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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 39737/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Jacopo Baldi Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 31.10.2024, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1
dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 27.05.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dalla domanda amm.va del 03.03.2022; di aver notificato detta omologa all in data CP_1
31.05.2024 unitamente al modello di pagamento AP 70; che l non aveva CP_1
provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l provveduto alla liquidazione dell'indennità di CP_2
accompagnamento in data 18.09.2024 con accredito al gennaio 2025Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dell il quale pur CP_1
avendo dedotto di aver emesso il provvedimento di prima liquidazione (TE08) alla data del 18.09.2024, non ha dimostrato l'invio del medesimo alla parte ricorrente;
ne consegue che è solo con l'accredito del 03.01.2025 che l'istante ha avuto cognizione dell'avvenuto riconoscimento del suo diritto da parte dell' CP_1
Ne consegue pertanto che il pagamento dell appare certamente tardivo, perché CP_1
intervenuto oltre i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e in data successiva al deposito del ricorso.
L va quindi condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione del giudizio e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 447,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 5 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 39737/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Jacopo Baldi Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 31.10.2024, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1
dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 27.05.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dalla domanda amm.va del 03.03.2022; di aver notificato detta omologa all in data CP_1
31.05.2024 unitamente al modello di pagamento AP 70; che l non aveva CP_1
provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l provveduto alla liquidazione dell'indennità di CP_2
accompagnamento in data 18.09.2024 con accredito al gennaio 2025Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dell il quale pur CP_1
avendo dedotto di aver emesso il provvedimento di prima liquidazione (TE08) alla data del 18.09.2024, non ha dimostrato l'invio del medesimo alla parte ricorrente;
ne consegue che è solo con l'accredito del 03.01.2025 che l'istante ha avuto cognizione dell'avvenuto riconoscimento del suo diritto da parte dell' CP_1
Ne consegue pertanto che il pagamento dell appare certamente tardivo, perché CP_1
intervenuto oltre i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e in data successiva al deposito del ricorso.
L va quindi condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione del giudizio e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 447,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 5 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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