Art. 3.
I contenitori mobili non metallici in uso alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere utilizzati solo se un esemplare sia approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
I contenitori mobili non metallici in uso alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere utilizzati solo se un esemplare sia approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.