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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1130/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5218/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4044/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 106847 RU DEL 29122022 PREU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 815/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Srl ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'avviso di accertamento n. 106848/RU avente ad oggetto il PREU relativo all'esenzione del 2017 con il quale ha recuperato a tassazione € 395.580,00 oltre sanzioni e interessi per € 949.392,00.
Con sentenza della Corte adita del 3.10.2023, il ricorso è stato accolto con annullamento dell'atto impugnato e la dichiarazione di non ripetibilità delle spese.
Avverso detta sentenza, l'ADM ha proposto appello contestando la decisione di I grado fondata esclusivamente sulla sentenza penale che non è stata sottoposta alla necessaria valutazione;
valutazione che avrebbe portato ad escludere una sua efficacia in merito all'accoglimento del ricorso. Si tratta infatti, sostiene l'ADM, di una sentenza di non luogo a procedere che non ha accertato la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Ad avviso dell'appellante, quindi, la sentenza di primo grado è da riformare per difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 654 cpp.
Si è costituita Resistente_1 srl che ha resistito eccependo che la sentenza penale fa stato nel presente giudizio, avendo accertato il comportamento in assoluta buona fede della società.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive a sostegno della loro posizione.
La causa è stata decisa la pubblica udienza del 16/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente va ribadito che non è stato proposto appello incidentale né l'appellato ha riproposto i motivi non esaminati dal giudice di I grado;
l'oggetto del presente giudizio è quindi limitato al motivo esaminato dal giudice primo grado e censurato dall'appellante.
Quanto al merito del primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene evidente il difetto di motivazione della sentenza impugnata che ha operato una automatica trasposizione in sede tributaria della sentenza penale di proscioglimento.
Rileva il Collegio che nella fattispecie il giudizio penale ha un oggetto diverso da quello del procedimento amministrativo.
Il giudice penale ha ritenuto di non procedere nei confronti di Nominativo_1, facendo una prognosi negativa circa la sussistenza di prove sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza. In sede amministrativa invece, l'oggetto dell'accertamento è limitato ai presupposti di cui all'art. 39 quater, comma
2, del DL 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003, che recita “nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quinto periodo” (tra i quali rientrano quelli in esami) taluni soggetti nel cui elenco rientra la società appellata.
E' quindi evidente che, nella fattispecie, la non colpevolezza del signor Nominativo_1 non esclude la responsabilità in solido della società, essendo pacifico in atti la discrepanza tra i dati dei contatori maneggiati della scheda di gioco e i dati degli stessi contatori trasmessi dalla scheda di gioco al dispositivo di controllo.
Discrepanza che è stata attestata dalla GE e che non è stata contestata.
Tutto ciò premesso, l'appello va accolto e va dichiarata la legittimità degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 7.000,00, oltre a quelli di primo grado liquidate in
€ 5.000,00.
Il dispositivo è frutto di errore materiale e pertanto il corretto dispositivo è il seguente: "La Corte di
Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello dell'ufficio. Spese a crico di parte soccombente che si liquidano in complessivi € 12.000,00. "
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello dell'ufficio. Spese a crico di parte soccombente che si liquidano in complessivi € 12.000,00.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5218/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4044/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 106847 RU DEL 29122022 PREU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 815/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Srl ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'avviso di accertamento n. 106848/RU avente ad oggetto il PREU relativo all'esenzione del 2017 con il quale ha recuperato a tassazione € 395.580,00 oltre sanzioni e interessi per € 949.392,00.
Con sentenza della Corte adita del 3.10.2023, il ricorso è stato accolto con annullamento dell'atto impugnato e la dichiarazione di non ripetibilità delle spese.
Avverso detta sentenza, l'ADM ha proposto appello contestando la decisione di I grado fondata esclusivamente sulla sentenza penale che non è stata sottoposta alla necessaria valutazione;
valutazione che avrebbe portato ad escludere una sua efficacia in merito all'accoglimento del ricorso. Si tratta infatti, sostiene l'ADM, di una sentenza di non luogo a procedere che non ha accertato la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Ad avviso dell'appellante, quindi, la sentenza di primo grado è da riformare per difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 654 cpp.
Si è costituita Resistente_1 srl che ha resistito eccependo che la sentenza penale fa stato nel presente giudizio, avendo accertato il comportamento in assoluta buona fede della società.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive a sostegno della loro posizione.
La causa è stata decisa la pubblica udienza del 16/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente va ribadito che non è stato proposto appello incidentale né l'appellato ha riproposto i motivi non esaminati dal giudice di I grado;
l'oggetto del presente giudizio è quindi limitato al motivo esaminato dal giudice primo grado e censurato dall'appellante.
Quanto al merito del primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene evidente il difetto di motivazione della sentenza impugnata che ha operato una automatica trasposizione in sede tributaria della sentenza penale di proscioglimento.
Rileva il Collegio che nella fattispecie il giudizio penale ha un oggetto diverso da quello del procedimento amministrativo.
Il giudice penale ha ritenuto di non procedere nei confronti di Nominativo_1, facendo una prognosi negativa circa la sussistenza di prove sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza. In sede amministrativa invece, l'oggetto dell'accertamento è limitato ai presupposti di cui all'art. 39 quater, comma
2, del DL 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003, che recita “nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quinto periodo” (tra i quali rientrano quelli in esami) taluni soggetti nel cui elenco rientra la società appellata.
E' quindi evidente che, nella fattispecie, la non colpevolezza del signor Nominativo_1 non esclude la responsabilità in solido della società, essendo pacifico in atti la discrepanza tra i dati dei contatori maneggiati della scheda di gioco e i dati degli stessi contatori trasmessi dalla scheda di gioco al dispositivo di controllo.
Discrepanza che è stata attestata dalla GE e che non è stata contestata.
Tutto ciò premesso, l'appello va accolto e va dichiarata la legittimità degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 7.000,00, oltre a quelli di primo grado liquidate in
€ 5.000,00.
Il dispositivo è frutto di errore materiale e pertanto il corretto dispositivo è il seguente: "La Corte di
Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello dell'ufficio. Spese a crico di parte soccombente che si liquidano in complessivi € 12.000,00. "
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello dell'ufficio. Spese a crico di parte soccombente che si liquidano in complessivi € 12.000,00.