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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 12/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
DAMBRUOSO STEFANO, EL
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3995/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Spa Societa' Benefit - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4657/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : Annullamento del provvedimento impositivo
Resistente : Rigetto del Ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto in data 15.09.2025 e depositato innanzi a Questa Corte il 24.09.2025 le Societa' Ricorrente_1 SPA ed Ricorrente_2 Spa Societa' Benefit hanno impugnato il provvedimento di diniego di rimborso prot. n. 38362 RU del 18/06/2025, in relazione ad istanza di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011, per il valore complessivo pari a
€ 16.458,27.In precedenza con istanza del 18/09/2024, le societa avevano richiesto all'Amministrazione resistente il rimborso delle addizionali sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, in relazione alle forniture a favore della somministrata Società_1, avendo versato dette somme a favore di questa ultima a seguito di provvedimento della Corte d'Appello di Milano, per un totale di € 257.640,00.
Con comunicazione prot. 23317 RU del 09/04/2025 prodotta in istruttoria nel corso del giudizio, l'
Amministrazione ha informato le ricorrenti dei i motivi parzialmente ostativi all'accoglimento dell'istanza dando sessanta giorni alle controparti per presentare osservazioni o controdeduzioni al riguardo. Decorsi
i 60 gg l'Amministrazione in assenza di osservazioni da parte dei ricorrenti emetteva e comunicava alle controparti il diniego parziale di rimborso in epigrafe, concedendo rimborso per € 243.958,00 e rigettando per € 13.680,00, relativa ai primi tre mesi del 2010, specificando in tale sede che gli interessi sulle somme rimborsate sarebbero stati liquidati separatamente con successivo provvedimento. Con atto notificato in data 15/09/2025, le societa' ricorrenti hanno contestato il suddetto provvedimento, per due ordini di motivi, ovvero sulla spettanza per i primi tre mesi del 2010 e per il calcolo e la spettanza degli interessi, inclusi gli interessi c.d. 'supralegali'. L'Amministrazione resistente si e' costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso ribadendo la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte all'esito dell'odierna udienza, letti gli atti, rileva.Sulla prescrizione per i primi tre mesi del 2010
l'Amministrazione, a parerere della Corte, ha dato prova idonea dell'atto interruttivo intervenuto come si e' detto nella parte descrittiva sopra riportata, e pertanto l'eccezione non puo' essere accolta. Per quanto attine alle lamentele sugli interessi legali dovuti , l'Amministrazione ha riaffermato che gli stessi saranno liquidati una volta determinatone l'importo, appena sara' avvenuto il versamento della c.d. quota capitale.
Infatti gli interessi di legge vengono calcolati a partire dalla data dell'istanza di rimborso (dies a quo) utilizzando come riferimento una data certa, e per il dies ad quem la data dell'effettivo versamento delle addizionali da rimborsare da parte dell'Amministrazione. Questa eccezione pertanto appare allo stato non fondata.Per quanto poi attiene alla richiesta degli interessi 'superlegali' la Corte, richiamando la
Giurisprudenza dominante della Suprema Corte , alla luce della corretta interpretazione dell'Art. 1284 co.
4 c.c. , ritiene che gli stessi possano maturare per i soli crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti ex lege, quale il credito per la ripetizione di un indebito oggettivo.In relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina cioe' non risulta applicabile.
In conclusione la Corte ritiene, per i motivi sopra riportati, di rigettare il ricorso e in considerazione della non univoca interpretabilita' della normativa applicata, le spese devono ritenersi equamente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano 15 dicembre 2025
Il Giudce relatore Il Presidente
NO SO ZO Di GA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
DAMBRUOSO STEFANO, EL
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3995/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Spa Societa' Benefit - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4657/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : Annullamento del provvedimento impositivo
Resistente : Rigetto del Ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto in data 15.09.2025 e depositato innanzi a Questa Corte il 24.09.2025 le Societa' Ricorrente_1 SPA ed Ricorrente_2 Spa Societa' Benefit hanno impugnato il provvedimento di diniego di rimborso prot. n. 38362 RU del 18/06/2025, in relazione ad istanza di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011, per il valore complessivo pari a
€ 16.458,27.In precedenza con istanza del 18/09/2024, le societa avevano richiesto all'Amministrazione resistente il rimborso delle addizionali sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, in relazione alle forniture a favore della somministrata Società_1, avendo versato dette somme a favore di questa ultima a seguito di provvedimento della Corte d'Appello di Milano, per un totale di € 257.640,00.
Con comunicazione prot. 23317 RU del 09/04/2025 prodotta in istruttoria nel corso del giudizio, l'
Amministrazione ha informato le ricorrenti dei i motivi parzialmente ostativi all'accoglimento dell'istanza dando sessanta giorni alle controparti per presentare osservazioni o controdeduzioni al riguardo. Decorsi
i 60 gg l'Amministrazione in assenza di osservazioni da parte dei ricorrenti emetteva e comunicava alle controparti il diniego parziale di rimborso in epigrafe, concedendo rimborso per € 243.958,00 e rigettando per € 13.680,00, relativa ai primi tre mesi del 2010, specificando in tale sede che gli interessi sulle somme rimborsate sarebbero stati liquidati separatamente con successivo provvedimento. Con atto notificato in data 15/09/2025, le societa' ricorrenti hanno contestato il suddetto provvedimento, per due ordini di motivi, ovvero sulla spettanza per i primi tre mesi del 2010 e per il calcolo e la spettanza degli interessi, inclusi gli interessi c.d. 'supralegali'. L'Amministrazione resistente si e' costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso ribadendo la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte all'esito dell'odierna udienza, letti gli atti, rileva.Sulla prescrizione per i primi tre mesi del 2010
l'Amministrazione, a parerere della Corte, ha dato prova idonea dell'atto interruttivo intervenuto come si e' detto nella parte descrittiva sopra riportata, e pertanto l'eccezione non puo' essere accolta. Per quanto attine alle lamentele sugli interessi legali dovuti , l'Amministrazione ha riaffermato che gli stessi saranno liquidati una volta determinatone l'importo, appena sara' avvenuto il versamento della c.d. quota capitale.
Infatti gli interessi di legge vengono calcolati a partire dalla data dell'istanza di rimborso (dies a quo) utilizzando come riferimento una data certa, e per il dies ad quem la data dell'effettivo versamento delle addizionali da rimborsare da parte dell'Amministrazione. Questa eccezione pertanto appare allo stato non fondata.Per quanto poi attiene alla richiesta degli interessi 'superlegali' la Corte, richiamando la
Giurisprudenza dominante della Suprema Corte , alla luce della corretta interpretazione dell'Art. 1284 co.
4 c.c. , ritiene che gli stessi possano maturare per i soli crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti ex lege, quale il credito per la ripetizione di un indebito oggettivo.In relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina cioe' non risulta applicabile.
In conclusione la Corte ritiene, per i motivi sopra riportati, di rigettare il ricorso e in considerazione della non univoca interpretabilita' della normativa applicata, le spese devono ritenersi equamente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano 15 dicembre 2025
Il Giudce relatore Il Presidente
NO SO ZO Di GA