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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 951/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 646/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Cooperativa Statua Nominativo_1 Cooperativa Sociale Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1Rappresentato da
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35177 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6183/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 13.01.2025 la Società_2
A.R.L. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 35177 del 29.10.2024, notificato in data 12.11.2024, con il quale il Comune di Reggio Calabria richiedeva il pagamento della TARI per l'annualità 2024, per l'importo complessivo di euro 1.637,00, oltre interessi e sanzioni;
la ricorrente deduceva, in fatto e in diritto, l'illegittimità dell'atto impugnato, articolando specifici motivi di gravame;
con unico motivo di ricorso, come di seguito titolato "illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza del presupposto impositivo – difetto di soggettività passiva", la ricorrente deduceva che l'unità immobiliare oggetto di imposizione risultava nella disponibilità dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, la quale ne curava la gestione diretta, con conseguente insussistenza in capo alla cooperativa del presupposto soggettivo dell'imposizione ai fini TARI;
si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, il quale depositava controdeduzioni e atto di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
E' interamente condivisibile l'assunto del Comune resistente – per giunta non contraddetto dalla parte ricorrente con propria memoria – secondo cui: a) la TARI è relativa all'insediamento ubicato in Indirizzo_1 , identificato catastalmente come cat. Case di cura di mq. 578; b) che l'avviso di accertamento esecutivo oggi impugnato deriva dall'avviso di accertamento n. 344 del 19/03/2019, con il quale era stata contestata l'omessa denuncia dell'unità immobiliare per le annualità dal 2014 al 2017; c) che tale atto non era stato opposto;
d) che, in forza di tale atto, l'Ente comunale ha reclamato il pagamento anche del le annualità successive ex art. 23 del regolamento comunale;
e) che, quindi, il gravame di merito è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto avverso l'avviso di accertamento con il quale era stata originariamente contestata l'omessa denuncia;
f) che, in ogni caso, anche nel merito, emerge che la Cooperativa a detenere il citato immobile per come provato dal Comune con la produzione della visura camerale storica che attesta la sede sociale in Indirizzo_1, nonché dalla visura di Punto Fisco;
g) che l'Asp non può considerarsi soggetto passivo ai fini Tari, in virtù della Convenzione allegata dalla ricorrente, atteso che la stessa riguarda solo la gestione dei servizi di supporto di unità assistenziale riabilitativa per casa albergo affidati alla Casa di cura ricorrente;
h) che difetta la produzione di un contratto di locazione e/o comodato da cui ricavare che i locali siano detenuti dall'ASP in luogo della ricorrente, tant'è che presso l'insediamento è presente un allaccio idrico intestato alla Cooperativa;
i) che, con riferimento alle annualità Tari 2018/2019, analogo ricorso è stato rigettato con la sentenza n. 3450/2024 di questa Corte, al pari del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 29989 con il quale era richiesta la Tari 2021, rigettato con sentenza n. 7921/2024 divenuta definitiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 180.00 oltre accessori di legge ove spettanti. (firmato digitalmente)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 646/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Cooperativa Statua Nominativo_1 Cooperativa Sociale Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1Rappresentato da
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35177 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6183/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 13.01.2025 la Società_2
A.R.L. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 35177 del 29.10.2024, notificato in data 12.11.2024, con il quale il Comune di Reggio Calabria richiedeva il pagamento della TARI per l'annualità 2024, per l'importo complessivo di euro 1.637,00, oltre interessi e sanzioni;
la ricorrente deduceva, in fatto e in diritto, l'illegittimità dell'atto impugnato, articolando specifici motivi di gravame;
con unico motivo di ricorso, come di seguito titolato "illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza del presupposto impositivo – difetto di soggettività passiva", la ricorrente deduceva che l'unità immobiliare oggetto di imposizione risultava nella disponibilità dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, la quale ne curava la gestione diretta, con conseguente insussistenza in capo alla cooperativa del presupposto soggettivo dell'imposizione ai fini TARI;
si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, il quale depositava controdeduzioni e atto di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
E' interamente condivisibile l'assunto del Comune resistente – per giunta non contraddetto dalla parte ricorrente con propria memoria – secondo cui: a) la TARI è relativa all'insediamento ubicato in Indirizzo_1 , identificato catastalmente come cat. Case di cura di mq. 578; b) che l'avviso di accertamento esecutivo oggi impugnato deriva dall'avviso di accertamento n. 344 del 19/03/2019, con il quale era stata contestata l'omessa denuncia dell'unità immobiliare per le annualità dal 2014 al 2017; c) che tale atto non era stato opposto;
d) che, in forza di tale atto, l'Ente comunale ha reclamato il pagamento anche del le annualità successive ex art. 23 del regolamento comunale;
e) che, quindi, il gravame di merito è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto avverso l'avviso di accertamento con il quale era stata originariamente contestata l'omessa denuncia;
f) che, in ogni caso, anche nel merito, emerge che la Cooperativa a detenere il citato immobile per come provato dal Comune con la produzione della visura camerale storica che attesta la sede sociale in Indirizzo_1, nonché dalla visura di Punto Fisco;
g) che l'Asp non può considerarsi soggetto passivo ai fini Tari, in virtù della Convenzione allegata dalla ricorrente, atteso che la stessa riguarda solo la gestione dei servizi di supporto di unità assistenziale riabilitativa per casa albergo affidati alla Casa di cura ricorrente;
h) che difetta la produzione di un contratto di locazione e/o comodato da cui ricavare che i locali siano detenuti dall'ASP in luogo della ricorrente, tant'è che presso l'insediamento è presente un allaccio idrico intestato alla Cooperativa;
i) che, con riferimento alle annualità Tari 2018/2019, analogo ricorso è stato rigettato con la sentenza n. 3450/2024 di questa Corte, al pari del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 29989 con il quale era richiesta la Tari 2021, rigettato con sentenza n. 7921/2024 divenuta definitiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 180.00 oltre accessori di legge ove spettanti. (firmato digitalmente)