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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8574 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7063 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: e , CF/PI: Email_1 C.F._1 Parte_1
, con l'avv. Bertolino Luigi C.F._2
-attrice- contro
, CF/PI: , con gli avv.ti Mandarano Antonello e Silvia Donatella Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per e Parte_2 Parte_1
- In via istruttoria ammettere le prove testimoniali richieste in quanto assolutamente necessarie al fine di una corretta istruzione della causa ed a tutela e garanzia del diritto di difesa di parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare l'acquisto del diritto di proprietà per avvenuta usucapione del sig. Pt_2
sulla parte di area ancora intestata catastalmente al Comune di (come da
[...] CP_1 documentazione agli atti prodotta da parte resistente) e inserita nella più vasta mappa di cui al documento
1 allegato al ricorso;
- In Subordine, accertare e dichiarare l'acquisto del sig. per usucapione del diritto di Parte_2 proprietà sulla porzione dell'area che secondo le valutazioni del Tribunale risulterà acquisita per usucapione.
- Condannare il al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
*
1 Per Controparte_1
in via principale, nel merito, respingere la domanda di controparte in quanto inammissibile ed infondata, oltre che non provata;
in via istruttoria: ammettere le prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il dal febbraio 2022 provvede alla manutenzione del verde dell'area Controparte_1 rappresentata nella planimetria prodotta sub doc. 16 fasc. e che i soggetti incaricati accedono CP_1 direttamente all'area senza dover chiedere ad alcuno”;
2. “Vero che nell'ambito del giudizio civile RG 75738/2008 il sig. all'udienza del Parte_2
16.06.2009 dichiarava di essere conduttore dell'area oggetto della domanda di rilascio della società DA, di avere liberato l'area suddetta e di essersi trasferito altrove e che l'area era occupata anche da altri soggetti, come riportato nella e-mail in data 17.06.2009 inviata all'Impresa DA e prodotto sub doc. 11 allegato b) fasc. Comune”.
Si indica a teste sul cap. 1. , Funzionario del Comune di Milano, Direzione Verde e Controparte_2
Ambiente, Unità Valorizzazione Paesaggio Rurale;
sul cap. 2 l'avv. Francesco Loi con studio in corso di Porta Vittoria 10 . CP_1
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico Comune di . CP_1
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa assume di essere da oltre trent'anni titolare di una scuderia di cavalli da corsa Parte_2
regolarmente registrata presso il MASAF (ex MIPAAF) e di avere da sempre gestito direttamente i propri cavalli e il centro di allevamento, avvalendosi della collaborazione dell'allenatore Parte_1
Tale attività si sarebbe svolta per oltre vent'anni presso il centro ippico situato in , località Quinto CP_1
Romano, con ingresso da via Caldera, area formalmente intestata al di dal 2020, di cui CP_1 CP_1
alla mappa prodotta col ricorso.
Per tale ragione i ricorrenti chiedono accertarsi l'intervenuta usucapione, evidenziando che la detenzione degli equidi da parte dei privati avviene sotto il controllo dell'Asl e la documentazione richiesta era dapprima costituita dalla vidimazione del registro carico/scarico equidi e successivamente è sorto l'obbligo di dotarsi di un codice/stalla telematico.
Parte ricorrente produce documentazione da cui emergerebbe -a suo dire- che il Venditto sia intestatario del permesso/autorizzazione rilasciato dalla Asl territorialmente competente alla detenzione di equidi presso l'area in questione.
Trattasi del registro carico/scarico equidi per gli anni dal 1994 al 2006 e poi il codice/stalla telematico per gli anni dal 2006 ad oggi.
2 Il primo ingresso sarebbe stato registrato in data 12 aprile 1994.
Inoltre, a sostegno dei presupposti per l'usucapione, parte ricorrente deduce che ogni anno i veterinari dell'Asl di si sarebbero recati presso il Centro Ippico in questione per eseguire le vaccinazioni CP_1
sui cavalli ivi presenti.
Sulla scorta di tali circostanze il ed il sostengono di avere posseduto come proprietari Pt_2 Parte_1
l'area del Centro Ippico da oltre venti anni e pertanto di avere acquistato il diritto di proprietà ex art. 1158 c.c.., essendosi occupati sin dal 1994 a proprie spese della manutenzione del terreno, della apposizione e cura della recinzione, della gestione della pista di allenamento, della pulizia dell'area, del taglio dell'erba, della sicurezza del posto e di tutto quanto necessario per potere utilizzare il centro e assicurare il benessere animale attestato dai controlli Asl.
Si è costituito il , contestando in fatto e diritto la pretesa avversaria, ritenendola Controparte_1
inammissibile, infondata e sprovvista di elementi di prova.
Il ha esposto che il terreno oggetto della domanda rientrerebbe in una più ampia zona estesa CP_1
fino al Parco delle Cave, oggetto di intervento di urbanizzazione con finalità di interesse pubblico, destinato alla realizzazione di un percorso ciclopedonale in forza di convenzione del 15.10.2020 e di successivi progetti approvati nel 2022.
A seguito di una segnalazione della società incaricata dei lavori, FinGroup S.p.A., relativa alla presenza di baraccamenti e recinzioni abusive, l' avrebbe effettuato un Controparte_3
sopralluogo in data 26.04.2023, a seguito del quale veniva sporta denuncia contro ignoti per occupazione abusiva dell'area. Successivamente, l'ATS avrebbe confermato la presenza di un maneggio di 13 CP_1 cavalli e un'estensione maggiore rispetto al passato, come da relazione del 5.02.2024.
In diritto, il ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione attiva e CP_1
passiva, osservando che il avrebbe agito per far valere un diritto anche in favore del Pt_2 Parte_1 in violazione dell'art. 81 c.p.c., e che l'area in questione risulterebbe solo in parte di proprietà comunale, essendo la restante di proprietà di terzi, in particolare della società cooperativa edilizia Sant'Ilario.
Il ha inoltre sostenuto l'infondatezza della domanda, in quanto il ricorrente non avrebbe CP_1 identificato con precisione l'area oggetto del possesso né provato l'esercizio di un potere di fatto continuativo e ininterrotto per oltre vent'anni. La documentazione prodotta, costituita dal registro carico/scarico equidi e dall'autorizzazione dell'ASL, non costituirebbe prova dell'occupazione del bene comunale.
3 È stato altresì dedotto che una parte dell'area, individuata nei mappali indicati, apparterrebbe al patrimonio indisponibile del Comune di , acquisito con decreto di esproprio del 30.10.2014 ai CP_1 sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001 per la costruzione del canale deviatore del fiume Olona. Tale bene, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile, non sarebbe suscettibile di usucapione, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza civile e amministrativa e all'art. 1145 c.c.
Il ha poi evidenziato che anche per le restanti porzioni d'area mancherebbero i requisiti CP_1 temporali e soggettivi del possesso utile ad usucapionem, non risultando provata un'attività di signoria esclusiva, pubblica e continuata. L'area non risulterebbe recintata e sarebbe accessibile anche da terzi, compreso lo stesso che ne avrebbe curato la manutenzione. CP_1
È stato inoltre richiamato un precedente giudizio promosso nel 2008 dall'impresa DA e C. S.p.A., dante causa della e successivamente del nei confronti del per il rilascio CP_4 CP_1 Pt_2 di parte dell'area allora occupata. In tale occasione il avrebbe riconosciuto la proprietà altrui e Pt_2 dichiarato di aver liberato il terreno, circostanza ritenuta incompatibile con l'animus possidendi.
Il ha altresì illustrato le modalità di acquisizione delle varie porzioni dell'area mediante CP_1 convenzioni urbanistiche stipulate tra il 2014 e il 2018 con le società e Sant'Ilario Società CP_4
Cooperativa Edilizia, precisando che le stesse aree risulterebbero destinate a verde pubblico e alla realizzazione della pista ciclopedonale nell'ambito del Parco delle Cave.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha proposto un'azione cautelare rigettata in sede di prime cure
e di reclamo.
Nell'ambito del giudizio di merito sono stati concessi i termini ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla usucapione pretesa dai ricorrenti
Preliminarmente, va precisato che i ricorrenti sono sia sia nonostate Parte_2 Parte_1
nell'epigrafe del ricorso sia riportato il nominativo del solo . Pt_2
La circostanza è confermata sia dalla procura alle liti rilasciata da entrambi sia da quanto dichiarato a verbale del 20 giugno 2024 dal difensore di parte ricorrente: “L'avv. Bertolino precisa che per un mero refuso non è stato inserito nell'epigrafe del ricorso anche il nome di il quale è, Parte_1 unitamente a , parte ricorrente”. Parte_2
4 Nel merito il ricorso è infondato.
L'art. 1158 c.c. dispone che: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Parte ricorrente non ha provato il possesso ventennale della (non meglio precisata1) area per cui è causa.
Vengono infatti prodotti i seguenti documenti:
- doc. n. 2: “Registro carico/scarico cavalli vidimato dalla Asl”. Ivi si legge la data di ingresso del primo cavallo nel 1994, per poi passare all'anno 2013. Va da sé che una cronologia siffatta non prova affatto un possesso ininterrotto ultraventennale:
- tre fotografie di cavalli asseritamente riferite all'anno 2003. La data è chiaramente incerta e una foto siffatta non può dimostrare la continuità del possesso per oltre venti anni.
- Verbali di accessi ed ispezioni dei veterinari Asl negli anni 2013, 2017 e 2019. Ancora una volta non è dimostrata la continuità ventennale del possesso. - Visure immobiliari storiche particelle acquisite dal Comune di il 12 novembre 2014 ed il 15 CP_1
ottobre 2020. Tali documenti sono del tutto inconferenti ai fini della prova del possesso ultraventennale.
Oltretutto i ricorrenti assumono di essersi occupati sin dal 1994 a proprie spese della manutenzione del terreno, della apposizione e cura della recinzione, della gestione della pista di allenamento, della pulizia dell'area, del taglio dell'erba, della sicurezza del posto e di tutto quanto necessario per potere utilizzare il centro e assicurare il benessere animale attestato dai controlli Asl.
Ebbene, di tali spese e di tali attività non vi è traccia documentale, circostanza che avvalora l'infondatezza del ricorso.
Né a diverse conclusioni conduce la prova orale dedotta da parte ricorrente: “Vero è che dal 1990 ad oggi il sig. ed il sig. hanno posseduto come proprietari, utilizzandola Parte_2 Parte_1
come centro di allevamento ed allenamento di cavalli da corsa e preoccupandosi in tutto e per tutto della cura e manutenzione, l'area sita in località quinto Romano (Mi) via Caldera ed oggetto di causa quale risulta dalla mappa depositata agli atti?” (cfr. prima memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.).
Trattasi di capitolo di prova manifestamente generico e valutativo, rimettendo al teste un giudizio giuridicamente apprezzabile in merito alla esistenza del possesso (… hanno posseduto…).
Appare inoltre inammissibile il capitolo di prova contenuto nella seconda memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., in quanto memoria volta alla sola prova contraria: “Nel ventennio 1994-2014 ha svolto nella zona oggetto di causa con accesso da via Caldera l'attività di pulizia e manutenzione all'interno dell'area in cui risiedono le scuderie dei cavalli, la pista di allenamento e i recinti esterni per lo stallo diurno dei cavalli?
Trattasi di capitolo di prova manifestamente generico.
Il ricorso va dunque rigettato.
*
3. Conclusioni
Il ricorso merita il rigetto.
Le spese processuali (unitamente a quelle della fase cautelare di prime cure e di reclamo) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
6 La semplicità dei temi trattati comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, inclusa la fase istruttoria (per il solo giudizio di merito) avendo il Tribunale, su istanza di parte ricorrete, assegnato i termini ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
*
4. Sulla lite temeraria
La proposizione dell'odierno ricorso merita la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., avendo i ricorrenti agito con colpa grave;
al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art.
45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass.
17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del
13.09.2018).
Ebbene, i ricorrenti:
- hanno prodotto documenti che nemmeno si riferiscono temporalmente all'intero periodo ultraventennale in cui avrebbero avuto il possesso del Centro Ippico;
- non hanno precisato quale porzione della mappa prodotta sub doc. n. 1 sarebbe oggetto della
7 domanda di usucapione;
- hanno formulato capitoli di prova palesemente generici;
- hanno proposto un'azione cautelare del tutto sfornita dei presupposti di fumus boni iuris e del periculum in mora.
L'ordinaria diligenza allora avrebbe dovuto indurre i ricorrenti ad una maggiore cautela nella proposizione delle proprie argomentazioni e pretese, le quali sono state avanzate con colpa grave per non avere acquisito la consapevolezza della infondatezza delle proprie domande, essendo sufficiente al tal fine la lettura degli stessi documenti prodotti, fortemente lacunosi.
Tutti i motivi poc'anzi evidenziati dimostrano non solo l'infondatezza del ricorso e la sua genericità, bensì anche una inescusabile superficialità della complessiva iniziativa processuale sopra esaminata.
Per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- i ricorrenti hanno dunque proposto una iniziativa giudiziaria manifestamente pretestuosa, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale dei ricorrenti merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla seria tutela dei diritti e non ad un improvvisato e superficiale tentativo di ottenere un qualche vantaggio, muovendo dal presupposto che, comunque, almeno uno dei ricorrenti (il ) era ammesso al gratuito patrocinio (che viene revocato con Pt_2 separato decreto).
Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”2. La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c. e dunque la condanna dei ricorrenti in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte convenuta, nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 Parte_1
favore di , che si liquidano: Controparte_1
- quanto al giudizio di merito, in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di;
CP_1
- quanto al giudizio cautelare ex art. 700 cpc RG 7063-1 / 2024, in € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva
e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
; CP_1
- quanto al reclamo ex art. 669 terdecies cpc RG 23326 / 2024, in € 2.216,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva
e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
. CP_1
3) Condanna e in solido tra loro, a corrispondere in favore del Parte_2 Parte_1 di € 2.000,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c.; CP_1 CP_1
4) condanna e in solido tra loro, a corrispondere in favore della Parte_2 Parte_1 Pt_3
per le ammende € 2.000,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c..
Così deciso in Milano il 10 novembre 2025
Il giudice
(Federico ER)
quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020).
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come rilevato dal Collegio in sede di reclamo, parte ricorrente si è “limita[ta] a un laconico rinvio alla mappa di cui al documento n. 1 della produzione e omettendo tuttavia di chiarire, come eccepito dal (senza ricevere sul Controparte_1 punto contestazione alcuna), quale porzione di tale mappa sia quella occupata dall'istante, dato che alcune porzioni non sono di proprietà del ”. CP_1 CP_1
5 2 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: e , CF/PI: Email_1 C.F._1 Parte_1
, con l'avv. Bertolino Luigi C.F._2
-attrice- contro
, CF/PI: , con gli avv.ti Mandarano Antonello e Silvia Donatella Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per e Parte_2 Parte_1
- In via istruttoria ammettere le prove testimoniali richieste in quanto assolutamente necessarie al fine di una corretta istruzione della causa ed a tutela e garanzia del diritto di difesa di parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare l'acquisto del diritto di proprietà per avvenuta usucapione del sig. Pt_2
sulla parte di area ancora intestata catastalmente al Comune di (come da
[...] CP_1 documentazione agli atti prodotta da parte resistente) e inserita nella più vasta mappa di cui al documento
1 allegato al ricorso;
- In Subordine, accertare e dichiarare l'acquisto del sig. per usucapione del diritto di Parte_2 proprietà sulla porzione dell'area che secondo le valutazioni del Tribunale risulterà acquisita per usucapione.
- Condannare il al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
*
1 Per Controparte_1
in via principale, nel merito, respingere la domanda di controparte in quanto inammissibile ed infondata, oltre che non provata;
in via istruttoria: ammettere le prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il dal febbraio 2022 provvede alla manutenzione del verde dell'area Controparte_1 rappresentata nella planimetria prodotta sub doc. 16 fasc. e che i soggetti incaricati accedono CP_1 direttamente all'area senza dover chiedere ad alcuno”;
2. “Vero che nell'ambito del giudizio civile RG 75738/2008 il sig. all'udienza del Parte_2
16.06.2009 dichiarava di essere conduttore dell'area oggetto della domanda di rilascio della società DA, di avere liberato l'area suddetta e di essersi trasferito altrove e che l'area era occupata anche da altri soggetti, come riportato nella e-mail in data 17.06.2009 inviata all'Impresa DA e prodotto sub doc. 11 allegato b) fasc. Comune”.
Si indica a teste sul cap. 1. , Funzionario del Comune di Milano, Direzione Verde e Controparte_2
Ambiente, Unità Valorizzazione Paesaggio Rurale;
sul cap. 2 l'avv. Francesco Loi con studio in corso di Porta Vittoria 10 . CP_1
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico Comune di . CP_1
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa assume di essere da oltre trent'anni titolare di una scuderia di cavalli da corsa Parte_2
regolarmente registrata presso il MASAF (ex MIPAAF) e di avere da sempre gestito direttamente i propri cavalli e il centro di allevamento, avvalendosi della collaborazione dell'allenatore Parte_1
Tale attività si sarebbe svolta per oltre vent'anni presso il centro ippico situato in , località Quinto CP_1
Romano, con ingresso da via Caldera, area formalmente intestata al di dal 2020, di cui CP_1 CP_1
alla mappa prodotta col ricorso.
Per tale ragione i ricorrenti chiedono accertarsi l'intervenuta usucapione, evidenziando che la detenzione degli equidi da parte dei privati avviene sotto il controllo dell'Asl e la documentazione richiesta era dapprima costituita dalla vidimazione del registro carico/scarico equidi e successivamente è sorto l'obbligo di dotarsi di un codice/stalla telematico.
Parte ricorrente produce documentazione da cui emergerebbe -a suo dire- che il Venditto sia intestatario del permesso/autorizzazione rilasciato dalla Asl territorialmente competente alla detenzione di equidi presso l'area in questione.
Trattasi del registro carico/scarico equidi per gli anni dal 1994 al 2006 e poi il codice/stalla telematico per gli anni dal 2006 ad oggi.
2 Il primo ingresso sarebbe stato registrato in data 12 aprile 1994.
Inoltre, a sostegno dei presupposti per l'usucapione, parte ricorrente deduce che ogni anno i veterinari dell'Asl di si sarebbero recati presso il Centro Ippico in questione per eseguire le vaccinazioni CP_1
sui cavalli ivi presenti.
Sulla scorta di tali circostanze il ed il sostengono di avere posseduto come proprietari Pt_2 Parte_1
l'area del Centro Ippico da oltre venti anni e pertanto di avere acquistato il diritto di proprietà ex art. 1158 c.c.., essendosi occupati sin dal 1994 a proprie spese della manutenzione del terreno, della apposizione e cura della recinzione, della gestione della pista di allenamento, della pulizia dell'area, del taglio dell'erba, della sicurezza del posto e di tutto quanto necessario per potere utilizzare il centro e assicurare il benessere animale attestato dai controlli Asl.
Si è costituito il , contestando in fatto e diritto la pretesa avversaria, ritenendola Controparte_1
inammissibile, infondata e sprovvista di elementi di prova.
Il ha esposto che il terreno oggetto della domanda rientrerebbe in una più ampia zona estesa CP_1
fino al Parco delle Cave, oggetto di intervento di urbanizzazione con finalità di interesse pubblico, destinato alla realizzazione di un percorso ciclopedonale in forza di convenzione del 15.10.2020 e di successivi progetti approvati nel 2022.
A seguito di una segnalazione della società incaricata dei lavori, FinGroup S.p.A., relativa alla presenza di baraccamenti e recinzioni abusive, l' avrebbe effettuato un Controparte_3
sopralluogo in data 26.04.2023, a seguito del quale veniva sporta denuncia contro ignoti per occupazione abusiva dell'area. Successivamente, l'ATS avrebbe confermato la presenza di un maneggio di 13 CP_1 cavalli e un'estensione maggiore rispetto al passato, come da relazione del 5.02.2024.
In diritto, il ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione attiva e CP_1
passiva, osservando che il avrebbe agito per far valere un diritto anche in favore del Pt_2 Parte_1 in violazione dell'art. 81 c.p.c., e che l'area in questione risulterebbe solo in parte di proprietà comunale, essendo la restante di proprietà di terzi, in particolare della società cooperativa edilizia Sant'Ilario.
Il ha inoltre sostenuto l'infondatezza della domanda, in quanto il ricorrente non avrebbe CP_1 identificato con precisione l'area oggetto del possesso né provato l'esercizio di un potere di fatto continuativo e ininterrotto per oltre vent'anni. La documentazione prodotta, costituita dal registro carico/scarico equidi e dall'autorizzazione dell'ASL, non costituirebbe prova dell'occupazione del bene comunale.
3 È stato altresì dedotto che una parte dell'area, individuata nei mappali indicati, apparterrebbe al patrimonio indisponibile del Comune di , acquisito con decreto di esproprio del 30.10.2014 ai CP_1 sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001 per la costruzione del canale deviatore del fiume Olona. Tale bene, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile, non sarebbe suscettibile di usucapione, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza civile e amministrativa e all'art. 1145 c.c.
Il ha poi evidenziato che anche per le restanti porzioni d'area mancherebbero i requisiti CP_1 temporali e soggettivi del possesso utile ad usucapionem, non risultando provata un'attività di signoria esclusiva, pubblica e continuata. L'area non risulterebbe recintata e sarebbe accessibile anche da terzi, compreso lo stesso che ne avrebbe curato la manutenzione. CP_1
È stato inoltre richiamato un precedente giudizio promosso nel 2008 dall'impresa DA e C. S.p.A., dante causa della e successivamente del nei confronti del per il rilascio CP_4 CP_1 Pt_2 di parte dell'area allora occupata. In tale occasione il avrebbe riconosciuto la proprietà altrui e Pt_2 dichiarato di aver liberato il terreno, circostanza ritenuta incompatibile con l'animus possidendi.
Il ha altresì illustrato le modalità di acquisizione delle varie porzioni dell'area mediante CP_1 convenzioni urbanistiche stipulate tra il 2014 e il 2018 con le società e Sant'Ilario Società CP_4
Cooperativa Edilizia, precisando che le stesse aree risulterebbero destinate a verde pubblico e alla realizzazione della pista ciclopedonale nell'ambito del Parco delle Cave.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha proposto un'azione cautelare rigettata in sede di prime cure
e di reclamo.
Nell'ambito del giudizio di merito sono stati concessi i termini ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
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2. Sulla usucapione pretesa dai ricorrenti
Preliminarmente, va precisato che i ricorrenti sono sia sia nonostate Parte_2 Parte_1
nell'epigrafe del ricorso sia riportato il nominativo del solo . Pt_2
La circostanza è confermata sia dalla procura alle liti rilasciata da entrambi sia da quanto dichiarato a verbale del 20 giugno 2024 dal difensore di parte ricorrente: “L'avv. Bertolino precisa che per un mero refuso non è stato inserito nell'epigrafe del ricorso anche il nome di il quale è, Parte_1 unitamente a , parte ricorrente”. Parte_2
4 Nel merito il ricorso è infondato.
L'art. 1158 c.c. dispone che: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Parte ricorrente non ha provato il possesso ventennale della (non meglio precisata1) area per cui è causa.
Vengono infatti prodotti i seguenti documenti:
- doc. n. 2: “Registro carico/scarico cavalli vidimato dalla Asl”. Ivi si legge la data di ingresso del primo cavallo nel 1994, per poi passare all'anno 2013. Va da sé che una cronologia siffatta non prova affatto un possesso ininterrotto ultraventennale:
- tre fotografie di cavalli asseritamente riferite all'anno 2003. La data è chiaramente incerta e una foto siffatta non può dimostrare la continuità del possesso per oltre venti anni.
- Verbali di accessi ed ispezioni dei veterinari Asl negli anni 2013, 2017 e 2019. Ancora una volta non è dimostrata la continuità ventennale del possesso. - Visure immobiliari storiche particelle acquisite dal Comune di il 12 novembre 2014 ed il 15 CP_1
ottobre 2020. Tali documenti sono del tutto inconferenti ai fini della prova del possesso ultraventennale.
Oltretutto i ricorrenti assumono di essersi occupati sin dal 1994 a proprie spese della manutenzione del terreno, della apposizione e cura della recinzione, della gestione della pista di allenamento, della pulizia dell'area, del taglio dell'erba, della sicurezza del posto e di tutto quanto necessario per potere utilizzare il centro e assicurare il benessere animale attestato dai controlli Asl.
Ebbene, di tali spese e di tali attività non vi è traccia documentale, circostanza che avvalora l'infondatezza del ricorso.
Né a diverse conclusioni conduce la prova orale dedotta da parte ricorrente: “Vero è che dal 1990 ad oggi il sig. ed il sig. hanno posseduto come proprietari, utilizzandola Parte_2 Parte_1
come centro di allevamento ed allenamento di cavalli da corsa e preoccupandosi in tutto e per tutto della cura e manutenzione, l'area sita in località quinto Romano (Mi) via Caldera ed oggetto di causa quale risulta dalla mappa depositata agli atti?” (cfr. prima memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.).
Trattasi di capitolo di prova manifestamente generico e valutativo, rimettendo al teste un giudizio giuridicamente apprezzabile in merito alla esistenza del possesso (… hanno posseduto…).
Appare inoltre inammissibile il capitolo di prova contenuto nella seconda memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., in quanto memoria volta alla sola prova contraria: “Nel ventennio 1994-2014 ha svolto nella zona oggetto di causa con accesso da via Caldera l'attività di pulizia e manutenzione all'interno dell'area in cui risiedono le scuderie dei cavalli, la pista di allenamento e i recinti esterni per lo stallo diurno dei cavalli?
Trattasi di capitolo di prova manifestamente generico.
Il ricorso va dunque rigettato.
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3. Conclusioni
Il ricorso merita il rigetto.
Le spese processuali (unitamente a quelle della fase cautelare di prime cure e di reclamo) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
6 La semplicità dei temi trattati comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, inclusa la fase istruttoria (per il solo giudizio di merito) avendo il Tribunale, su istanza di parte ricorrete, assegnato i termini ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
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4. Sulla lite temeraria
La proposizione dell'odierno ricorso merita la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., avendo i ricorrenti agito con colpa grave;
al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art.
45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass.
17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del
13.09.2018).
Ebbene, i ricorrenti:
- hanno prodotto documenti che nemmeno si riferiscono temporalmente all'intero periodo ultraventennale in cui avrebbero avuto il possesso del Centro Ippico;
- non hanno precisato quale porzione della mappa prodotta sub doc. n. 1 sarebbe oggetto della
7 domanda di usucapione;
- hanno formulato capitoli di prova palesemente generici;
- hanno proposto un'azione cautelare del tutto sfornita dei presupposti di fumus boni iuris e del periculum in mora.
L'ordinaria diligenza allora avrebbe dovuto indurre i ricorrenti ad una maggiore cautela nella proposizione delle proprie argomentazioni e pretese, le quali sono state avanzate con colpa grave per non avere acquisito la consapevolezza della infondatezza delle proprie domande, essendo sufficiente al tal fine la lettura degli stessi documenti prodotti, fortemente lacunosi.
Tutti i motivi poc'anzi evidenziati dimostrano non solo l'infondatezza del ricorso e la sua genericità, bensì anche una inescusabile superficialità della complessiva iniziativa processuale sopra esaminata.
Per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- i ricorrenti hanno dunque proposto una iniziativa giudiziaria manifestamente pretestuosa, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale dei ricorrenti merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla seria tutela dei diritti e non ad un improvvisato e superficiale tentativo di ottenere un qualche vantaggio, muovendo dal presupposto che, comunque, almeno uno dei ricorrenti (il ) era ammesso al gratuito patrocinio (che viene revocato con Pt_2 separato decreto).
Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”2. La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c. e dunque la condanna dei ricorrenti in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte convenuta, nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 Parte_1
favore di , che si liquidano: Controparte_1
- quanto al giudizio di merito, in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di;
CP_1
- quanto al giudizio cautelare ex art. 700 cpc RG 7063-1 / 2024, in € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva
e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
; CP_1
- quanto al reclamo ex art. 669 terdecies cpc RG 23326 / 2024, in € 2.216,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva
e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
. CP_1
3) Condanna e in solido tra loro, a corrispondere in favore del Parte_2 Parte_1 di € 2.000,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c.; CP_1 CP_1
4) condanna e in solido tra loro, a corrispondere in favore della Parte_2 Parte_1 Pt_3
per le ammende € 2.000,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c..
Così deciso in Milano il 10 novembre 2025
Il giudice
(Federico ER)
quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020).
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come rilevato dal Collegio in sede di reclamo, parte ricorrente si è “limita[ta] a un laconico rinvio alla mappa di cui al documento n. 1 della produzione e omettendo tuttavia di chiarire, come eccepito dal (senza ricevere sul Controparte_1 punto contestazione alcuna), quale porzione di tale mappa sia quella occupata dall'istante, dato che alcune porzioni non sono di proprietà del ”. CP_1 CP_1
5 2 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a
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