Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2025, proposto dalla società RU IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6D0786301, rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Stefano Astuto e Fabrizio Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Nuoro, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Pintus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Andiva S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della Determina del Responsabile Unico del Progetto n. 988 del 9 ottobre 2025 (comunicata il successivo 20 ottobre 2025), con la quale la Provincia di Nuoro ha approvato le risultanze della gara e disposto l’aggiudicazione dei lavori denominati “ Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della SP 72 nel tratto tra Irgoli e Capo Comino ” (CIG B6D0786301) in favore della ditta ANDIVA S.r.l.;
- di tutti i verbali di gara, ed in particolare del verbale n. 1 del 15 luglio 2025, del verbale n. 2 del 16 luglio 2025, del verbale n. 3 del 17 luglio 2025, del verbale n. 4 del 29 luglio 2025 e del verbale n. 5 del 12 settembre 2025, nella parte in cui hanno disposto di procedere con l’inversione procedimentale e di non applicare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale;
- della clausola di cui al punto 19 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede la facoltà per la stazione appaltante di non applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale in caso di ricezione di un numero di offerte superiore a 40 e di inversione procedimentale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, “ancorché non conosciuto”, ivi compresa la proposta di aggiudicazione e la nota di comunicazione della stessa;
nonché per il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’articolo 124 del Codice del processo amministrativo, mediante declaratoria del diritto del ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto e dell’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato e, in via subordinata, del diritto a subentrare nel contratto medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Nuoro e di Andiva S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. L’impresa RU IO S.r.l., odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Nuoro, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto “ Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della SP 72 nel tratto tra Irgoli e Capo Comino ”.
Si tratta di appalto di lavori sotto la soglia di rilevanza europea, in quanto l’importo a base di gara è stato fissato in euro 1.383.948,17, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 28.107,08. Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice degli appalti.
L’art. 19 del Disciplinare di gara, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, disciplina gli istituti della “ Inversione procedimentale ” e della “ Esclusione automatica delle offerte ” nei termini seguenti:
“ Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale nell’ipotesi in cui pervenga un numero di offerte superiore a 40 e si riserva di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Con l’inversione procedimentale si procede all’apertura, esame e valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria con le modalità indicate nel paragrafo 20.
Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale non si procederà alla determinazione di una soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte ma si procederà alla eventuale verifica di anomalia con le modalità indicate nel paragrafo 22 del presente disciplinare.
Esclusione automatica delle offerte: nel caso in cui pervenga un numero di offerte pari o superiore a cinque e pari o inferiore a 40, oppure qualora la stazione appaltante non eserciti la facoltà di procedere all’inversione procedimentale come sopra descritta, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 54 del Codice, disporrà l’esclusione automatica delle offerte ammesse che risultino anomale. Per l’individuazione delle offerte anomale si utilizzerà il metodo A dell’allegato II. 2 al Codice ”.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 147 offerte, sicché il seggio di gara, preso atto del numero di offerte superiore a 40, ha deciso di avvalersi della facoltà di inversione procedimentale prevista dal citato art. 19 del Disciplinare, procedendo dunque all’apertura delle offerte economiche, omettendo il calcolo della soglia di anomalia e l’esclusione automatica delle offerte anomale, e infine limitandosi a stilare una graduatoria basata unicamente sul maggior ribasso offerto.
È risultata prima classificata l’impresa Andiva S.r.l., con un ribasso del 32,8519%, mentre l’odierna ricorrente si è classificata al 38° posto con un ribasso del 24,7210%.
RU IO S.r.l. ha presentato un reclamo con richiesta di annullamento in autotutela, lamentando l’illegittimità della procedura seguita per violazione dell’art. 54 del Codice dei contratti pubblici e chiedendo il ricalcolo della graduatoria previa applicazione dell’esclusione automatica, ma la stazione appaltante, dopo aver espletato la verifica di anomalia sull’offerta della prima classificata, con la determinazione n. 988 del 9.10.2025 ha disposto l’aggiudicazione definitiva in suo favore.
2. Con l’odierno ricorso RU IO S.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo che, in caso di corretta applicazione della normativa di settore, sarebbe risultata aggiudicataria dell’appalto in luogo di Andiva S.r.l.
Il ricorso è affidato al seguente motivo:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 54 del d.lgs. n. 36/2023 - Illegittimità e nullità della clausola del disciplinare di gara (art. 19) per contrasto con norma imperativa. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti ”, in quanto:
- l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, rubricato “ Esclusione automatica delle offerte anomale ”, dispone testualmente: “[…] nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque […]”;
- la norma, dato il suo tenore letterale (“ le stazioni appaltanti […] prevedono ”), avrebbe carattere imperativo e non lascerebbe alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione, imponendo l’obbligo di inserire nella lex specialis (e di applicare) il meccanismo dell’esclusione automatica al ricorrere di tre precise e tassative condizioni: i) procedura di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; ii) appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie; iii) numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque;
- nel caso di specie, nonostante il ricorrere di tutte e tre le predette condizioni, la Provincia di Nuoro ha ritenuto di poter disapplicare tale meccanismo obbligatorio in virtù di una previsione del Disciplinare di gara (art. 19) che subordina l’operatività dell’esclusione automatica a un’ulteriore condizione, non prevista dalla legge, ossia la presentazione di un numero di offerte non superiore a 40;
- tale clausola della lex specialis sarebbe radicalmente nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 54 del Codice e come tale improduttiva di effetti;
- la stazione appaltante non avrebbe il potere di derogare alla norma in parola, che non prevede alcun limite numerico massimo di offerte oltre il quale l’obbligo di esclusione automatica verrebbe meno, né di introdurre condizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle fissate dal legislatore nazionale;
- la scelta di ricorrere all’inversione procedimentale, prevista dall’art. 110 del Codice come strumento di semplificazione e accelerazione che consente di esaminare le offerte economiche prima della documentazione amministrativa, non potrebbe nemmeno giustificare la disapplicazione dell’art. 54, in quanto tale norma, al ricorrere dei presupposti sopra indicati, deroga alla procedura ordinaria di verifica dell’anomalia descritta dall’art. 110, sostituendola con un meccanismo automatico;
- in altri termini, la stazione appaltante non potrebbe scegliere tra l’applicazione dell’art. 54 e quella dell’art. 110, atteso che, se le condizioni dell’art. 54 sono integrate, tale norma deve essere obbligatoriamente applicata;
- la previsione del disciplinare, quindi, oltre ad essere illegittima, sarebbe anche manifestamente illogica e contraddittoria, sia perché l’esclusione automatica e l’inversione procedimentale hanno la medesima ratio (rendere le gare d’appalto più celeri) quando, come nel caso di specie, è stato presentato un numero consistente di offerte, sia perché non si comprenderebbero le ragioni per cui l’esclusione automatica debba operare in presenza di 40 offerte e non in presenza di 147 offerte;
- la scelta della Provincia di Nuoro di disapplicare il meccanismo dell’esclusione automatica – finalizzato a gestire in modo rapido e oggettivo le procedure con un elevato numero di partecipanti, evitando lunghe e complesse verifiche di anomalia - proprio nel caso di una partecipazione massiccia sarebbe, dunque, “ un palese controsenso che tradisce la finalità della norma ”.
Secondo la ricorrente la stazione appaltante avrebbe dovuto disapplicare la clausola nulla del disciplinare e, una volta verificata la presenza di 147 offerte ammesse, procedere al calcolo della soglia di anomalia secondo il Metodo A dell’Allegato II.2 al Codice (come peraltro previsto dallo stesso Disciplinare per il caso di offerte tra 5 e 40), che avrebbe portato a una soglia di anomalia pari al 24,7252%, con conseguente esclusione automatica di tutte le offerte con ribasso pari o superiore a tale soglia, inclusa quella dell’aggiudicataria (32,8519%), e aggiudicazione della gara in favore della stessa ricorrente, la cui offerta, con il ribasso del 24,7210%, sarebbe risultata la prima offerta non anomala.
La ricorrente, quindi, conclude chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’aggiudicazione della gara in suo favore.
3. Si sono costituite per resistere la Provincia di Nuoro e la controinteressata Andiva S.r.l.
Quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto tre profili:
- anzitutto per carenza d’interesse, in quanto finalizzato ad ottenere l’esclusione delle offerte risultate superiori all’elaborato calcolo della soglia di anomalia, onde rimodulare gli esiti della procedura, nonostante l’avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione n. 988 del 9 ottobre 2025, con conseguente “cristallizzazione delle offerte” e la “immodificabilità della graduatoria” ai sensi dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. regola dell’invarianza della soglia );
- in secondo luogo poiché la ricorrente, avendo il suo rappresentante presenziato alla seduta di gara n. 2 del 16.7.2025, avrebbe dovuto impugnare immediatamente le modalità di conduzione della procedura, riservandosi la proposizione successiva di motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva;
- in terzo luogo per carenza d’interesse sotto altro profilo, poiché la ricorrente, perfettamente edotta del criterio di aggiudicazione dell’appalto, ha proposto la sua offerta nella speranza di acquisire la commessa mantenendo, in ogni caso, la riserva di impugnare strumentalmente l’esito della gara e la lex specialis per il caso di mancato conseguimento del risultato sperato.
4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il Collegio, su accordo delle parti, ha riunito al merito l’istanza cautelare.
5. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
6. All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Si può prescindere dalle eccezioni processuali in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
7.1. L’assunto da cui muove l’impostazione attorea, secondo cui l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per il suo tenore letterale (“ le stazioni appaltanti […] prevedono ”), avrebbe carattere imperativo e non lascerebbe alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione in presenza dei presupposti per l’applicazione dell’esclusione automatica, non è condivisibile.
Occorre al riguardo considerare, anzitutto, che il Consiglio di Stato, nella relazione di accompagnamento al Codice dei contratti pubblici, con specifico riferimento all’art. 54 – e nel ricordare che una norma simile era stata già introdotta dal decreto-legge semplificazioni (D.L. n. 76/2020) - si è espresso nei seguenti termini:
“ L’articolo rispecchia, quindi, la disciplina già contenuta nell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, che diviene, con la disposizione in esame, disciplina a regime e non più transitoria, anche con riferimento all’estensione della portata applicativa a tutte le ipotesi in cui le offerte ammesse siano, come sopra ricordato, almeno cinque.
L’art. 1, comma 3, cit. affermava, tuttavia che, al ricorrere dei requisiti previsti, «le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica»; nella norma in esame si stabilisce, invece, che, al ricorrere dei requisiti di legge, «le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica»; in base alla riferita formulazione della disposizione è, pertanto, necessario, al fine dell’operatività del meccanismo di esclusione automatica, che esso sia espressamente previsto negli atti di indizione della procedura selettiva (analogamente a quanto stabiliva l’art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) ”.
Sul punto, poi, la giurisprudenza condivisa dal Collegio (T.A.R. Lazio, Sez. II- bis , 1.4.2025 n. 6479) ha accolto una interpretazione dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, che – nel rispetto delle prerogative delle Stazioni Appaltanti – facoltizza – e non obbliga - queste ultime a inserire, nei bandi di gara aventi a oggetto appalti di lavori o servizi sotto soglia che non presentano un interesse transfrontaliero, una clausola che preveda l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, come si evince agevolmente dal confronto tra il tenore letterale della disposizione e quello, affatto diverso, di cui al citato art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020.
Invero, il ridetto art. 54 prevede che, al ricorrere dei requisiti di legge, “ le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica ”. Dal che deriva che, nel vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis di gara (analogamente a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016), atteso che l’art. 54 deroga esplicitamente all’art. 110, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Ne discende, pertanto, che l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse può essere legittimamente disposta dalla stazione appaltante solo ove sia espressamente prevista, nella lex specialis di gara, la clausola contemplante tale meccanismo di esclusione (cfr. T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 25.11.2025 n. 1921).
Non è quindi la norma di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 a derogare direttamente ed esplicitamente all’art. 110, limitandosi essa, invece, a stabilire che, giova ribadirlo, in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza eurounitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, “ le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica ”, per l’ipotesi di ammissione alla gara di almeno cinque offerte, ed ivi indicando altresì il metodo di individuazione delle offerte anomale.
Secondo la giurisprudenza appena richiamata, dunque, le stazioni appaltanti ben possono stabilire una disciplina di gara che non preveda (e anzi espressamente escluda) l’applicazione del meccanismo
di esclusione automatica delle offerte anomale, a ciò non ostando il disposto di cui all’art. 54 del Codice dei contratti pubblici, come sopra ricostruito.
Ora, nella fattispecie per cui è causa il Disciplinare di gara non ha escluso in toto l’applicazione del predetto meccanismo di esclusione automatica, ma lo ha “modulato” in concreto, prevedendone l’operatività soltanto nel caso in cui pervenga un numero di offerte da 5 a 40, oppure qualora la stazione appaltante - nel caso di offerte superiori a 40 - non eserciti la facoltà di procedere all’inversione procedimentale. Qualora invece l’Amministrazione, in presenza di un numero di offerte superiore a 40, abbia deciso di ricorrere all’inversione procedimentale – come avvenuto nella vicenda che occupa – il Disciplinare espressamente esclude la possibilità di procedere all’esclusione automatica delle offerte.
Tale scelta non si pone in contrasto, ma anzi risulta coerente con l’anzidetto orientamento giurisprudenziale (fatto proprio dal Collegio) secondo cui l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle prerogative delle Stazioni Appaltanti, facoltizza – e non obbliga - queste ultime a inserire nei bandi la previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
Ed invero, una volta riconosciuta la possibilità per le stazioni appaltanti di escludere sic et simpliciter l’applicazione del ridetto meccanismo di esclusione automatica, non si ravvisano ragioni per opinare diversamente allorquando l’Amministrazione – come nella fattispecie – ne abbia previsto l’operatività soltanto a certe condizioni (numero di offerte da 5 a 40 oppure – se superiore a 40 - qualora la stazione appaltante non eserciti la facoltà di procedere all’inversione procedimentale), escludendola invece, nel caso di offerte superiori a 40, qualora si proceda all’inversione procedimentale.
Del resto, non può nemmeno dirsi che la lex specialis , nel prevedere l’alternatività tra esclusione automatica e inversione procedimentale, sia in parte qua irragionevole o contraddittoria.
L’inversione procedimentale senza contestuale attivazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale consente, infatti, di conciliare l’esigenza di speditezza della procedura con la possibilità di conseguire un vantaggio economico dalle offerte presentate, dato che maggiore è il numero di offerte economiche da comparare, più alte sono le possibilità di avere un risparmio pubblico in ragione dei ribassi proposti.
Come efficacemente dedotto dalla difesa provinciale, la stazione appaltante ha valutato che il numero di 40 offerte era il numero massimo che avrebbe consentito di gestire in modo tradizionale la gara, cioè con la ordinaria sequenza procedimentale e la verifica automatica di anomalia. Oltre tale soglia quantitativa sarebbe stato complicato aprire tutte le buste amministrative (nella fattispecie ben 147) per poi calcolare la soglia di anomalia.
Non può dunque dirsi illogica la scelta di saltare la fase delle buste amministrative e dedicare maggior tempo alla verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria.
7.2. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.
7.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
OS AR, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OS AR | TI AR |
IL SEGRETARIO