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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2742/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2742/2023 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. SOTGIU MONICA, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4
PARTE CONVENUTA
CP_4 CP_5
PARTE ITNERVENUTA
OGGETTO: US
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da ricorso introduttivo:
“1. accertare e dichiarare in favore di , nata in [...], il [...], ivi redente nella via Parte_1
Caravaggio n. 47-cf: , il diritto di proprietà per intervenuta usucapione C.F._5 ultraventennale sulla porzione immobiliare di circa 16 mq, inserita nel catasto fabbricati del Comune di
Alghero quale subalterno 12 del fg. 64 particella 354- cat f5, relativa alla terrazza cui si accede dal vano cucina dell'appartamento sito al piano 1 della via Caravaggio n. 47 in Alghero, meglio identificato in
CF del Comune di Alghero, al fg n. 64 part. 354- sub 4 cat. A3, già in proprietà della parte ricorrente per quote
pagina 1 di 5 pari ai 4/6, in forza di atto pubblico del 02.12.1982, Notaio dott. , iscritto in rep.al n. Persona_1
77.772 racc. n. 9.907.
2. Autorizzare la trascrizione della emandanda sentenza, assolvendo il Conservatore da ogni conseguente responsabilità.
3. Con vittoria delle spese e competenze, anche per la fase della mediazione, a carico della signora CP_1
e dei convenuti che si opponessero alla domanda.”
[...]
Per parte convenuta:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, chiedeva l'accertamento del diritto Parte_1 di proprietà per intervenuta usucapione di una porzione immobiliare di circa 16 mq (ad uso terrazza) sita in Alghero, via Caravaggio n. 47, identificata in catasto Fabbricati al foglio 64, particella 354, sub
12.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che la suddetta terrazza era parte integrante dell'immobile di via Caravaggio n. 47 sin da quando aveva acquistato l'appartamento nel 1982, insieme al marito Persona_2
- che il subalterno non era stato inserito nel titolo di proprietà;
- di aver posseduto unitamente al marito la terrazza oggetto della domanda;
- che il marito era deceduto in data 14.11.2016 e che i suoi eredi erano la moglie e i suoi Persona_2 due figli e in misura di 1/6 ciascuno;
CP_4 CP_5
- che il bene era stato posseduto in via esclusiva dall'attrice, senza alcuna contestazione da parte degli altri due co-eredi;
- di averne avuto il possesso pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per oltre quarant'anni, godendone in modo pieno ed esclusivo;
- di aver sempre utilizzato l'appartamento come abitazione familiare e che nella terrazza erano posizionati il contatore e la cisterna;
- che era possibile accedere al balcone solo ed esclusivamente attraverso la porta finestra della sua cucina, sicché il bene non era utilizzabile da altri soggetti;
- che il piano di calpestio della porzione immobiliare era corrispondente al solaio dell'appartamento posto al piano terra, di proprietà di e con diritto di usufrutto in favore CP_3 Controparte_2 dei genitori e (oggi deceduto), tutti soggetti convenuti;
Controparte_1 Persona_3
- di aver promosso il procedimento di mediazione con esito negativo;
pagina 2 di 5 - di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
Le parti convenute non si costituivano e, accertata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 26.2.2024.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 28.5.2025, ritenuta esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con decreto del 29.5.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in qualità di coeredi di CP_4 CP_5 Per_2
il quale era stato co-possessore dell'appartamento e della relativa terrazza sino al suo decesso,
[...] unitamente alla moglie, odierna attrice.
Con comparsa di intervento del 9.6.2025, si costituivano e i quali aderivano CP_4 CP_5 alle domande di parte attrice, dichiarando altresì di rinunciare a ogni pretesa personale sulla porzione immobiliare oggetto del procedimento.
All'udienza del 24.9.2025, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico.
La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attrice, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
Inoltre, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 1.10.2024) si evince che la parte attrice aveva pacificamente utilizzato la porzione immobiliare oggetto di causa, da più di vent'anni, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Più nel dettaglio, il teste vicina di casa dell'attrice, riferiva di conoscere bene i luoghi Testimone_1 oggetto di causa poiché la teste abitava lì da circa cinquantacinque anni. pagina 3 di 5 Riferiva che si era trasferita nell'appartamento intorno agli anni '80, insieme al marito e ai Parte_1 loro figli;
confermava che attualmente l'immobile è abitato esclusivamente dall'attrice e che il marito è deceduto.
Descriveva l'appartamento con precisione e dettaglio, precisando che la terrazza oggetto di domanda era collegata esclusivamente con l'appartamento dell'attrice, la quale è l'unica utilizzatrice della porzione esterna: “la terrazza è pavimentata, il parapetto è in muratura con al di sopra una serie di mattonelle a copertura. È molto curata. Ci sono anche piante.
Come si accede alla terrazza? Si accede dalla porta finestra dell'appartamento della SI.ra . Vi è Pt_1 un solo ingresso, non ce ne sono altri. Ricordo che la camera che accede sulla terrazza è quella della cucina dell'appartamento. Questa situazione è sempre stata così da che io ricordi”.
Riconosceva i luoghi oggetto di causa nelle fotografie prodotte, confermando che la terrazza è una pertinenza esclusiva dell'appartamento occupato dall'attrice: “c'è la possibilità di passare dal piano terra alla terrazza con botole o altro? No, non c'è nulla (…) nessuno si è mai lamentato. Tutti sanno che la terrazza è della sig.ra ”. Pt_1
Anche il teste genero di parte attrice, confermava tali circostanze. Testimone_2
Dichiarava che la terrazza era grande circa 14-16 mq e che vi si accedeva esclusivamente dalla porta finestra della cucina dell'appartamento posto al primo piano, di proprietà di . Parte_1
Anche il secondo testimone riconosceva le fotografie raffiguranti i luoghi oggetto di causa, precisando che nessun condòmino o altri soggetti si sono lamentati dell'utilizzo esclusivo della terrazza da parte dei proprietari dell'appartamento ad essa collegato.
Considerata la natura immobiliare del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte dell'attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Con riguardo ai soggetti a favore dei quali viene pronunciato l'acquisto a titolo originario, si ritiene che abbia esercitato il possesso unitamente al coniuge (sottoposti al regime della Parte_1 Persona_2 comunione legale dei beni) e che, considerato che il possesso esclusivo e manifesto decorre sin dagli anni '80, l'acquisto per usucapione si è verificato a favore di entrambi i coniugi secondo quote uguali.
L'acquisto del bene si è pertanto perfezionato a favore di entrambi i coniugi.
pagina 4 di 5 è deceduto in data 14.11.2016, sicché l'acquisto a titolo originario è stato trasmesso agli Persona_2 eredi del de cuius.
e regolarmente costituiti, rinunciavano alla quota di eredità del padre con CP_4 CP_5 riguardo al bene in esame (cfr. comparsa di intervento del 9.6.2025).
E peraltro è emerso con evidenza che, a seguito del decesso di l'immobile è stato nel Persona_2 possesso continuato ed esclusivo di . Parte_1
Deve pertanto essere dichiarato l'acquisto del bene da parte dell'attrice in via esclusiva.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite atteso il tenore della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nata ad [...] in data [...], dell'immobile sito in Parte_1 C.F._5
Alghero, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 64, mapp. 354, sub. 12;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c.;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2742/2023 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. SOTGIU MONICA, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4
PARTE CONVENUTA
CP_4 CP_5
PARTE ITNERVENUTA
OGGETTO: US
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da ricorso introduttivo:
“1. accertare e dichiarare in favore di , nata in [...], il [...], ivi redente nella via Parte_1
Caravaggio n. 47-cf: , il diritto di proprietà per intervenuta usucapione C.F._5 ultraventennale sulla porzione immobiliare di circa 16 mq, inserita nel catasto fabbricati del Comune di
Alghero quale subalterno 12 del fg. 64 particella 354- cat f5, relativa alla terrazza cui si accede dal vano cucina dell'appartamento sito al piano 1 della via Caravaggio n. 47 in Alghero, meglio identificato in
CF del Comune di Alghero, al fg n. 64 part. 354- sub 4 cat. A3, già in proprietà della parte ricorrente per quote
pagina 1 di 5 pari ai 4/6, in forza di atto pubblico del 02.12.1982, Notaio dott. , iscritto in rep.al n. Persona_1
77.772 racc. n. 9.907.
2. Autorizzare la trascrizione della emandanda sentenza, assolvendo il Conservatore da ogni conseguente responsabilità.
3. Con vittoria delle spese e competenze, anche per la fase della mediazione, a carico della signora CP_1
e dei convenuti che si opponessero alla domanda.”
[...]
Per parte convenuta:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, chiedeva l'accertamento del diritto Parte_1 di proprietà per intervenuta usucapione di una porzione immobiliare di circa 16 mq (ad uso terrazza) sita in Alghero, via Caravaggio n. 47, identificata in catasto Fabbricati al foglio 64, particella 354, sub
12.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che la suddetta terrazza era parte integrante dell'immobile di via Caravaggio n. 47 sin da quando aveva acquistato l'appartamento nel 1982, insieme al marito Persona_2
- che il subalterno non era stato inserito nel titolo di proprietà;
- di aver posseduto unitamente al marito la terrazza oggetto della domanda;
- che il marito era deceduto in data 14.11.2016 e che i suoi eredi erano la moglie e i suoi Persona_2 due figli e in misura di 1/6 ciascuno;
CP_4 CP_5
- che il bene era stato posseduto in via esclusiva dall'attrice, senza alcuna contestazione da parte degli altri due co-eredi;
- di averne avuto il possesso pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per oltre quarant'anni, godendone in modo pieno ed esclusivo;
- di aver sempre utilizzato l'appartamento come abitazione familiare e che nella terrazza erano posizionati il contatore e la cisterna;
- che era possibile accedere al balcone solo ed esclusivamente attraverso la porta finestra della sua cucina, sicché il bene non era utilizzabile da altri soggetti;
- che il piano di calpestio della porzione immobiliare era corrispondente al solaio dell'appartamento posto al piano terra, di proprietà di e con diritto di usufrutto in favore CP_3 Controparte_2 dei genitori e (oggi deceduto), tutti soggetti convenuti;
Controparte_1 Persona_3
- di aver promosso il procedimento di mediazione con esito negativo;
pagina 2 di 5 - di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
Le parti convenute non si costituivano e, accertata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 26.2.2024.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 28.5.2025, ritenuta esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con decreto del 29.5.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in qualità di coeredi di CP_4 CP_5 Per_2
il quale era stato co-possessore dell'appartamento e della relativa terrazza sino al suo decesso,
[...] unitamente alla moglie, odierna attrice.
Con comparsa di intervento del 9.6.2025, si costituivano e i quali aderivano CP_4 CP_5 alle domande di parte attrice, dichiarando altresì di rinunciare a ogni pretesa personale sulla porzione immobiliare oggetto del procedimento.
All'udienza del 24.9.2025, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico.
La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attrice, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
Inoltre, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 1.10.2024) si evince che la parte attrice aveva pacificamente utilizzato la porzione immobiliare oggetto di causa, da più di vent'anni, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Più nel dettaglio, il teste vicina di casa dell'attrice, riferiva di conoscere bene i luoghi Testimone_1 oggetto di causa poiché la teste abitava lì da circa cinquantacinque anni. pagina 3 di 5 Riferiva che si era trasferita nell'appartamento intorno agli anni '80, insieme al marito e ai Parte_1 loro figli;
confermava che attualmente l'immobile è abitato esclusivamente dall'attrice e che il marito è deceduto.
Descriveva l'appartamento con precisione e dettaglio, precisando che la terrazza oggetto di domanda era collegata esclusivamente con l'appartamento dell'attrice, la quale è l'unica utilizzatrice della porzione esterna: “la terrazza è pavimentata, il parapetto è in muratura con al di sopra una serie di mattonelle a copertura. È molto curata. Ci sono anche piante.
Come si accede alla terrazza? Si accede dalla porta finestra dell'appartamento della SI.ra . Vi è Pt_1 un solo ingresso, non ce ne sono altri. Ricordo che la camera che accede sulla terrazza è quella della cucina dell'appartamento. Questa situazione è sempre stata così da che io ricordi”.
Riconosceva i luoghi oggetto di causa nelle fotografie prodotte, confermando che la terrazza è una pertinenza esclusiva dell'appartamento occupato dall'attrice: “c'è la possibilità di passare dal piano terra alla terrazza con botole o altro? No, non c'è nulla (…) nessuno si è mai lamentato. Tutti sanno che la terrazza è della sig.ra ”. Pt_1
Anche il teste genero di parte attrice, confermava tali circostanze. Testimone_2
Dichiarava che la terrazza era grande circa 14-16 mq e che vi si accedeva esclusivamente dalla porta finestra della cucina dell'appartamento posto al primo piano, di proprietà di . Parte_1
Anche il secondo testimone riconosceva le fotografie raffiguranti i luoghi oggetto di causa, precisando che nessun condòmino o altri soggetti si sono lamentati dell'utilizzo esclusivo della terrazza da parte dei proprietari dell'appartamento ad essa collegato.
Considerata la natura immobiliare del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte dell'attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Con riguardo ai soggetti a favore dei quali viene pronunciato l'acquisto a titolo originario, si ritiene che abbia esercitato il possesso unitamente al coniuge (sottoposti al regime della Parte_1 Persona_2 comunione legale dei beni) e che, considerato che il possesso esclusivo e manifesto decorre sin dagli anni '80, l'acquisto per usucapione si è verificato a favore di entrambi i coniugi secondo quote uguali.
L'acquisto del bene si è pertanto perfezionato a favore di entrambi i coniugi.
pagina 4 di 5 è deceduto in data 14.11.2016, sicché l'acquisto a titolo originario è stato trasmesso agli Persona_2 eredi del de cuius.
e regolarmente costituiti, rinunciavano alla quota di eredità del padre con CP_4 CP_5 riguardo al bene in esame (cfr. comparsa di intervento del 9.6.2025).
E peraltro è emerso con evidenza che, a seguito del decesso di l'immobile è stato nel Persona_2 possesso continuato ed esclusivo di . Parte_1
Deve pertanto essere dichiarato l'acquisto del bene da parte dell'attrice in via esclusiva.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite atteso il tenore della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nata ad [...] in data [...], dell'immobile sito in Parte_1 C.F._5
Alghero, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 64, mapp. 354, sub. 12;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c.;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
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