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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 943/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BR CE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3381/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1856 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato con il ricorso in esame l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Catania, notificatole in data 26/1/2024, relativo ad IMU dell'anno 2019 riguardante quattro immobili situati in territorio del medesimo comune, per un importo complessivo di euro 4.191.
Con unico motivo, la società ricorrente assume di non essere soggetto passivo del tributo in questione non essendo proprietaria, né titolare di diritti reali, né detentore dei quattro immobili indicati nell'avviso impugnato.
A sostegno della propria doglianza, la ricorrente produce in giudizio quattro certificati catastali riguardanti gli immobili, dai quali non emerge - nemmeno sul piano storico - alcuna intestazione alla società, bensì a persone fisiche.
Il Comune di Catania non risulta costituito in giudizio benché ritualmente evocato.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sebbene le attestazioni catastali non possano essere ritenute probanti al fine di dimostrare la titolarità di un immobile, dovendosi attribuire tale compito alle risultanze dei registri immobiliari (cfr. Comm. Trib. Regionale
Lazio Roma, 90/2006), questo giudice ritiene tuttavia che lo strumento utilizzato dalla società ricorrente sia comunque l'unico facilmente accessibile ed utilizzabile per provare un fatto negativo: ossia, di non essere proprietaria di alcuno degli immobili oggetto di tassazione.
In ipotesi inversa rispetto a quella in esame è stato, infatti, affermato che “L'iscrizione al catasto di un immobile è presupposto sufficiente per l'applicazione dell'IMU e fa sorgere una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta.” (Corte Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, 13/2025).
Nel caso in esame, invece, alla luce di risultanze catastali che escludono collegamenti fra gli immobili e la società ricorrente, sarebbe stato onere del Comune intimato dimostrare che la società sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili in questione.
E' infatti noto che la soggettività passiva dell'IMU presuppone "...la titolarità di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale, escludendo così la mera disponibilità o la detenzione qualificata del bene. Il possessore deve dunque identificarsi con il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile". (Cass., V, 21646/2025)
In definitiva il ricorso va accolto, col favore delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BR CE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3381/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1856 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato con il ricorso in esame l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Catania, notificatole in data 26/1/2024, relativo ad IMU dell'anno 2019 riguardante quattro immobili situati in territorio del medesimo comune, per un importo complessivo di euro 4.191.
Con unico motivo, la società ricorrente assume di non essere soggetto passivo del tributo in questione non essendo proprietaria, né titolare di diritti reali, né detentore dei quattro immobili indicati nell'avviso impugnato.
A sostegno della propria doglianza, la ricorrente produce in giudizio quattro certificati catastali riguardanti gli immobili, dai quali non emerge - nemmeno sul piano storico - alcuna intestazione alla società, bensì a persone fisiche.
Il Comune di Catania non risulta costituito in giudizio benché ritualmente evocato.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sebbene le attestazioni catastali non possano essere ritenute probanti al fine di dimostrare la titolarità di un immobile, dovendosi attribuire tale compito alle risultanze dei registri immobiliari (cfr. Comm. Trib. Regionale
Lazio Roma, 90/2006), questo giudice ritiene tuttavia che lo strumento utilizzato dalla società ricorrente sia comunque l'unico facilmente accessibile ed utilizzabile per provare un fatto negativo: ossia, di non essere proprietaria di alcuno degli immobili oggetto di tassazione.
In ipotesi inversa rispetto a quella in esame è stato, infatti, affermato che “L'iscrizione al catasto di un immobile è presupposto sufficiente per l'applicazione dell'IMU e fa sorgere una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta.” (Corte Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, 13/2025).
Nel caso in esame, invece, alla luce di risultanze catastali che escludono collegamenti fra gli immobili e la società ricorrente, sarebbe stato onere del Comune intimato dimostrare che la società sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili in questione.
E' infatti noto che la soggettività passiva dell'IMU presuppone "...la titolarità di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale, escludendo così la mera disponibilità o la detenzione qualificata del bene. Il possessore deve dunque identificarsi con il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile". (Cass., V, 21646/2025)
In definitiva il ricorso va accolto, col favore delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.