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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE CIVILE R.G. 2343 -2019
Il Tribunale Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2343 - 2019 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Altri rapporti condominiali”.
TRA
Parte_1
nella persona dell'Amministratore p.t., Dott.ssa
[...]
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 156, presso Parte_2 lo studio del Prof. Avv. Marcello D'Aponte, giusta procura alle liti a margine all'atto di citazione.
ATTORE
(C.F. ) nella persona dell'Amministratore CP_1 P.IVA_1
p.t., Sig.ra , con sede in alla via Controparte_2 Parte_1
Spazzilli n. 164, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Fornari n. 4, presso lo studio dell'avv. Gianluca Flammia, giusta procura alle liti a margine all'atto di comparsa di costituzione.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa e sentiti i procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, senza i termini di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 22.02.2019, il
[...] conveniva in giudizio la deduceva che l'impianto Parte_1 CP_1 ascensore, ubicato nel fabbricato B, non era più a norma a causa della chiusura illegittima, effettuata dalla società convenuta, del locale cantinato con un cancello carrabile, e pertanto chiedeva:
1) Accertare e dichiarare l'intervento realizzato dalla , subito CP_1 dopo l'acquisto della proprietà immobiliare in oggetto, del tutto illegittimo, stante
l'impossibilità di garantire il funzionamento dell'impianto ascensore, secondo le normative di sicurezza, con grave danni per i Condomini del
[...]
; Parte_1
2) condannare la alla realizzazione di opere necessarie al fine di CP_1 consentire il funzionamento dell'impianto di ascensore nel rispetto della normativa vigente in materia sugli accessi agli ascensori
3) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al CP_1 risarcimento dei danni subiti dal per il mancato utilizzo del vano Parte_1 ascensore;
4) Con vittoria di spese e competenze professionali ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva la la quale impugnava CP_1 contestava e le avverse domande e così concludeva:
- Preliminarmente, sospendere ex art 295 e ss c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello nrg 3311/2017 a questo pregiudizialmente connesso;
-In via principale, dichiarare improponibile ed inammissibile la domanda;
-In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità del anche per fatti di terzo e per l'effetto condannare lo stesso al Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dalla per il mancato godimento CP_1 dell'impianto ascensore e per il mancato utilizzo degli uffici e del locale deposito
a far data dal marzo 2015 fino alla effettiva messa in esercizio dell'impianto ovvero una somma diversa da quantificarsi in via equitativa;
dichiarare infondata la domanda di divisione così come proposta dal rigettandola nel merito poiché avente ad oggetto un bene personale di Pt_3 essa convenuta per averne, da sola, effettuato il pagamento dell'intero prezzo di acquisto;
-In subordine, nell'ipotesi in cui la presente azione venga qualificata dal
Tribunale come “actio confessoria servitutis” accertare e dichiarare la intervenuta estinzione del relativo diritto su cosa altrui in quanto il non l'ha mai Parte_1 esercitato per oltre venti anni;
-In via ulteriormente subordinata nel caso fossero prescritte e/o imposte dall'espletanda CTU delle opere permanenti che prevedano anche un passaggio coattivo nell'immobile di proprietà della accertare e dichiarare come CP_1 dovuta una somma a titolo di indennità, proporzionata al danno cagionato alla convenuta dal passaggio e per l'effetto condannare il al pagamento Parte_1 della stessa;
-Con vittoria di spese, compenso, spese generali ed accessori di legge del presente giudizio.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 03.07.2019, il procuratore di parte convenuta, in via preliminare, chiedeva la sospensione del giudizio, in attesa della decisione del giudizio RG. n. 3311/2017, pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli a questo pregiudizialmente connesso;
Il G.I., sentite le parti e letti gli atti , ritenuta fondata la richiesta di parte convenuta, visto l'art. 295 c.c., sospendeva il giudizio fino alla pubblicazione della decisione del procedimento con R.G. 3311/2017, che avrebbe definito la questione ritenuta pregiudiziale.
La decisione emessa nel procedimento portante il n. R.G. 3311/2017, veniva adottata con sentenza n. 5278 / 2022, emessa dalla Corte di Appello di
Napoli, Sez. 4, il 06.12.2022. Il giudizio de quo, a seguito della decisione della questione pregiudiziale, veniva riassunto in data 29.10.2025;
A detta udienza il Giudice, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa matura, senza lo svolgimento di altra attività istruttoria la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.11.2025.
Quivi, il Giudice, tratteneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§ §§ §§§
In limine litis, osserva il Tribunale che l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
-nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende, invece, necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023);
Posto ciò, rileva il Tribunale che la domanda di parte attrice è inammissibile per i motivi che seguono.
Invero, va sollevata l'eccezione tendente a far dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, co. 4, с.р.с., in quanto l'attore non ha riassunto nei termini prescritti il presente giudizio.
La sospensione del giudizio civile è una pausa temporanea nello svolgimento di un processo, e la stessa va disposta allorquando può essere "necessaria", quando dipende da una causa pregiudiziale pendente davanti allo stesso giudice o ad altro giudice, o "su istanza di parte", quando le parti del processo la richiedono per giustificati motivi.
Ricostruendo l'iter processuale, il giudicante rileva che il presente giudizio, venne sospeso, ex art. 295 c.p.c., in data 03.07.2019, su richiesta della parte convenuta, in sede di prima udienza di comparizione, in quanto la decisione del presente giudizio era strettamente collegata all'esito di altra causa, avente portata pregiudiziale, in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa de qua “pregiudicata”;
Più in particolare, decidendo sulla “vexata quaestio" il Tribunale osserva che, a seguito della sospensione, la decisione emessa nel giudizio portante il n.
R.G. 1627/2016, fu oggetto di gravame, ed il relativo giudizio veniva definito dalla Corte di Appello di Napoli, giusta sentenza n. 5278/2022 emessa in data
06.12.2022 e pubblicata il 14.12.2022;
La parte attrice dava nuovo impulso processuale al processo quiescente, solo in data 13.06.2024, depositando istanza di riassunzione con contestuale domanda di fissazione udienza per la prosecuzione del presente giudizio;
A seguito di detta istanza il Giudice fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 26.10.2025, rinviata d'ufficio al 29.10.2025.
Orbene, considerato che l'art. 297 c.p.c. dispone “Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295”.
Avendo il procuratore di parte attrice depositato l'istanza per la riassunzione in data 13.06.2024, deve ritenersi in ogni caso ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 297, comma 3 c.p.c., per cui “Se il processo interrotto non viene riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, si estingue.”.
Il detto termine decorre dalla notificazione dell'evento interruttivo o dalla dichiarazione dell'interruzione in udienza ed è da ritenersi perentorio, ed in quanto tale, se non rispettato, comporta la decadenza dalla facoltà di compiere l'atto (nel caso di specie, la riassunzione del giudizio).
Per tali motivi, va dichiarata l'estinzione del presente procedimento.
Ogni altra domanda, eccezione e deduzione è da ritersi assorbita dalla presente decisione.
§§§ §§ §§§
Quanto al regime delle spese va premesso che in generale e ai fini della applicazione dell'art 305 c.p.c. quando il provvedimento del giudice non si risolve in una decisione di merito che riconosca o neghi l'esistenza del diritto azionato, ma si concretizza in una mera dichiarazione di estinzione del processo non è possibile individuare la parte soccombente per cui le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dall'art 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente, pronunciando nella causa
R.G. n. 2343 - 2019 proposta
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1
(C.F. ) con sede in alla via Spazzilli n. 164, P.IVA_1 Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il procedimento per i motivi di cui in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Aversa, 03 dicembre 2025
il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo