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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27991 del 19.12.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3170/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti del Comune di Palermo, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento dell'IMU n. 27991 del 19.12.2024 - anno di imposta 2019 - notificatole in data 31.12.2024, relativo al terreno, di sua proprietà, sito in Palermo e distinto in catasto al Dati catastali_1, con il quale era stata accertata la maggiore imposta di € 615,00, oltre interessi e sanzioni.
Premetteva che il fondo ricadeva in zona “F1” - ed era, quindi, nominalmente destinata ad ospitare “istituti di istruzione secondaria superiore” - e che l'Ente impositore, partendo dall'erroneo presupposto che si trattava di area fabbricabile, gli aveva attribuito un valore di € 178.079,00, chiedendo, con l'atto impugnato, il versamento della relativa tassa, oltre interessi e sanzioni.
Contestava che il fondo de quo fosse edificabile, stante la omessa reiterazione del vincolo – non più vigente nel 2019, come attestato nella certificazione rilasciata dall'UTC di Palermo - e la mancata attivazione di alcuna progettualità in tal senso, come da relazione del tecnico di parte, ingegnere Nomin._1 versata agli atti.
Tanto premesso, eccepiva, in primo luogo, la illegittimità del provvedimento per omesso esperimento del contraddittorio preventivo, introdotto dall'articolo 6 bis della L.212/2000, che, nel caso di specie, era stato attivato con gli altri proprietari dei fondi limitrofi, ma non anche con l'odierna parte ricorrente, con disparità di trattamento tra i contribuenti.
In subordine, reiterava le sopra riassunte considerazione nel merito della tassazione, rimarcando come, scaduto il vincolo, il valore del terreno ritornasse ad essere quello “agricolo”.
Contestava, infine, le modalità di determinazione delle sanzioni.
Si costituiva il Comune di Palermo, eccependo, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso, relativo a provvedimento non suscettivo di impugnazione.
Contestava, poi, che si versasse in ipotesi di obbligatorio esperimento del contraddittorio preventivo e, nel merito, sosteneva le ragioni della imposizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va rilevato come, secondo il costante orientamento della SC, dal quale non si vede ragioni per discostarsi, l'avviso di accertamento è provvedimento suscettivo di autonoma impugnazione (ex multis, Cass. VI, n. 7344 del 23 marzo 2018).
Tanto premesso, ritiene il decidente che, in disparte il merito della tassazione (peraltro applicata ad area che si assume utilizzabile a scopo edificatorio senza che la correlativa destinazione sia stata di fatto rinnovata) quel che rende illegittima la imposizione fiscale è l'omessa instaurazione del cd. contraddittorio preventivo con la contribuente.
Al riguardo, va ricordato in diritto che, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs.
219/2023, l'omissione del contraddittorio non comportava automaticamente la nullità dell'atto, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
All'incontro, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, il contraddittorio è divenuto atto “obbligatorio” nel procedimento di imposizione fiscale – ciò anche in tema di tributi “non armonizzati” e\o, come nel caso di specie, “locali” - da tanto conseguendone che, tranne le specifiche eccezioni previste dalla legge, che l'Ente impositore deve indicare specificamente (quali l'urgenza o il rischio della perdita del gettito fiscale), la sua omissione rende l'atto nullo e\o annullabile.
La richiamata norma introduce un obbligo di “motivazione rafforzata”, in forza del quale l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve essere motivato in modo specifico rispetto alle osservazioni non accolte (non vale, poi, la pena di immorare sulla impossibilità di
“integrare” la motivazione del provvedimento impositivo, a suo tempo omessa, nel corpo delle memorie depositate dianzi al Giudice tributario).
Ora, quanto alla rilevabilità del vizio, anche a voler ritenere che il mancato esperimento del contraddittorio preventivo comporti, per gli atti emessi a partire dal 30.04.24, (non la nullità ma) l'annullabilità dell'atto impositivo non preceduto da un contraddittorio effettivo e informato, di guisa che la relativa eccezione andrebbe dedotta, a pena di decadenza, nel ricorso introduttivo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, deve darsi atto che l'odierna parte ricorrente ha puntualmente adempiuto a tale onere.
Ciò posto, va, ancora, rimarcato che l'espediente de quo è necessario tutte le volte in cui l'accertamento, come nel caso di specie si ritiene sia accaduto, implichi valutazioni di carattere non oggettivo, ma tecnico discrezionali, quali la determinazione della concreta destinazione urbanistica del cespite e la potenzialità edificatoria dell'area, relativamente alle quali, quali accertamenti chiaramente ricompresi nell'alveo del cd.
“accertamento motivato”, deve riconoscersi il diritto del contribuente di presentare le proprie osservazioni prima della emissione dell'atto.
Non può, dunque, accedersi alla tesi dell'Ente impositivo, per la quale il diritto al contraddittorio preventivo sarebbe stato negato non sussistendo tale garanzia “per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Invero, il processo che ha portato alla determinazione del tributo locale a carico della Ric._1 ha implicato, a monte, la soluzione di problematiche tecnico giuridiche, sollevate anche negli atti di questo processo, che non possono certo ricondurre il provvedimento impositivo ad un “atto automatizzato”.
Peraltro, l'Ente resistente ha dimostrato, per facta, di aver ben avuta presente tale evenienza, tanto da instaurare il contraddittorio preventivo con altri contribuenti, proprietari\comproprietari del cespite da tassare
(cfr. prodotta, incontestata documentazione), con evidente disparità di trattamento tra costoro e l'odierno ricorrente.
Ebbene, nel caso che ci occupa, tale “dovuto” segmento procedimentale è stato, dunque, omesso, con conseguente violazione del diritto del contribuente, riconosciuto ex lege, di “partecipare” al procedimento di formazione della imposizione fiscale.
Invero, l'omissione del contraddittorio cd. preventivo in una fattispecie in cui vengono in oggetto valutazioni tecnico discrezionali sulla destinazione urbanistica e sulla potenzialità edificatoria dell'area in questione, che avrebbero imposto un “accertamento motivato”, ha impedito al contribuente di svolgere le proprie argomentazioni e di interloquire in merito, formulando in sede precontenziosa i rilievi oggi all'attenzione della Corte e tentando così di ottenere una “giusta” tassazione che avrebbe impedito il proliferare dei giudizi tributari.
Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
Restano assorbite le ulteriori questioni proposte dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 250,00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Palermo 12.12. 2025.
Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27991 del 19.12.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3170/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti del Comune di Palermo, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento dell'IMU n. 27991 del 19.12.2024 - anno di imposta 2019 - notificatole in data 31.12.2024, relativo al terreno, di sua proprietà, sito in Palermo e distinto in catasto al Dati catastali_1, con il quale era stata accertata la maggiore imposta di € 615,00, oltre interessi e sanzioni.
Premetteva che il fondo ricadeva in zona “F1” - ed era, quindi, nominalmente destinata ad ospitare “istituti di istruzione secondaria superiore” - e che l'Ente impositore, partendo dall'erroneo presupposto che si trattava di area fabbricabile, gli aveva attribuito un valore di € 178.079,00, chiedendo, con l'atto impugnato, il versamento della relativa tassa, oltre interessi e sanzioni.
Contestava che il fondo de quo fosse edificabile, stante la omessa reiterazione del vincolo – non più vigente nel 2019, come attestato nella certificazione rilasciata dall'UTC di Palermo - e la mancata attivazione di alcuna progettualità in tal senso, come da relazione del tecnico di parte, ingegnere Nomin._1 versata agli atti.
Tanto premesso, eccepiva, in primo luogo, la illegittimità del provvedimento per omesso esperimento del contraddittorio preventivo, introdotto dall'articolo 6 bis della L.212/2000, che, nel caso di specie, era stato attivato con gli altri proprietari dei fondi limitrofi, ma non anche con l'odierna parte ricorrente, con disparità di trattamento tra i contribuenti.
In subordine, reiterava le sopra riassunte considerazione nel merito della tassazione, rimarcando come, scaduto il vincolo, il valore del terreno ritornasse ad essere quello “agricolo”.
Contestava, infine, le modalità di determinazione delle sanzioni.
Si costituiva il Comune di Palermo, eccependo, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso, relativo a provvedimento non suscettivo di impugnazione.
Contestava, poi, che si versasse in ipotesi di obbligatorio esperimento del contraddittorio preventivo e, nel merito, sosteneva le ragioni della imposizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va rilevato come, secondo il costante orientamento della SC, dal quale non si vede ragioni per discostarsi, l'avviso di accertamento è provvedimento suscettivo di autonoma impugnazione (ex multis, Cass. VI, n. 7344 del 23 marzo 2018).
Tanto premesso, ritiene il decidente che, in disparte il merito della tassazione (peraltro applicata ad area che si assume utilizzabile a scopo edificatorio senza che la correlativa destinazione sia stata di fatto rinnovata) quel che rende illegittima la imposizione fiscale è l'omessa instaurazione del cd. contraddittorio preventivo con la contribuente.
Al riguardo, va ricordato in diritto che, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs.
219/2023, l'omissione del contraddittorio non comportava automaticamente la nullità dell'atto, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
All'incontro, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, il contraddittorio è divenuto atto “obbligatorio” nel procedimento di imposizione fiscale – ciò anche in tema di tributi “non armonizzati” e\o, come nel caso di specie, “locali” - da tanto conseguendone che, tranne le specifiche eccezioni previste dalla legge, che l'Ente impositore deve indicare specificamente (quali l'urgenza o il rischio della perdita del gettito fiscale), la sua omissione rende l'atto nullo e\o annullabile.
La richiamata norma introduce un obbligo di “motivazione rafforzata”, in forza del quale l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve essere motivato in modo specifico rispetto alle osservazioni non accolte (non vale, poi, la pena di immorare sulla impossibilità di
“integrare” la motivazione del provvedimento impositivo, a suo tempo omessa, nel corpo delle memorie depositate dianzi al Giudice tributario).
Ora, quanto alla rilevabilità del vizio, anche a voler ritenere che il mancato esperimento del contraddittorio preventivo comporti, per gli atti emessi a partire dal 30.04.24, (non la nullità ma) l'annullabilità dell'atto impositivo non preceduto da un contraddittorio effettivo e informato, di guisa che la relativa eccezione andrebbe dedotta, a pena di decadenza, nel ricorso introduttivo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, deve darsi atto che l'odierna parte ricorrente ha puntualmente adempiuto a tale onere.
Ciò posto, va, ancora, rimarcato che l'espediente de quo è necessario tutte le volte in cui l'accertamento, come nel caso di specie si ritiene sia accaduto, implichi valutazioni di carattere non oggettivo, ma tecnico discrezionali, quali la determinazione della concreta destinazione urbanistica del cespite e la potenzialità edificatoria dell'area, relativamente alle quali, quali accertamenti chiaramente ricompresi nell'alveo del cd.
“accertamento motivato”, deve riconoscersi il diritto del contribuente di presentare le proprie osservazioni prima della emissione dell'atto.
Non può, dunque, accedersi alla tesi dell'Ente impositivo, per la quale il diritto al contraddittorio preventivo sarebbe stato negato non sussistendo tale garanzia “per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Invero, il processo che ha portato alla determinazione del tributo locale a carico della Ric._1 ha implicato, a monte, la soluzione di problematiche tecnico giuridiche, sollevate anche negli atti di questo processo, che non possono certo ricondurre il provvedimento impositivo ad un “atto automatizzato”.
Peraltro, l'Ente resistente ha dimostrato, per facta, di aver ben avuta presente tale evenienza, tanto da instaurare il contraddittorio preventivo con altri contribuenti, proprietari\comproprietari del cespite da tassare
(cfr. prodotta, incontestata documentazione), con evidente disparità di trattamento tra costoro e l'odierno ricorrente.
Ebbene, nel caso che ci occupa, tale “dovuto” segmento procedimentale è stato, dunque, omesso, con conseguente violazione del diritto del contribuente, riconosciuto ex lege, di “partecipare” al procedimento di formazione della imposizione fiscale.
Invero, l'omissione del contraddittorio cd. preventivo in una fattispecie in cui vengono in oggetto valutazioni tecnico discrezionali sulla destinazione urbanistica e sulla potenzialità edificatoria dell'area in questione, che avrebbero imposto un “accertamento motivato”, ha impedito al contribuente di svolgere le proprie argomentazioni e di interloquire in merito, formulando in sede precontenziosa i rilievi oggi all'attenzione della Corte e tentando così di ottenere una “giusta” tassazione che avrebbe impedito il proliferare dei giudizi tributari.
Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
Restano assorbite le ulteriori questioni proposte dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 250,00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Palermo 12.12. 2025.
Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi