CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Molinella - Piazza Anselmo Martoni, 1 40062 Molinella BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. ACC. PROT.215/2019 DEL 08/2/23 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) ricorre contro il Comune di Molinella avverso l'intimazione di pagamento ricevuto a mezzo raccomandata in data 11.12.2024 e relativo all'avviso di accertamento IMU prot. 215/2019 del 08.02.2023 emesso relativamente all'annualità 2019 di complessivi € 702,15 di cui 557,00 per il capitale e € 145,15 per spese ed interessi.
A sostegno del proprio ricorso la parte eccepisce in sintesi: a) l'illegittimità del provvedimento dell'Ente concernente un tributo non dovuto in quanto riferito a immobile di residenza ed utilizzato come abitazione principale;
b) la rituale mancata notifica dell'avviso di accertamento;
c) il difetto di motivazione - violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990 che caratterizza l'intimazione impugnata;
d) l'illegittimita' dell'intimazione per omessa indicazione del criterio di calcolo di interessi, spese, sanzioni e altri oneri.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Il Comune di Molinella, costituito regolarmente in giudizio, respinge in toto le argomentazioni difensive avanzate dalla parte ricorrente con particolare riferimento alla rilevata nullità dell'opposizione per tardiva opposizione agli atti esecutivi e all'inammissibilità dell'eccezione afferente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La Corte rileva che l'avviso di accertamento, sotteso all'intimazione qui impugnata, e regolarmente notificato a mezzo raccomandata a.r. consegnata in data 21.2.2023 non è stato opposto nei rituali termini dei 60 giorni dalla relativa notifica. Pertanto è da rilevarsi che il ricorrente, pur essendo venuto a conoscenza dell'atto impositivo, ha omesso ogni e qualsivoglia contestazione in merito allo stesso.
Il che rende inammissibile il ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D.Lgs. n.546/1992, in quanto tardivo.
E' altresì da escludersi che possano trovare ingresso nel presente giudizio eventuali eccezioni attinenti al merito della pretesa impositiva.
Sul punto sussiste peraltro giurisprudenza consolidata laddove recente Cassazione esplicita ancora che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento notificato personalmente al contribuente rende il debito tributario definitivo. Di conseguenza, il successivo atto di intimazione di pagamento non può essere contestato nel merito, ma solo per vizi propri (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1506 Anno 2024).
Nondimeno, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta. Nel caso che qui ci occupa il ricorrente-contribuente è stato in grado di ricostruire l'oggetto della pretesa, e di approntare una adeguata ed efficace difesa a tutela dei propri interessi.
Per tutto quanto sopra valutato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con addebito delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bologna, in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese di lite quantificate in euro 100,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Molinella - Piazza Anselmo Martoni, 1 40062 Molinella BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. ACC. PROT.215/2019 DEL 08/2/23 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) ricorre contro il Comune di Molinella avverso l'intimazione di pagamento ricevuto a mezzo raccomandata in data 11.12.2024 e relativo all'avviso di accertamento IMU prot. 215/2019 del 08.02.2023 emesso relativamente all'annualità 2019 di complessivi € 702,15 di cui 557,00 per il capitale e € 145,15 per spese ed interessi.
A sostegno del proprio ricorso la parte eccepisce in sintesi: a) l'illegittimità del provvedimento dell'Ente concernente un tributo non dovuto in quanto riferito a immobile di residenza ed utilizzato come abitazione principale;
b) la rituale mancata notifica dell'avviso di accertamento;
c) il difetto di motivazione - violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990 che caratterizza l'intimazione impugnata;
d) l'illegittimita' dell'intimazione per omessa indicazione del criterio di calcolo di interessi, spese, sanzioni e altri oneri.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Il Comune di Molinella, costituito regolarmente in giudizio, respinge in toto le argomentazioni difensive avanzate dalla parte ricorrente con particolare riferimento alla rilevata nullità dell'opposizione per tardiva opposizione agli atti esecutivi e all'inammissibilità dell'eccezione afferente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La Corte rileva che l'avviso di accertamento, sotteso all'intimazione qui impugnata, e regolarmente notificato a mezzo raccomandata a.r. consegnata in data 21.2.2023 non è stato opposto nei rituali termini dei 60 giorni dalla relativa notifica. Pertanto è da rilevarsi che il ricorrente, pur essendo venuto a conoscenza dell'atto impositivo, ha omesso ogni e qualsivoglia contestazione in merito allo stesso.
Il che rende inammissibile il ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D.Lgs. n.546/1992, in quanto tardivo.
E' altresì da escludersi che possano trovare ingresso nel presente giudizio eventuali eccezioni attinenti al merito della pretesa impositiva.
Sul punto sussiste peraltro giurisprudenza consolidata laddove recente Cassazione esplicita ancora che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento notificato personalmente al contribuente rende il debito tributario definitivo. Di conseguenza, il successivo atto di intimazione di pagamento non può essere contestato nel merito, ma solo per vizi propri (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1506 Anno 2024).
Nondimeno, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta. Nel caso che qui ci occupa il ricorrente-contribuente è stato in grado di ricostruire l'oggetto della pretesa, e di approntare una adeguata ed efficace difesa a tutela dei propri interessi.
Per tutto quanto sopra valutato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con addebito delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bologna, in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese di lite quantificate in euro 100,00.