TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 740
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 54 del d.lgs. n. 36/2023

    Il Tribunale ritiene che l'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 non sia imperativo, ma facoltizzi le stazioni appaltanti a prevedere l'esclusione automatica negli atti di gara. La lex specialis, modulando tale meccanismo, non contrasta con la norma, ma risulta coerente con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la discrezionalità delle stazioni appaltanti. Inoltre, l'alternatività tra esclusione automatica e inversione procedimentale è ritenuta ragionevole e non contraddittoria, in quanto l'inversione procedimentale senza esclusione automatica consente di conciliare speditezza e risparmio pubblico.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 54 del d.lgs. n. 36/2023

    Il Tribunale ritiene che l'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 non sia imperativo, ma facoltizzi le stazioni appaltanti a prevedere l'esclusione automatica negli atti di gara. La lex specialis, modulando tale meccanismo, non contrasta con la norma, ma risulta coerente con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la discrezionalità delle stazioni appaltanti. Inoltre, l'alternatività tra esclusione automatica e inversione procedimentale è ritenuta ragionevole e non contraddittoria, in quanto l'inversione procedimentale senza esclusione automatica consente di conciliare speditezza e risparmio pubblico.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 54 del d.lgs. n. 36/2023

    Il Tribunale ritiene che l'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 non sia imperativo, ma facoltizzi le stazioni appaltanti a prevedere l'esclusione automatica negli atti di gara. La lex specialis, modulando tale meccanismo, non contrasta con la norma, ma risulta coerente con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la discrezionalità delle stazioni appaltanti. Inoltre, l'alternatività tra esclusione automatica e inversione procedimentale è ritenuta ragionevole e non contraddittoria, in quanto l'inversione procedimentale senza esclusione automatica consente di conciliare speditezza e risparmio pubblico.

  • Rigettato
    Rigetto della domanda di annullamento

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda di risarcimento in forma specifica, che ne è una conseguenza, viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 740
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 740
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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