Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03743/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2025, proposto da
NI IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 158/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa sezione Lavoro in data 10 aprile 2024 (RG n. 896/2024) notificato il 1° maggio 2024 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 31 marzo 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AG AB LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 12 giugno 2025 il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 158/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa sezione lavoro in data 10 aprile 2024, con cui il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa è stato condannato a pagare in suo favore la somma di € 3.690,68 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali fino al saldo, a titolo di accantonamento della quota del 2% della retribuzione
2. Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
4.1. Il Collegio rileva - quanto alla esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dei consorzi di bonifica, in quanto enti pubblici economici (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10265) - che secondo consolidata giurisprudenza, in punto di ambito soggettivo di applicazione del rito di ottemperanza e alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali comunitarie, deve farsi riferimento ad una nozione estensiva di P.A., senz'altro comprensiva degli enti pubblici economici che svolgono attività di impresa (cfr., ex plurimis , T.A.R. Basilicata, sez. I, 14 maggio 2024, n. 252; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 aprile 2021, n. 1136).
4.2. Occorre, altresì, premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
4.3. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà n. 1962 del 2 aprile 2025, è stato notificato presso la sede dell’Ente il 1° maggio 2024.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Consorzio intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
4.4. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento dell’Agricoltura (Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea), con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Dipartimento, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro n. 158 del 10 aprile 2024;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento dell’Agricoltura (Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea), con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Dipartimento;
- condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’avvocato Ferdinando Manenti;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI IA AV, Presidente
NI Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AG AB LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG AB LO | ZI IA AV |
IL SEGRETARIO