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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET TI Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2612/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Valfenera (AT), rappresentato e difeso dall'avv. CARNINO MAURIZIO come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Valfenera (AT) rappresentata e difesa dall'avv. CANIGLIA PIERFRANCESCO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 09/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 467 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 03/11/2008 e , il 27/11/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE :
L'assegnazione della casa coniugale sita in Valfenera (AT), Strada Montà n. 1, con tutti gli arredi ed il mobilio presenti all'interno della stessa, in favore della SI . Controparte_1
L'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, collocando la Per_1 Per_2 residenza di questi ultimi presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra loro intercorrendi e, diversamente, in base al piano genitoriale allegato al presente ricorso
A carico del Signor un assegno indicizzato di € 400,00 mensili – pari ad € Parte_1 200,00 per ciascun figlio - a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , da Per_1 Per_2 corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle spese scolastiche, ludiche e delle uscite didattiche
La SI si faccia carico esclusivo delle spese relative al trasporto scolastico Controparte_1 dei figli
PRENDE ATTO CHE:
La SI si farà carico esclusivo delle spese relative al mantenimento Controparte_1 quotidiano dei cani alla stessa intestati e di tutte le spese ad essi afferenti
La SI usufruirà nella misura del 100% dell'Assegno Unico Figli a far Controparte_1 data dal deposito del ricorso
Il Signor usufruirà nella misura del 100% delle detrazioni fiscali relative ai Parte_1 figli corrispondendone alla signora il 50% a decorrere dall'anno 2026 e sino a quando la CP_1 signora reperirà un'occupazione lavorativa regolare, che le consenta la presentazione del CP_1 Modello 730 e possa detrarre le spese comuni nella misura del 50%.
Entrambi i coniugi si faranno carico, ciascuno nella misura del 50%, del pagamento delle spese di conto e delle rate del mutuo contratto con er l'acquisto della Controparte_2 casa familiare sino all'estinzione dello stesso, nonché delle spese straordinarie relative all'immobile
2 La SI procederà a proprie spese alla voltura a proprio nome Controparte_1 dell'autoveicolo FIAT PANDA targato FN 869 MA oggi intestata al signor e Parte_1 acquistata durante il matrimonio facendosi carico, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, del pagamento dell'assicurazione e del bollo mentre, in caso di vendita dell'autovettura, il ricavato verrò ripartito in favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno
Il Signor , in caso di vendita dell'autovettura OPEL ZAFIRA targata DR 879 Parte_1 MH a sé intestata e acquistata durante il matrimonio riconoscerà in favore della SI CP_1
il 50% del ricavato della vendita stessa
[...]
Il Signor procederà, con il consenso della SI , al Parte_1 Controparte_1 compiere della maggiore età del figlio alla donazione e alla relativa voltura a proprie spese Per_1 in favore del figlio della FIAT 500 targata AB 825 XB acquistata durante il Controparte_3 matrimonio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di CP_4 provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET TI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET TI Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2612/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Valfenera (AT), rappresentato e difeso dall'avv. CARNINO MAURIZIO come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Valfenera (AT) rappresentata e difesa dall'avv. CANIGLIA PIERFRANCESCO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 09/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 467 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 03/11/2008 e , il 27/11/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE :
L'assegnazione della casa coniugale sita in Valfenera (AT), Strada Montà n. 1, con tutti gli arredi ed il mobilio presenti all'interno della stessa, in favore della SI . Controparte_1
L'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, collocando la Per_1 Per_2 residenza di questi ultimi presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra loro intercorrendi e, diversamente, in base al piano genitoriale allegato al presente ricorso
A carico del Signor un assegno indicizzato di € 400,00 mensili – pari ad € Parte_1 200,00 per ciascun figlio - a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , da Per_1 Per_2 corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle spese scolastiche, ludiche e delle uscite didattiche
La SI si faccia carico esclusivo delle spese relative al trasporto scolastico Controparte_1 dei figli
PRENDE ATTO CHE:
La SI si farà carico esclusivo delle spese relative al mantenimento Controparte_1 quotidiano dei cani alla stessa intestati e di tutte le spese ad essi afferenti
La SI usufruirà nella misura del 100% dell'Assegno Unico Figli a far Controparte_1 data dal deposito del ricorso
Il Signor usufruirà nella misura del 100% delle detrazioni fiscali relative ai Parte_1 figli corrispondendone alla signora il 50% a decorrere dall'anno 2026 e sino a quando la CP_1 signora reperirà un'occupazione lavorativa regolare, che le consenta la presentazione del CP_1 Modello 730 e possa detrarre le spese comuni nella misura del 50%.
Entrambi i coniugi si faranno carico, ciascuno nella misura del 50%, del pagamento delle spese di conto e delle rate del mutuo contratto con er l'acquisto della Controparte_2 casa familiare sino all'estinzione dello stesso, nonché delle spese straordinarie relative all'immobile
2 La SI procederà a proprie spese alla voltura a proprio nome Controparte_1 dell'autoveicolo FIAT PANDA targato FN 869 MA oggi intestata al signor e Parte_1 acquistata durante il matrimonio facendosi carico, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, del pagamento dell'assicurazione e del bollo mentre, in caso di vendita dell'autovettura, il ricavato verrò ripartito in favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno
Il Signor , in caso di vendita dell'autovettura OPEL ZAFIRA targata DR 879 Parte_1 MH a sé intestata e acquistata durante il matrimonio riconoscerà in favore della SI CP_1
il 50% del ricavato della vendita stessa
[...]
Il Signor procederà, con il consenso della SI , al Parte_1 Controparte_1 compiere della maggiore età del figlio alla donazione e alla relativa voltura a proprie spese Per_1 in favore del figlio della FIAT 500 targata AB 825 XB acquistata durante il Controparte_3 matrimonio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di CP_4 provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET TI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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