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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Enrico Ca-
tanzaro, all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9690 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N° 68 Parte_1
ALCAMO (TP), presso l'Avv. RUVOLO UBALDO che lo rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' N°171 PALERMO,
presso l'avv. LINO MAURIZIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna, le parti concludevano come da verbale in pari data riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
Tribunale di Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. re Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il Controparte_2
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentando che il giorno 10.12.2020, alle ore 15,45 circa, mentre percorreva alla guida della propria mountain bike la Via Gibilmanna di
IL (PA), giunto all'altezza del civico 6, a causa della presenza di una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata, perdeva l'equilibrio rovinando al suolo.
Allertato dai passanti presenti il servizio 118 l'attore veniva trasportato presso il P.O Buccheri La Ferla ove i sanitari diagnosticavano “Trauma di-
storsivo spalla dx con lussazione scapolo-omerale; trauma distorsivo ginoc-
chio dx e collo piede dx verosimile lesione capsulo-legamentosa” (cfr. verba-
le di P.S n. 2020/31573 agli atti). In esito ad ulteriori indagini diagnosti-
che veniva, altresì, accertata la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale, la lesione distruttiva del legamento peroneo astraga-
lico.
Ritenendo responsabile del sinistro il quale ente Controparte_1
proprietario e custode di quel tratto di strada reso insidioso dalla presen-
za della buca non segnalata, il ricorrente concludeva chiedendo di:
-“Dire e dichiarare che la responsabilità del sinistro de quo agitur è da im-
putare ad esclusivi fatto e colpa del ex artt. 2043 e Controparte_1
2051 c.c;
-Condannare, conseguentemente, detto Ente Convenuto, in persona del
sindaco pro tempore, al pronto pagamento in favore dell'attore Sig. Pt_1
Tribunale di Palermo
- 2 - della complessiva somma che il giudice riterrà conforme a giusti- Pt_1
zia, anche all'esito della richiesta CTU medico-legale; detta cifra dovrà inol-
tre essere aumentata degli interessi legali dalla data del fatto fino al soddi-
sfo, oltre alla svalutazione monetaria;
-Ordinare al convenuto il pagamento immediato di tutte le somme CP_1
non contestate ai sensi dell'art. 186 c.p.c;
-Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
oltre alle spese di assistenza stragiudiziale, anch'esse dovute al Pt_1
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anti-
cipato le spese e di non aver percepito compensi”.
Si costituiva in giudizio il contestando in toto le ri- Controparte_1
chieste attoree e chiedendone il rigetto.
Dopo la concessione dei termini 183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e con la C.T.U medico-legale volta ad accertare le le-
sioni patite da parte attorea e il nesso di causalità tra queste e il sinistro;
indi veniva rinviata per le conclusioni.
Tanto premesso, tornando al merito della causa deve rilevarsi che, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito, la domanda risar-
citoria formulata da parte attorea è parzialmente fondata e va, pertanto,
parzialmente accolta.
La fattispecie di cui si tratta va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c, che prevede che “ciascuno è respon-
sabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito”.
In particolare, in materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale
Tribunale di Palermo
- 3 - in custodia al Comune di competenza, onere del danneggiato è quello di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris
tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente im-
pulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta ecce-
zionalità.
Il è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri ricondu- CP_1
cibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttu-
ra o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile (così Cass. 15761/2016; Cass
23919/2013).
Ed invero è pacifico che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubbli-
co transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e
28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i
Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso,
segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia…” (Cass.
18325/2018).
La custodia si concretizza oltre che nel compimento sulla res degli inter-
venti riparatori successivi volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole,
gli elementi pericolosi non prevedibili che si siano comunque verificati,
anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibi-
lità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziolo-
Tribunale di Palermo
- 4 - gicamente attinenti alla cosa custodita (cfr. Cass.Civ., Sez 6, Ordinanza n.
1725 del 23.01.2019).
Orbene, nel caso di specie, facendo applicazione delle superiori conside-
razioni, deve ritenersi accertata la responsabilità del convenuto CP_1
ai sensi dell'art.2051 c.c.
Alla luce della documentazione versata in atti- in particolare le fotografie di produzione attorea, nelle quali il dissesto è ben visibile- e all'esito dell'istruttoria orale espletata, è da reputarsi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia nei termini già descritti in fatto.
Depone in tal senso la dichiarazione resa dal teste escusso all'udienza del
13.05.2024, , che ha confermato i fatti descritti in cita- Testimone_1
zione ossia che l'attore ha perso il controllo della bici a causa del manto stradale dissestato.
Il teste ha così dichiarato:
ADR mi trovavo a piedi in via Gibilmanna a quando ho visto il si- CP_1
gnor transitare vicino a me con una mountain bike e perdere Pt_1
l'equilibrio e cadere in prossimità di un dissuasore posto nella carreggiata
al quale però mancava un pezzo che scopriva una parte dissestata della
strada.
ADR la bicicletta è caduta transitando sulla parte di carreggiata ove non
c'era il dissuasore.
ADR il ragazzo infortunato aveva ferite in tutto il corpo ed era dolorante,
qualcuno ha chiamato l'ambulanza ed io poi sono andato via.
ADR mi trovavo a pochissimi metri dal punto dell'incidente
ADR non ricordo se c'erano indicazioni di pericolo, o di strada dissestata,
Tribunale di Palermo
- 5 - mi sono occupato subito dell'infortunato.
ADR ricordo che la bicicletta, a pochi passi dal ferito, aveva la forcella de-
formata ed il signor diceva di aver urtato con violenza il fosso tan- Pt_1
to che si era distrutta la bici.
Va aggiunto, poi, il rapporto di intervento redatto dai CC intervenuti nell'immediatezza del sinistro in cui gli agenti hanno accertato i fatti de-
scritti in citazione.
Pertanto, dal punto di vista probatorio, parte attorea ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente posto che, per principio pacifico in giu-
risprudenza “nel caso di responsabilità per i danni cagionati da cose in cu-
stodia, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei
luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la
normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail,
incroci non visibili e non segnalati, etc.” (così Cass. 27724/2018; cfr. Cass.
18865/2015).
Sulla base delle prove orali e documentali assunte durante l'istruttoria deve, pertanto, ritenersi accertata la derivazione del sinistro dalle condi-
zioni anomale in cui versava il tratto di strada teatro dello stesso, affidato alla custodia dell'amministrazione comunale: la mancata riparazione dei dissesti presenti sull'asse viario, e l'assenza di segnaletica atta ad avverti-
re della presenza del pericolo, hanno contribuito a causare il sinistro in oggetto.
L'infortunio subìto dall'attore è connesso, pertanto, all'inadempimento da parte del del dovere di provvedere alla manutenzione Controparte_1
ordinaria delle strade e alla connessa eliminazione e/o segnalazione
Tribunale di Palermo
- 6 - dell'anomalia fonte di pericolo per gli utenti.
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconduci-
bilità della caduta dell'istante al dissesto del dissuasore stradale su cui viaggiava, sul rilievo che l'attore ha assolto all'onere della prova in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra lo stato dell'asse viario e la perdi-
ta del controllo del mezzo.
Tuttavia, neppure la condotta del ricorrente è esente da colpe.
Invero, occorre rilevare in fatto che dagli elementi probatori acquisiti,
benchè la dichiarazione del teste sia sufficiente a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa della presenza del dissesto, non altrettanto è da dirsi per l'addebito della re-
sponsabilità esclusiva a carico dell' CP_3
Invero è emerso chiaramente, esaminando la documentazione fotografica allegata agli atti, che il dissesto stradale non era particolarmente insidio-
so, atteso che insiste su una parte mancante di dosso di rallentamento ben visibile per dimensione e profondità, tanto più ove si consideri che l'attore viaggiava su una mountain bike che è un mezzo capace di supera-
re buche e deformazioni del manto stradale non particolarmente profon-
de, come quella del caso di specie. Ne consegue che, una condotta più
cauta e perita dell'attore avrebbe permesso al medesimo di evitare l'ostacolo o quantomeno di affrontarlo con maggiore attenzione.
Questo anche in virtù del fatto che l'occorso è avvenuto in un tratto retti-
lineo e, inoltre, in un'ora della giornata- le 15.45 circa- in cui, grazie alla presenza di luce solare e in condizioni di tempo sereno, l'insidia era pie-
namente visibile.
Tribunale di Palermo
- 7 - A tal riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha ormai da tempo chiarito che “La condotta del danneggiato, che entra in relazione con la co-
sa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma
1 c.c, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile dan-
no è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da par-
te del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rappor-
to alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nes-
so eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo
stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, inve-
ce, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassa-
zione Civile Sez. VI, 04/03/2022, n. 7173).
Ne deriva che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, esclude la possibilità di parlare di insidia da risarcire e classificare il comportamento del ciclista come imprudente (così Cass. 18865/2015).
Pertanto, alla luce del fatto che il danneggiato, in considerazione dello stato di dissesto lieve del rettilineo e dell'ora in cui è avvenuto il sinistro,
avrebbe dovuto e potuto prestare maggiore attenzione nel transitarvi, ap-
pare congruo ridurre il danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1227 c.c, del
Tribunale di Palermo
- 8 - 50%.
Per l'esatta determinazione di tali danni va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene il CTU, sulla base degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto sussistere il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate “lussazione scapolo-omerale dx,
trauma distorsivo ginocchio dx e caviglia omololaterale con una valutazione del danno biologico permanente derivante dal trauma riportato nella mi-
sura del 10%.
Condivisibile è la determinazione della inabilità temporanea parziale al
75% di gg. 40, inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 25, inabilità
temporanea parziale al 25% di gg. 25, provocata dalle lesioni sofferte in conseguenza dell'incidente per cui è causa.
Il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche documentate per un am-
montare complessivo pari ad euro 1.388,55.
Tutte le valutazioni dell'Ausiliare appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, di talché le risultanze cui perviene il medesimo sono fatte pro-
prie dal decidente.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè
del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del sog-
getto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orien-
Tribunale di Palermo
- 9 - tamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle ta-
belle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunali d'Italia, un valido cri-
terio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ricono-
scendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011).
Indi, questo Tribunale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le appli-
ca nell'ultima versione di essa approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia
civile (giugno 2024).
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, il ricorrente, il quale all'epoca dell'evento aveva 33 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad euro 19.071,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui pun-
to risulta, nelle tabelle, già aumentato dei profili di patimento e di soffe-
renza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liqui-
dare la somma di euro 5.606,25 in valori attuali per l'inabilità parziale. A
tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche documentate di
euro 1.388,55.
Il risarcimento complessivo dovuto al ricorrente è, dunque, pari ad euro
26.065,80.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia, non
Tribunale di Palermo
- 10 - comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata di-
sponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liqui-
dato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare ne-
cessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Il risarcimento complessivo che il dovrà essere con- Controparte_1
dannato a corrispondere a è di euro 28.694,10. Parte_1
Su tale somma va, però, effettuata la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c. per la corresponsabilità da parte dell'attore nel sinistro.
In definitiva, il andrà condannato al pagamento in favore CP_1
dell'attore della somma di euro 14.347,05, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Nulla potrà invece essere liquidato a titolo di danno morale ed esistenzia-
le, potendosi riconoscere questa voce soltanto al ricorrere di (comprovate)
circostanze eccezionali e specifiche che, nel caso di specie, non sono state neppure allegate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei medi tariffari sulla base del valore del decisum, delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni sottese e del comportamento tenuto
Tribunale di Palermo
- 11 - dall' il quale, pur avendo aderito alla proposta conciliativa Controparte_4
formulata in corsa di causa, ha omesso di adempiere all'obbligazione di pagamento assunta con la propria adesione;
proposta che, se accolta, sa-
rebbe stata maggiormente favorevole rispetto all'odierno esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan-
za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Accoglie parzialmente le domande di Parte_1
Condanna il a pagare all'attore la somma pari ad Controparte_1
euro 14.347,05, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio CP_1
da liquidarsi in euro 5.077,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarre in favore del procuratore avv.
RU BA che dichiara di averle anticipate ed oltre al pagamento del- le spese di CTU liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo, in data 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo
- 12 -
tanzaro, all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9690 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N° 68 Parte_1
ALCAMO (TP), presso l'Avv. RUVOLO UBALDO che lo rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' N°171 PALERMO,
presso l'avv. LINO MAURIZIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna, le parti concludevano come da verbale in pari data riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
Tribunale di Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. re Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il Controparte_2
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentando che il giorno 10.12.2020, alle ore 15,45 circa, mentre percorreva alla guida della propria mountain bike la Via Gibilmanna di
IL (PA), giunto all'altezza del civico 6, a causa della presenza di una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata, perdeva l'equilibrio rovinando al suolo.
Allertato dai passanti presenti il servizio 118 l'attore veniva trasportato presso il P.O Buccheri La Ferla ove i sanitari diagnosticavano “Trauma di-
storsivo spalla dx con lussazione scapolo-omerale; trauma distorsivo ginoc-
chio dx e collo piede dx verosimile lesione capsulo-legamentosa” (cfr. verba-
le di P.S n. 2020/31573 agli atti). In esito ad ulteriori indagini diagnosti-
che veniva, altresì, accertata la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale, la lesione distruttiva del legamento peroneo astraga-
lico.
Ritenendo responsabile del sinistro il quale ente Controparte_1
proprietario e custode di quel tratto di strada reso insidioso dalla presen-
za della buca non segnalata, il ricorrente concludeva chiedendo di:
-“Dire e dichiarare che la responsabilità del sinistro de quo agitur è da im-
putare ad esclusivi fatto e colpa del ex artt. 2043 e Controparte_1
2051 c.c;
-Condannare, conseguentemente, detto Ente Convenuto, in persona del
sindaco pro tempore, al pronto pagamento in favore dell'attore Sig. Pt_1
Tribunale di Palermo
- 2 - della complessiva somma che il giudice riterrà conforme a giusti- Pt_1
zia, anche all'esito della richiesta CTU medico-legale; detta cifra dovrà inol-
tre essere aumentata degli interessi legali dalla data del fatto fino al soddi-
sfo, oltre alla svalutazione monetaria;
-Ordinare al convenuto il pagamento immediato di tutte le somme CP_1
non contestate ai sensi dell'art. 186 c.p.c;
-Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
oltre alle spese di assistenza stragiudiziale, anch'esse dovute al Pt_1
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anti-
cipato le spese e di non aver percepito compensi”.
Si costituiva in giudizio il contestando in toto le ri- Controparte_1
chieste attoree e chiedendone il rigetto.
Dopo la concessione dei termini 183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e con la C.T.U medico-legale volta ad accertare le le-
sioni patite da parte attorea e il nesso di causalità tra queste e il sinistro;
indi veniva rinviata per le conclusioni.
Tanto premesso, tornando al merito della causa deve rilevarsi che, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito, la domanda risar-
citoria formulata da parte attorea è parzialmente fondata e va, pertanto,
parzialmente accolta.
La fattispecie di cui si tratta va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c, che prevede che “ciascuno è respon-
sabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito”.
In particolare, in materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale
Tribunale di Palermo
- 3 - in custodia al Comune di competenza, onere del danneggiato è quello di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris
tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente im-
pulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta ecce-
zionalità.
Il è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri ricondu- CP_1
cibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttu-
ra o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile (così Cass. 15761/2016; Cass
23919/2013).
Ed invero è pacifico che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubbli-
co transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e
28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i
Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso,
segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia…” (Cass.
18325/2018).
La custodia si concretizza oltre che nel compimento sulla res degli inter-
venti riparatori successivi volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole,
gli elementi pericolosi non prevedibili che si siano comunque verificati,
anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibi-
lità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziolo-
Tribunale di Palermo
- 4 - gicamente attinenti alla cosa custodita (cfr. Cass.Civ., Sez 6, Ordinanza n.
1725 del 23.01.2019).
Orbene, nel caso di specie, facendo applicazione delle superiori conside-
razioni, deve ritenersi accertata la responsabilità del convenuto CP_1
ai sensi dell'art.2051 c.c.
Alla luce della documentazione versata in atti- in particolare le fotografie di produzione attorea, nelle quali il dissesto è ben visibile- e all'esito dell'istruttoria orale espletata, è da reputarsi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia nei termini già descritti in fatto.
Depone in tal senso la dichiarazione resa dal teste escusso all'udienza del
13.05.2024, , che ha confermato i fatti descritti in cita- Testimone_1
zione ossia che l'attore ha perso il controllo della bici a causa del manto stradale dissestato.
Il teste ha così dichiarato:
ADR mi trovavo a piedi in via Gibilmanna a quando ho visto il si- CP_1
gnor transitare vicino a me con una mountain bike e perdere Pt_1
l'equilibrio e cadere in prossimità di un dissuasore posto nella carreggiata
al quale però mancava un pezzo che scopriva una parte dissestata della
strada.
ADR la bicicletta è caduta transitando sulla parte di carreggiata ove non
c'era il dissuasore.
ADR il ragazzo infortunato aveva ferite in tutto il corpo ed era dolorante,
qualcuno ha chiamato l'ambulanza ed io poi sono andato via.
ADR mi trovavo a pochissimi metri dal punto dell'incidente
ADR non ricordo se c'erano indicazioni di pericolo, o di strada dissestata,
Tribunale di Palermo
- 5 - mi sono occupato subito dell'infortunato.
ADR ricordo che la bicicletta, a pochi passi dal ferito, aveva la forcella de-
formata ed il signor diceva di aver urtato con violenza il fosso tan- Pt_1
to che si era distrutta la bici.
Va aggiunto, poi, il rapporto di intervento redatto dai CC intervenuti nell'immediatezza del sinistro in cui gli agenti hanno accertato i fatti de-
scritti in citazione.
Pertanto, dal punto di vista probatorio, parte attorea ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente posto che, per principio pacifico in giu-
risprudenza “nel caso di responsabilità per i danni cagionati da cose in cu-
stodia, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei
luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la
normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail,
incroci non visibili e non segnalati, etc.” (così Cass. 27724/2018; cfr. Cass.
18865/2015).
Sulla base delle prove orali e documentali assunte durante l'istruttoria deve, pertanto, ritenersi accertata la derivazione del sinistro dalle condi-
zioni anomale in cui versava il tratto di strada teatro dello stesso, affidato alla custodia dell'amministrazione comunale: la mancata riparazione dei dissesti presenti sull'asse viario, e l'assenza di segnaletica atta ad avverti-
re della presenza del pericolo, hanno contribuito a causare il sinistro in oggetto.
L'infortunio subìto dall'attore è connesso, pertanto, all'inadempimento da parte del del dovere di provvedere alla manutenzione Controparte_1
ordinaria delle strade e alla connessa eliminazione e/o segnalazione
Tribunale di Palermo
- 6 - dell'anomalia fonte di pericolo per gli utenti.
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconduci-
bilità della caduta dell'istante al dissesto del dissuasore stradale su cui viaggiava, sul rilievo che l'attore ha assolto all'onere della prova in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra lo stato dell'asse viario e la perdi-
ta del controllo del mezzo.
Tuttavia, neppure la condotta del ricorrente è esente da colpe.
Invero, occorre rilevare in fatto che dagli elementi probatori acquisiti,
benchè la dichiarazione del teste sia sufficiente a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa della presenza del dissesto, non altrettanto è da dirsi per l'addebito della re-
sponsabilità esclusiva a carico dell' CP_3
Invero è emerso chiaramente, esaminando la documentazione fotografica allegata agli atti, che il dissesto stradale non era particolarmente insidio-
so, atteso che insiste su una parte mancante di dosso di rallentamento ben visibile per dimensione e profondità, tanto più ove si consideri che l'attore viaggiava su una mountain bike che è un mezzo capace di supera-
re buche e deformazioni del manto stradale non particolarmente profon-
de, come quella del caso di specie. Ne consegue che, una condotta più
cauta e perita dell'attore avrebbe permesso al medesimo di evitare l'ostacolo o quantomeno di affrontarlo con maggiore attenzione.
Questo anche in virtù del fatto che l'occorso è avvenuto in un tratto retti-
lineo e, inoltre, in un'ora della giornata- le 15.45 circa- in cui, grazie alla presenza di luce solare e in condizioni di tempo sereno, l'insidia era pie-
namente visibile.
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- 7 - A tal riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha ormai da tempo chiarito che “La condotta del danneggiato, che entra in relazione con la co-
sa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma
1 c.c, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile dan-
no è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da par-
te del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rappor-
to alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nes-
so eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo
stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, inve-
ce, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassa-
zione Civile Sez. VI, 04/03/2022, n. 7173).
Ne deriva che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, esclude la possibilità di parlare di insidia da risarcire e classificare il comportamento del ciclista come imprudente (così Cass. 18865/2015).
Pertanto, alla luce del fatto che il danneggiato, in considerazione dello stato di dissesto lieve del rettilineo e dell'ora in cui è avvenuto il sinistro,
avrebbe dovuto e potuto prestare maggiore attenzione nel transitarvi, ap-
pare congruo ridurre il danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1227 c.c, del
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- 8 - 50%.
Per l'esatta determinazione di tali danni va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene il CTU, sulla base degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto sussistere il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate “lussazione scapolo-omerale dx,
trauma distorsivo ginocchio dx e caviglia omololaterale con una valutazione del danno biologico permanente derivante dal trauma riportato nella mi-
sura del 10%.
Condivisibile è la determinazione della inabilità temporanea parziale al
75% di gg. 40, inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 25, inabilità
temporanea parziale al 25% di gg. 25, provocata dalle lesioni sofferte in conseguenza dell'incidente per cui è causa.
Il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche documentate per un am-
montare complessivo pari ad euro 1.388,55.
Tutte le valutazioni dell'Ausiliare appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, di talché le risultanze cui perviene il medesimo sono fatte pro-
prie dal decidente.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè
del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del sog-
getto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orien-
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- 9 - tamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle ta-
belle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunali d'Italia, un valido cri-
terio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ricono-
scendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011).
Indi, questo Tribunale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le appli-
ca nell'ultima versione di essa approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia
civile (giugno 2024).
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, il ricorrente, il quale all'epoca dell'evento aveva 33 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad euro 19.071,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui pun-
to risulta, nelle tabelle, già aumentato dei profili di patimento e di soffe-
renza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liqui-
dare la somma di euro 5.606,25 in valori attuali per l'inabilità parziale. A
tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche documentate di
euro 1.388,55.
Il risarcimento complessivo dovuto al ricorrente è, dunque, pari ad euro
26.065,80.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia, non
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- 10 - comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata di-
sponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liqui-
dato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare ne-
cessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Il risarcimento complessivo che il dovrà essere con- Controparte_1
dannato a corrispondere a è di euro 28.694,10. Parte_1
Su tale somma va, però, effettuata la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c. per la corresponsabilità da parte dell'attore nel sinistro.
In definitiva, il andrà condannato al pagamento in favore CP_1
dell'attore della somma di euro 14.347,05, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Nulla potrà invece essere liquidato a titolo di danno morale ed esistenzia-
le, potendosi riconoscere questa voce soltanto al ricorrere di (comprovate)
circostanze eccezionali e specifiche che, nel caso di specie, non sono state neppure allegate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei medi tariffari sulla base del valore del decisum, delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni sottese e del comportamento tenuto
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- 11 - dall' il quale, pur avendo aderito alla proposta conciliativa Controparte_4
formulata in corsa di causa, ha omesso di adempiere all'obbligazione di pagamento assunta con la propria adesione;
proposta che, se accolta, sa-
rebbe stata maggiormente favorevole rispetto all'odierno esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan-
za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Accoglie parzialmente le domande di Parte_1
Condanna il a pagare all'attore la somma pari ad Controparte_1
euro 14.347,05, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio CP_1
da liquidarsi in euro 5.077,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarre in favore del procuratore avv.
RU BA che dichiara di averle anticipate ed oltre al pagamento del- le spese di CTU liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo, in data 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo
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