Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 128
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità tributo non dovuto (abitazione principale)

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento presupposto all'intimazione è stato notificato regolarmente e non è stato impugnato nei termini di legge, rendendo il debito tributario definitivo.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini di legge.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione avviso di accertamento

    La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto.

  • Rigettato
    Omessa indicazione criteri di calcolo interessi e spese

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento presupposto all'intimazione è stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini di legge, rendendo il debito tributario definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 128
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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