CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1609/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1880/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 877/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240016037766 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma della sentenza con vittoria di spese
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Caserta la cartella di pagamento n. 02820240016037766 notificata il 17.5.2024, di euro 5.746,46, emessa a seguito del controllo, ex art. 36 bis del dpr 600/73, della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 sostenendo di non aver presentato la dichiarazione.
L'agenzia delle entrate si costituì in giudizio rappresentando la legittimità della cartella e concludendo per il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 877 emessa all'udienza del 27.1.2025 e depositata il 25.2.2025 accolse il ricorso condannando l'agenzia al pagamento delle spese liquidate in euro 600,00.
L'agenzia ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
La Resistente_1 si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni e chiedendo la conferma della sentenza.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia nella impugnazione fa rilevare che i giudici non hanno valutato il profilo tributario delle questioni.
Le norme alle quali si deve fare riferimento, secondo l'appellante, sono gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
472/1997.
In particolare, la causa di non punibilità prevista dall'articolo 6, secondo la interpretazione della Corte di cassazione ricorre se: a) l'inadempimento riguardi gli obblighi riconnessi al mancato pagamento del tributo, esclusi pertanto gli obblighi solo formali;
b) l'imputabilità di tale inadempimento sia addebitabile ad un soggetto terzo (normalmente l'intermediario incaricato), estraneo alla compagine sociale del contribuente (Cass. n.
20113 del 16/11/2012); c) il contribuente abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dell'intermediario, cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di effettuare i 'pagamenti; d) non sussista dolo o negligenza del contribuente nell'inadempimento, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando, dovendo l'inadempimento medesimo essere imputabile in via esclusiva all'intermediario.
In questo caso mancherebbe la chiara ascrivibilità a terzi identificati della condotta contestata perché la denuncia è stata presentata in data successiva all'accreditamento delle somme e le indagini sarebbero ancora pendenti.
L'appello va respinto.
Dalla lettura del decreto di sequestro probatorio, emesso dalla Procura distrettuale di Napoli nell'ambito di un procedimento penale per i reati previsti dagli rtt. 640 ter co. 1, 2, 3 c.p., 640 bis c.p., 615 ter, art. 167 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, risulta che la Compagnia dei CC di Piedimonte Matese, sulla base di denunce presentate non solo dalla Resistente_1 ma da altri 153 contribuenti, aveva accertato l'esistenza di una capillare attività truffaldina sostanziatisi nella presentazione di mod. 730/2021, anno di imposta 2020, all'insaputa dei contribuenti, con relativa attivazione delle carte di credito/pagamento su parte delle quali l'Agenzia delle
Entrate aveva già erogato rimborsi. L'esistenza di un così vasto fenomeno che coinvolgeva numerosissimi contribuenti porta a concludere che la denuncia della CI può ritenersi fondata e ciò esclude l'attribuibilità all'appellata della presentazione della dichiarazione.
La Resistente_1 ha fonito elementi univoci per superare la presunzione di attribuibilità della condotta e l'agenzia non ha offerto a questo giudice dati di fatto che confutano la concludenza di quegli elementi.
Nella sussistenza di tale situazione di fatto, irrilevante è il richiamo alle norme fatto dall'appellante. La Resistente_1 non poteva indicare la persona alla quale aveva conferito l'incarico per la presentazione della dichiarazione, in quanto nessuna delega ella aveva rilasciato.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di quetso grado di giudizio che liquida in euro 700,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1880/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 877/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240016037766 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma della sentenza con vittoria di spese
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Caserta la cartella di pagamento n. 02820240016037766 notificata il 17.5.2024, di euro 5.746,46, emessa a seguito del controllo, ex art. 36 bis del dpr 600/73, della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 sostenendo di non aver presentato la dichiarazione.
L'agenzia delle entrate si costituì in giudizio rappresentando la legittimità della cartella e concludendo per il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 877 emessa all'udienza del 27.1.2025 e depositata il 25.2.2025 accolse il ricorso condannando l'agenzia al pagamento delle spese liquidate in euro 600,00.
L'agenzia ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
La Resistente_1 si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni e chiedendo la conferma della sentenza.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia nella impugnazione fa rilevare che i giudici non hanno valutato il profilo tributario delle questioni.
Le norme alle quali si deve fare riferimento, secondo l'appellante, sono gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
472/1997.
In particolare, la causa di non punibilità prevista dall'articolo 6, secondo la interpretazione della Corte di cassazione ricorre se: a) l'inadempimento riguardi gli obblighi riconnessi al mancato pagamento del tributo, esclusi pertanto gli obblighi solo formali;
b) l'imputabilità di tale inadempimento sia addebitabile ad un soggetto terzo (normalmente l'intermediario incaricato), estraneo alla compagine sociale del contribuente (Cass. n.
20113 del 16/11/2012); c) il contribuente abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dell'intermediario, cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di effettuare i 'pagamenti; d) non sussista dolo o negligenza del contribuente nell'inadempimento, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando, dovendo l'inadempimento medesimo essere imputabile in via esclusiva all'intermediario.
In questo caso mancherebbe la chiara ascrivibilità a terzi identificati della condotta contestata perché la denuncia è stata presentata in data successiva all'accreditamento delle somme e le indagini sarebbero ancora pendenti.
L'appello va respinto.
Dalla lettura del decreto di sequestro probatorio, emesso dalla Procura distrettuale di Napoli nell'ambito di un procedimento penale per i reati previsti dagli rtt. 640 ter co. 1, 2, 3 c.p., 640 bis c.p., 615 ter, art. 167 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, risulta che la Compagnia dei CC di Piedimonte Matese, sulla base di denunce presentate non solo dalla Resistente_1 ma da altri 153 contribuenti, aveva accertato l'esistenza di una capillare attività truffaldina sostanziatisi nella presentazione di mod. 730/2021, anno di imposta 2020, all'insaputa dei contribuenti, con relativa attivazione delle carte di credito/pagamento su parte delle quali l'Agenzia delle
Entrate aveva già erogato rimborsi. L'esistenza di un così vasto fenomeno che coinvolgeva numerosissimi contribuenti porta a concludere che la denuncia della CI può ritenersi fondata e ciò esclude l'attribuibilità all'appellata della presentazione della dichiarazione.
La Resistente_1 ha fonito elementi univoci per superare la presunzione di attribuibilità della condotta e l'agenzia non ha offerto a questo giudice dati di fatto che confutano la concludenza di quegli elementi.
Nella sussistenza di tale situazione di fatto, irrilevante è il richiamo alle norme fatto dall'appellante. La Resistente_1 non poteva indicare la persona alla quale aveva conferito l'incarico per la presentazione della dichiarazione, in quanto nessuna delega ella aveva rilasciato.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di quetso grado di giudizio che liquida in euro 700,00 oltre oneri accessori se dovuti.