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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8548 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17791/2023 a cui risultano riuniti R.G. nn. 17792/2023, 17793/2023, 17794/2023, 17795/2023
tra
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e , tutti rapp.ti e
[...] Parte_4 Parte_5 difesi dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello, presso il cui studio in Napoli al vico Latilla 18 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ricorrenti e
, in persona Controparte_1 del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Adriano Ruocco e dall'avv. Luigi Franceschini, presso il loro studio elett.te dom.ta in Napoli alla Via del Parco Regina Margherita n. 49, giusta procura in atti;
nonché
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Bruno Piacci ed elettivamente domiciliata con lo stesso in Napoli, Via Giacomo Puccini n°27, giusta procura in atti;
resistenti
Fatto e diritto
Con distinti ricorsi tutti del medesimo contenuto poi riuniti, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale deducendo:
- di aver lavorato presso la società per Controparte_3 azioni unipersonale interamente controllata e coordinata -
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dall'ente pubblico che ne è socio unico e che Controparte_4 gestisce i servizi di igiene urbana a Napoli in regime di in house providing attraverso un contratto di servizio stipulato con l'ente locale;
che la loro assunzione avvenne con la forma dei contratti di lavoro a scopo di somministrazione a tempo determinato sottoscritti in data 21.05.2022 per e in data Parte_1 Pt_2
08.07.2022 per e in data 14.05.2022 Parte_3 Parte_4 per Scarallo con CP_1 di essere stati assunti da Win Time con la qualifica di Operai - Mansioni di Operatore Ecologico ed inquadramento nel Livello J previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia;
che dall'assunzione al 22.03.2023 avevano lavorato alle dipendenze della con le mansioni di Controparte_3
Operaio addetto alla raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Napoli, secondo le direttive, l'organizzazione e gli orari prestabiliti fissati esclusivamente dalla azienda utilizzatrice Controparte_3 che l'orario lavorativo era sempre pari a 38 ore settimanali e si articolava su turnazioni indicate in atti;
che la retribuzione percepita era quella indicata nei contratti di lavoro e nei prospetti paga depositati in atti;
che all'interno della struttura erano presenti numerosi altri lavoratori con diverse qualifiche, di cui alcuni assunti con contratti di somministrazione ed altri con contratto di lavoro subordinato direttamente dalla e le Controparte_3 mansioni ed i compiti svolti dagli operai con la medesima qualifica non erano caratterizzati da alcuna differenziazione in ordine alla tipologia di assunzione effettuata dall'ente; che nei contratti di assunzione a termine a scopo di somministrazione stipulati con Win Time S.p.A. ed utilizzatore come causale era indicato genericamente Controparte_3
l'art. 34 comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 che prevede: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può
2 -
in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”, citando anche l'art. 44 CCNL APL;
che venivano fatti loro sottoscrivere diversi contratti di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 34 co. 2 del D.Lgs. 81/2015 e numerose proroghe. In particolare, al ricorrente: : 9 contratti di assunzione a t.d. e 31 Parte_1 proroghe: n. 5 Contratti indicavano come causale ragioni di carattere stagionale ed erano relativi ai periodi dal 21.05.2022 al 24.05.2022 (contratto n. 03210 Matricola 105712) con proroghe fino al 06.07.2022; dal 07.07.2022 al 13.07.07.2022 (contratto n. 03334 Matricola 106062) con proroghe fino al 03.08.2022; dal 04.08.2022 al 07.09.2022 (contratto n. 3423 Matricola 106309) con proroghe fino al 19.10.2022; dal 20.10.2022 al 26.10.2022 (contratto n. 0354 Matricola 106647) con proroghe fino al 07.12.2022; dal 08.12.2022 al 14.12.2022 (contratto n. 3667 Matricola 106977) con proroghe fino al 18.01.2023. I restanti n. 4 contratti, aventi inizio dal 19.01.2023 con proroghe fino al 22.03.2023 erano motivati con la esigenza di sostituire altri lavoratori e avevano le seguenti decorrenze: dal 19/01/2023 al 01/02/2023; dal 02/02/2023 al 08/02/2023; dal 09/02/2023 al 22/02/2023; dal 23/02/2023 al 22/03/2023. La sua sede di lavoro è stata sempre quella di Napoli alla via Brin n. 82 ed in essa non erano addetti lavoratori dipendenti con matricole aziendali corrispondenti a quelle indicate in sostituzione;
: 10 contratti di assunzione a t.d. e 30 Parte_2 proroghe: n. 5 Contratti indicavano come causale ragioni di carattere stagionale e sono stati relativi ai periodi dal 21.05.2022 al 24.05.2022 (contratto n. 03208 Matricola 105708) con proroghe fino al 06.07.2022; dal 07.07.2022 al 13.07.07.2022 (contratto n. 03335 Matricola 106064) con proroghe fino al 03.08.2022; dal 04.08.2022 al 07.09.2022 (contratto n. 3419 Matricola 106289) con proroghe fino al 19.10.2022; dal 20.10.2022 al 26.10.2022 (contratto n. 03538
3 Matricola 106635) con proroghe fino al 07.12.2022; dal 08.12.2022 al 14.12.2022 (contratto n. 3662 Matricola 106967) con proroghe fino al 11.01.2023. I restanti n. 5 contratti, aventi inizio dal 12.01.2023 con proroghe fino al 22.03.2023 erano motivati con la esigenza di sostituire altri lavoratori e avevano le seguenti decorrenze: dal 12/01/2023 al 18/01/2023; dal 19/01/2023 al 01/02/2023; dal 02/02/2023 all'08/02/2023; dal 09/02/2023 al 01/03/2023; dal 02/03/2023 al 22/03/2023. La sua sede di lavoro è stata sempre quella di Napoli alla via Cimitero Miano n. 8 ed in essa non erano addetti lavoratori dipendenti con matricole aziendali corrispondenti a quelle indicate in sostituzione;
: 11 contratti di assunzione a t.d. e 22 proroghe: Parte_3
n. 5 contratti indicavano come causale ragioni di carattere stagionale ed erano relativi ai periodi dal 08.07.2022 al 13.07.2022 (contratto n. 03352 Matricola 106110) con proroghe fino al 03.08.2022; dal 04.08.2022 al 07.09.2022 (contratto n. 03418 Matricola 106280) con proroghe fino al 19.10.2022; dal 20.10.2022 al 26.10.2022 (contratto n. 03544 Matricola 106652) con proroghe fino al 07.12.2022; dal 08.12.2022 al 14.12.2022 (contratto 03668 Matricola 106982) con proroghe fino al 18.01.2023; dal 09.03.2023 al 15.03.2023 (contratto n. 03856 Matricola 107499). I restanti n. 6 contratti erano motivati con la esigenza di sostituire altri lavoratori e avevano le seguenti decorrenze: dal 19/01/2023 al 25/01/2023 dal 26/01/2023 al 08/02/2023; dal 09/02/2023 al 15/02/2023; dal 16/02/2023 al 01/03/2023; dal 02/03/2023 al 08/03/2023; dal 16/03/2023 al 22/03/2023. La sua sede di lavoro è stata sempre quella di Napoli alla via Pietro Castellino n. 148 ed in essa non erano addetti lavoratori dipendenti con matricole aziendali corrispondenti a quelle indicate in sostituzione.
8 contratti di assunzione a t.d. e 25 proroghe: n. 5 Parte_4
Contratti indicavano come causale ragioni di carattere stagionale e sono stati relativi ai periodi dal 08.07.2022 al 13.07.2022 (contratto n. 03357 Matricola 106120) con proroghe fino al 03.08.2022; dal 04.08.2022 al 07.09.2022 (contratto n. 03416 Matricola 106271) con proroghe fino al 19.10.2022; dal
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20.10.2022 al 26.10.2022 (contratto n. 03548 Matricola 106661) con proroghe fino al 07.12.2022; dal 08.12.2022 al 14.12.2022 (contratto 03672 Matricola 106990) con proroghe fino al 25.01.2023; dal 16.02.2023 al 22.02.2023 (contratto n. 03823 Matricola 107416) con proroghe fino al 22.03.2023. I restanti n. 3 contratti erano motivati con la esigenza di sostituire altri lavoratori e avevano le seguenti decorrenze: dal 26.01.2023 all'01.02.2023; dal 02.02.2023 al 08.02.2023; dal 09.02.2023 al 15.02.2023. La sua sede di lavoro è stata sempre quella di Napoli alla via F.lli Cervi snc ed in essa non erano addetti lavoratori dipendenti con matricole aziendali corrispondenti a quelle indicate in sostituzione.
8 contratti di assunzione a t.d. e 33 Parte_5 proroghe: n. 5 Contratti indicavano come causale ragioni di carattere stagionale e sono stati relativi ai periodi dal 14.05.2022 al 17.05.2022 (contratto n. 03188 Matricola 105650) con proroghe fino al 29.06.2022; dal 30.06.2022 al 06.07.2022 (contratto n. 03308 Matricola 106001) con proroghe fino al 03.08.2022; dal 04.08.2022 al 07.09.2022 (contratto n. 3419 Matricola 106286) con proroghe fino al 19.10.2022; dal 20.10.2022 al 26.10.2022 (contratto n. 03538 Matricola 106633) con proroghe fino al 07.12.2022; dal 08.12.2022 al 14.12.2022 (contratto n. 3662 Matricola 106965) con proroghe fino al 11.01.2023. I restanti n. 3 contratti erano motivati con la esigenza di sostituire altri lavoratori e avevano le seguenti decorrenze: dal 12/01/2023 al 18/01/2023; dal 19/01/2023 al 08/03/2023; dal 09/03/2023 al 22/03/2023. La sua sede di lavoro è stata sempre quella di Napoli alla via Cimitero Miano n. 8 ed in essa non erano addetti lavoratori dipendenti con matricole aziendali corrispondenti a quelle indicate in sostituzione;
che il rapporto di lavoro veniva unilateralmente interrotto a far data dal 23.03.2023, senza alcuna preventiva comunicazione ricevuta in tal senso;
Veniva inviata alle parti convenute impugnativa per abuso del contratto a termine e richiesta di conversione del rapporto in
5 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a cui non faceva seguito alcun utile riscontro.
Pertanto, ciascuno dei ricorrenti chiedeva al Tribunale di: Fissare l'udienza di comparizione delle parti ed in accoglimento della domanda - accertati i fatti di cui in premessa - ordinare alla
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore o a chi CP_3 di ragione tra le convenute, di costituire rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la qualifica di Operaio e le mansioni di Operatore Ecologico e inquadramento nel Livello J previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia o in altro equivalente in funzione dello illegittimo utilizzo dello strumento della somministrazione a far data dal 21.05.2022 e [08.07.2022 e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
14.05.2022 ] o in subordine dal 22.03.2023 o in quella che
[...] Pt_5 dovesse risultare al Serenissimo Giudicante;
Condannare altresì in ogni caso la società convenuta o chi di ragione tra esse ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 81-2015 al risarcimento del danno in favore dell'istante di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.418,53 al netto delle ritenute di legge o comunque in quella che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario. Si costituiva la resistente che eccepiva, Controparte_3 preliminarmente, l'improponibilità delle domande attoree attesa l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti di somministrazione. Infatti, in ipotesi di successione nel tempo di più contratti di somministrazione, l'impugnativa deve essere spiegata nei confronti di ogni singolo contratto ed entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza di ciascuno di essi, non potendo l'impugnativa del solo ultimo contratto o comunque l'impugnativa spiegata unicamente alla cessazione dell'ultimo rapporto di somministrazione, estendersi anche ai precedenti contratti. Eccepiva sempre preliminarmente, l'inapplicabilità delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Dignità e successiva sua conversione in legge, alla fattispecie in esame, tenuto conto che lo stesso Decreto con l'art. 1 comma 3 aveva espressamente escluso l'applicazione
6 delle disposizioni in esso contenute in riferimento sia al medesimo art. 1 che all'art. 2 (somministrazioni) sia ancora all'art. 3 (indennità di licenziamento). Sempre in via preliminare, eccepiva poi l'inammissibilità della domanda dei ricorrenti volte ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatrice. Infatti, la S.C. con ordinanza n°3768 del 7 febbraio 2022 aveva stabilito che per le società a totale partecipazione pubblica (cd. in house), sussiste il divieto di assunzione o eventuale conversione di contratti di lavoro a termine in quanto tali società sono assoggettate all'esperimento di apposite procedure concorsuali e selettive secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. n°165/2001. I contratti posti in essere, inoltre, rispettavano tutti i requisiti previsti dalla legge e precisamente dal D.Lgs. n°81/2015 e ss. mm. e ii., che aveva da ultimo disciplinato il rapporto di lavoro in somministrazione. La normativa richiamata prevedeva per il singolo lavoratore una durata massima presso l'utilizzatore entro un arco temporale esterno di ventiquattro mesi, anche senza soluzione di continuità, essendo esplicitamente esclusa per la disciplina della somministrazione la previsione dello “stop and go” prevista invece per i contratti di lavoro a termine. Sosteneva che per la somministrazione non esisteva un limite numerico di contratti, contratti, peraltro, tutti giustificati da esplicite causali. Con riferimento, poi, alle proroghe, osservava che tutti i contratti dei ricorrenti rispettavano il limite quantitativo delle sei proroghe previsto dal CCNL applicato dalla giacché come espressamente previsto dall'art. 34 comma 2 D. CP_1
Lgs 81/2015 e smi, era al contratto del somministratore che bisognava far riferimento per il numero delle proroghe utilizzabili. Sosteneva che la circostanza che i lavoratori sostituiti dai ricorrenti non fossero assegnati al medesimo Distretto era totalmente irrilevante i quanto il datore di lavoro può legittimamente provvedere alla sostituzione del lavoratore assente anche mediante “scorrimento” e, più precisamente, può effettuare spostamenti interni di personale, purché sussista il nesso di causalità tra l'assunzione a termine e l'assenza del dipendente. Infine, ferma l'inapplicabilità delle modifiche apportate del Decreto Dignità al D.lgs 81/2015 nonché, in ogni caso, riguardo al contingentamento della quota di lavoratori somministrati utilizzabili rispetto al numero complessivo dei dipendenti, affermava in ogni caso che era stata rispettata la quota di contingenza del 20% di cui all'art. 31 d.lgs. n°81/2015 e s.m.i..
7 Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso Per l'improponibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti di somministrazione ex art. 32 L. n°183/2010 (Collegato Lavoro), ed in ogni caso per l'inammissibilità anche in relazione all'inapplicabilità delle norme invocate ex adverso, attesa la natura pubblicistica di e comunque per il rigetto CP_3 del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese. Si costituiva altresì la convenuta che eccepiva CP_1 in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo un soggetto del tutto estraneo al giudizio e che non era tenuto a rispondere del diritto rivendicato dai ricorrenti, come del resto confermato dalla condotta stragiudiziale degli stessi che si erano limitati a trasmettere l'impugnativa di licenziamento alla resistente in mera copia per conoscenza. Precisava che, addirittura, il ricorrente aveva provveduto Pt_5 ad impugnare il contratto solo in data 30.05.2023, ben oltre i 60 giorni previsti dalla normativa. Eccepiva, inoltre, la decadenza dall'azione di cui all'art. 6 L.604/1966, come modificato dall'art. 32 L. 183/2010. I ricorrenti avrebbero dovuto impugnare i singoli contratti di lavoro in somministrazione sottoscritti con la nei termini e con le CP_1 ritualità imposte dalla legge e tanto non era accaduto né in fase stragiudiziale né con il ricorso introduttivo del giudizio. Inoltre, le impugnative depositate dalle parti ricorrenti erano prive di valore legale nei suoi confronti e venivano trasmesse “in copia per conoscenza”. Specificava, inoltre, che essendo l una società Controparte_3 in house a partecipazione pubblica controllata dal il Controparte_4 reclutamento del personale dipendente doveva avvenire nel rispetto dei principi di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, attraverso procedure di concorso pubblico. Tale principio era ribadito anche dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 3768 del 07.02.2022, che affermava come, nei confronti di società a totale partecipazione pubblica (in house), sussiste il divieto di assunzione (o "conversione" di contratti di lavoro a termine nulli) senza l'esperimento di apposite procedure concorsuali. Evidenziava come sia i contratti sia le proroghe erano in forma scritta e caratterizzati da specificità degli elementi contrattuali, in conformità all'art. 33 del d.lgs. 81/2015, nonchè digitalmente sottoscritti dai ricorrenti. Inoltre, era chiaramente indicata la data di inizio e di fine del contratto.
8 Precisava, inoltre, che il secondo comma dell'art. 34 del d.lgs. 81/2015 estende al rapporto tra l'agenzia di somministrazione e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle previsioni contenute agli articoli 21, comma 2 (pause tra un contratto e il successivo, c.d. stop and go), 23 (limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che può stipulare ogni datore di lavoro) e 24 (diritto di precedenza). Dunque, sono esclusi dal limite numerico i contratti conclusi per lo svolgimento di attività stagionali e per sostituzione di lavoratori assenti (art. 23 c.2 d.lgs. 81/2015, lettere c ed e). Nel caso di specie sia la durata massima sia il limite di proroghe previsto per ciascun contratto erano stati rispettati. Tutti i contratti e le proroghe riportavano una causale specifica, anche quelle che facevano riferimento al personale assente, individuando le matricole dei singoli lavoratori di volta in volta da sostituire. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di dichiarare: I. In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto estrometterla dal giudizio;
II. Sempre CP_1 in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione, improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo per tutti i motivi sopra esposti;
III. in ogni caso rigettare nel merito il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
IV. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne da condanna la non essendovi specifica CP_1 domanda di condanna in suo danno e, in ogni caso, limitare la condanna della per quanto di ragione, contenendosi il CP_1 risarcimento nella minor misura ritenuta di giustizia;
V. in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento, in favore della CP_1 delle spese di lite liquidandole ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
****** Rileva preliminarmente il giudicante adito come la decisione della presente controversia rinvia - anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. - ai numerosi precedenti giurisprudenziali emessi dalla Sezione Lavoro di questo stesso Tribunale ed allegati in atti (tra cui n. 8041/2024 pubbl. il 26/11/2024 e n. 550/2025 del 23.01.2025). Osserva anche questo giudicante come con riferimento alla eccezione di decadenza sollevata dalle difese resistenti, l'art. 39 del d.lgs. 81/2015 stabilisce che: Nel caso in cui il lavoratore chieda la
9 costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. Per effetto del richiamo all'art. 6 della L. 604/66, quindi, il lavoratore incorre nella decadenza dal diritto se non osserva il prescritto termine di sessanta giorni decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro. La decadenza dall'impugnativa del contratto di somministrazione di lavoro ex art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 si applica anche all'ipotesi di nullità del contratto stesso per mancanza di forma scritta ai sensi del precedente art. 38, comma 1, poiché attraverso il rinvio operato dal citato art. 39 all'art. 38, comma 2, del d.lgs. in questione, che, a sua volta, richiama le condizioni di cui all'art. 33, comma 1, la predetta ipotesi della nullità viene ad essere inclusa nell'ambito di operatività della disciplina in tema di decadenza (in tal senso Cassazione civile sez. lav., 06/07/2023, n.19216). Con riferimento, invece, alla capacità espansiva dell'impugnazione dell'ultimo contratto di lavoro a termine in somministrazione anche a quelli che lo hanno preceduto, soprattutto nelle ipotesi in cui tra un contratto e l'altro sia intercorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnazione stragiudiziale, va evidenziato che tale questione è stata ampiamente esaminata e risolta dalla Suprema Corte con una serie di pronunce (v. tra le altre: Cass. n. 30134, 30135, 30136, 32702 del 2018 e nn. 422 , 2283 e 24356 del 2019) che hanno affermato il principio di diritto a tenore del quale: In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo "ex post”, a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità. Tanto premesso in punto di diritto, applicando i principi esaminati al caso di specie, deve ritenersi che ciascuna parte ricorrente sia incorsa nella eccepita decadenza in relazione ai contratti alla cui scadenza ha
10 inteso lasciare decorrere i 60 giorni prescritti dalla norma in esame senza provvedere all'impugnazione degli stessi. Specificamente:
- quanto al ricorrente gli unici contratti esaminabili Parte_1 alla luce dell'eccepita decadenza sono quello sottoscritto in data 09.02.2023 con decorrenza dal 09/02/2023 al 15/02/2023 poi prorogato al 22.02.2023, quello del 23.02.2023 con decorrenza dal 23.02.2023 al 01.03.2023 e poi prorogato sino al 22.03.2023; attesa l'impugnativa effettuata con pec del 21.04.2023;
- quanto al ricorrente gli unici contratti esaminabili alla Pt_2 luce dell'eccepita decadenza sono i contratti del 09.02.2023, con decorrenza dal 09.02.2023 al 15.02.2023 con proroghe fino al 01.03.2023 e quello con decorrenza dal 02/03/2023 al 08/03/2023 prorogato sino al 22/03/2023, attesa l'impugnativa effettuata con pec del 21.04.2023;
- quanto al ricorrente gli unici contratti esaminabili alla Parte_6 luce dell'eccepita decadenza sono stati sottoscritti data in data 16.02.2023 con decorrenza dal 16/02/2023 al 22/02/2023; in data 02.03.2023 con decorrenza dal 02/03/2023 al 08/03/2023; ed altresì quello con decorrenza dal 09/03/2023 al 15/03/2023 ed infine quello con decorrenza dal 16/03/2023 al 22/03/2023, attesa l'impugnativa effettuata con pec del 28.04.2023;
- quanto al ricorrente l'unico contratto esaminabile alla Parte_7 luce dell'eccepita decadenza è stato sottoscritto in data 16.02.2023 con decorrenza dal 16/02/2023 al 22/02/2023 poi prorogato sino al 22.03.2023, attesa l'impugnativa effettuata con pec del 28.04.2023;
- quanto al ricorrente nessun contratto è Pt_5 esaminabile alla luce dell'eccepita decadenza attesa l'impugnativa effettuata con pec del 30.05.2023 tardivamente anche per l'ultimo dei contratti oggetto di causa cessato il 22.03.2023. La domanda proposta da tale ricorrente, quindi, già solo per questo si appalesa infondata. Tanto premesso, deve rilevarsi che, per come emerge dalla documentazione in atti, le causali giustificatrici del ricorso al lavoro somministrato - come si preciserà anche nel prosieguo - sono diverse e significativamente ricollegate a specifiche esigenze del committente in quel frangente temporale. Osserva, inoltre, il Tribunale come in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere
11 osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva unicamente come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato) (così Cass. 4960/2023). La giurisprudenza richiamata radica le motivazioni nel fatto che il dato fattuale concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine ed assume evidenza «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice. Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che, in materia di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile in via incidentale dal giudice al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20. (cfr. Cass. n 22861/2022). Ebbene, nella fattispecie in esame, i principi invocati non trovano alcun riscontro fattuale per i motivi che seguono. In punto di fatto deve rilevarsi: 1) che i contratti stipulati con hanno avuto una durata complessiva inferiore a 12 mesi e CP_1 risultano stipulati per esigenze di carattere stagionale o per sostituzione di lavoratori assenti;
2) che - come già rilevato - dei diversi contratti stipulati con l'Agenzia per il lavoro da ciascun ricorrente, risultano tempestivamente impugnati solo gli ultimi, come già indicato. Quanto alla disciplina applicabile al rapporto intercorso con va rilevato che l'art. 21 del CCNL per le categorie delle CP_1
Agenzie di Somministrazione rubricato “Durata massima e successione dei contratti (art. 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015)” (cfr all. in atti produzione prescrive: CP_1
12 1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulati tra Agenzia e Lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, a far data dal 1° gennaio 2019 la durata massima della successione dei contratti a termine tra le medesime parti è così articolata: a) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, i criteri di computo e la durata massima sono individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;
b) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può superare la durata massima complessiva di 48 mesi.”. L'art. 34 del d.lgs 81/2015 - nel testo modificato all'articolo 2, comma 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 - al secondo comma, qui d'interesse, sancisce: “2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Ebbene, posto che i contratti a termine intercorsi con e le CP_1 relative proroghe risultano sottoscritti digitalmente dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi che le norme da ultimo citate, non applicabili al contratto di lavoro a termine de quo, disciplinano rispettivamente: a) le proroghe e i rinnovi: Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (art 21 comma 2);
13 b) Numero complessivo di contratti a tempo determinato: Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato (art 23, comma 1); c) Diritti di precedenza: […] (art. 24). Tali predetti limiti, pertanto, non trovano applicazione nei confronti del somministratore che assuma a termine. Venendo alle proroghe, lo stesso contratto collettivo applicato dall'agenzia per il lavoro, CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro, all'art 22 (Proroghe – art 34 comma 2 d.lgs. 81/2015) prevede:
1. Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell'arco del limite legale di 24 mesi.
2. In caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8.
[…] Nel caso di specie, la durata massima fissata nei 24 mesi risulta ampiamente rispettata, dal momento che ciascuna parte ricorrente, come si è visto, ha lavorato per l'Agenzia per il lavoro per una durata di gran lunga inferiore. Risulta altresì rispettato il limite di proroghe previsto per ciascun contratto pari ad un massimo di 6, non superato da (cfr. CP_1 doc. in atti). In definitiva, nella vicenda contrattuale in esame, in cui, essendo i lavoratori somministrati decaduti dall'azione diretta per tutti i contratti - fatta eccezione degli ultimi come sopra chiarito - la sequenza di rapporti può essere valutata, in via incidentale, solo come dato fattuale (mero antecedente storico), che possa concorrere ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine;
le circostanze esaminate, per come emergono per tabulas, inducono senz'altro ad escludere che la reiterazione delle missioni delle parti ricorrenti presso la stessa impresa utilizzatrice ( ) abbia oltrepassato il limite di una durata che possa CP_3
14 ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104. Non da ultimo, poi, va considerato che le missioni presso CP_3 hanno tutte una causale di per sé temporanea: ossia ragioni di carattere stagionale o piuttosto per la sostituzione di lavoratori assenti. I primi contratti, pertanto, hanno l'evidente finalità, imposta da un'esigenza temporanea, di assicurare il servizio pubblico (servizio di raccolta e smaltimento/recupero delle diverse frazioni di rifiuti) in un ambito territoriale, quale quello cittadino, sicuramente interessato da un'elevata affluenza turistica. Quanto ai secondi, va evidenziato che l'orientamento della Suprema Corte è ormai consolidato nell'escludere che per i contratti a termine ed anche per i contratti di lavoro somministrato a termine, stipulati nelle realtà aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma piuttosto ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta (cfr. Cass. n.1577/2010), sia necessaria l'indicazione del nominativo della persona da sostituire, qualora l'esigenza sostitutiva risulti comunque identificata attraverso altri e diversi elementi, che devono essere tali da consentire il controllo di una reale esigenza aziendale della temporanea assunzione, funzionale ad una specifica finalità. Nel caso in esame, avuto riguardo ai soli contratti esaminabili, alla luce dell'eccepita decadenza, le assunzioni sono state fatte per ragioni sostitutive, ed è stato indicato ogni volta il numero di matricola del dipendente dell assente. CP_3
L , inoltre, ha versato agli atti la documentazione da cui si CP_3 evincono le ragioni poste alla base dell'assenza dei lavoratori, identificati con il numero di matricola aziendale nei contratti di assunzione, e CP_3 quindi la sussistenza dell'esigenza della sostituzione. Ne consegue che, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda -dato evincibile dai modelli UNIEMENS- e della sua suddivisione in distinti distretti dislocati sull'intero territorio cittadino consistenti in mere ripartizioni interne, anche come centri di costo (cfr. codice in busta paga), si è in presenza di una ipotesi di c.d. scorrimento, che la Suprema Corte ha ritenuto legittimo, sul rilievo che il lavoratore assunto a termine non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere di autorganizzazione - la facoltà di disporre (in conseguenza
15 dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima (cfr. Cass. Ord. n. 3463/2019 in parte motiva). Nella fattispecie in esame, quindi, si dispone di più di un elemento per ritenere accertata la suddetta correlazione tra l'assenza e l'esigenza sostitutiva evincibile: dall'epoca e dalla durata della sostituzione;
dalla documentazione giustificativa in possesso di relativa ai dipendenti CP_3 assenti, identificabili con certezza mediante il numero di matricola aziendale e dalle buste paga che attestano altresì la contabilizzazione dell'assenza in questione. Deve, pertanto, escludersi che il lavoratore somministrato sia stato inviato in missione per sostituire un determinato lavoratore, giacché la ragione giustificativa della sostituzione va intesa in senso ampio, nell'interpretazione, qui condivisa, che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alle aziende di grandi dimensioni, con organizzazione complessa, come la s.p.a. convenuta in giudizio. Non da ultimo va considerato che, dai contratti commerciali versati agli atti, riferibili al periodo che si sta esaminando, emerge che il numero dei lavoratori richiesti è, in ciascun documento, ben compatibile con l'esigenza di fronteggiare assenze occasionali del personale. Quanto al superamento delle quote di contingentamento, dalla documentazione versata in atti da - non contestata sotto alcun CP_3 profilo - emerge che la percentuale di lavoratori somministrati negli anni oggetto di causa resta sempre compresa tra il 2% e l'8% (cfr all. LUL
“interinali” e modelli EN nella produzione ). CP_3
Conclusivamente, l'art. 38 del d.lgs. 81/2015 - oltre a disciplinare l'ipotesi di mancanza di forma scritta - definisce i casi di 'Somministrazione irregolare' da cui consegue il diritto del lavoratore somministrato alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, sancendo che: [...] Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
16 L'art. 31, ai commi 1 e 2, disciplina le percentuali di assunzione a tempo determinato/indeterminato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato/indeterminato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Nel caso di specie, tale violazione non sussiste. L'art. 32 definisce i casi in cui è vietato ricorrere alla somministrazione, inibita, in particolare ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza. Anche tale violazione non sussiste, avendo la adempiuto agli obblighi di legge. CP_3
L'art. 33 a proposito della forma del contratto commerciale prescrive l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate. Nella fattispecie in esame i contratti hanno sempre recato anche tale indicazione ed i lavoratori hanno sempre dichiarato di avere ricevuto il vademecum sulla informativa circa la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. All'esito del percorso argomentativo fin qui tracciato, pertanto, ciascuna domanda deve ritenersi infondata, non essendo stata riscontrata la denunciata violazione delle norme invocate sotto alcun profilo evidenziato nel ricorso. Le spese di lite vanno compensate in ragione della complessità fattuale e giuridica delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite
Napoli, 20 novembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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