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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/08/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 175/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 175/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Primo Giorgio Belardi, presso il cui studio in Chianciano Terme (SI), Via Giuseppe Di Vittorio n. 125, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Massimiliano
Barbanera, presso il cui studio in Chiusi (SI), Via Santa Caterina n. 7, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO N. 175/2023 R.G. 2 / 10
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.10.2024, per , l'Avv. Primo Giorgio Belardi così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato che il reddito annuo del
si è notevolmente ridotto dalla data della separazione, Parte_1 accertato che la è economicamente autosufficiente potendo essa Controparte_1 contare su un proprio stabile reddito da pensione e da lavoro come collaboratrice domestica ed avendo essa la stabile disponibilità di un'abitazione in Cetona, per
l'effetto revocare l'assegno di concorso al mantenimento previsto in proprio favore nella separazione consensuale di €.300,00 mensili, ovvero ridurlo secondo giustizia.
Voglia il Tribunale di Siena rigettare la richiesta di assegno divorziale di euro 300,00 mensili spiegata dalla poiché infondata in fatto ed in diritto, difettando i CP_1 presupposti di legge e reddituali per una simile pronuncia, ovvero ridurla secondo equità e giustizia Voglia altresì il Tribunale adito, accertato e dichiarato che anche il figlio , nato il [...], ha raggiunto l'indipendenza Persona_1 economica avendo esso uno stabile contratto di lavoro, per l'effetto revocare
l'assegno di concorso al mantenimento previsto in favore del figlio ed a carico del padre nella separazione consensuale di €.400,00 mensili. Con vittoria di spese ed onorari.”; per , l'Avv. Massimiliano Barbanera così conclude: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa modifica dei provvedimenti provvisori adottati dal Presidente del Tribunale in data 22.03.2023, - Nel merito: a) dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i IG.ri e Controparte_1 Parte_1 in Chianciano Terme (SI) il giorno 10 marzo 1991, atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune per l'anno 1991, al n. 2 – Parte I;
b) confermare, a carico del IG. , il contributo al mantenimento della Parte_1
IG.ra , nella misura di € 300,00 mensili, come già disposto in sede Controparte_1 di separazione (punto 5 della separazione omologata dal Tribunale di Siena con N. 175/2023 R.G. 3 / 10
decreto del 21 maggio 2019), e, per l'effetto, porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile nella misura di € 300,00 mensili o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione
Istat; c) rigettare ogni altra domanda formulata dal ricorrente, nulla disponendo, comunque, in ordine al mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con ogni ulteriore pronuncia e statuizione di legge, ivi compreso l'ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Chianciano Terme (SI) di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emananda sentenza. In via istruttoria, precisa le proprie conclusioni insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI^ comma, c.p.c. a cui si riporta integralmente.”;
PUBBLICO MINISTERO: visto (in data 27.2.2023).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.1.2023 dinanzi al Tribunale di Siena,
[...]
esponeva di avere contratto matrimonio civile con Parte_1 [...]
in Chianciano Terme in data 10.3.1991, matrimonio dal quale erano nati i CP_1 figli il 4.9.1993 e il 16.7.1997, e di essersi separato a seguito di Per_1 PE ricorso consensuale omologato dal Tribunale di Siena con decreto del 21.5.2019; evidenziava che, essendo ormai decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge 1° dicembre 1970 n. 898 senza che le parti avessero ripreso la convivenza, sussistevano i presupposti dello scioglimento del matrimonio;
sosteneva che, dall'epoca della separazione, erano mutate le condizioni economiche delle parti, in quanto la sua situazione era peggiorata, a causa della crisi del settore alberghiero ove lavorava come cuoco, in particolare a seguito della pandemia, mentre quella della moglie era migliorata, in quanto la era in pensione e svolgeva l'attività di CP_1 collaboratrice domestica, e che, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza in materia di assegno divorzile, sussistevano i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento a suo favore (stabilito in sede di separazione in € 300,00), oltre che di quello a favore del figlio , ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente (per il quale doveva versare un contributo al mantenimento di € N. 175/2023 R.G. 4 / 10
400,00), così come già lo era il figlio (che era integralmente a suo carico); PE chiedeva pertanto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di revocare le disposizioni economiche, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la resistente , all'epoca rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Michelangelo Barbi, si costituiva in giudizio;
non si opponeva né alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio né alla revoca dell'assegno di mantenimento per i figli ma contestava la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a suo favore.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 22.3.2023, il
Presidente del Tribunale, con ordinanza in pari data, emetteva i provvedimenti urgenti disponendo il versamento di un assegno divorzile di € 150,00 al mese a favore della e revocando l'assegno di mantenimento per i figli;
disponeva altresì per la CP_1 prosecuzione dinanzi al Giudice Istruttore.
Con le memorie integrative ex art. 4 comma 10 Legge 1° dicembre 1970, n. 898, le parti ribadivano le loro richieste, difese ed eccezioni;
a seguito della rinuncia al mandato dell'originario difensore, la si costituiva in giudizio con il nuovo CP_1 difensore Avv. Massimiliano Barbanera.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 27.6.2023, il Tribunale, in composizione collegiale, emetteva sentenza non definitiva n. 458 del 4.5.7.2023 sullo status.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova per interrogatorio formale e testimoniale richiesta dalle parti, parzialmente ammessa dal Giudice con ordinanza del
13.12.2023 ed espletata all'udienza del 26.3.2024.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 175/2023 R.G. 5 / 10
A seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, restano ora da esaminare le domande accessorie alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, proposte dalle parti.
A tal proposito, il ricorrente ha chiesto, anzitutto, la revoca del Parte_1 mantenimento dei figli e stabilito in sede di separazione Per_1 PE
(allorquando era stato previsto per il figlio , che viveva presso la madre, un Per_1 contributo a carico del padre di € 400,00 e per il figlio , che viveva col PE padre, il mantenimento integrale a carico di quest'ultimo), in quanto ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La resistente non ha contestato la raggiunta indipendenza economica dei CP_1 figli, ormai maggiorenni.
Pertanto, a conferma di quanto stabilito dal Presidente del Tribunale in sede di ordinanza sui provvedimenti temporanei ed urgenti, il contributo al mantenimento di ed il mantenimento del figlio , per come posti a carico del padre Per_1 PE in sede di separazione, devono essere revocati. Parte_1
Il ha poi chiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento per Parte_1 la moglie stabilito in sede di separazione, mentre quest'ultima ha comunque richiesto la corresponsione di un assegno divorzile, per come previsto dall'art. 5 legge 1° dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74.
A tal proposito, è noto che, mentre l'assegno di mantenimento in sede di separazione consiste in una somma versata a favore del coniuge che non disponga i mezzi per assicurarsi il medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio e risponde, quindi, all'obbligo solidaristico sancito sia a livello costituzionale sia con l'art. 143
c.c., secondo cui i coniugi, con il matrimonio si assumono reciprocamente l'obbligo di provvedere anche all'assistenza materiale, l'assegno divorzile ha natura diversa.
In proposito, secondo la giurisprudenza tradizionale e in passato prevalente, a seguito della modifica della norma citata, l'assegno di divorzio aveva carattere esclusivamente assistenziale (di modo che doveva essere negato se richiesto solo sulla base di premesse diverse, quale il contributo personale ed economico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro), atteso che la sua concessione trovava presupposto N. 175/2023 R.G. 6 / 10
nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui potesse disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che fosse necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio;
laddove sussisteva tale presupposto, la liquidazione in concreto dell'assegno doveva essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez.unite, 29 novembre 1990, n. 11490). Tale tesi è stata poi superata da quella secondo cui il giudice del divorzio, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) doveva verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfaceva le relative condizioni di legge
(mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento alla “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombeva il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) doveva tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma
(«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed N. 175/2023 R.G. 7 / 10
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, n.
11504).
Da ultimo, però, la giurisprudenza ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287) ed ha quindi precisato che l'assegno di divorzio presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 2024, n.
26520).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque anzitutto procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi e verificare se il richiedente è privo di mezzi “adeguati” o comunque è impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive. N. 175/2023 R.G. 8 / 10
Ed in questo senso, dalla documentazione prodotta risulta che il il Parte_1 quale svolge la professione di cuoco, ha goduto di un reddito imponibile di €
18.132,00 nel 2019, di € 8.419,00 nel 2020 e di € 20.251,00 nel 2021 (docc. 1, 2, 3, 4 e
5 fasc.ricorrente); il medesimo svolge tuttora l'attività di cuoco alle Parte_1 dipendenze di una società che gestisce un albergo a Chianciano Terme (SI) ed è tenuto a corrispondere un canone di locazione per la casa ove vive di € 380,00 al mese (doc.
11 fasc.ricorrente).
A sua volta, dalla documentazione prodotta risulta che la , la quale è CP_1 pensionata, ha goduto di un reddito imponibile di € 9.969,00 nel 2019, di € 8.296,00 nel 2020, di € 8.003,00 nel 2021, di € 7.630,00 nel 2022 ed attualmente è titolare di pensione per l'importo di € 563,74 al mese. Dalla prova testimoniale, espletata attraverso l'audizione di uno dei figli delle odierne parti in causa, è emerso che la
, contrariamente a quanto da essa dichiarato anche in sede di interrogatorio CP_1 formale e nonostante qualche patologia (docc. 8 e 17 fasc.resistente), svolge altresì attività di collaboratrice domestica;
a tal proposito, è pur vero che il testimone figlio delle parti in causa, il quale ha confermato lo Testimone_1 svolgimento dell'attività da parte della madre, non ha saputo indicare il nominativo del suo datore di lavoro, e che il soggetto indicato dall'attore come datore di lavoro dapprima non è comparso all'udienza e poi non è stato citato a testimoniare, ma è anche vero che la deposizione è risultata comunque sufficientemente precisa, laddove il testimone ha fatto riferimento all'individuazione di tale datore di lavoro come “il
Dottore”, soggetto di cui non conosceva il cognome. D'altro canto, ove non integrasse la pensione con redditi ulteriori, non si vede come la potrebbe condurre la CP_1 propria vita, visto che il è spesso inadempiente all'obbligo di Parte_1 pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e poi ridotto dal Presidente del Tribunale in sede di divorzio, come risulta dal relativo precetto (doc.
12 fasc.resistente). La è anche tenuta a pagare un canone di locazione per CP_1 la casa dove vive di € 400,00 al mese (doc. 7 fasc.resistente). N. 175/2023 R.G. 9 / 10
Alla luce di quanto precede, pur in mancanza di elementi specifici relativi agli importi percepiti dalla resistente quale collaboratrice domestica, si deve in effetti riconoscere una certa sperequazione tra i due redditi a favore del Parte_1
Tuttavia, la , da un lato, non appare priva di mezzi “adeguati”, in quanto CP_1 gode comunque di una pensione per l'attività lavorativa precedentemente svolta e percepisce ulteriori somme dall'attività di collaboratrice domestica.
Dall'altro, quanto alle cause di tale sperequazione, la medesima ha CP_1 allegato di avere donato al marito la propria quota del 50% della casa coniugale (doc.
9 fasc.resistente) e di avere messo in comune il ricavato dalla liquidazione di un'assicurazione per £.
5.000.000 e l'eredità paterna per £. 39.000.000, di avere lavorato come dipendente dal 1991 al 1993 e poi di essersi dedicata alla famiglia, come moglie e madre fino al 2002, di avere quindi intrapreso un'attività alberghiera col marito tramite la Villa Ida S.a.s., finanziata con la vendita della casa familiare, e di avere gestito la società quale socia e legale rappresentante fino al 2009, di avere cessato l'attività lavorativa per problemi di salute e di averla poi ripresa nel 2011, svolgendo attività precaria presso strutture alberghiere e imprese di pulizia, tutte circostanze non specificamente contestate dal ricorrente. Pur a fronte di ciò, si deve ritenere che la ha solo genericamente allegato ma non ha in alcun modo CP_1 specificato né tantomeno provato che la citata sperequazione sia stata determinata dalle scelte adottate dei coniugi durante il matrimonio e, in particolare, dal fatto di avere sacrificato le proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia.
Dunque, la richiesta della di assegno divorzile deve essere rigettata, e CP_1 contestualmente la richiesta del di revoca dell'assegno di Parte_1 mantenimento per la moglie deve essere accolta, con decorrenza dalla data della presente sentenza.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Tuttavia, tenuto conto della natura della controversia e della mancata contestazione del venir meno dei presupposti per il mantenimento dei figli, sussistono quelle gravi ed N. 175/2023 R.G. 10 / 10
eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite per 2/3; la
, che è comunque soccombente sulla questione dell'assegno divorzile, CP_1 deve essere condannata a rimborsare al delle spese di lite da esso Controparte_2 sostenute, spese che vengono liquidate - per l'intero - come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in relazione al già pronunciato divorzio tra le parti in causa,
a conferma del provvedimento presidenziale, revoca il mantenimento dei figli Per_1
e a carico del padre PE Parte_1 revoca l'assegno di mantenimento a favore di , con decorrenza Controparte_1 dalla data della presente sentenza, e rigetta la richiesta di assegno divorzile da essa avanzata;
compensa per 2/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 rimborsare a 1/3 delle spese di lite da esso sostenute, che Parte_1 liquida - per l'intero - in € 98,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 agosto 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 175/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Primo Giorgio Belardi, presso il cui studio in Chianciano Terme (SI), Via Giuseppe Di Vittorio n. 125, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Massimiliano
Barbanera, presso il cui studio in Chiusi (SI), Via Santa Caterina n. 7, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO N. 175/2023 R.G. 2 / 10
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.10.2024, per , l'Avv. Primo Giorgio Belardi così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato che il reddito annuo del
si è notevolmente ridotto dalla data della separazione, Parte_1 accertato che la è economicamente autosufficiente potendo essa Controparte_1 contare su un proprio stabile reddito da pensione e da lavoro come collaboratrice domestica ed avendo essa la stabile disponibilità di un'abitazione in Cetona, per
l'effetto revocare l'assegno di concorso al mantenimento previsto in proprio favore nella separazione consensuale di €.300,00 mensili, ovvero ridurlo secondo giustizia.
Voglia il Tribunale di Siena rigettare la richiesta di assegno divorziale di euro 300,00 mensili spiegata dalla poiché infondata in fatto ed in diritto, difettando i CP_1 presupposti di legge e reddituali per una simile pronuncia, ovvero ridurla secondo equità e giustizia Voglia altresì il Tribunale adito, accertato e dichiarato che anche il figlio , nato il [...], ha raggiunto l'indipendenza Persona_1 economica avendo esso uno stabile contratto di lavoro, per l'effetto revocare
l'assegno di concorso al mantenimento previsto in favore del figlio ed a carico del padre nella separazione consensuale di €.400,00 mensili. Con vittoria di spese ed onorari.”; per , l'Avv. Massimiliano Barbanera così conclude: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa modifica dei provvedimenti provvisori adottati dal Presidente del Tribunale in data 22.03.2023, - Nel merito: a) dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i IG.ri e Controparte_1 Parte_1 in Chianciano Terme (SI) il giorno 10 marzo 1991, atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune per l'anno 1991, al n. 2 – Parte I;
b) confermare, a carico del IG. , il contributo al mantenimento della Parte_1
IG.ra , nella misura di € 300,00 mensili, come già disposto in sede Controparte_1 di separazione (punto 5 della separazione omologata dal Tribunale di Siena con N. 175/2023 R.G. 3 / 10
decreto del 21 maggio 2019), e, per l'effetto, porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile nella misura di € 300,00 mensili o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione
Istat; c) rigettare ogni altra domanda formulata dal ricorrente, nulla disponendo, comunque, in ordine al mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con ogni ulteriore pronuncia e statuizione di legge, ivi compreso l'ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Chianciano Terme (SI) di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emananda sentenza. In via istruttoria, precisa le proprie conclusioni insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI^ comma, c.p.c. a cui si riporta integralmente.”;
PUBBLICO MINISTERO: visto (in data 27.2.2023).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.1.2023 dinanzi al Tribunale di Siena,
[...]
esponeva di avere contratto matrimonio civile con Parte_1 [...]
in Chianciano Terme in data 10.3.1991, matrimonio dal quale erano nati i CP_1 figli il 4.9.1993 e il 16.7.1997, e di essersi separato a seguito di Per_1 PE ricorso consensuale omologato dal Tribunale di Siena con decreto del 21.5.2019; evidenziava che, essendo ormai decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge 1° dicembre 1970 n. 898 senza che le parti avessero ripreso la convivenza, sussistevano i presupposti dello scioglimento del matrimonio;
sosteneva che, dall'epoca della separazione, erano mutate le condizioni economiche delle parti, in quanto la sua situazione era peggiorata, a causa della crisi del settore alberghiero ove lavorava come cuoco, in particolare a seguito della pandemia, mentre quella della moglie era migliorata, in quanto la era in pensione e svolgeva l'attività di CP_1 collaboratrice domestica, e che, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza in materia di assegno divorzile, sussistevano i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento a suo favore (stabilito in sede di separazione in € 300,00), oltre che di quello a favore del figlio , ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente (per il quale doveva versare un contributo al mantenimento di € N. 175/2023 R.G. 4 / 10
400,00), così come già lo era il figlio (che era integralmente a suo carico); PE chiedeva pertanto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di revocare le disposizioni economiche, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la resistente , all'epoca rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Michelangelo Barbi, si costituiva in giudizio;
non si opponeva né alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio né alla revoca dell'assegno di mantenimento per i figli ma contestava la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a suo favore.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 22.3.2023, il
Presidente del Tribunale, con ordinanza in pari data, emetteva i provvedimenti urgenti disponendo il versamento di un assegno divorzile di € 150,00 al mese a favore della e revocando l'assegno di mantenimento per i figli;
disponeva altresì per la CP_1 prosecuzione dinanzi al Giudice Istruttore.
Con le memorie integrative ex art. 4 comma 10 Legge 1° dicembre 1970, n. 898, le parti ribadivano le loro richieste, difese ed eccezioni;
a seguito della rinuncia al mandato dell'originario difensore, la si costituiva in giudizio con il nuovo CP_1 difensore Avv. Massimiliano Barbanera.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 27.6.2023, il Tribunale, in composizione collegiale, emetteva sentenza non definitiva n. 458 del 4.5.7.2023 sullo status.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova per interrogatorio formale e testimoniale richiesta dalle parti, parzialmente ammessa dal Giudice con ordinanza del
13.12.2023 ed espletata all'udienza del 26.3.2024.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 175/2023 R.G. 5 / 10
A seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, restano ora da esaminare le domande accessorie alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, proposte dalle parti.
A tal proposito, il ricorrente ha chiesto, anzitutto, la revoca del Parte_1 mantenimento dei figli e stabilito in sede di separazione Per_1 PE
(allorquando era stato previsto per il figlio , che viveva presso la madre, un Per_1 contributo a carico del padre di € 400,00 e per il figlio , che viveva col PE padre, il mantenimento integrale a carico di quest'ultimo), in quanto ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La resistente non ha contestato la raggiunta indipendenza economica dei CP_1 figli, ormai maggiorenni.
Pertanto, a conferma di quanto stabilito dal Presidente del Tribunale in sede di ordinanza sui provvedimenti temporanei ed urgenti, il contributo al mantenimento di ed il mantenimento del figlio , per come posti a carico del padre Per_1 PE in sede di separazione, devono essere revocati. Parte_1
Il ha poi chiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento per Parte_1 la moglie stabilito in sede di separazione, mentre quest'ultima ha comunque richiesto la corresponsione di un assegno divorzile, per come previsto dall'art. 5 legge 1° dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74.
A tal proposito, è noto che, mentre l'assegno di mantenimento in sede di separazione consiste in una somma versata a favore del coniuge che non disponga i mezzi per assicurarsi il medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio e risponde, quindi, all'obbligo solidaristico sancito sia a livello costituzionale sia con l'art. 143
c.c., secondo cui i coniugi, con il matrimonio si assumono reciprocamente l'obbligo di provvedere anche all'assistenza materiale, l'assegno divorzile ha natura diversa.
In proposito, secondo la giurisprudenza tradizionale e in passato prevalente, a seguito della modifica della norma citata, l'assegno di divorzio aveva carattere esclusivamente assistenziale (di modo che doveva essere negato se richiesto solo sulla base di premesse diverse, quale il contributo personale ed economico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro), atteso che la sua concessione trovava presupposto N. 175/2023 R.G. 6 / 10
nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui potesse disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che fosse necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio;
laddove sussisteva tale presupposto, la liquidazione in concreto dell'assegno doveva essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez.unite, 29 novembre 1990, n. 11490). Tale tesi è stata poi superata da quella secondo cui il giudice del divorzio, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) doveva verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfaceva le relative condizioni di legge
(mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento alla “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombeva il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) doveva tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma
(«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed N. 175/2023 R.G. 7 / 10
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, n.
11504).
Da ultimo, però, la giurisprudenza ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287) ed ha quindi precisato che l'assegno di divorzio presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 2024, n.
26520).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque anzitutto procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi e verificare se il richiedente è privo di mezzi “adeguati” o comunque è impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive. N. 175/2023 R.G. 8 / 10
Ed in questo senso, dalla documentazione prodotta risulta che il il Parte_1 quale svolge la professione di cuoco, ha goduto di un reddito imponibile di €
18.132,00 nel 2019, di € 8.419,00 nel 2020 e di € 20.251,00 nel 2021 (docc. 1, 2, 3, 4 e
5 fasc.ricorrente); il medesimo svolge tuttora l'attività di cuoco alle Parte_1 dipendenze di una società che gestisce un albergo a Chianciano Terme (SI) ed è tenuto a corrispondere un canone di locazione per la casa ove vive di € 380,00 al mese (doc.
11 fasc.ricorrente).
A sua volta, dalla documentazione prodotta risulta che la , la quale è CP_1 pensionata, ha goduto di un reddito imponibile di € 9.969,00 nel 2019, di € 8.296,00 nel 2020, di € 8.003,00 nel 2021, di € 7.630,00 nel 2022 ed attualmente è titolare di pensione per l'importo di € 563,74 al mese. Dalla prova testimoniale, espletata attraverso l'audizione di uno dei figli delle odierne parti in causa, è emerso che la
, contrariamente a quanto da essa dichiarato anche in sede di interrogatorio CP_1 formale e nonostante qualche patologia (docc. 8 e 17 fasc.resistente), svolge altresì attività di collaboratrice domestica;
a tal proposito, è pur vero che il testimone figlio delle parti in causa, il quale ha confermato lo Testimone_1 svolgimento dell'attività da parte della madre, non ha saputo indicare il nominativo del suo datore di lavoro, e che il soggetto indicato dall'attore come datore di lavoro dapprima non è comparso all'udienza e poi non è stato citato a testimoniare, ma è anche vero che la deposizione è risultata comunque sufficientemente precisa, laddove il testimone ha fatto riferimento all'individuazione di tale datore di lavoro come “il
Dottore”, soggetto di cui non conosceva il cognome. D'altro canto, ove non integrasse la pensione con redditi ulteriori, non si vede come la potrebbe condurre la CP_1 propria vita, visto che il è spesso inadempiente all'obbligo di Parte_1 pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e poi ridotto dal Presidente del Tribunale in sede di divorzio, come risulta dal relativo precetto (doc.
12 fasc.resistente). La è anche tenuta a pagare un canone di locazione per CP_1 la casa dove vive di € 400,00 al mese (doc. 7 fasc.resistente). N. 175/2023 R.G. 9 / 10
Alla luce di quanto precede, pur in mancanza di elementi specifici relativi agli importi percepiti dalla resistente quale collaboratrice domestica, si deve in effetti riconoscere una certa sperequazione tra i due redditi a favore del Parte_1
Tuttavia, la , da un lato, non appare priva di mezzi “adeguati”, in quanto CP_1 gode comunque di una pensione per l'attività lavorativa precedentemente svolta e percepisce ulteriori somme dall'attività di collaboratrice domestica.
Dall'altro, quanto alle cause di tale sperequazione, la medesima ha CP_1 allegato di avere donato al marito la propria quota del 50% della casa coniugale (doc.
9 fasc.resistente) e di avere messo in comune il ricavato dalla liquidazione di un'assicurazione per £.
5.000.000 e l'eredità paterna per £. 39.000.000, di avere lavorato come dipendente dal 1991 al 1993 e poi di essersi dedicata alla famiglia, come moglie e madre fino al 2002, di avere quindi intrapreso un'attività alberghiera col marito tramite la Villa Ida S.a.s., finanziata con la vendita della casa familiare, e di avere gestito la società quale socia e legale rappresentante fino al 2009, di avere cessato l'attività lavorativa per problemi di salute e di averla poi ripresa nel 2011, svolgendo attività precaria presso strutture alberghiere e imprese di pulizia, tutte circostanze non specificamente contestate dal ricorrente. Pur a fronte di ciò, si deve ritenere che la ha solo genericamente allegato ma non ha in alcun modo CP_1 specificato né tantomeno provato che la citata sperequazione sia stata determinata dalle scelte adottate dei coniugi durante il matrimonio e, in particolare, dal fatto di avere sacrificato le proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia.
Dunque, la richiesta della di assegno divorzile deve essere rigettata, e CP_1 contestualmente la richiesta del di revoca dell'assegno di Parte_1 mantenimento per la moglie deve essere accolta, con decorrenza dalla data della presente sentenza.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Tuttavia, tenuto conto della natura della controversia e della mancata contestazione del venir meno dei presupposti per il mantenimento dei figli, sussistono quelle gravi ed N. 175/2023 R.G. 10 / 10
eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite per 2/3; la
, che è comunque soccombente sulla questione dell'assegno divorzile, CP_1 deve essere condannata a rimborsare al delle spese di lite da esso Controparte_2 sostenute, spese che vengono liquidate - per l'intero - come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in relazione al già pronunciato divorzio tra le parti in causa,
a conferma del provvedimento presidenziale, revoca il mantenimento dei figli Per_1
e a carico del padre PE Parte_1 revoca l'assegno di mantenimento a favore di , con decorrenza Controparte_1 dalla data della presente sentenza, e rigetta la richiesta di assegno divorzile da essa avanzata;
compensa per 2/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 rimborsare a 1/3 delle spese di lite da esso sostenute, che Parte_1 liquida - per l'intero - in € 98,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 agosto 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini