Articolo 21 della Legge 13 luglio 1965, n. 845
Articolo 20
Versione
8 agosto 1965
Art. 21.
Al primo corso allievi sottufficiali che avra' luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 460 .
Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali e' subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra piu' grave e siano fisicamente idonei.

Entrata in vigore il 8 agosto 1965