continuità scolastica e nelle amicizie, sin da ora, concordano nell'iscrivere il piccolo , per i Persona_1 prossimi due anni di ciclo scolastico della materna ( anno 2024 -2025 e 2025-2026) nello stesso istituto già frequentato dal bambino, Scuola materna “ La LL “ ( sito in Capena via Monte le Mole n.20). Di conseguenza, gli istanti concordano, altresì, nel far aderire il bambino alle attività estive – post scolastiche – previste
6 dall'istituto. Qualora i genitori intendano far effettuare al minore, ulteriori attività rispetto a quelle previste dalla scuola materna ( post scolastiche) , queste saranno valutate come in aggiunta e non in alternativa all'attività già prevista dall'istituto su indicato.
4. Il sig si obbliga a versare, entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, in favore della signora , a mezzo di bonifico bancario sul Parte_1 conto corrente intestato alla stessa ( Parte_1
[...]), la somma mensile di € 200,00 (Duecento/00), a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore , Persona_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, in ossequio al Protocollo del Tribunale di Tivoli che le parti dichiarano di conoscere e approvare;
5. l'Assegno Unico e Universale sarà riscosso integralmente dalla sig.ra
[...]
, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Per cui sin da ora Parte_1 il signor dichiara di autorizzare la signora ad Parte_2 Parte_1 effettuare tutte le pratiche presso l'Ente erogatore, dandone espressa autorizzazione alla percezione integrale in favore di quest'ultima, senza riserva alcuna;
6. attesa la presenza del figlio minore, e si Parte_1 Parte_2 danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido ai fini DEespatrio;
mentre l'autorizzazione al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore sarà data di volta in volta dai genitori”.
III) La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del 22 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
7 P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in Capena (RM) Parte_1 Parte_2 il 28 ottobre 2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Capena, atto n. 9, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2018.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Capena (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI AR RA LU
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI AR Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3368/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata da:
, C.F. nata a [...] il 23 giugno Parte_1 C.F._1
1988, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Depalma, giusta procura in atti e
, C.F. nato a [...] il 24 giugno Parte_2 C.F._2
1988, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Serao, giusta procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato l'8 agosto 2024, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 27 ottobre 2018 Parte_2
1 in Capena, e precisando che dalla loro unione è nato (il 7 Persona_1 ottobre 2020), hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi DEart. 473-bis.49 c.p.c
Con sentenza parziale n. 270/202 4 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 22 ottobre 2025, pendendo tra le parti un autonomo procedimento iscritto ai sensi DEart. 473-bis.38 c.p.c. per la soluzione di una controversia insorta medio tempore tra i coniugi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, la giudice ha invitato le parti a tentare di addivenire ad un accordo.
Dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla scelta DEistituto scolastico al quale iscrivere il figlio minore e hanno quindi chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi riservata al Collegio per la decisione ai sensi DEart. 473- bis.51 c.p.c.
II) L'accordo raggiunto dalle parti prevede q uanto segue:
“1. gli istanti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. nulla sarà versato a titolo di assegno divorzile per la/il coniuge stante l'indipendenza ed autonomia economica delle parti;
3. l'immobile adibito a casa coniugale sito in Capena Via Capena n.34, già di proprietà esclusiva della signora , resterà nell'esclusiva Parte_1 disponibilità di quest'ultima, alla quale è assegnato con tutti gli arredi ivi presenti.
La residenza del minore resterà presso la casa materna.
4. Circa l'affido e il mantenimento del figlio minore, gli istanti, tenendo conto delle esigenze dello stesso, hanno concordemente predisposto il seguente PIANO
GENITORIALE:
A) il figlio minore, , sarà affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso con la mamma , signora . Le decisioni di maggiore interesse, relative Parte_1 all'educazione, all'istruzione e alla salute dovranno essere approfonditamente ponderate e assunte, nell'esclusivo interesse del minore, tenuto conto delle capacità
2 e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Ciascun genitore inoltre:
> dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e dovrà firmare tempestivamente qualsiasi eventuale documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi, attivandosi direttamente per ogni informazione;
> avrà l'indirizzo di casa e di lavoro DEaltro e i recapiti utili;
> manterrà una comunicazione con il figlio minore funzionale alla sua crescita serena, collaborando ed omettendo ogni atteggiamento lesivo DEimmagine DEaltro genitore;
> contatterà immediatamente l'altro genitore in caso di malattie o altre emergenze;
> condividerà con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio, quali: scuola e sport, attività culturali, amici;
> agevolerà il rapporto con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
> concorderà tempestivamente l'indirizzo scolastico, il percorso curriculare ed extra curriculare, oltre che religioso con l'altro genitore al fine di agevolare e permettere le relative iscrizioni (scolastiche, extra scolastiche e DEeventuale catechismo) nei tempi previsti.
B) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, , con le seguenti Persona_1 modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (all'uscita da scuola ove il padre si recherà a prendere il bambino) alla domenica (sino alle ore 21,00 quando riporterà il piccolo presso la mamma) con pernotto del minore presso il domicilio paterno. Qualora nel fine settimana di pertinenza paterna, il bambino dovesse svolgere attività extra curriculari, sportive e/o culturali, o dovesse recarsi alle feste organizzate dagli amichetti, sarà il padre ad effettuare gli accompagnamenti e la ripresa dalle predette attività.
b) nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il papà: nelle giornate di martedì ed mercoledi e segnatamente dall'uscita da scuola del martedì
(ove il padre si recherà a prendere il bambino) e con un pernotto del bambino presso la casa paterna (il martedì), sino alle ore 21.00 del giorno successivo (quando il padre riaccompagnerà il bambino presso la casa materna dopo cena). E' inteso che
3 il padre provvederà ad accompagnare il minore la mattina del mercoledì per le ore
8.00 presso l'istituto scolastico e a riprenderlo all'uscita di scuola.
c) nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la mamma: nelle giornate del martedì ed del mercoledì e segnatamente dall'uscita da scuola del martedì (ove il padre si recherà a prendere il bambino), con due pernotti consecutivi del bambino presso la casa paterna nella giornata del martedi e del mercoledì, sino alle ore 8.00 del giorno successivo (quando riaccompagnerà il bambino presso l'istituto scolastico). Nei casi in cui il minore non andrà a scuola, per festività o altri motivi, il papà ne curerà l'accompagnamento presso la casa materna entro le ore 8.00. Nei giorni infrasettimanali in cui il sig avrà Per_1 con sé il figlio, questi si si premurerà di curare l'accompagnamento del bambino a tutte le attività, scolastiche ed extra scolastiche, sportive e/o culturali in continuità con la routine del bambino. Il padre, nei giorni in cui terrà il bambino con sé, si occuperà anche di far svolgere i compiti scolastici al minore. Posto questo schema,
i genitori, in ogni caso, potranno programmare le giornate di visita paterna e di gestione del piccolo , su base settimanale in vista e nel rispetto degli Persona_1 impegni di lavoro paterni e dei turni materni. Le parti saranno libere di chiedere l'aiuto di una baby-sitter. Ognuno provvederà autonomamente ed in via esclusiva ad affrontare la spesa e i costi della baby -sitter di cui fruisce nei tempi di permanenza presso di sé.
In ogni caso:
(i) i genitori trascorreranno possibilmente insieme il compleanno del figlio Per_1
; in alternativa potranno organizzare due feste separate.
[...]
(ii) le festività natalizie seguiranno le seguenti modalità :
Per l'anno 2025 vista l'età del bambino e la continuità delle attività scolastiche
(prevista dalla scuola materna frequentata dal bambino nei giorni non strettamente di festa), il minore trascorrerà con il papà il 24 dicembre ( dalle ore 10 quando si recherà a prendere il figlio dalla casa materna) sino alle ore 10 del 25 dicembre ( quando riporterà il bambino a casa della mamma); mentre resterà con la mamma a partire dalle ore 10 del 25 dicembre e per tutta la giornata del 26 dicembre;
nonché resterà con il papà dalle or e 10.00 del 31 dicembre ( quando lo stesso si recherà presso l'abitazione materna a prendere il bambino) sino alle ore 10 del 1 gennaio ( quando riaccompagnerà il bambino presso la casa materna), mentre resterà con la mamma a partire dalle ore 10 del 1 gennaio.
4 Per l'Epifania (6 gennaio 2026), il minore resterà con la mamma.
Nelle giornate non previste si seguiranno le modalità ordinarie del diritto di visita
(lettera B).
A partire dal Natale 2026, i tempi di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore durante le festività scolastiche natalizie, saranno alternate con le seguenti modalità:
a) con la mamma, dal 24 dicembre fino alle ore 9,00 del 28 dicembre (quando il padre si recherà presso l'abitazione materna a prendere il bambino);
b) con il papà, dalle ore 9,00 del 28 dicembre fino alle ore 10,00 del 1° gennaio;
Per gli anni successivi, le festività natalizie si svolgeranno in modo alternato tra i genitori, rispetto a quanto riportato sopra, e dov'è scritto “mamma” leggasi “papà”
e viceversa, salvo diverso accordo tra le parti.
L'Epifania (6 gennaio) seguirà l'alternanza annuale in continuità con quanto previsto per gli anni precedenti.
(iii) per le festività pasquali, il minore resterà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. Per l'anno 2025, il minore trascorrerà con il papà la NT SQ (dalle ore 10.00 quando il padre si recherà a prendere il bambino presso la casa materna) con pernotto e il LU DELO ( sino alle ore 21.00 quando il padre riporterà il bambino presso la casa materna. Per l 'anno 2026 invece la NT SQ a e il
LU DELO sarà con la mamma, sempre con pernotto presso la casa materna.
Il tutto salvo diverso accordo delle parti.
(iv) durante le vacanze estive, compatibilmente con le attività programmate dalla scuola e previ accordi da prendere entro e non oltre il 30 Marzo di ogni anno, vista l'età delminore le parti concordano che:
- estate 2025 e estate 2026 compresa: nel solo mese di agosto, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni non consecutivi ( 1 settimana + 1 settimana) ed ulteriori 15 giorni con la mamma (affinchè il piccolo possa continuare nel mese di luglio le proprie attività scolastiche e extrascolastiche concordate)
- a far data dall'estate 2027 : nel mese di luglio il bambino trascorrerà 5 giorni consecutivi con il papà ed ulteriori 5 giorni consecutivi con la mamma;
nel mese di agosto, poi, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni consecutivi o non consecutivi ed ulteriori 15 giorni, consecutivi o non consecutivi con la mamma;
5 Durante i periodi di vacanze con l'uno e l'altro genitore, l'esercizio del diritto di visita ordinario si intenderà sospeso per poi riprendere al ritorno del bambino a casa.
(v) il genitore che ha con sé il bambino si impegna a fornire tempestivamente l'indirizzo e il recapito telefonico della località ove essere reperibile, per far si che il minore mantenga il contatto con l'altro genitore;
(vi) il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del padre stesso e la Festa del Papà; mentre trascorrerà con la madre, il compleanno della madre stessa e la Festa della Mamma.
(vii) il padre potrà contattare quotidianamente il minore tramite video chiamata da effettuarsi una volta al giorno e ad orario concordato con la mamma;
identica cosa potrà fare la madre quando il bambino starà con il papà, sempre con orario concordato.
(viii) in caso di eventi importanti quali matrimoni di parenti stretti, entrambi i genitori dovranno consentire ai figli di parteciparvi recuperando l'eventuale periodo / giornata di pertinenza persa previo accordo con l'altro genitore.
(ix) in caso di malattia, il minore resterà presso il proprio domicilio/residenza con facoltà del padre di poterlo vedere presso l'abitazione materna o con video chiamata, previo accordo con la mamma. In ogni caso, il papà potrà recuperare i giorni non trascorsi con il figlio quando sono presenti condizioni di salute ostative, concordando il recupero almeno 3 giorni prima. Sempre in caso di malattia, la mamma faciliterà le comunicazioni tra il minore e l'altro genitore, notiziando comunque quest'ultimo circa le condizioni di salute del figlio. Sempre in caso di malattia del bambino, qualora questa dovesse sopravvenire nel periodo di permanenza presso padre, questi ne notizier à immediatamente la madre, e concorderà con quest'ultima l'accompagnamento del minore presso la mamma stessa.
C) I genitori, al fine di far mantenere al minore una continuità scolastica e nelle amicizie, sin da ora, concordano nell'iscrivere il piccolo , per i Persona_1 prossimi due anni di ciclo scolastico della materna ( anno 2024 -2025 e 2025-2026) nello stesso istituto già frequentato dal bambino, Scuola materna “ La LL “ ( sito in Capena via Monte le Mole n.20). Di conseguenza, gli istanti concordano, altresì, nel far aderire il bambino alle attività estive – post scolastiche – previste
6 dall'istituto. Qualora i genitori intendano far effettuare al minore, ulteriori attività rispetto a quelle previste dalla scuola materna ( post scolastiche) , queste saranno valutate come in aggiunta e non in alternativa all'attività già prevista dall'istituto su indicato.
4. Il sig si obbliga a versare, entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, in favore della signora , a mezzo di bonifico bancario sul Parte_1 conto corrente intestato alla stessa ( Parte_1
[...]), la somma mensile di € 200,00 (Duecento/00), a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore , Persona_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, in ossequio al Protocollo del Tribunale di Tivoli che le parti dichiarano di conoscere e approvare;
5. l'Assegno Unico e Universale sarà riscosso integralmente dalla sig.ra
[...]
, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Per cui sin da ora Parte_1 il signor dichiara di autorizzare la signora ad Parte_2 Parte_1 effettuare tutte le pratiche presso l'Ente erogatore, dandone espressa autorizzazione alla percezione integrale in favore di quest'ultima, senza riserva alcuna;
6. attesa la presenza del figlio minore, e si Parte_1 Parte_2 danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido ai fini DEespatrio;
mentre l'autorizzazione al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore sarà data di volta in volta dai genitori”.
III) La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del 22 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
7 P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in Capena (RM) Parte_1 Parte_2 il 28 ottobre 2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Capena, atto n. 9, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2018.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Capena (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI AR RA LU
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