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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3832/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3832/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1975, residente a [...]; e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente a Cusano Milanino in vicolo San Martino 27, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Gaiani ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cormano, Via Po 13, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Le minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie. Il sig. autorizza sin da ora l'eventuale trasferimento di residenza delle minori Parte_1 nell'ambito dei Comuni limitrofi a quello di Cusano Milanino e nello specifico nei seguenti comuni:
, NO NO, IS Balsamo, S. Emai_1 Ema_2 CP_1 Controparte_2 CP_3
Giovanni, Muggiò, Bollate, Senago, Varedo, Limbiate Monza.
2. Il sig. potrà vedere le figlie e tenerle con sè, prelevandole dall'abitazione Parte_1 materna/scuola e ivi riaccompagnandole al termine della visita, con le seguenti modalità:
➢ a fine settimana alternati dal venerdì mattina prelevandole dall'abitazione materna e accompagnandole a scuola e dall'orario di uscita scolastica del venerdì sino al lunedì mattina, orario di ingresso scolastico;
➢ nella settimana il cui weekend è di spettanza paterna, il papà terrà con sé le figlie anche il martedì sera, in orario da concordare di volta in volta con la signora almeno 48 ore prima. Parte_2
➢ Nella settimana il cui weekend è di spettanza materna, dal mercoledì - orario di uscita scolastico
- sino al venerdì mattina, orario di ingresso scolastico;
➢ Nel periodo estivo, coincidente con le vacanze scolastiche, al fine di consentire alle minori di usufruire della casa del mare paterna sita a Misano Adriatico, i genitori potranno accordarsi di volta in volta, entro il 31 maggio di ogni anno, per estendere le visite paterne nel fine settimana, prevedendo per tale ipotesi che il papà possa tenere con sé le figlie dal giovedì pomeriggio sino al lunedì pomeriggio ore 16.00 e, nella successiva settimana con il weekend di competenza materna, nella giornata del giovedì dalle ore 12.00 sino alle ore 12.00 di venerdì. Inoltre nel suddetto periodo il papà potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, ed analogo periodo verrà trascorso dalle minori con la mamma. A tal fine le parti si comunicheranno, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelto, comunicandosi i relativi recapiti. In caso di disaccordo sul periodo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari.
➢ Ad anni alterni nella giornata di Pasqua, con i giorni di vacanza antecedenti o di Lunedì Santo con i giorni di vacanza successivi.
➢ Ponti ed altre vacanze scolastiche ad anni alternati.
➢ Ad anni alterni nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ore 10.00, oppure dal 30 dicembre ore 10.00 al 6 gennaio ore 21.00. Le minori trascorreranno in ogni caso ad anni alternati la cena della vigilia o il pranzo di Natale con l'uno o con l'altro genitore. Per il corrente anno 2025 le minori trascorreranno il primo periodo di vacanza con il papà e il secondo periodo, oltre che la cena della vigilia, con la mamma. Eventuali pernotti delle figlie minorenni presso abitazioni diverse da quelle dei genitori, dovranno essere previamente concordate da questi ultimi. Le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno due giorni, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze delle minori.
3. L'abitazione coniugale con arredi e sue pertinenze sita in Cusano Milanino vicolo San Martino 27 (identificata catastalmente presso il NCEU di Cusano Milanino al foglio 10, mappale 564, sub. 6, piano TS1, cat. A2 e sub. 44, piano S1, cat. C6) di cui i coniugi sono comproprietari in pari misura, resta assegnata alla sig.ra presso cui sono collocate le figlie. Parte_2
Nel caso di vendita dell'immobile coniugale le parti concordano che il prezzo ricavato sarà suddiviso al 50% tra i coniugi, in ragione delle rispettive quote di comproprietà, al netto dei costi di agenzia e di eventuali oneri connessi alla vendita.
4. Resta a carico esclusivo del sig. il pagamento dell'intero mutuo residuo afferente la casa Pt_1 coniugale - ad oggi pari ad euro 49.500,00= - anche per la quota di competenza della signora
[...]
, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione e sino a completa estinzione Pt_2 dello stesso.
5. Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento delle figlie e , Parte_1 Per_1 Per_2 sino a quando quest'ultime non avranno raggiunto la piena autosufficienza economica, versando alla sig.ra , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Parte_2 euro 2.080,00= (euro 1.040,00= per ciascuna figlia) per 12 mensilità. Detto importo dovrà essere rivalutato ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo verrà accreditato sul conto corrente della sig.ra , come da coordinate già note Parte_2 al sig. . Pt_1
Nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse cambiare Istituto di credito, la medesima Parte_2 provvederà a darne tempestiva comunicazione (e comunque non oltre il termine di pagamento) per iscritto al sig. , il quale da quel momento accrediterà la somma sul diverso conto corrente Pt_1 comunicatogli. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori e devono ritenersi inclusi nello stesso, a solo titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
6. I coniugi concorreranno, rispettivamente per la quota del 80% il sig. e del 20 % la sig.ra Pt_1
, al pagamento di tutte le spese straordinarie (extra assegno) da affrontare nell'interesse Parte_2 delle figlie, fatta eccezione per le spese di natura sanitaria (esclusi i farmaci) che saranno a carico integrale del sig. . Pt_1
Trattasi precisamente delle seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa scolastica per . Per_2
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola presso istituti pubblici;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'assegno unico erogato dall'INPS pari attualmente ad euro 114,00= verrà riscosso in via esclusiva dalla signora . Parte_2
8. A titolo di regolamentazione definitiva e non modificabile dei rapporti economici connessi al matrimonio, il sig. corrisponderà alla signora un assegno Parte_1 Parte_2 divorzile una tantum, dell'importo complessivo di € 40.000,00= (quarantamila) da pagarsi in un'unica soluzione entro la data del 30.06.2025, mediante bonifico bancario intestato alla signora con la causale “assegno divorzile una tantum”. Parte_2
Le parti dichiarano espressamente che detta corresponsione estingue e regola in via definitiva ogni obbligo di natura economica attuale e futura derivante dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9. I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale sia conseguente all'intercorso rapporto di coniugio, sia in relazione alle obbligazioni sottoscritte nel verbale di separazione consensuale e di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto sopra scritto.
10. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto delle minori e carta di identità valida per l'espatrio.
11. Spese legali e di giustizia a carico del sig. . Parte_1
12. Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 501/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 04.07.2024 e pubblicata in data 08.07.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 03.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 24 luglio 2010 (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Misano Adriatico), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Misano Adriatico, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3832/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1975, residente a [...]; e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente a Cusano Milanino in vicolo San Martino 27, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Gaiani ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cormano, Via Po 13, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Le minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie. Il sig. autorizza sin da ora l'eventuale trasferimento di residenza delle minori Parte_1 nell'ambito dei Comuni limitrofi a quello di Cusano Milanino e nello specifico nei seguenti comuni:
, NO NO, IS Balsamo, S. Emai_1 Ema_2 CP_1 Controparte_2 CP_3
Giovanni, Muggiò, Bollate, Senago, Varedo, Limbiate Monza.
2. Il sig. potrà vedere le figlie e tenerle con sè, prelevandole dall'abitazione Parte_1 materna/scuola e ivi riaccompagnandole al termine della visita, con le seguenti modalità:
➢ a fine settimana alternati dal venerdì mattina prelevandole dall'abitazione materna e accompagnandole a scuola e dall'orario di uscita scolastica del venerdì sino al lunedì mattina, orario di ingresso scolastico;
➢ nella settimana il cui weekend è di spettanza paterna, il papà terrà con sé le figlie anche il martedì sera, in orario da concordare di volta in volta con la signora almeno 48 ore prima. Parte_2
➢ Nella settimana il cui weekend è di spettanza materna, dal mercoledì - orario di uscita scolastico
- sino al venerdì mattina, orario di ingresso scolastico;
➢ Nel periodo estivo, coincidente con le vacanze scolastiche, al fine di consentire alle minori di usufruire della casa del mare paterna sita a Misano Adriatico, i genitori potranno accordarsi di volta in volta, entro il 31 maggio di ogni anno, per estendere le visite paterne nel fine settimana, prevedendo per tale ipotesi che il papà possa tenere con sé le figlie dal giovedì pomeriggio sino al lunedì pomeriggio ore 16.00 e, nella successiva settimana con il weekend di competenza materna, nella giornata del giovedì dalle ore 12.00 sino alle ore 12.00 di venerdì. Inoltre nel suddetto periodo il papà potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, ed analogo periodo verrà trascorso dalle minori con la mamma. A tal fine le parti si comunicheranno, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelto, comunicandosi i relativi recapiti. In caso di disaccordo sul periodo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari.
➢ Ad anni alterni nella giornata di Pasqua, con i giorni di vacanza antecedenti o di Lunedì Santo con i giorni di vacanza successivi.
➢ Ponti ed altre vacanze scolastiche ad anni alternati.
➢ Ad anni alterni nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ore 10.00, oppure dal 30 dicembre ore 10.00 al 6 gennaio ore 21.00. Le minori trascorreranno in ogni caso ad anni alternati la cena della vigilia o il pranzo di Natale con l'uno o con l'altro genitore. Per il corrente anno 2025 le minori trascorreranno il primo periodo di vacanza con il papà e il secondo periodo, oltre che la cena della vigilia, con la mamma. Eventuali pernotti delle figlie minorenni presso abitazioni diverse da quelle dei genitori, dovranno essere previamente concordate da questi ultimi. Le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno due giorni, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze delle minori.
3. L'abitazione coniugale con arredi e sue pertinenze sita in Cusano Milanino vicolo San Martino 27 (identificata catastalmente presso il NCEU di Cusano Milanino al foglio 10, mappale 564, sub. 6, piano TS1, cat. A2 e sub. 44, piano S1, cat. C6) di cui i coniugi sono comproprietari in pari misura, resta assegnata alla sig.ra presso cui sono collocate le figlie. Parte_2
Nel caso di vendita dell'immobile coniugale le parti concordano che il prezzo ricavato sarà suddiviso al 50% tra i coniugi, in ragione delle rispettive quote di comproprietà, al netto dei costi di agenzia e di eventuali oneri connessi alla vendita.
4. Resta a carico esclusivo del sig. il pagamento dell'intero mutuo residuo afferente la casa Pt_1 coniugale - ad oggi pari ad euro 49.500,00= - anche per la quota di competenza della signora
[...]
, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione e sino a completa estinzione Pt_2 dello stesso.
5. Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento delle figlie e , Parte_1 Per_1 Per_2 sino a quando quest'ultime non avranno raggiunto la piena autosufficienza economica, versando alla sig.ra , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Parte_2 euro 2.080,00= (euro 1.040,00= per ciascuna figlia) per 12 mensilità. Detto importo dovrà essere rivalutato ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo verrà accreditato sul conto corrente della sig.ra , come da coordinate già note Parte_2 al sig. . Pt_1
Nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse cambiare Istituto di credito, la medesima Parte_2 provvederà a darne tempestiva comunicazione (e comunque non oltre il termine di pagamento) per iscritto al sig. , il quale da quel momento accrediterà la somma sul diverso conto corrente Pt_1 comunicatogli. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori e devono ritenersi inclusi nello stesso, a solo titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
6. I coniugi concorreranno, rispettivamente per la quota del 80% il sig. e del 20 % la sig.ra Pt_1
, al pagamento di tutte le spese straordinarie (extra assegno) da affrontare nell'interesse Parte_2 delle figlie, fatta eccezione per le spese di natura sanitaria (esclusi i farmaci) che saranno a carico integrale del sig. . Pt_1
Trattasi precisamente delle seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa scolastica per . Per_2
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola presso istituti pubblici;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'assegno unico erogato dall'INPS pari attualmente ad euro 114,00= verrà riscosso in via esclusiva dalla signora . Parte_2
8. A titolo di regolamentazione definitiva e non modificabile dei rapporti economici connessi al matrimonio, il sig. corrisponderà alla signora un assegno Parte_1 Parte_2 divorzile una tantum, dell'importo complessivo di € 40.000,00= (quarantamila) da pagarsi in un'unica soluzione entro la data del 30.06.2025, mediante bonifico bancario intestato alla signora con la causale “assegno divorzile una tantum”. Parte_2
Le parti dichiarano espressamente che detta corresponsione estingue e regola in via definitiva ogni obbligo di natura economica attuale e futura derivante dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9. I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale sia conseguente all'intercorso rapporto di coniugio, sia in relazione alle obbligazioni sottoscritte nel verbale di separazione consensuale e di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto sopra scritto.
10. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto delle minori e carta di identità valida per l'espatrio.
11. Spese legali e di giustizia a carico del sig. . Parte_1
12. Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 501/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 04.07.2024 e pubblicata in data 08.07.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 03.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 24 luglio 2010 (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Misano Adriatico), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Misano Adriatico, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi