TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 12288/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Calabrìa del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, viale Premuda n. 10
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Milano, via Savaré n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito e accertamento negativo All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“in via preliminare
- sospendere l'esecutività dell'Avviso di Addebito n. 36820240007609810000, dell'importo di € 105.320,40; nel merito in via principale
- dichiarare nulli e/o illegittimi, revocare, annullare e comunque privare di effetti giuridici i seguenti provvedimenti: 1) AVVISO DI DEBITO n. 36820240007609810000, dell'importo di € CP 105.320,40, notificato in data19/9/2024 dall di Milano Nord;
ovvero accertare e dichiarare dovute le diverse somme ritenute di giustizia;
2) Verbale unico di accertamento e notificazione n. 202400088 del 21/5/2024, CP dell'importo di € 204.428,37, e relativi allegati, notificato in data 21/5/2024 dall di Milano Sud;
3) Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21/5/2024, CP dell'importo di € 72.071,22, notificato in data 21/5/2024 dall di Milano Sud;
in via subordinata
- laddove venisse accertato il tempo pieno di uno o più dipendenti, e/o di uno o più coadiutori CP familiari, disporre la sola integrazione dei contributi dovuti all dichiarando illegittima la cancellazione dei contributi già versati;
- per i Sigg. , e dichiarare dovuti i soli contributi senza le Pt_2 Pt_3 Pt_4 sanzioni e somme aggiuntive, nonché senza disconoscimento dei contributi già versati, ovvero delle somme ritenute di giustizia;
- per i Sigg. e , dichiarare applicabili le sanzioni per morosità e Pt_5 Pt_6 non per evasione, ovvero le somme ritenute di giustizia;
- in ogni caso, per tutte le contribuzioni omesse, dichiarare dovute le sanzioni per morosità e non per evasione”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, l'Ente Previdenziale domandava:
“in via preliminare,
- dichiarare inammissibile la domanda volta ad annullare i verbali ispettivi per cui è causa per carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- dichiarare inammissibile la domanda avente ad oggetto la sanzione per mancata tracciabilità per difetto di legittimazione passiva dell CP_3 in via principale, nel merito,
- rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando tutte le risultanze di cui al Verbale Ispettivo n. 2024000884 ed al Verbale Ispettivo n.2024001943 del 21.5.2024 nei confronti di , Parte_1 titolare della ditta individuale e, conseguentemente, Parte_7 gli addebiti contributivi ivi contestati con le relative sanzioni da aggiornarsi sino alla data dell'effettivo pagamento e, per l'effetto, confermare anche l'avviso di addebito n. 36820240007609810000, condannando comunque l'opponente, , Parte_1 titolare della ditta individuale al pagamento in Parte_7 favore dell delle somme indicate nello stesso o di quelle diverse accertate come dovute in CP_3 corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo”.
2 Con vittoria delle spese di lite.
Verificata l'impossibilità di una soluzione amministrativa della questione e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 9 luglio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico in giudizio e, comunque, documentale, è titolare Parte_1 dell'impresa individuale di HA LA che gestisce il ristorante Pt_7 Parte_7 sito in Milano, via Novara n. 123 (doc. 21, fascicolo ricorrente).
[...]
*
1.1. In data 8 febbraio 2024, l' Controparte_1
ha avviato un accertamento ispettivo nei confronti della
[...] suddetta ditta individuale che si è concluso – all'esito di tutte le attività ispettive – come da verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio
2024.
Nello specifico, gli ispettori procedenti hanno rilevato e contestato le seguenti irregolarità: discrasie tra le ore contrattuali, le ore formalizzate e le ore effettivamente lavorate dai dipendenti e inserimento nel LUL, nel periodo Pt_2 Controparte_4 compreso tra gennaio 2019 e 2024, di numerose ore di assenza non retribuita per quasi trenta dipendenti in assenza di idonea documentazione giustificativa;
elaborazione, per numerosi lavoratori, di cedolini in bianco senza indicazione di ore lavorate, permessi e/o aspettative fruite, in assenza di idonea documentazione giustificativa;
insussistenza dei presupposti utili alla qualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato del rapporto in essere con nipote della Pt_4 ricorrente;
mancata tracciabilità dei pagamenti degli stipendi.
Dal suddetto verbale unico di accertamento e notificazione è scaturito l'avviso di addebito n. 36820240007609810000, notificato in data 19 settembre 2024.
Con separato verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21 maggio 2024, inoltre, gli ispettori procedenti hanno addebitato alla Gestione
Commercianti la contribuzione dovuta per , e , familiari di Pt_4 Pt_5 CP_5
, qualificati in termini di coadiuvanti familiari della medesima. Parte_1
3 *
1.2. Con il presente giudizio, propone opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 36820240007609810000 notificato in data 19 settembre 2024 ed emesso per complessivi € 105.320,40; contesta, inoltre, le risultanze di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, con cui le sono state addebitate omissioni contributive per complessivi € 204.428,37, e di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21 maggio 2024, con cui le sono state addebitate omissioni contributive per complessivi € 72.071,22
(docc. 1, 3 e 5, fascicolo opponente).
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*
1.3. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
*** * ***
2. Sotto un profilo di ordine generale, avuto specifico riguardo ai contributi omessi per assenze non retribuite e per LUL emessi con imponibile pari a zero, si osserva quanto segue.
***
2.1. Ai sensi dell'art. 12 Legge 153/1969, “1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma
2, lettera h), dello stesso articolo 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c)
i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni…”.
4 L'art. 12, co. 6, Legge 153/1969 stabilisce che “l'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa”.
L'art. 51, co. 1, D.P.R. 917/1984 dispone, inoltre, che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
*
2.2. Come chiarito dal Supremo Collegio, “le eccezioni al principio fissato dall'art. 12 comma 1 l. 30 aprile 1969 n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel comma 2 stesso art. 12, non possono essere ampliati né in via analogica né tramite interpretazione estensiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 novembre 1995, n. 11682); peraltro, “l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.
“minimale contributivo”), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 31 maggio 2019, n. 13650).
L'onere di provare la ricorrenza di un'ipotesi di esonero contributivo grava esclusivamente sul datore di lavoro.
È principio ormai consolidato quello per cui, ogniqualvolta si intenda far valere un'ipotesi di esenzione e/o riduzione dell'obbligo contributivo, eccezione al principio generale in materia, spetta al datore di lavoro dimostrare la ricorrenza dei presupposti per il diritto all'esonero, sia esso totale o parziale (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 24 luglio 2007, n. 16351; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 maggio 2012, n. 6671; Cass. Civ., Sez.
Lav., 22 luglio 2014, n. 16639; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2018, n. 1157).
In particolare, “in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma primo, della legge n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci
5 che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma…” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 febbraio 1999, n. 1077).
Nel caso di specie, dunque, sarebbe stato onere esclusivo della parte ricorrente dimostrare la sussistenza di una causa di esclusione dall'imponibile contributivo.
***
2.3. Chiariti i principi di riferimento, si osserva che non ha Parte_1 soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico in ragione delle omissioni contributive contestate con riferimento all'emissione di buste paga con l'indicazione
“AN”, ossia assenza non retribuita, e di buste paga in bianco senza indicazione di ore lavorate, aspettative e/o permessi fruiti.
*
2.3.1. Come si evince dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori procedenti hanno rilevato quanto segue:
“…B) RECUPERO SULLE ORE DI ASSENZA NON RETRIBUITE Nel corso degli anni oggetto del presente accertamento (da gennaio 2019 a febbraio 2024) la ditta ha avuto alle proprie dipendenze i seguenti lavoratori (in grassetto indicati Parte_1
i lavoratori ancora in forza alla data del primo accesso): 1) assunta in data 17/04/2013; Pt_2
2) , assunto in data 01/12/2015, cessato il 15/4/2019, riassunto CP_6 in data 28/01/2022 e cessato in data 25/07/2022;
3) assunto in data 04/04/2018, cessato in data 5/10/2021; CP_7
4) II, assunto in data 08/05/2018, cessato in data 11/4/2024; CP_8
5) assunto in data 18/09/2018, cessato in data 11/4/2024; Controparte_9
6) assunta in data 11/01/2019, cessata in data Per_1 CP_10
31/12/2020; 7) , assunto in data 12/01/2019, cessato 18/9/2021; Controparte_11
8) assunta in data 10/09/2019, cessata in data 31/12/2020; Persona_2
9) , assunto in data 05/03/2019, cessato in data 2/8/2021; Persona_3
10) , assunto in data 06/04/2019, cessato in data 10/12/2019; Persona_4
11) assunto, in data 08/01/2020, cessato in data 07/05/2021; Per_5
12) AP HA CE, assunto in data 16/01/2020, cessato in data 30/04/2020; 13) assunto in data 07/07/2020, cessato in data Persona_6
30/09/2020; 14) , assunto in data 24/09/2020, cessato 31/07/2021; Persona_7
6 15) assunto in data 08/01/2021, cessato in data 31/12/2022; Persona_8 Pers
16) hangzhuang, assunto in data 14/05/2021, cessato in data 12/12/2022;
17) , assunto in data 01/08/2021, cessato in data 31/08/2021; Parte_8
18) assunto in data 14/09/2021, cessato il 31/03/2022; Per_10
19) assunto in data 18/11/2021, cessato l'1/2/2022; Per_11
20) assunto in data 26/02/2022, cessato in data 31/05/2023 e Controparte_4 riassunto in data 03/10/2023;
21) assunta in data 01/08/2022, cessato il 22/2/2023; Per_12
22) assunta in data 01/01/2023, cessato il 31/03/2023; Per_13
23) assunto in data 21/02/2023; Per_14
24) assunto in data 08/03/2023, cessato in data 13/08/2023; CP_12
25) , assunto in data 22/03/2023, cessato in data Controparte_13
30/06/2023 e riassunto in data 01/10/2023;
26) assunto in data 01/10/2023, cessato il 15/3/2024; Parte_9
27) , assunto in data 01/10/2023; Per_15
28) assunto in data 09/01/2024. Persona_16
Per tutti i dipendenti indicati, dall'esame del Libro Unico del Lavoro, è emerso che risultano registrate ore di assenza con codice AN = assenza non retribuita. Conseguentemente per dette ore/giornate non risulta quantificata la retribuzione e Il relativo imponibile contributivo. Nel corso dell'accertamento, a fronte dell'espressa richiesta dei verbalizzanti, la titolare non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa valida per tali assenze e non sono state prodotte eventuali richieste per permesso non retribuito da parte dei lavoratori. Solo per alcuni lavoratori ancora in forza al momento dell'accesso, i sigg.ri Pt_2
e Persona_16 Per_14 Controparte_4 CP_13
sono state prodotte delle lettere, non datate, con generiche richieste di fruizione
[...] di permessi del seguente tenore: “il sottoscritto dichiara di aver usufruito di permessi non retribuiti per motivi familiari per il periodo compreso dal 1/1/2019 al 31/1/2024 avendo fatto a suo tempo richiesta al proprio datore di lavoro solo oralmente senza nessuna forma comunicazione e comunque con il tacito Pa consenso di quest'ultimo” (es. lettera lavoratrice Le assenze effettuate dai lavoratori, in deroga alle assenze previste e normate dal CCNL di categoria, non giustificate e quindi non provate, non concretizzandosi di fatto in una sospensione o riduzione del rapporto di lavoro, non fanno venire meno l'obbligo per il datore di lavoro del versamento dei contributi previdenziali in quanto nella materia contributiva è esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta, e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. In materia di retribuzione imponibile va evidenziato che l'art. 1 del DL n. 338 del 09/10/1989 convertito in Legge n. 389 del 07/12/1989, ha stabilito che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto Da quanto premesso deriva pertanto che la retribuzione corrisposta al lavoratore non coincide necessariamente con quella assoggettabile a contribuzione, dovendo quest'ultima rispondere ad
7 esigenze in parte diverse da quelle cui è finalizzata la determinazione del compenso dovuto per la prestazione eseguita. Infatti, come affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11199 dell'anno 2002, “la possibile divaricazione” fra la retribuzione dovuta al lavoratore e quella minima imponibile “consente il tendenziale conseguimento di una tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese...”. Ne consegue pertanto che le assenze effettuate dai lavoratori, non concretizzandosi di fatto in una sospensione del rapporto di lavoro, non fanno venire meno l'obbligo per il datore di lavoro del versamento dei contributi previdenziali. Sono stati pertanto ricostruiti gli imponibili mensili corretti calcolando la retribuzione dovuta per le ore di assenza trattenute illegittimamente dal datore di lavoro che, aggiunta agli imponibili già esposti nei LUL, ha determinato gli imponibili previdenziali corretti da assoggettare a contribuzione. Sono stati altresì riparametrati i ratei di 13^ e di 14^ spettanti ai singoli lavoratori, con recupero della contribuzione dovuta su tali importi.
C) LUL CON IMPONIBILE A ZERO Dall'esame della documentazione è emerso altresì che per numerosi lavoratori e per diversi periodi sono stati elaborati cedolini in bianco senza esposizione di ore lavorate, né di permessi o aspettative fruite, con conseguenti imponibili previdenziali e retribuzioni pari a zero e senza che la titolare fornisse alcuna documentazione giustificativa. Si elencano i dipendenti e i periodi interessati, con evidenza delle eventuali anomalie specifiche per le singole posizioni: 1) TA EL II per i mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019, l'intero anno 2020, l'intero anno 2021, l'intero anno 2022, l'intero anno 2023 e i mesi di gennaio e febbraio 2024. Il lavoratore era stato assunto in data 08/05/2018 con contratto a tempo determinato fino al 31/7/2018, prorogato fino al 31/1/2019, trasformato in tempo indeterminato dal
1/2/2019 e cessato in data 11/4/2024 (dopo l'inizio dell'accertamento ispettivo). Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha addirittura trasformato in contratto a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con il dipendente che da LUL risulta non aver prestato alcuna attività Persona_17 lavorativa;
2) per i mesi di gennaio, maggio, giugno, agosto, ottobre, novembre e Controparte_9 dicembre 2019, l'intero anno 2020 eccetto il mese di maggio, l'intero anno 2021, l'intero anno 2022 eccetto il mese di dicembre, l'intero anno 2023 e i mesi di gennaio e febbraio 2024. Il lavoratore era stato assunto in data 18/09/2018 con contratto a tempo determinato con scadenza il 31/12/2018, prorogato fino al 30/6/2019, prorogato fino al 31/12/2019, prorogato fino al 31/8/2020, trasformato a tempo indeterminato il 1/9/2020 e cessato in data 11/4/2024 (dopo l'inizio dell'accertamento ispettivo); Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha continuato a prorogare i contratti a termine e addirittura trasformato in contratto a tempo
8 indeterminato il rapporto di lavoro con il dipendente che da LUL risulta Controparte_9 non aver prestato alcuna attività lavorativa;
3) per i mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, Parte_10 settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019, l'intero anno 2020 eccetto il mese di dicembre. La lavoratrice è stata assunta in data 11/01/2019 con contratto a tempo determinato fino al 31/3/2019, prorogato fino al 30/6/2019, poi fino al 30/9/2019, poi fino al 31/12/2019 e infine prorogato fino al 31/12/2020 data di cessazione. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha continuato a prorogare i contratti a termine con la dipendente che da Parte_10
LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
4) per i mesi di gennaio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, Controparte_11 dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, settembre 2021. Il lavoratore è stato assunto in data 12/01/2019 con contratto a tempo determinato fino al 31/3/2019, prorogato fino al 30/6/2019, poi fino al 30/9/2019, poi fino al 31/12/2019 e poi al 31/12/2020, con trasformazione in contratto a tempo indeterminato il 1/1/2021 e cessazione 1'8/9/2021. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha prorogato i contratti a termine anche in periodi in cui il lavoratore che Controparte_11 da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
5) per i mesi di dicembre 2019, l'intero anno 2020 e l'anno 2021 fino alla CP_7 cessazione avvenuta il 5 ottobre 2021. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha tenuto in forza il lavoratore Pan per quasi due anni consecutivi, lavoratore che da CP_7 LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
6) per il mese di aprile 2019; CP_6
7) per il mese di marzo 2020; Per_5
8) AP HA CE per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2020. Il lavoratore è stato assunto il 16/1/2020 con contratto a tempo determinato e scadenza il 30/4/2020; come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta ha tenuto in forza il lavoratore AP HA CE per tutto il periodo di Parte_1 contratto, lavoratore che da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
9) per i mesi di agosto e settembre 2020; Persona_6 La lavoratrice è stata assunta in data 07/07/2020 con contratto a tempo determinato con scadenza in data 30/09/2020; come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta ha tenuto in forza la lavoratrice per Parte_1 Persona_6 tutto il periodo di contratto, lavoratrice che da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa, fatta eccezione per 6 ore nel mese di luglio 2020;
10) per i mesi di gennaio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre Persona_2
La lavoratrice è stata assunta il 10/9/2019 con contratto a tempo determinato con scadenza 30/9/2019, prorogato al 31/12/2019 e poi al 31/12/2020. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta ha prorogato il Parte_1 contratto per tutto l'anno 2020 ma poi ha tenuto in forza la lavoratrice per 7 mesi su 12, di cui 6 consecutivi, lavoratrice che da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
11) per il mese di marzo 2020; Persona_3
12) per il mese di luglio 2021; Persona_7
9 13) per i mesi di ottobre 2021 e febbraio 2022; Per_10
14) per i mesi di marzo, settembre e ottobre 2021, settembre, ottobre e Persona_8 novembre 2022;
15) per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022, gennaio, Controparte_4 febbraio, marzo e aprile 2023. Il lavoratore è stato assunto in data 26/02/2022 con contratto a tempo determinato con scadenza in data 31/05/2022, poi prorogato fino al 31/5/2023, con cessazione in tale data e successiva riassunzione in data 03/10/2023. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha tenuto in forza il lavoratore per ben 8 mesi consecutivi, lavoratore che Controparte_4 da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
16) per il mese di febbraio 2023; Per_14
17) per i mesi di gennaio e febbraio 2023; il lavoratore è stato assunto in data Per_13
01/01/2023 con contratto a termine e scadenza il 31/3/2023; come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta ha tenuto in forza il Parte_1 lavoratore per tutto il periodo di contratto, lavoratore che da LUL risulta non Per_13 aver prestato alcuna attività lavorativa, fatta eccezione per 6 ore nel mese di marzo 2023; 18) per i mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024; il Per_15 lavoratore è sato assunto in data 01/10/2023 con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/12/2023 e proroga fino al 30/6/2024. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL, esibito dall'azienda fino al febbraio 2024, la ditta
[...]
ha fatto lavorare il dipendente nel solo mese di ottobre 2023, mese dell'assunzione, Pt_1 tenendolo in forza per i successivi tre mesi senza registrazione di alcuna attività lavorativa. Si evidenzia che è stato chiesto espressamente alla titolare, a fronte dei LUL “in bianco” per mesi e addirittura anni interi, di produrre, se esistente, documentazione attestante lo spostamento dei lavoratori all'estero per motivi personali o altra documentazione che giustificasse l'assenza dei lavoratori per periodi così lunghi, richiesta rimasta senza esito. Pertanto, per tutti i lavoratori elencati dal nr. 1 al nr. 18 e per i periodi sopra indicati si procede al recupero dei contributi sugli imponibili mensili e sui ratei di 13^ e 14^ mensilità, ricostruiti sulla base dell'orario di lavoro indicato nelle lettere di assunzione e nei LUL per tutti i dipendenti fatta eccezione per il sig. le cui retribuzioni sono state Controparte_4 riparametrate ad un part time al 65% dal mese di ottobre 2023 come indicato al punto A del verbale. Si allegano i prospetti mensili, che fanno parte integrante del presente verbale, per ogni lavoratore con evidenziati i nuovi imponibili corretti, su cui vengono calcolati i contributi, derivanti dai tre tipi di recupero effettuato: riparametrazione part time (lettera A), calcolo dei permessi non retribuiti illegittimamente trattenuti (lettera B) e calcolo degli imponibili dei mesi
“a zero” (lettera C)…” (doc. 1, fascicolo resistente).
* 2.3.2. A fronte dei suddetti rilievi, si è limitata a produrre alcune Parte_1 dichiarazioni sottoscritte ex post da qualche lavoratore – sostanzialmente identiche quanto a formato e tenore letterale, e prive di data certa – con le quali i dipendenti hanno affermato di aver “usufruito di permessi non retribuiti per motivi familiari per il periodo
10 compreso dal… al… avendo fatto a suo tempo richiesta al proprio datore di lavoro solo oralmente senza nessuna forma scritta di comunicazione e comunque con il tacito consenso di quest'ultimo”
(cfr. docc. 7, fascicolo resistente).
Tanto in sede di ispezione, quanto nel presente giudizio, nessuna ulteriore documentazione è stata prodotta a giustificazione delle ore di assenza non retribuite e dei cedolini emessi in bianco;
in particolare, quanto a questi ultimi, non vi è prova alcuna dell'effettiva intervenuta sospensione e/o risoluzione dei rapporti di lavoro ovvero dell'esistenza di qualsiasi altro documento giustificativo.
Nel complesso, la documentazione datoriale fotografa una situazione di assenze massive che – unita alle dichiarazioni dei familiari della ricorrente, su cui vi sarà modo di soffermarsi nel prosieguo – definisce un contesto lavorativo inverosimile, in quanto apparentemente connotato dall'assenza di una puntuale organizzazione dei turni e delle presenze.
Nella ricostruzione attorea, l'attività di ristorazione parrebbe rimessa, di fatto, a una sorta di continuo interscambio casuale del personale: – “cuoco in Per_14 cucina” – andrebbe a lavorare “non…tutti i giorni”, ma “solo quando st[a] bene” (doc. 3-5, fascicolo resistente); lavorerebbe – oltre al turno del pranzo – la sera solo “se Pt_2
c'è necessità” (doc. 3-2, fascicolo resistente); lavorerebbe “presso il ristorante CP_5 saltuariamente circa 5/6 ore alla settimana… solo quando c'è la necessità” (doc. 3-8, fascicolo resistente); , che dovrebbe aiutare “in cucina il cuoco per preparare gli alimenti (es. Pt_5 taglio le verdure)”, sarebbe presente “tutti i giorni dal lunedì alla domenica ma solo per circa un'ora quando c'è bisogno perché c'è gente al ristorante” e, peraltro, avvertito solo con un preavviso di pochi minuti (doc. 3-9, fascicolo resistente).
Ciò, evidentemente, non può essere.
Deduce LA HU che “in Italia sono stati adottati dal Governo pro tempore diversi
DPCM (DPCM 11/3/2020, DPCM 25/10/2020, DPCM 14/1/2021; DPCM
21/4/2021), che hanno stabilito la chiusura dei ristoranti dall'11/3/2020 fino alla riapertura completa dell'1/5/2022, stabilita con il D.L. 24/2022”, così che – secondo la prospettazione della ricorrente – “dal 3/2020 al 4/2022 [dovrebbero] essere annullati CP_ tutti gli addebiti contributivi contenuti nei Verbali e nell'Avviso di addebito, per tutti i dipendenti e i coadiutori della titolare del ristorante” (pag. 8, ricorso).
11 Sul punto, tuttavia, correttamente l' Controparte_1
eccepisce che sarebbe stato “onere del datore di lavoro cessare
[...]
i rapporti di lavoro in caso di “crisi”, oppure ricorrere a strumenti a sostegno del reddito” dei quali, tuttavia, non vi è prova alcuna;
peraltro, avrebbe dovuto dichiarare e, Parte_1 ovviamente, dimostrare agli ispettori di aver effettivamente chiuso l'attività in un determinato periodo.
A tacer d'altro, è fatto notorio che la chiusura dei ristoranti non è stata totale, avendo potuto gli stessi proseguire l'attività con le consegne a domicilio.
Da ultimo, ha prodotto copia degli estratti conto contributivi dei Parte_1 lavoratori individuati nell'atto di accertamento, al fine di dimostrare che – nel periodo per cui è causa – gli stessi avrebbero intrattenuto ulteriori rapporti di lavoro con soggetti terzi (cfr. docc. 14-40, fascicolo ricorrente).
La suddetta documentazione, tuttavia, lungi dal dimostrare l'infondatezza della pretesa contributiva dell , dimostra la correttezza dell'operato degli Controparte_14 ispettori procedenti che – nell'addebitare alla ricorrente, per tutti i suddetti lavoratori e i periodi sopra indicati, i contributi in ragione degli imponibili mensili ricostruiti sulla base del contratto collettivo di riferimento e comprensivi dei ratei di 13° e 14° mensilità – hanno tenuto conto, ove necessario, di un orario di lavoro part-time.
* 2.4. Il ricorso risulta, pertanto, in parte qua, infondato.
*** * ***
3. Per quel che attiene alle irregolarità sull'orario di lavoro dei dipendenti e Pt_2
si osserva quanto segue. Controparte_4
*
3.1. Come si evince dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori hanno rilevato quanto segue:
“A) ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI YE YE E CP_4
LEE.
[...]
Nel corso dell'accesso ispettivo dell'8 febbraio 2024 sono state acquisite le dichiarazioni dei dipendenti presenti sul luogo di lavoro, da cui sono emerse alcune discrasie fra le ore contrattuali e le ore effettivamente lavorate, precisando che sono state inoltre riscontrate difformità tra le ore lavorative comunicate al centro per l'impiego e le ore attestate su LUL. In particolare:
12 1. la sig.ra ha dichiarato di lavorare 12 ore alla settimana (part time al 30%) Pt_2
a fronte di un inquadramento con part time al 25% dall'assunzione al gennaio 2020 e al 5% (2 ore alla settimana) dal febbraio 2020 al momento dell'accesso ispettivo;
2. il sig. ha dichiarato di lavorare 26 ore alla settimana (part Controparte_4 time al 65%) a fronte di un inquadramento part time al 50% (20 ore alla settimana), dal mese di ottobre 2023. Pertanto, per le posizioni dei dipendenti e si procede al Pt_2 Controparte_4 ricalcolo degli imponibili mensili sulla base della nuova percentuale di part time accertata e alla riparametrazione dei ratei di 13^ e 14^ dovuti ai dipendenti stessi, con conseguente recupero dei contributi. Per tutti e due i lavoratori si è proceduto altresì a calcolare l'importo dei permessi non retribuiti, illegittimamente trattenuti dal datore di lavoro e ad aggiungerlo all'imponibile mensile riparametrato al corretto orario di lavoro part time, come esplicitato e motivato nel punto B del presente verbale” (doc. 1, fascicolo resistente).
*
3.2. Le dichiarazioni dei lavoratori sono in atti. ha dichiarato: “Vengo a lavorare a mezzogiorno per 2 ore dal lunedì al sabato e la Pt_2 sera ogni tanto perché ho i bambini a casa che vivono con mia suocera. La sera vengo a lavorare quando mi chiamano se c'è necessità. Normalmente non guardo la busta paga e vengo pagata dalla proprietaria quando ho bisogno di soldi” (doc. 3-2, fascicolo resistente). ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare a settembre 2023, ma non ricordo Controparte_4 il giorno esatto. In precedenza ho lavorato per un altro periodo. Faccio il sushi man Con orario dalle
12:00 alle 14:00 e la sera 18:30-20:30, dal lunedì al sabato. Il martedì sera è il mio giorno di riposo. Lavoro anche la domenica sera dalle 18:30 alle 20:30. Di stipendio prendo circa € 600,00 al mese pagati con bonifico bancario” (doc. 3-4, fascicolo resistente).
*
3.3. Tenuto conto delle dichiarazioni rese dai dipendenti e delle discrepanze emergenti dal LUL, gli ispettori hanno correttamente proceduto al recupero dei contributi omessi, calcolando gli imponibili mensili in ragione della corretta percentuale di part-time di riferimento.
Il ricorso risulta, pertanto, in parte qua, infondato.
*** * ***
4. Per quel che attiene al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in essere con , nipote della ricorrente, si osserva quanto segue. Pt_4
13 *
4.1. Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori procedenti hanno rilevato quanto segue:
“D) DISCONOSCIMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DI FAMILIARE DIPENDENTE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALLA GESTIONE AUTONOMA COMMERCIANTI. La sig.ra è stata assunta in data 7/7/2021 con contratto di Pt_4 apprendistato, al termine del quale è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dall'1/4/2022 con orario a tempo pieno fino al 31/5/2022 e con orario part time di 10 ore settimanali dal 1/6/2022. La sig.ra è la nipote (parente di Il grado) della titolare Pt_4 [...]
e con ella convivente nell'abitazione di via Carlo Marx 3/5. Pt_11
In tutti questi anni la lavoratrice non ha percepito alcuna retribuzione con pagamenti tracciati, fatti salvi due importi, senza alcuna indicazione nella causale, di 300 euro l'uno (erogati con bonifici dell'11/9/2023 e del 10/10/2023) che proprio in virtù della misura non possono essere assimilabili ad alcuna retribuzione contrattualmente prevista. Si evidenzia che dal settembre 2022 fino al dicembre 2023 gli importi netti del LUL della sig.ra ono stati pari ogni mese a euro 0. Pt_4
La sig.ra ha dichiarato: “non so quanti soldi prendo al mese Pt_4 perché quando mi servono mio zio (figlio della titolare Pt_6 [...]
n.d.r.) me li mette sulla carta”. Pt_1
Si fa presente che ai sensi dell'art. 2094 è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. In particolare, quando il prestatore è coniuge o familiare dell'imprenditore si tende a privilegiare la presunzione di gratuità che può essere vinta fornendo una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e in particolar modo dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. Si ricorda che, per la necessaria verifica della subordinazione, devono essere individuati gli elementi e gli indici oggettivi che consentono di riconoscere l'effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente/affine nell'organizzazione aziendale: l'onerosità della prestazione;
la presenza costante presso il luogo di lavoro;
l'osservanza di un orario;
il programmatico avvalersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, della prestazione lavorativa del familiare;
la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
l'assoggettamento alle direttive puntuali e al potere disciplinare/gerarchico del datore di lavoro, il quale si estrinseca
14 nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Non sono state fornite dalla società, né riscontrate e accertate dai verbalizzanti, prove rigorose, non soltanto formali, ma convincenti nel loro complesso, dell'onerosità del rapporto stesso e della sua natura subordinata e pertanto non sono emersi quegli elementi tipici di un rapporto di lavoro subordinato quali il vincolo di soggezione dei lavoratori dipendenti al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Con il presente verbale si procede pertanto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato della sig.ra all'origine 7/7/2021: Con separato provvedimento Pt_4 la sig.ra sarà correttamente inquadrata come coadiutore familiare…” (doc. Pt_4
1, fascicolo resistente).
*
4.2. La dichiarazione di risulta prodotta in atti. Pt_4
La stessa ha riferito: “Ho iniziato a lavorare nell'estate del 2021. Le mie mansioni sono di cameriera e lavoro tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:30 circa, la sera dalle 18:00 alle 22:30 dal lunedì al sabato. La domenica lavoro solo la sera con orario 18:00-22:30. Non so quanti soldi prendo al mese perché quando mi servono mio zio me li mette sulla carta. Abito insieme a CP_5 mio zio che è il figlio della sig.ra che è mia nonna), alla sig.ra (mia Pt_5 Pt_1 Pt_1 nonna). Lavora qui anche mio papà che aiuta il cuoco in cucina” (doc. 3-3, fascicolo resistente).
*
4.3. Come si evince dal verbale ispettivo, non ha fornito prova Parte_1 alcuna della corresponsione del trattamento retributivo in favore di . Pt_4
In ricorso si afferma che “…dallo stesso Verbale si ricava che il consulente del lavoro, Dr. CP_
richiesto dall' ha presentato “Estratti conto bancari con parziali bonifici ad Per_18 alcuni dipendenti da gennaio 2019 a dicembre 2023”. Dunque, risultavano pagamenti tracciabili, dei quali, però, gli ispettori non hanno dato alcuno specifico riscontro nel Verbale.
Inoltre, posto che gli ispettori avevano ricevuto estratti conto e parziali bonifici, la motivazione della sanzione contraddice espressamente quanto affermato nel corpo del Verbale medesimo, laddove viene riportato “Poiché la ditta non ha fornito elementi probatori atti a Parte_11 provare il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti con strumenti tracciabili per il periodo gennaio 2019 – gennaio 2024 (…)” (Verbale ispettivo, punto E) – doc.1)”
(pag. 14, ricorso).
15 Invero, gli ispettori procedenti hanno dato conto di aver esaminato la documentazione bancaria, dovendo tuttavia rilevare – per quanto qui di interesse – che “non ha percepito alcuna retribuzione con pagamenti tracciati, fatti salvi due importi, Pt_4 senza alcuna indicazione nella causale, di 300 euro l'uno (erogati con bonifici dell'11/9/2023 e del
10/10/2023) che proprio in virtù della misura non possono essere assimilabili ad alcuna retribuzione contrattualmente prevista” (doc. 1, fascicolo resistente).
Mancando qualsivoglia prova dell'onerosità della prestazione resa dalla nipote, della corresponsione di un trattamento retributivo a cadenze periodiche e della ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione, gli ispettori hanno correttamente disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato in essere, inquadrando quale coadiuvante familiare. Pt_4
Quanto appena osservato consente di concludere per la correttezza, in parte qua, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21 maggio 2024,
a mezzo del quale è stata addebitata alla Gestione Commercianti la contribuzione dovuta sulla posizione di quale coadiuvante familiare (doc. 8, fascicolo Pt_4 resistente).
*** * ***
5. Sull'iscrizione alla Gestione Commercianti dei familiari e Pt_4 Pt_5
, si osserva quanto segue. CP_5
*
5.1. Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori hanno evidenziato quanto segue:
“F) ISCRIZIONE ALLA GESTIONE AUTONOMA COMMERCIANTI DEI FAMILIARI COADIUTORI CON SEPARATO PROVVEDIMENTO 1) Pt_4
A seguito di disconoscimento del rapporto subordinato (lettera D) si provvede all'iscrizione in qualità di coadiuvante familiare della sig.ra al 7/07/2021 Pt_4 sulla posizione assicurativa intestata alla titolare della ditta, sig.ra Parte_1 attiva presso l' di Milano Nord - codice azienda n° 28391015 ER e CP_3 all'addebito della contribuzione previdenziale dovuta. 2) HU LI Il sig. figlio della titolare sig.ra al momento dell'accesso Pt_5 Parte_1 ispettivo è stato trovato al lavoro nella cucina, senza alcuna formalizzazione del
16 lavoro all'interno del ristorante. Dalle dichiarazioni acquisite dalla titolare della ditta Part e dal sig. emerso che lo stesso viene al lavoro nel ristorante tutti i giorni. Dalla visura CCIAA Milano/Monza Brianza/Lodi dell'azienda risulta che il sig.
è delegato alla somministrazione dall'inizio di attività dell'azienda. Pt_5
Infatti, lo stesso è stato precedentemente correttamente iscritto in qualità di coadiuvante della titolare sig.ra per il periodo da inizio attività al 31/10/2012. Parte_1
Il delegato per la somministrazione di alimenti e bevande è la figura responsabile della gestione e della supervisione della somministrazione di cibi e bevande e ha il compito di garantire che la somministrazione avvenga nel rispetto delle normative igienico- sanitarie e delle procedure stabilite dall'azienda. Si provvede pertanto a ripristinare l'iscrizione in qualità di coadiuvante familiare del sig. sulla posizione assicurativa, codice azienda n° 28391015 ER, Pt_5 intestata alla madre sig.ra nei limiti prescrizionali dal 01/01/2019 e Parte_1 all'addebito della contribuzione previdenziale dovuta. 3) Pt_6
Il sig. figlio convivente della titolare aziendale sig.ra al Pt_6 Parte_1 momento dell'accesso ispettivo si trovava dietro al bancone del ristorante. Dalle dichiarazioni acquisite è emerso che il sig. lavora nel ristorante e segue Pt_6
l'attività in assenza della madre. Part Inoltre, nel corso della verifica presso il ristorante, il sig. a chiesto la restituzione della patente di guida, consegnata ai verbalizzanti per l'identificazione, per poter effettuare le consegne di cibo d'asporto preparato nel ristorante. Con il presente verbale di accertamento si provvede all'iscrizione del sig. in Pt_6 qualità di coadiuvante familiare sulla posizione codice azienda n° 28391015 ER intestata alla madre presso la Gestione Commercianti della Sede Parte_1 CP_3 di Milano Nord nei limiti prescrizionali dal 01/01/2019 e all'addebito della contribuzione previdenziale dovuta” (doc. 1, fascicolo resistente).
*
5.2. Le dichiarazioni di sono sopra riportate e la posizione della medesima Pt_4
è già stata esaminata.
Sentito dagli ispettori, ha dichiarato: “Lavoro presso il ristorante CP_5 saltuariamente circa 5/6 ore alla settimana. Sono il figlio della proprietaria e svolgo la mia attività solo quando c'è la necessità. Non ho un'altra attività lavorativa e all'arrivo degli ispettori ero dietro al bancone a bere il cappuccino. La mia compagna lavora qui come dipendente da un po' di anni.
Quando ho bisogno chiedo i soldi a mia mamma. Io e la mia compagna viviamo nella stessa casa insieme a mia mamma” (doc. 3-8, fascicolo resistente).
, dal canto suo, ha dichiarato: “Mi chiamo e sono il Figlio della Pt_5 Per_19 titolare del ristorante di via Novara 123. Aiuto in cucina il cuoco per preparare gli Parte_7
17 alimenti (es. taglio le verdure). Io vengo a lavorare tutti i giorni dal lunedì alla domenica ma solo per circa un'ora quando c'è bisogno perché c'è gente al ristorante. Mia mamma mi telefona a casa e mi dice di venire al ristorante che è a 8 minuti a piedi da casa nostra. Non vengo pagato per il lavoro al ristorante. Non ho altri lavori. Non ho pensione di invalidità…” (doc. 3-9, fascicolo resistente).
*
5.3. Ritiene il giudicante che gli ispettori abbiano correttamente qualificato Pt_5
quali coadiuvanti familiari, addebitando la contribuzione dovuta.
[...] CP_5
Al netto delle risultanze documentali inerenti la posizione di , delegato Pt_5 alla somministrazione dall'inizio dell'attività aziendale come da visura in atti (doc. 41, fascicolo ricorrente), e di quanto accertato dagli ispettori nel corso delle verifiche per cui è causa, deve essere evidenziata l'assoluta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dai due interessati che – rispettivamente, classe 1982 e 1985 – hanno inteso sostenere di non svolgere nessuna attività lavorativa retribuita e di prestare aiuto nel ristorante della madre solo in caso di necessità.
Il ricorso risulta, pertanto, in parte qua, infondato.
L'accertamento che precede porta, altresì, a concludere per la piena fondatezza del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21 maggio 2024, posto che con lo stesso è stata addebitata alla Gestione Commercianti anche la contribuzione dovuta per i familiari e (doc. 8, fascicolo Pt_5 CP_5 resistente).
*** * ***
6. Sulla mancata tracciabilità dei pagamenti, si osserva quanto segue.
*
6.1. Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori procedenti hanno rilevato quanto segue:
“E) MANCATA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DEGLI STIPENDI L'art. 1 della L. n. 205/2017 prevede una sanzione per il datore di lavoro in caso di mancata tracciabilità delle retribuzioni e il divieto di pagamento della retribuzione in contanti. Il comma 910 prevede che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
18 a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il comma 911 prevede che i datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il comma 913 prevede che al datore di lavoro o committente, che viola l'obbligo di cui ai commi 910, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. La sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, viene determinata nella misura ridotta di un terzo del massimo, ovvero pari a 1.666,67 euro, per ogni mese in cui la retribuzione non è stata corrisposta con mezzi tracciabili, indipendentemente dal numero dei lavoratori coinvolti e quindi anche nel caso di un solo lavoratore, a cui non è stata corrisposta la retribuzione con mezzi tracciabili. Poiché la ditta non ha fornito elementi probatori atti a provare Parte_11 il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti con strumenti tracciabili per il periodo gennaio 2019 - gennaio 2024, la stessa dovrà versare la somma di 101.666,26 euro (1.666,67 x 61 mesi), da versare con F23 con codice tributo 741T” (doc. 1, fascicolo resistente).
*
6.2. Ai sensi dell'art. 1, co. 910-911, Legge 2025/2017, “910. A far data dal 1° luglio
2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.
*
19 6.3. A dispetto della doglianza di parte attrice, l'
[...]
ha provato che gli ispettori procedenti hanno Controparte_1 esaminato la documentazione offerta in produzione da . Parte_1
In particolare, come si evince dal prospetto allegato, sono stati considerati – per ciascun anno di riferimento – i bonifici effettuati dalla ricorrente in favore dei dipendenti e, conseguentemente, sono stati contestati solo i pagamenti dei quali non vi è prova alcuna (docc. 9, fascicolo resistente).
L'addebito risulta, pertanto, fondato.
*** * ***
7. Accertata la fondatezza delle pretese contributive dell'
[...]
, in punto di sanzioni, deve Controparte_1 osservarsi quanto segue.
*
7.1. Ai sensi dell'art. 116, co. 8, Legge 388/2000, “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica
20 soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera”.
*
7.2. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione”
(Cass. Civ., SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4808).
Il Supremo Collegio, inoltre, ha precisato che “in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_3
(attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di “evasione contributiva” di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di
“omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 dicembre 2011, n. 28966).
21 In ragione dei suddetti principi, si ritiene che l'
[...]
abbia correttamente operato nell'applicare le Controparte_1 sanzioni previste dal regime dell'evasione di cui all'art. 116, co. 8, lett. b, Legge
388/2000.
Le gravi irregolarità e omissioni emerse a seguito dell'accertamento ispettivo si prospettano tutte strumentali a consentire alla ricorrente il reiterato Parte_1 mancato e/o parziale versamento della contribuzione dovuta sulle posizioni dei lavoratori dipendenti, nonché funzionale all'evasione della contribuzione dovuta alla
Gestione Commercianti per le posizioni dei familiari.
*
7.3. Corrette risultano, altresì, le sanzioni applicate per la violazione delle previsioni di cui all'art. 1, co. 910-911, Legge 205/2017.
A mente dell'art. 16 Legge 689/1981, difatti, “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione...”.
*** * ***
8.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto a ogni ulteriore questione e/o rilievo sollevati dalle parti, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Dall'accertamento circa la correttezza delle conclusioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, difatti, non può che derivare altresì la piena legittimità della pretesa creditoria azionata dall'
[...]
con l'avviso di addebito n. Controparte_1
36820240007609810000 qui opposto.
*
8.1. La regolazione delle spese di segue la soccombenza e, pertanto, Parte_1 deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
22
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta, integralmente, il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
7.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.
Milano, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Calabrìa del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, viale Premuda n. 10
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Milano, via Savaré n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito e accertamento negativo All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“in via preliminare
- sospendere l'esecutività dell'Avviso di Addebito n. 36820240007609810000, dell'importo di € 105.320,40; nel merito in via principale
- dichiarare nulli e/o illegittimi, revocare, annullare e comunque privare di effetti giuridici i seguenti provvedimenti: 1) AVVISO DI DEBITO n. 36820240007609810000, dell'importo di € CP 105.320,40, notificato in data19/9/2024 dall di Milano Nord;
ovvero accertare e dichiarare dovute le diverse somme ritenute di giustizia;
2) Verbale unico di accertamento e notificazione n. 202400088 del 21/5/2024, CP dell'importo di € 204.428,37, e relativi allegati, notificato in data 21/5/2024 dall di Milano Sud;
3) Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21/5/2024, CP dell'importo di € 72.071,22, notificato in data 21/5/2024 dall di Milano Sud;
in via subordinata
- laddove venisse accertato il tempo pieno di uno o più dipendenti, e/o di uno o più coadiutori CP familiari, disporre la sola integrazione dei contributi dovuti all dichiarando illegittima la cancellazione dei contributi già versati;
- per i Sigg. , e dichiarare dovuti i soli contributi senza le Pt_2 Pt_3 Pt_4 sanzioni e somme aggiuntive, nonché senza disconoscimento dei contributi già versati, ovvero delle somme ritenute di giustizia;
- per i Sigg. e , dichiarare applicabili le sanzioni per morosità e Pt_5 Pt_6 non per evasione, ovvero le somme ritenute di giustizia;
- in ogni caso, per tutte le contribuzioni omesse, dichiarare dovute le sanzioni per morosità e non per evasione”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, l'Ente Previdenziale domandava:
“in via preliminare,
- dichiarare inammissibile la domanda volta ad annullare i verbali ispettivi per cui è causa per carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- dichiarare inammissibile la domanda avente ad oggetto la sanzione per mancata tracciabilità per difetto di legittimazione passiva dell CP_3 in via principale, nel merito,
- rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando tutte le risultanze di cui al Verbale Ispettivo n. 2024000884 ed al Verbale Ispettivo n.2024001943 del 21.5.2024 nei confronti di , Parte_1 titolare della ditta individuale e, conseguentemente, Parte_7 gli addebiti contributivi ivi contestati con le relative sanzioni da aggiornarsi sino alla data dell'effettivo pagamento e, per l'effetto, confermare anche l'avviso di addebito n. 36820240007609810000, condannando comunque l'opponente, , Parte_1 titolare della ditta individuale al pagamento in Parte_7 favore dell delle somme indicate nello stesso o di quelle diverse accertate come dovute in CP_3 corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo”.
2 Con vittoria delle spese di lite.
Verificata l'impossibilità di una soluzione amministrativa della questione e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 9 luglio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico in giudizio e, comunque, documentale, è titolare Parte_1 dell'impresa individuale di HA LA che gestisce il ristorante Pt_7 Parte_7 sito in Milano, via Novara n. 123 (doc. 21, fascicolo ricorrente).
[...]
*
1.1. In data 8 febbraio 2024, l' Controparte_1
ha avviato un accertamento ispettivo nei confronti della
[...] suddetta ditta individuale che si è concluso – all'esito di tutte le attività ispettive – come da verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio
2024.
Nello specifico, gli ispettori procedenti hanno rilevato e contestato le seguenti irregolarità: discrasie tra le ore contrattuali, le ore formalizzate e le ore effettivamente lavorate dai dipendenti e inserimento nel LUL, nel periodo Pt_2 Controparte_4 compreso tra gennaio 2019 e 2024, di numerose ore di assenza non retribuita per quasi trenta dipendenti in assenza di idonea documentazione giustificativa;
elaborazione, per numerosi lavoratori, di cedolini in bianco senza indicazione di ore lavorate, permessi e/o aspettative fruite, in assenza di idonea documentazione giustificativa;
insussistenza dei presupposti utili alla qualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato del rapporto in essere con nipote della Pt_4 ricorrente;
mancata tracciabilità dei pagamenti degli stipendi.
Dal suddetto verbale unico di accertamento e notificazione è scaturito l'avviso di addebito n. 36820240007609810000, notificato in data 19 settembre 2024.
Con separato verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21 maggio 2024, inoltre, gli ispettori procedenti hanno addebitato alla Gestione
Commercianti la contribuzione dovuta per , e , familiari di Pt_4 Pt_5 CP_5
, qualificati in termini di coadiuvanti familiari della medesima. Parte_1
3 *
1.2. Con il presente giudizio, propone opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 36820240007609810000 notificato in data 19 settembre 2024 ed emesso per complessivi € 105.320,40; contesta, inoltre, le risultanze di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, con cui le sono state addebitate omissioni contributive per complessivi € 204.428,37, e di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21 maggio 2024, con cui le sono state addebitate omissioni contributive per complessivi € 72.071,22
(docc. 1, 3 e 5, fascicolo opponente).
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*
1.3. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
*** * ***
2. Sotto un profilo di ordine generale, avuto specifico riguardo ai contributi omessi per assenze non retribuite e per LUL emessi con imponibile pari a zero, si osserva quanto segue.
***
2.1. Ai sensi dell'art. 12 Legge 153/1969, “1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma
2, lettera h), dello stesso articolo 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c)
i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni…”.
4 L'art. 12, co. 6, Legge 153/1969 stabilisce che “l'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa”.
L'art. 51, co. 1, D.P.R. 917/1984 dispone, inoltre, che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
*
2.2. Come chiarito dal Supremo Collegio, “le eccezioni al principio fissato dall'art. 12 comma 1 l. 30 aprile 1969 n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel comma 2 stesso art. 12, non possono essere ampliati né in via analogica né tramite interpretazione estensiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 novembre 1995, n. 11682); peraltro, “l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.
“minimale contributivo”), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 31 maggio 2019, n. 13650).
L'onere di provare la ricorrenza di un'ipotesi di esonero contributivo grava esclusivamente sul datore di lavoro.
È principio ormai consolidato quello per cui, ogniqualvolta si intenda far valere un'ipotesi di esenzione e/o riduzione dell'obbligo contributivo, eccezione al principio generale in materia, spetta al datore di lavoro dimostrare la ricorrenza dei presupposti per il diritto all'esonero, sia esso totale o parziale (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 24 luglio 2007, n. 16351; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 maggio 2012, n. 6671; Cass. Civ., Sez.
Lav., 22 luglio 2014, n. 16639; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2018, n. 1157).
In particolare, “in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma primo, della legge n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci
5 che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma…” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 febbraio 1999, n. 1077).
Nel caso di specie, dunque, sarebbe stato onere esclusivo della parte ricorrente dimostrare la sussistenza di una causa di esclusione dall'imponibile contributivo.
***
2.3. Chiariti i principi di riferimento, si osserva che non ha Parte_1 soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico in ragione delle omissioni contributive contestate con riferimento all'emissione di buste paga con l'indicazione
“AN”, ossia assenza non retribuita, e di buste paga in bianco senza indicazione di ore lavorate, aspettative e/o permessi fruiti.
*
2.3.1. Come si evince dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori procedenti hanno rilevato quanto segue:
“…B) RECUPERO SULLE ORE DI ASSENZA NON RETRIBUITE Nel corso degli anni oggetto del presente accertamento (da gennaio 2019 a febbraio 2024) la ditta ha avuto alle proprie dipendenze i seguenti lavoratori (in grassetto indicati Parte_1
i lavoratori ancora in forza alla data del primo accesso): 1) assunta in data 17/04/2013; Pt_2
2) , assunto in data 01/12/2015, cessato il 15/4/2019, riassunto CP_6 in data 28/01/2022 e cessato in data 25/07/2022;
3) assunto in data 04/04/2018, cessato in data 5/10/2021; CP_7
4) II, assunto in data 08/05/2018, cessato in data 11/4/2024; CP_8
5) assunto in data 18/09/2018, cessato in data 11/4/2024; Controparte_9
6) assunta in data 11/01/2019, cessata in data Per_1 CP_10
31/12/2020; 7) , assunto in data 12/01/2019, cessato 18/9/2021; Controparte_11
8) assunta in data 10/09/2019, cessata in data 31/12/2020; Persona_2
9) , assunto in data 05/03/2019, cessato in data 2/8/2021; Persona_3
10) , assunto in data 06/04/2019, cessato in data 10/12/2019; Persona_4
11) assunto, in data 08/01/2020, cessato in data 07/05/2021; Per_5
12) AP HA CE, assunto in data 16/01/2020, cessato in data 30/04/2020; 13) assunto in data 07/07/2020, cessato in data Persona_6
30/09/2020; 14) , assunto in data 24/09/2020, cessato 31/07/2021; Persona_7
6 15) assunto in data 08/01/2021, cessato in data 31/12/2022; Persona_8 Pers
16) hangzhuang, assunto in data 14/05/2021, cessato in data 12/12/2022;
17) , assunto in data 01/08/2021, cessato in data 31/08/2021; Parte_8
18) assunto in data 14/09/2021, cessato il 31/03/2022; Per_10
19) assunto in data 18/11/2021, cessato l'1/2/2022; Per_11
20) assunto in data 26/02/2022, cessato in data 31/05/2023 e Controparte_4 riassunto in data 03/10/2023;
21) assunta in data 01/08/2022, cessato il 22/2/2023; Per_12
22) assunta in data 01/01/2023, cessato il 31/03/2023; Per_13
23) assunto in data 21/02/2023; Per_14
24) assunto in data 08/03/2023, cessato in data 13/08/2023; CP_12
25) , assunto in data 22/03/2023, cessato in data Controparte_13
30/06/2023 e riassunto in data 01/10/2023;
26) assunto in data 01/10/2023, cessato il 15/3/2024; Parte_9
27) , assunto in data 01/10/2023; Per_15
28) assunto in data 09/01/2024. Persona_16
Per tutti i dipendenti indicati, dall'esame del Libro Unico del Lavoro, è emerso che risultano registrate ore di assenza con codice AN = assenza non retribuita. Conseguentemente per dette ore/giornate non risulta quantificata la retribuzione e Il relativo imponibile contributivo. Nel corso dell'accertamento, a fronte dell'espressa richiesta dei verbalizzanti, la titolare non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa valida per tali assenze e non sono state prodotte eventuali richieste per permesso non retribuito da parte dei lavoratori. Solo per alcuni lavoratori ancora in forza al momento dell'accesso, i sigg.ri Pt_2
e Persona_16 Per_14 Controparte_4 CP_13
sono state prodotte delle lettere, non datate, con generiche richieste di fruizione
[...] di permessi del seguente tenore: “il sottoscritto dichiara di aver usufruito di permessi non retribuiti per motivi familiari per il periodo compreso dal 1/1/2019 al 31/1/2024 avendo fatto a suo tempo richiesta al proprio datore di lavoro solo oralmente senza nessuna forma comunicazione e comunque con il tacito Pa consenso di quest'ultimo” (es. lettera lavoratrice Le assenze effettuate dai lavoratori, in deroga alle assenze previste e normate dal CCNL di categoria, non giustificate e quindi non provate, non concretizzandosi di fatto in una sospensione o riduzione del rapporto di lavoro, non fanno venire meno l'obbligo per il datore di lavoro del versamento dei contributi previdenziali in quanto nella materia contributiva è esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta, e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. In materia di retribuzione imponibile va evidenziato che l'art. 1 del DL n. 338 del 09/10/1989 convertito in Legge n. 389 del 07/12/1989, ha stabilito che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto Da quanto premesso deriva pertanto che la retribuzione corrisposta al lavoratore non coincide necessariamente con quella assoggettabile a contribuzione, dovendo quest'ultima rispondere ad
7 esigenze in parte diverse da quelle cui è finalizzata la determinazione del compenso dovuto per la prestazione eseguita. Infatti, come affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11199 dell'anno 2002, “la possibile divaricazione” fra la retribuzione dovuta al lavoratore e quella minima imponibile “consente il tendenziale conseguimento di una tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese...”. Ne consegue pertanto che le assenze effettuate dai lavoratori, non concretizzandosi di fatto in una sospensione del rapporto di lavoro, non fanno venire meno l'obbligo per il datore di lavoro del versamento dei contributi previdenziali. Sono stati pertanto ricostruiti gli imponibili mensili corretti calcolando la retribuzione dovuta per le ore di assenza trattenute illegittimamente dal datore di lavoro che, aggiunta agli imponibili già esposti nei LUL, ha determinato gli imponibili previdenziali corretti da assoggettare a contribuzione. Sono stati altresì riparametrati i ratei di 13^ e di 14^ spettanti ai singoli lavoratori, con recupero della contribuzione dovuta su tali importi.
C) LUL CON IMPONIBILE A ZERO Dall'esame della documentazione è emerso altresì che per numerosi lavoratori e per diversi periodi sono stati elaborati cedolini in bianco senza esposizione di ore lavorate, né di permessi o aspettative fruite, con conseguenti imponibili previdenziali e retribuzioni pari a zero e senza che la titolare fornisse alcuna documentazione giustificativa. Si elencano i dipendenti e i periodi interessati, con evidenza delle eventuali anomalie specifiche per le singole posizioni: 1) TA EL II per i mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019, l'intero anno 2020, l'intero anno 2021, l'intero anno 2022, l'intero anno 2023 e i mesi di gennaio e febbraio 2024. Il lavoratore era stato assunto in data 08/05/2018 con contratto a tempo determinato fino al 31/7/2018, prorogato fino al 31/1/2019, trasformato in tempo indeterminato dal
1/2/2019 e cessato in data 11/4/2024 (dopo l'inizio dell'accertamento ispettivo). Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha addirittura trasformato in contratto a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con il dipendente che da LUL risulta non aver prestato alcuna attività Persona_17 lavorativa;
2) per i mesi di gennaio, maggio, giugno, agosto, ottobre, novembre e Controparte_9 dicembre 2019, l'intero anno 2020 eccetto il mese di maggio, l'intero anno 2021, l'intero anno 2022 eccetto il mese di dicembre, l'intero anno 2023 e i mesi di gennaio e febbraio 2024. Il lavoratore era stato assunto in data 18/09/2018 con contratto a tempo determinato con scadenza il 31/12/2018, prorogato fino al 30/6/2019, prorogato fino al 31/12/2019, prorogato fino al 31/8/2020, trasformato a tempo indeterminato il 1/9/2020 e cessato in data 11/4/2024 (dopo l'inizio dell'accertamento ispettivo); Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha continuato a prorogare i contratti a termine e addirittura trasformato in contratto a tempo
8 indeterminato il rapporto di lavoro con il dipendente che da LUL risulta Controparte_9 non aver prestato alcuna attività lavorativa;
3) per i mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, Parte_10 settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019, l'intero anno 2020 eccetto il mese di dicembre. La lavoratrice è stata assunta in data 11/01/2019 con contratto a tempo determinato fino al 31/3/2019, prorogato fino al 30/6/2019, poi fino al 30/9/2019, poi fino al 31/12/2019 e infine prorogato fino al 31/12/2020 data di cessazione. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha continuato a prorogare i contratti a termine con la dipendente che da Parte_10
LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
4) per i mesi di gennaio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, Controparte_11 dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, settembre 2021. Il lavoratore è stato assunto in data 12/01/2019 con contratto a tempo determinato fino al 31/3/2019, prorogato fino al 30/6/2019, poi fino al 30/9/2019, poi fino al 31/12/2019 e poi al 31/12/2020, con trasformazione in contratto a tempo indeterminato il 1/1/2021 e cessazione 1'8/9/2021. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha prorogato i contratti a termine anche in periodi in cui il lavoratore che Controparte_11 da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
5) per i mesi di dicembre 2019, l'intero anno 2020 e l'anno 2021 fino alla CP_7 cessazione avvenuta il 5 ottobre 2021. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha tenuto in forza il lavoratore Pan per quasi due anni consecutivi, lavoratore che da CP_7 LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
6) per il mese di aprile 2019; CP_6
7) per il mese di marzo 2020; Per_5
8) AP HA CE per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2020. Il lavoratore è stato assunto il 16/1/2020 con contratto a tempo determinato e scadenza il 30/4/2020; come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta ha tenuto in forza il lavoratore AP HA CE per tutto il periodo di Parte_1 contratto, lavoratore che da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
9) per i mesi di agosto e settembre 2020; Persona_6 La lavoratrice è stata assunta in data 07/07/2020 con contratto a tempo determinato con scadenza in data 30/09/2020; come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta ha tenuto in forza la lavoratrice per Parte_1 Persona_6 tutto il periodo di contratto, lavoratrice che da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa, fatta eccezione per 6 ore nel mese di luglio 2020;
10) per i mesi di gennaio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre Persona_2
La lavoratrice è stata assunta il 10/9/2019 con contratto a tempo determinato con scadenza 30/9/2019, prorogato al 31/12/2019 e poi al 31/12/2020. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta ha prorogato il Parte_1 contratto per tutto l'anno 2020 ma poi ha tenuto in forza la lavoratrice per 7 mesi su 12, di cui 6 consecutivi, lavoratrice che da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
11) per il mese di marzo 2020; Persona_3
12) per il mese di luglio 2021; Persona_7
9 13) per i mesi di ottobre 2021 e febbraio 2022; Per_10
14) per i mesi di marzo, settembre e ottobre 2021, settembre, ottobre e Persona_8 novembre 2022;
15) per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022, gennaio, Controparte_4 febbraio, marzo e aprile 2023. Il lavoratore è stato assunto in data 26/02/2022 con contratto a tempo determinato con scadenza in data 31/05/2022, poi prorogato fino al 31/5/2023, con cessazione in tale data e successiva riassunzione in data 03/10/2023. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta Parte_1 ha tenuto in forza il lavoratore per ben 8 mesi consecutivi, lavoratore che Controparte_4 da LUL risulta non aver prestato alcuna attività lavorativa;
16) per il mese di febbraio 2023; Per_14
17) per i mesi di gennaio e febbraio 2023; il lavoratore è stato assunto in data Per_13
01/01/2023 con contratto a termine e scadenza il 31/3/2023; come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL la ditta ha tenuto in forza il Parte_1 lavoratore per tutto il periodo di contratto, lavoratore che da LUL risulta non Per_13 aver prestato alcuna attività lavorativa, fatta eccezione per 6 ore nel mese di marzo 2023; 18) per i mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024; il Per_15 lavoratore è sato assunto in data 01/10/2023 con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/12/2023 e proroga fino al 30/6/2024. Come si evince dalla comparazione dei periodi contrattuali e del LUL, esibito dall'azienda fino al febbraio 2024, la ditta
[...]
ha fatto lavorare il dipendente nel solo mese di ottobre 2023, mese dell'assunzione, Pt_1 tenendolo in forza per i successivi tre mesi senza registrazione di alcuna attività lavorativa. Si evidenzia che è stato chiesto espressamente alla titolare, a fronte dei LUL “in bianco” per mesi e addirittura anni interi, di produrre, se esistente, documentazione attestante lo spostamento dei lavoratori all'estero per motivi personali o altra documentazione che giustificasse l'assenza dei lavoratori per periodi così lunghi, richiesta rimasta senza esito. Pertanto, per tutti i lavoratori elencati dal nr. 1 al nr. 18 e per i periodi sopra indicati si procede al recupero dei contributi sugli imponibili mensili e sui ratei di 13^ e 14^ mensilità, ricostruiti sulla base dell'orario di lavoro indicato nelle lettere di assunzione e nei LUL per tutti i dipendenti fatta eccezione per il sig. le cui retribuzioni sono state Controparte_4 riparametrate ad un part time al 65% dal mese di ottobre 2023 come indicato al punto A del verbale. Si allegano i prospetti mensili, che fanno parte integrante del presente verbale, per ogni lavoratore con evidenziati i nuovi imponibili corretti, su cui vengono calcolati i contributi, derivanti dai tre tipi di recupero effettuato: riparametrazione part time (lettera A), calcolo dei permessi non retribuiti illegittimamente trattenuti (lettera B) e calcolo degli imponibili dei mesi
“a zero” (lettera C)…” (doc. 1, fascicolo resistente).
* 2.3.2. A fronte dei suddetti rilievi, si è limitata a produrre alcune Parte_1 dichiarazioni sottoscritte ex post da qualche lavoratore – sostanzialmente identiche quanto a formato e tenore letterale, e prive di data certa – con le quali i dipendenti hanno affermato di aver “usufruito di permessi non retribuiti per motivi familiari per il periodo
10 compreso dal… al… avendo fatto a suo tempo richiesta al proprio datore di lavoro solo oralmente senza nessuna forma scritta di comunicazione e comunque con il tacito consenso di quest'ultimo”
(cfr. docc. 7, fascicolo resistente).
Tanto in sede di ispezione, quanto nel presente giudizio, nessuna ulteriore documentazione è stata prodotta a giustificazione delle ore di assenza non retribuite e dei cedolini emessi in bianco;
in particolare, quanto a questi ultimi, non vi è prova alcuna dell'effettiva intervenuta sospensione e/o risoluzione dei rapporti di lavoro ovvero dell'esistenza di qualsiasi altro documento giustificativo.
Nel complesso, la documentazione datoriale fotografa una situazione di assenze massive che – unita alle dichiarazioni dei familiari della ricorrente, su cui vi sarà modo di soffermarsi nel prosieguo – definisce un contesto lavorativo inverosimile, in quanto apparentemente connotato dall'assenza di una puntuale organizzazione dei turni e delle presenze.
Nella ricostruzione attorea, l'attività di ristorazione parrebbe rimessa, di fatto, a una sorta di continuo interscambio casuale del personale: – “cuoco in Per_14 cucina” – andrebbe a lavorare “non…tutti i giorni”, ma “solo quando st[a] bene” (doc. 3-5, fascicolo resistente); lavorerebbe – oltre al turno del pranzo – la sera solo “se Pt_2
c'è necessità” (doc. 3-2, fascicolo resistente); lavorerebbe “presso il ristorante CP_5 saltuariamente circa 5/6 ore alla settimana… solo quando c'è la necessità” (doc. 3-8, fascicolo resistente); , che dovrebbe aiutare “in cucina il cuoco per preparare gli alimenti (es. Pt_5 taglio le verdure)”, sarebbe presente “tutti i giorni dal lunedì alla domenica ma solo per circa un'ora quando c'è bisogno perché c'è gente al ristorante” e, peraltro, avvertito solo con un preavviso di pochi minuti (doc. 3-9, fascicolo resistente).
Ciò, evidentemente, non può essere.
Deduce LA HU che “in Italia sono stati adottati dal Governo pro tempore diversi
DPCM (DPCM 11/3/2020, DPCM 25/10/2020, DPCM 14/1/2021; DPCM
21/4/2021), che hanno stabilito la chiusura dei ristoranti dall'11/3/2020 fino alla riapertura completa dell'1/5/2022, stabilita con il D.L. 24/2022”, così che – secondo la prospettazione della ricorrente – “dal 3/2020 al 4/2022 [dovrebbero] essere annullati CP_ tutti gli addebiti contributivi contenuti nei Verbali e nell'Avviso di addebito, per tutti i dipendenti e i coadiutori della titolare del ristorante” (pag. 8, ricorso).
11 Sul punto, tuttavia, correttamente l' Controparte_1
eccepisce che sarebbe stato “onere del datore di lavoro cessare
[...]
i rapporti di lavoro in caso di “crisi”, oppure ricorrere a strumenti a sostegno del reddito” dei quali, tuttavia, non vi è prova alcuna;
peraltro, avrebbe dovuto dichiarare e, Parte_1 ovviamente, dimostrare agli ispettori di aver effettivamente chiuso l'attività in un determinato periodo.
A tacer d'altro, è fatto notorio che la chiusura dei ristoranti non è stata totale, avendo potuto gli stessi proseguire l'attività con le consegne a domicilio.
Da ultimo, ha prodotto copia degli estratti conto contributivi dei Parte_1 lavoratori individuati nell'atto di accertamento, al fine di dimostrare che – nel periodo per cui è causa – gli stessi avrebbero intrattenuto ulteriori rapporti di lavoro con soggetti terzi (cfr. docc. 14-40, fascicolo ricorrente).
La suddetta documentazione, tuttavia, lungi dal dimostrare l'infondatezza della pretesa contributiva dell , dimostra la correttezza dell'operato degli Controparte_14 ispettori procedenti che – nell'addebitare alla ricorrente, per tutti i suddetti lavoratori e i periodi sopra indicati, i contributi in ragione degli imponibili mensili ricostruiti sulla base del contratto collettivo di riferimento e comprensivi dei ratei di 13° e 14° mensilità – hanno tenuto conto, ove necessario, di un orario di lavoro part-time.
* 2.4. Il ricorso risulta, pertanto, in parte qua, infondato.
*** * ***
3. Per quel che attiene alle irregolarità sull'orario di lavoro dei dipendenti e Pt_2
si osserva quanto segue. Controparte_4
*
3.1. Come si evince dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori hanno rilevato quanto segue:
“A) ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI YE YE E CP_4
LEE.
[...]
Nel corso dell'accesso ispettivo dell'8 febbraio 2024 sono state acquisite le dichiarazioni dei dipendenti presenti sul luogo di lavoro, da cui sono emerse alcune discrasie fra le ore contrattuali e le ore effettivamente lavorate, precisando che sono state inoltre riscontrate difformità tra le ore lavorative comunicate al centro per l'impiego e le ore attestate su LUL. In particolare:
12 1. la sig.ra ha dichiarato di lavorare 12 ore alla settimana (part time al 30%) Pt_2
a fronte di un inquadramento con part time al 25% dall'assunzione al gennaio 2020 e al 5% (2 ore alla settimana) dal febbraio 2020 al momento dell'accesso ispettivo;
2. il sig. ha dichiarato di lavorare 26 ore alla settimana (part Controparte_4 time al 65%) a fronte di un inquadramento part time al 50% (20 ore alla settimana), dal mese di ottobre 2023. Pertanto, per le posizioni dei dipendenti e si procede al Pt_2 Controparte_4 ricalcolo degli imponibili mensili sulla base della nuova percentuale di part time accertata e alla riparametrazione dei ratei di 13^ e 14^ dovuti ai dipendenti stessi, con conseguente recupero dei contributi. Per tutti e due i lavoratori si è proceduto altresì a calcolare l'importo dei permessi non retribuiti, illegittimamente trattenuti dal datore di lavoro e ad aggiungerlo all'imponibile mensile riparametrato al corretto orario di lavoro part time, come esplicitato e motivato nel punto B del presente verbale” (doc. 1, fascicolo resistente).
*
3.2. Le dichiarazioni dei lavoratori sono in atti. ha dichiarato: “Vengo a lavorare a mezzogiorno per 2 ore dal lunedì al sabato e la Pt_2 sera ogni tanto perché ho i bambini a casa che vivono con mia suocera. La sera vengo a lavorare quando mi chiamano se c'è necessità. Normalmente non guardo la busta paga e vengo pagata dalla proprietaria quando ho bisogno di soldi” (doc. 3-2, fascicolo resistente). ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare a settembre 2023, ma non ricordo Controparte_4 il giorno esatto. In precedenza ho lavorato per un altro periodo. Faccio il sushi man Con orario dalle
12:00 alle 14:00 e la sera 18:30-20:30, dal lunedì al sabato. Il martedì sera è il mio giorno di riposo. Lavoro anche la domenica sera dalle 18:30 alle 20:30. Di stipendio prendo circa € 600,00 al mese pagati con bonifico bancario” (doc. 3-4, fascicolo resistente).
*
3.3. Tenuto conto delle dichiarazioni rese dai dipendenti e delle discrepanze emergenti dal LUL, gli ispettori hanno correttamente proceduto al recupero dei contributi omessi, calcolando gli imponibili mensili in ragione della corretta percentuale di part-time di riferimento.
Il ricorso risulta, pertanto, in parte qua, infondato.
*** * ***
4. Per quel che attiene al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in essere con , nipote della ricorrente, si osserva quanto segue. Pt_4
13 *
4.1. Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori procedenti hanno rilevato quanto segue:
“D) DISCONOSCIMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DI FAMILIARE DIPENDENTE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALLA GESTIONE AUTONOMA COMMERCIANTI. La sig.ra è stata assunta in data 7/7/2021 con contratto di Pt_4 apprendistato, al termine del quale è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dall'1/4/2022 con orario a tempo pieno fino al 31/5/2022 e con orario part time di 10 ore settimanali dal 1/6/2022. La sig.ra è la nipote (parente di Il grado) della titolare Pt_4 [...]
e con ella convivente nell'abitazione di via Carlo Marx 3/5. Pt_11
In tutti questi anni la lavoratrice non ha percepito alcuna retribuzione con pagamenti tracciati, fatti salvi due importi, senza alcuna indicazione nella causale, di 300 euro l'uno (erogati con bonifici dell'11/9/2023 e del 10/10/2023) che proprio in virtù della misura non possono essere assimilabili ad alcuna retribuzione contrattualmente prevista. Si evidenzia che dal settembre 2022 fino al dicembre 2023 gli importi netti del LUL della sig.ra ono stati pari ogni mese a euro 0. Pt_4
La sig.ra ha dichiarato: “non so quanti soldi prendo al mese Pt_4 perché quando mi servono mio zio (figlio della titolare Pt_6 [...]
n.d.r.) me li mette sulla carta”. Pt_1
Si fa presente che ai sensi dell'art. 2094 è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. In particolare, quando il prestatore è coniuge o familiare dell'imprenditore si tende a privilegiare la presunzione di gratuità che può essere vinta fornendo una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e in particolar modo dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. Si ricorda che, per la necessaria verifica della subordinazione, devono essere individuati gli elementi e gli indici oggettivi che consentono di riconoscere l'effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente/affine nell'organizzazione aziendale: l'onerosità della prestazione;
la presenza costante presso il luogo di lavoro;
l'osservanza di un orario;
il programmatico avvalersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, della prestazione lavorativa del familiare;
la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
l'assoggettamento alle direttive puntuali e al potere disciplinare/gerarchico del datore di lavoro, il quale si estrinseca
14 nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Non sono state fornite dalla società, né riscontrate e accertate dai verbalizzanti, prove rigorose, non soltanto formali, ma convincenti nel loro complesso, dell'onerosità del rapporto stesso e della sua natura subordinata e pertanto non sono emersi quegli elementi tipici di un rapporto di lavoro subordinato quali il vincolo di soggezione dei lavoratori dipendenti al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Con il presente verbale si procede pertanto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato della sig.ra all'origine 7/7/2021: Con separato provvedimento Pt_4 la sig.ra sarà correttamente inquadrata come coadiutore familiare…” (doc. Pt_4
1, fascicolo resistente).
*
4.2. La dichiarazione di risulta prodotta in atti. Pt_4
La stessa ha riferito: “Ho iniziato a lavorare nell'estate del 2021. Le mie mansioni sono di cameriera e lavoro tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:30 circa, la sera dalle 18:00 alle 22:30 dal lunedì al sabato. La domenica lavoro solo la sera con orario 18:00-22:30. Non so quanti soldi prendo al mese perché quando mi servono mio zio me li mette sulla carta. Abito insieme a CP_5 mio zio che è il figlio della sig.ra che è mia nonna), alla sig.ra (mia Pt_5 Pt_1 Pt_1 nonna). Lavora qui anche mio papà che aiuta il cuoco in cucina” (doc. 3-3, fascicolo resistente).
*
4.3. Come si evince dal verbale ispettivo, non ha fornito prova Parte_1 alcuna della corresponsione del trattamento retributivo in favore di . Pt_4
In ricorso si afferma che “…dallo stesso Verbale si ricava che il consulente del lavoro, Dr. CP_
richiesto dall' ha presentato “Estratti conto bancari con parziali bonifici ad Per_18 alcuni dipendenti da gennaio 2019 a dicembre 2023”. Dunque, risultavano pagamenti tracciabili, dei quali, però, gli ispettori non hanno dato alcuno specifico riscontro nel Verbale.
Inoltre, posto che gli ispettori avevano ricevuto estratti conto e parziali bonifici, la motivazione della sanzione contraddice espressamente quanto affermato nel corpo del Verbale medesimo, laddove viene riportato “Poiché la ditta non ha fornito elementi probatori atti a Parte_11 provare il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti con strumenti tracciabili per il periodo gennaio 2019 – gennaio 2024 (…)” (Verbale ispettivo, punto E) – doc.1)”
(pag. 14, ricorso).
15 Invero, gli ispettori procedenti hanno dato conto di aver esaminato la documentazione bancaria, dovendo tuttavia rilevare – per quanto qui di interesse – che “non ha percepito alcuna retribuzione con pagamenti tracciati, fatti salvi due importi, Pt_4 senza alcuna indicazione nella causale, di 300 euro l'uno (erogati con bonifici dell'11/9/2023 e del
10/10/2023) che proprio in virtù della misura non possono essere assimilabili ad alcuna retribuzione contrattualmente prevista” (doc. 1, fascicolo resistente).
Mancando qualsivoglia prova dell'onerosità della prestazione resa dalla nipote, della corresponsione di un trattamento retributivo a cadenze periodiche e della ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione, gli ispettori hanno correttamente disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato in essere, inquadrando quale coadiuvante familiare. Pt_4
Quanto appena osservato consente di concludere per la correttezza, in parte qua, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21 maggio 2024,
a mezzo del quale è stata addebitata alla Gestione Commercianti la contribuzione dovuta sulla posizione di quale coadiuvante familiare (doc. 8, fascicolo Pt_4 resistente).
*** * ***
5. Sull'iscrizione alla Gestione Commercianti dei familiari e Pt_4 Pt_5
, si osserva quanto segue. CP_5
*
5.1. Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori hanno evidenziato quanto segue:
“F) ISCRIZIONE ALLA GESTIONE AUTONOMA COMMERCIANTI DEI FAMILIARI COADIUTORI CON SEPARATO PROVVEDIMENTO 1) Pt_4
A seguito di disconoscimento del rapporto subordinato (lettera D) si provvede all'iscrizione in qualità di coadiuvante familiare della sig.ra al 7/07/2021 Pt_4 sulla posizione assicurativa intestata alla titolare della ditta, sig.ra Parte_1 attiva presso l' di Milano Nord - codice azienda n° 28391015 ER e CP_3 all'addebito della contribuzione previdenziale dovuta. 2) HU LI Il sig. figlio della titolare sig.ra al momento dell'accesso Pt_5 Parte_1 ispettivo è stato trovato al lavoro nella cucina, senza alcuna formalizzazione del
16 lavoro all'interno del ristorante. Dalle dichiarazioni acquisite dalla titolare della ditta Part e dal sig. emerso che lo stesso viene al lavoro nel ristorante tutti i giorni. Dalla visura CCIAA Milano/Monza Brianza/Lodi dell'azienda risulta che il sig.
è delegato alla somministrazione dall'inizio di attività dell'azienda. Pt_5
Infatti, lo stesso è stato precedentemente correttamente iscritto in qualità di coadiuvante della titolare sig.ra per il periodo da inizio attività al 31/10/2012. Parte_1
Il delegato per la somministrazione di alimenti e bevande è la figura responsabile della gestione e della supervisione della somministrazione di cibi e bevande e ha il compito di garantire che la somministrazione avvenga nel rispetto delle normative igienico- sanitarie e delle procedure stabilite dall'azienda. Si provvede pertanto a ripristinare l'iscrizione in qualità di coadiuvante familiare del sig. sulla posizione assicurativa, codice azienda n° 28391015 ER, Pt_5 intestata alla madre sig.ra nei limiti prescrizionali dal 01/01/2019 e Parte_1 all'addebito della contribuzione previdenziale dovuta. 3) Pt_6
Il sig. figlio convivente della titolare aziendale sig.ra al Pt_6 Parte_1 momento dell'accesso ispettivo si trovava dietro al bancone del ristorante. Dalle dichiarazioni acquisite è emerso che il sig. lavora nel ristorante e segue Pt_6
l'attività in assenza della madre. Part Inoltre, nel corso della verifica presso il ristorante, il sig. a chiesto la restituzione della patente di guida, consegnata ai verbalizzanti per l'identificazione, per poter effettuare le consegne di cibo d'asporto preparato nel ristorante. Con il presente verbale di accertamento si provvede all'iscrizione del sig. in Pt_6 qualità di coadiuvante familiare sulla posizione codice azienda n° 28391015 ER intestata alla madre presso la Gestione Commercianti della Sede Parte_1 CP_3 di Milano Nord nei limiti prescrizionali dal 01/01/2019 e all'addebito della contribuzione previdenziale dovuta” (doc. 1, fascicolo resistente).
*
5.2. Le dichiarazioni di sono sopra riportate e la posizione della medesima Pt_4
è già stata esaminata.
Sentito dagli ispettori, ha dichiarato: “Lavoro presso il ristorante CP_5 saltuariamente circa 5/6 ore alla settimana. Sono il figlio della proprietaria e svolgo la mia attività solo quando c'è la necessità. Non ho un'altra attività lavorativa e all'arrivo degli ispettori ero dietro al bancone a bere il cappuccino. La mia compagna lavora qui come dipendente da un po' di anni.
Quando ho bisogno chiedo i soldi a mia mamma. Io e la mia compagna viviamo nella stessa casa insieme a mia mamma” (doc. 3-8, fascicolo resistente).
, dal canto suo, ha dichiarato: “Mi chiamo e sono il Figlio della Pt_5 Per_19 titolare del ristorante di via Novara 123. Aiuto in cucina il cuoco per preparare gli Parte_7
17 alimenti (es. taglio le verdure). Io vengo a lavorare tutti i giorni dal lunedì alla domenica ma solo per circa un'ora quando c'è bisogno perché c'è gente al ristorante. Mia mamma mi telefona a casa e mi dice di venire al ristorante che è a 8 minuti a piedi da casa nostra. Non vengo pagato per il lavoro al ristorante. Non ho altri lavori. Non ho pensione di invalidità…” (doc. 3-9, fascicolo resistente).
*
5.3. Ritiene il giudicante che gli ispettori abbiano correttamente qualificato Pt_5
quali coadiuvanti familiari, addebitando la contribuzione dovuta.
[...] CP_5
Al netto delle risultanze documentali inerenti la posizione di , delegato Pt_5 alla somministrazione dall'inizio dell'attività aziendale come da visura in atti (doc. 41, fascicolo ricorrente), e di quanto accertato dagli ispettori nel corso delle verifiche per cui è causa, deve essere evidenziata l'assoluta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dai due interessati che – rispettivamente, classe 1982 e 1985 – hanno inteso sostenere di non svolgere nessuna attività lavorativa retribuita e di prestare aiuto nel ristorante della madre solo in caso di necessità.
Il ricorso risulta, pertanto, in parte qua, infondato.
L'accertamento che precede porta, altresì, a concludere per la piena fondatezza del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024001943 del 21 maggio 2024, posto che con lo stesso è stata addebitata alla Gestione Commercianti anche la contribuzione dovuta per i familiari e (doc. 8, fascicolo Pt_5 CP_5 resistente).
*** * ***
6. Sulla mancata tracciabilità dei pagamenti, si osserva quanto segue.
*
6.1. Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, gli ispettori procedenti hanno rilevato quanto segue:
“E) MANCATA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DEGLI STIPENDI L'art. 1 della L. n. 205/2017 prevede una sanzione per il datore di lavoro in caso di mancata tracciabilità delle retribuzioni e il divieto di pagamento della retribuzione in contanti. Il comma 910 prevede che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
18 a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il comma 911 prevede che i datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il comma 913 prevede che al datore di lavoro o committente, che viola l'obbligo di cui ai commi 910, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. La sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, viene determinata nella misura ridotta di un terzo del massimo, ovvero pari a 1.666,67 euro, per ogni mese in cui la retribuzione non è stata corrisposta con mezzi tracciabili, indipendentemente dal numero dei lavoratori coinvolti e quindi anche nel caso di un solo lavoratore, a cui non è stata corrisposta la retribuzione con mezzi tracciabili. Poiché la ditta non ha fornito elementi probatori atti a provare Parte_11 il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti con strumenti tracciabili per il periodo gennaio 2019 - gennaio 2024, la stessa dovrà versare la somma di 101.666,26 euro (1.666,67 x 61 mesi), da versare con F23 con codice tributo 741T” (doc. 1, fascicolo resistente).
*
6.2. Ai sensi dell'art. 1, co. 910-911, Legge 2025/2017, “910. A far data dal 1° luglio
2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.
*
19 6.3. A dispetto della doglianza di parte attrice, l'
[...]
ha provato che gli ispettori procedenti hanno Controparte_1 esaminato la documentazione offerta in produzione da . Parte_1
In particolare, come si evince dal prospetto allegato, sono stati considerati – per ciascun anno di riferimento – i bonifici effettuati dalla ricorrente in favore dei dipendenti e, conseguentemente, sono stati contestati solo i pagamenti dei quali non vi è prova alcuna (docc. 9, fascicolo resistente).
L'addebito risulta, pertanto, fondato.
*** * ***
7. Accertata la fondatezza delle pretese contributive dell'
[...]
, in punto di sanzioni, deve Controparte_1 osservarsi quanto segue.
*
7.1. Ai sensi dell'art. 116, co. 8, Legge 388/2000, “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica
20 soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera”.
*
7.2. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione”
(Cass. Civ., SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4808).
Il Supremo Collegio, inoltre, ha precisato che “in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_3
(attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di “evasione contributiva” di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di
“omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 dicembre 2011, n. 28966).
21 In ragione dei suddetti principi, si ritiene che l'
[...]
abbia correttamente operato nell'applicare le Controparte_1 sanzioni previste dal regime dell'evasione di cui all'art. 116, co. 8, lett. b, Legge
388/2000.
Le gravi irregolarità e omissioni emerse a seguito dell'accertamento ispettivo si prospettano tutte strumentali a consentire alla ricorrente il reiterato Parte_1 mancato e/o parziale versamento della contribuzione dovuta sulle posizioni dei lavoratori dipendenti, nonché funzionale all'evasione della contribuzione dovuta alla
Gestione Commercianti per le posizioni dei familiari.
*
7.3. Corrette risultano, altresì, le sanzioni applicate per la violazione delle previsioni di cui all'art. 1, co. 910-911, Legge 205/2017.
A mente dell'art. 16 Legge 689/1981, difatti, “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione...”.
*** * ***
8.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto a ogni ulteriore questione e/o rilievo sollevati dalle parti, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Dall'accertamento circa la correttezza delle conclusioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024000884 del 21 maggio 2024, difatti, non può che derivare altresì la piena legittimità della pretesa creditoria azionata dall'
[...]
con l'avviso di addebito n. Controparte_1
36820240007609810000 qui opposto.
*
8.1. La regolazione delle spese di segue la soccombenza e, pertanto, Parte_1 deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
22
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta, integralmente, il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
7.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.
Milano, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
23