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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1727/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2025 e presentato dai coniugi
con l'avv. MELOTTO FEDERICA, e Parte_1
con l'avv. CALLEGARO MARZIA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 13/10/1996 a QUINTO DI
TREVISO (TV)
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
19.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 04.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1727/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/10/1996 da (C.F. ), n. Parte_1 C.F._1
a TREVISO (TV) il 05/01/1971, e (C.F. Parte_2
), n. a PAESE (TV) il 16/09/1964, e trascritto al C.F._2
n. 42, Parte II, Serie A, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di QUINTO DI TREVISO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Il padre contribuirà al mantenimento di versando un Per_1
assegno mensile di € 300,00 (soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT) a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla signora entro il giorno 10 di ciascun mese. Pt_1
Le spese straordinarie della figlia, come elencate nel “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso”, di cui
i genitori hanno preso ampia visione, saranno a carico dei genitori in pari misura e verranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo alla quantificazione scritta e corredata di copia della documentazione giustificativa.
Con riferimento agli sgravi fiscali relativi alla prole, rimarranno
a carico di entrambi i genitori per il 50%.
2) I coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti personali di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale.
3) spese legali compensate.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUINTO DI
TREVISO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi