CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1049/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5249/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii N.16 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Roma - 80236190585
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PPT741133 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PPT741133 I.C.I. 2011
- sul ricorso n. 9831/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii N.16 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16417 I.C.I.
- sul ricorso n. 10018/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - -- 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1083/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli, al Comune di Castellammare di Stabia e alla So.G.E.R.T. in qualità di concessionaria del comune per la riscossione dei tributi;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente alla sezione 27 di questa Corte;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva la So.G.E.R.T. producendo documentazione;
in data 10 ottobre 2025 il giudice procedente, accogliendo l'istanza formulata dal ricorrente Ricorrente_1, sospendeva l'esecutività dell'atto impugnato rinviando per la decisione nel merito della controversia;
in tale ultima udienza, rilevando il giudice procedente motivi di connessione con il procedimento n. 5249/25 pendente innanzi a questo giudice, avente ad oggetto il successivo pignoramento presso terzi, rimetteva gli atti al Presidente della Corte, per la decisione in ordine alla riunione dei 2 procedimenti;
nelle more perveniva a questo giudice anche un terzo procedimento ossia il procedimento n. 9831/25;
il giudice quindi, attesa la decisione del Presidente della Corte che rimetteva a questo giudice il procedimento n.10018/25 e rilevato che sia tale procedimento sia quello n. 9831/25 risultano connessi per motivi soggetti tra loro oltre che entrambi per motivi oggettivi e soggettivi al procedimento 5249/25, sentite le parti presenti in udienza, disponeva la riunione dei 3 procedimenti;
all'esito del provvedimento di riunione il Giudice, sentite le parti comparse, dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precisato, che raccoglie tre differenti procedimenti riuniti tra loro, attiene a due differenti provvedimenti di fermo amministrativo e terzo procedimento avente ad oggetto il pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 notificato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri promosso, ancora una volta dalla So.G.E.R.T. nei confronti dell'odierno Ricorrente Ricorrente_1 proprio in ragione del mancato pagamento della pretesa tributaria. Va ancora precisato che i due provvedimenti di fermo riguardano lo stesso motoveicolo targato Targa_1 di proprietà dell'odierno ricorrente.
Il primo fermo, per l'importo di € 1404,00, consegue al mancato pagamento dell'avviso di accertamento ICi
2011, n. 1-063024-16-002516, emesso il 14.12.2016;
Il secondo, fermo, iscritto il 28.8.2024, su richiesta di So.g.e.r. t. Spa per l'importo di € 749,00, consegue il mancato pagamento dell'Imu 2013
Assume il Ricorrente di non aver mai avuto conoscenza dei due provvedimenti di fermo, così come di tutti gli atti presupposti agli stessi.
In particolare, con riferimento al secondo provvedimento di fermo eccepisce il Ricorrente_1 di non aver avuto conoscenza :
dell'avviso di accertamento n. 1-063024-18-0031189 del 26.9.2018 per Imu anno 2013;
- della ingiunzione di pagamento n. 188293 del 4.12.2019, per Imu 2013.
- del sollecito di pagamento-comunicazione preliminare all'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, n.
139109/2022, emesso il 20.3.2025;
- del preavviso di iscrizione di fermo ex art. 86-bis dPR n. 602/73, n. 2023/0000128724 emesso il 20.3.2025
e il 7.4.2025;
- della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo n. 479795/2024, emessa in data 20.3.2025;
mentre con riferimento al primo provvedimento di fermo eccepisce di non aver avuto conoscenza dei seguenti atti :
- avviso di accertamento Ici 2011, n. 1-063024-16-002516, emesso il 14.12.2016;
- ingiunzione n. 0236288 del 13.12.2017;
- preavviso di iscrizione del fermo, n. 2022/0000016417, emessa una prima volta in data 20.3.2024, una seconda volta il 7.4.2025;
- intimazione di pagamento n. 717399/2024, emessa il 7.4.2025;
- comunicazione di iscrizione del fermo, n. 478482/2024, emessa il 20.3.2025.
A dire del Ricorrente tutti gli atti appena enucleati sarebbero stati conosciuti dal ricorrente solo in data
20.3.2025, all'esito di accesso difensivo (art. 24 l.n. 241/1990) relativo al pignoramento stipendiale disposto dall'intimato concessionario per i crediti su indicati.
Come già precisato il pignoramento stipendiale forma poi oggetto del procedimento n. 5249/2025 riunito al presente procedimento.
In particolare, il Ricorrente osserva ancora che gli avvisi di accertamento emessi dal concessionario odierno Società_1, per conto del comune, furono regolarmente notificati al suo domicilio in Castellammare di Stabia, domicilio peraltro, desunto della denuncia/dichiarazione ai fini Imu presentata dal contribuente mentre tutti i documenti successivi, dalla ingiunzione alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione del fermo, furono indirizzati a diverso domicilio (Ponza) aggiungendo che peraltro a tale indirizzo non sono mai giunti atteso che non vi è prova di intervenuta notifica.
In definitiva il Ricorrente, atteso che gli unici atti propedeutici regolarmente notificato sarebbe stati, a suo dire, solo le due ingiunzioni di pagamento relative alle due differenti pretese tributarie (quella Ici 2011 e quella IMU 2013) notificati entrambi oltre cinque anni fa, le rispettive pretese tributaria sarebbero comunque prescritte.
Sotto altro profilo il Ricorrente eccepisce ancora il difetto di legittimazione del concessionario ad agire per conto del comune di Castellammare di Stabia e eccepisce ulteriormente il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con riferimento alla prima di tali eccezioni va osservato che la SO.G.E.R.T. è pienamente legittimata ad agire come concessionaria del comune di Castellammare di Stabia. Invero, la società Società_1 nel caso di specie, ha agito per crediti tributari maturati allorquando svolgeva il ruolo di concessionaria, in virtù di regolari contratti di affidamento e di regolari proroghe, per il comune di Castellammare di Stabia. La circostanza può ritenersi ampiamente provata sulla scorta della documentazione prodotta dalla stessa Società_1 ritualmente e tempestivamente in atti e, in particolare, dall'esame del contratto di affidamento e delle proroghe intervenute nel corso del tempo anche in ragione del periodo emergenziale determinato dalla epidemia COVID.
Passando all'esame della seconda eccezione nel caso di specie, può ritenersi che essa vada rigettata invero, atteso che, come di qui a poco si vedrà, l'odierno ricorrente ha ricevuto rituale e tempestiva notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU non può che ritenersi la piena ed assoluta conoscibilità delle ragioni della pretesa tributaria ancorchè “per relationem” sulla scorta degli atti precedentemente notificati.
Rimane da affrontare l'eccezione relativa alla mancata rituale notifica dei numerosi atti propedeutici al pignoramento impugnato ivi compresi i due fermi amministrativi su cui il pignoramento si fonda.
In relazione a tale profilo va osservato, sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalla parte Resistente ma anche per espressa ammissione del ricorrente, che sia intervenuta la rituale notifica dell'atto di accertamento IMU per l'anno 2013 del 26 settembre 2013. Tale atto invero, veniva notificato a mani della madre del Ricorrente all'indirizzo indicato dallo stesso ricorrente nell'atto di denuncia IMU, come dallo stesso riferito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in data 25 ottobre 2018. Anche l'avviso di accertamento
Ici 2011 del 14.12.2016 risulta notificato il 23 gennaio 2017 a mani proprie a mezzo raccomandata. Tutti gli altri atti interlocutori a quello oggetto di impugnazione venivano invece, notificati con affissione alla casa comunale in ragione della circostanza che all'indirizzo indicato ossia Ponza Indirizzo_1 snc, indirizzo della stazione dei CC e domicilio del ricorrente (come emerge dall'attestato di servizio prodotto agli atti del presente procedimento dallo stesso ricorrente). Orbene a tale indirizzo il Ricorrente risultava sconosciuto o trasferito e ciò anche se il Ricorrente_1, carabiniere in servizio presso la stazione di Ponza, prestava servizio, all'epoca delle notifiche, proprio presso la stazione di Ponza come emerge dall'attestato di servizio appena richiamato. La circostanza che con ogni evidenza il militare addetto a ricevere la posta abbia riferito al postino che il Ricorrente_1 era o sconosciuto o trasferito senza fornire ulteriori indicazioni in ordine alla sua reperibilità rende di fatto, a parere del giudice, regolare la procedura di notifica, non potendo ragionevolemnte l'addetto alla consegna svolgere ulteriori controlli o ricerche con conseguente ritualità della notifica anche in assenza dell'della CAD.
Il ricorso va dunque rigettato, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre oneri di legge a favore della parte resistente costituita in giudizio .
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5249/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii N.16 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Roma - 80236190585
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PPT741133 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PPT741133 I.C.I. 2011
- sul ricorso n. 9831/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii N.16 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16417 I.C.I.
- sul ricorso n. 10018/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - -- 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1083/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli, al Comune di Castellammare di Stabia e alla So.G.E.R.T. in qualità di concessionaria del comune per la riscossione dei tributi;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente alla sezione 27 di questa Corte;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva la So.G.E.R.T. producendo documentazione;
in data 10 ottobre 2025 il giudice procedente, accogliendo l'istanza formulata dal ricorrente Ricorrente_1, sospendeva l'esecutività dell'atto impugnato rinviando per la decisione nel merito della controversia;
in tale ultima udienza, rilevando il giudice procedente motivi di connessione con il procedimento n. 5249/25 pendente innanzi a questo giudice, avente ad oggetto il successivo pignoramento presso terzi, rimetteva gli atti al Presidente della Corte, per la decisione in ordine alla riunione dei 2 procedimenti;
nelle more perveniva a questo giudice anche un terzo procedimento ossia il procedimento n. 9831/25;
il giudice quindi, attesa la decisione del Presidente della Corte che rimetteva a questo giudice il procedimento n.10018/25 e rilevato che sia tale procedimento sia quello n. 9831/25 risultano connessi per motivi soggetti tra loro oltre che entrambi per motivi oggettivi e soggettivi al procedimento 5249/25, sentite le parti presenti in udienza, disponeva la riunione dei 3 procedimenti;
all'esito del provvedimento di riunione il Giudice, sentite le parti comparse, dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precisato, che raccoglie tre differenti procedimenti riuniti tra loro, attiene a due differenti provvedimenti di fermo amministrativo e terzo procedimento avente ad oggetto il pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 notificato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri promosso, ancora una volta dalla So.G.E.R.T. nei confronti dell'odierno Ricorrente Ricorrente_1 proprio in ragione del mancato pagamento della pretesa tributaria. Va ancora precisato che i due provvedimenti di fermo riguardano lo stesso motoveicolo targato Targa_1 di proprietà dell'odierno ricorrente.
Il primo fermo, per l'importo di € 1404,00, consegue al mancato pagamento dell'avviso di accertamento ICi
2011, n. 1-063024-16-002516, emesso il 14.12.2016;
Il secondo, fermo, iscritto il 28.8.2024, su richiesta di So.g.e.r. t. Spa per l'importo di € 749,00, consegue il mancato pagamento dell'Imu 2013
Assume il Ricorrente di non aver mai avuto conoscenza dei due provvedimenti di fermo, così come di tutti gli atti presupposti agli stessi.
In particolare, con riferimento al secondo provvedimento di fermo eccepisce il Ricorrente_1 di non aver avuto conoscenza :
dell'avviso di accertamento n. 1-063024-18-0031189 del 26.9.2018 per Imu anno 2013;
- della ingiunzione di pagamento n. 188293 del 4.12.2019, per Imu 2013.
- del sollecito di pagamento-comunicazione preliminare all'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, n.
139109/2022, emesso il 20.3.2025;
- del preavviso di iscrizione di fermo ex art. 86-bis dPR n. 602/73, n. 2023/0000128724 emesso il 20.3.2025
e il 7.4.2025;
- della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo n. 479795/2024, emessa in data 20.3.2025;
mentre con riferimento al primo provvedimento di fermo eccepisce di non aver avuto conoscenza dei seguenti atti :
- avviso di accertamento Ici 2011, n. 1-063024-16-002516, emesso il 14.12.2016;
- ingiunzione n. 0236288 del 13.12.2017;
- preavviso di iscrizione del fermo, n. 2022/0000016417, emessa una prima volta in data 20.3.2024, una seconda volta il 7.4.2025;
- intimazione di pagamento n. 717399/2024, emessa il 7.4.2025;
- comunicazione di iscrizione del fermo, n. 478482/2024, emessa il 20.3.2025.
A dire del Ricorrente tutti gli atti appena enucleati sarebbero stati conosciuti dal ricorrente solo in data
20.3.2025, all'esito di accesso difensivo (art. 24 l.n. 241/1990) relativo al pignoramento stipendiale disposto dall'intimato concessionario per i crediti su indicati.
Come già precisato il pignoramento stipendiale forma poi oggetto del procedimento n. 5249/2025 riunito al presente procedimento.
In particolare, il Ricorrente osserva ancora che gli avvisi di accertamento emessi dal concessionario odierno Società_1, per conto del comune, furono regolarmente notificati al suo domicilio in Castellammare di Stabia, domicilio peraltro, desunto della denuncia/dichiarazione ai fini Imu presentata dal contribuente mentre tutti i documenti successivi, dalla ingiunzione alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione del fermo, furono indirizzati a diverso domicilio (Ponza) aggiungendo che peraltro a tale indirizzo non sono mai giunti atteso che non vi è prova di intervenuta notifica.
In definitiva il Ricorrente, atteso che gli unici atti propedeutici regolarmente notificato sarebbe stati, a suo dire, solo le due ingiunzioni di pagamento relative alle due differenti pretese tributarie (quella Ici 2011 e quella IMU 2013) notificati entrambi oltre cinque anni fa, le rispettive pretese tributaria sarebbero comunque prescritte.
Sotto altro profilo il Ricorrente eccepisce ancora il difetto di legittimazione del concessionario ad agire per conto del comune di Castellammare di Stabia e eccepisce ulteriormente il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con riferimento alla prima di tali eccezioni va osservato che la SO.G.E.R.T. è pienamente legittimata ad agire come concessionaria del comune di Castellammare di Stabia. Invero, la società Società_1 nel caso di specie, ha agito per crediti tributari maturati allorquando svolgeva il ruolo di concessionaria, in virtù di regolari contratti di affidamento e di regolari proroghe, per il comune di Castellammare di Stabia. La circostanza può ritenersi ampiamente provata sulla scorta della documentazione prodotta dalla stessa Società_1 ritualmente e tempestivamente in atti e, in particolare, dall'esame del contratto di affidamento e delle proroghe intervenute nel corso del tempo anche in ragione del periodo emergenziale determinato dalla epidemia COVID.
Passando all'esame della seconda eccezione nel caso di specie, può ritenersi che essa vada rigettata invero, atteso che, come di qui a poco si vedrà, l'odierno ricorrente ha ricevuto rituale e tempestiva notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU non può che ritenersi la piena ed assoluta conoscibilità delle ragioni della pretesa tributaria ancorchè “per relationem” sulla scorta degli atti precedentemente notificati.
Rimane da affrontare l'eccezione relativa alla mancata rituale notifica dei numerosi atti propedeutici al pignoramento impugnato ivi compresi i due fermi amministrativi su cui il pignoramento si fonda.
In relazione a tale profilo va osservato, sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalla parte Resistente ma anche per espressa ammissione del ricorrente, che sia intervenuta la rituale notifica dell'atto di accertamento IMU per l'anno 2013 del 26 settembre 2013. Tale atto invero, veniva notificato a mani della madre del Ricorrente all'indirizzo indicato dallo stesso ricorrente nell'atto di denuncia IMU, come dallo stesso riferito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in data 25 ottobre 2018. Anche l'avviso di accertamento
Ici 2011 del 14.12.2016 risulta notificato il 23 gennaio 2017 a mani proprie a mezzo raccomandata. Tutti gli altri atti interlocutori a quello oggetto di impugnazione venivano invece, notificati con affissione alla casa comunale in ragione della circostanza che all'indirizzo indicato ossia Ponza Indirizzo_1 snc, indirizzo della stazione dei CC e domicilio del ricorrente (come emerge dall'attestato di servizio prodotto agli atti del presente procedimento dallo stesso ricorrente). Orbene a tale indirizzo il Ricorrente risultava sconosciuto o trasferito e ciò anche se il Ricorrente_1, carabiniere in servizio presso la stazione di Ponza, prestava servizio, all'epoca delle notifiche, proprio presso la stazione di Ponza come emerge dall'attestato di servizio appena richiamato. La circostanza che con ogni evidenza il militare addetto a ricevere la posta abbia riferito al postino che il Ricorrente_1 era o sconosciuto o trasferito senza fornire ulteriori indicazioni in ordine alla sua reperibilità rende di fatto, a parere del giudice, regolare la procedura di notifica, non potendo ragionevolemnte l'addetto alla consegna svolgere ulteriori controlli o ricerche con conseguente ritualità della notifica anche in assenza dell'della CAD.
Il ricorso va dunque rigettato, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre oneri di legge a favore della parte resistente costituita in giudizio .