TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. WEAVER MERY e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RC SA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. -Sede
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
All'udienza cartolare del 26.6.2025 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e relative repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Livorno l'8.12.1984 con la signora rilevando la nascita della figlia (il Controparte_1 Per_1
16/5/1985) maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e di essere già addivenuto a separazione personale dal coniuge con sentenza resa dal
Tribunale di Livorno, R.G. n. 344/2020, sentenza n. 675/2022, pubblicata il 13
1 settembre 2022, il signor evocava in causa la signora Parte_1 CP_1 al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario con riduzione, rispetto alla pronuncia di separazione, e in ragione della diversa funzione dell'assegno, dell'importo dovuto a titolo divorzile in favore della resistente. Il signor Parte_1 concludeva per sentir “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio […] b) stabilire la seguente condizione: porre a carico del signor il Parte_1 pagamento di un assegno mensile di mantenimento a favore della signora CP_1 di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, somma da corrispondersi entro
[...] il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati a partire dall'anno successivo all'erogazione. Con vittoria di compensi e spese”.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, nulla opponendo in Controparte_1 merito alla richiesta di divorzio, rilevava l'evidente squilibrio economico della situazione economica dei coniugi, da ricondurre esclusivamente a quanto concordemente stabilito durante la vita matrimoniale durata quasi 40 anni ed interrotta improvvisamente ed inaspettatamente per fatto e colpa del sig.
[...]
, come accertato nella sentenza che ha pronunciato la separazione con Pt_1 addebito. Rilevando di svolgere incarichi lavorativi privi di stabilità e delle tutele del lavoro subordinato e, soprattutto, di non avere alcuna aspettativa pensionistica, la resistente concludeva per sentir “[…] 2) porre a carico del sig. il pagamento di un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
di € 650,00 (seicento cinquanta/00) mensili, somma da corrispondersi entro il
[...] giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese e compensi”.
In sede presidenziale veniva previsto in favore della signora un CP_1 assegno di importo corrispondente a quanto già disposto nella sentenza di separazione. La causa veniva rinviata davanti al Giudice istruttore che, dopo aver concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., ammetteva le prove costituende, che venivano assunte alle udienze del 27.11.2024 e 8.4.2025. Il procedimento veniva quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.6.2025, nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato così rassegnava le conclusioni “IN TESI, in via istruttoria, Chiede ed insiste nelle avanzate richieste sia di esibizione che di indagine (in ultimo, vd. pag. 11, memoria
183, n. 3), nonché sulle prove per testi (riformulate alle pagine 3 – 5, memoria 183, n.
2, capitoli 1 - 28), anche in prova contraria (riformulate queste alle pagine 9 e 10, memoria 183, n. 3, capitoli 35 – 43 e 48, 49). Solo in denegata ipotesi contraria, di non ammissione, IN SUBORDINE, si conclude come da memoria 183 n. 1 (pagg. 7 e 8),
2 che qui si trascrive: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il giorno 8 dicembre 1984, tra i signori nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
Livorno il 22 gennaio 1965, trascritto, nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Livorno al n. 449, parte 2, serie A del Registro dell'anno 1984, e conseguentemente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R. D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni;
b) stabilire la seguente condizione: porre a carico del signor il Parte_1 pagamento di un assegno mensile di mantenimento a favore della signora CP_1 di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, somma da corrispondersi entro
[...] il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati a partire dall'anno successivo all'erogazione. Con vittoria di compensi e spese”.
nell'interesse della parte resistente l'avvocato ha concluso come di seguito, per sentir “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra i Sigg.ri e in data 8 dicembre Parte_1 Controparte_1
1984, Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili, Controparte_1 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L.
898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale (il 7.10.2020) nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione
3 il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. La parte ricorrente ha concluso anche in via istruttoria per lo svolgimento delle prove costituende non ammesse e per richieste sia di esibizione che di indagine.
Ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti depositati e acquisiti, come meglio emergerà dalla motivazione che segue.
3. In questa sede vanno esaminate le ulteriori istanze formulate dalle parti quanto ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, in merito, specificamente, al quantum dell'assegno divorzile a carico del signor , avendo il ricorrente chiesto calcolarsi il dovuto Parte_1 nell'importo di euro 350,00 mensili e avendo invece la signora chiesto CP_1 in via riconvenzionale liquidarsi l'assegno nella misura di euro 650,00 mensili.
3.1. In via preliminare, può sottolinearsi che, secondo la giurisprudenza della
Corte di legittimità, all'assegno divorzile va oggi attribuita una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Sul punto è noto che la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza pronunciata a Sezioni Unite
n. 18287/2018, ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità̀ reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Detto parametro (che identifica la funzione “compensativa” dell'assegno) fonda sui principi costituzionali di pari dignità̀ e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. La Cassazione ha quindi rivisitato i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile, affermando che il Giudice del divorzio, nel verificare se sia dovuto o meno l'assegno all'ex coniuge richiedente, debba fare riferimento “all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” e, a tal fine, debba considerare alcuni parametri che il richiedente l'assegno divorzile ha l'onere di provare, quali, a titolo esemplificativo, i redditi di qualsiasi specie, i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro indipendente o autonomo. L'ex coniuge richiedente l'assegno ha anche l'onere di dimostrare “di non possedere mezzi adeguati” e di non poterseli procurare “per ragioni oggettive”, così come ha l'onere di provare di aver tentato di raggiungere l'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative. Appurata, dunque, la disparità patrimoniale
4 tra gli ex coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Non può, infatti, non considerarsi la diversa situazione in cui la eventuale disparità sia generata da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex coniugi rispetto al caso in cui tale disparità derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. In definitiva, solo in tale ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Sulla scorta delle suddette valutazioni, la Corte di legittimità ha dunque affermato il principio per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativo- compensativa (v., tra le ultime, sent. Cass. 20/04/2023, n.10614, secondo la quale “L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”).
3.2. Ciò posto, vi è da rilevare che nel caso in esame appare in contestazione non l'an debeatur dell'assegno divorzile, quanto, piuttosto, la quantificazione dello stesso.
Non appare posta in discussione gli atti la sperequazione sussistente tra le condizioni economiche delle parti. La stessa risulta del resto dalla documentazione reddituale depositata.
Sul punto, osserva il Collegio che “In sede di riconoscimento ed attribuzione dell'assegno di divorzio il giudice deve tener conto delle potenzialità economiche complessive dei coniugi, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e
l'entità delle aspettative del richiedente, senza che sia necessaria una quantificazione dei rispettivi redditi nel loro esatto ammontare, posto che è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambe le parti” (sent. Cass. 26/11/2024, n.30502).
5 Ciò rende superfluo in questa sede, anche in applicazione di un principio di economia processuale, lo svolgimento dell'ulteriore attività istruttoria richiesta dal ricorrente, valutati gli accertamenti già compiuti nella sentenza di separazione non risalente, la contestazione solo in punto di quantum debeatur e rilevato che non risulta allegata a carico/in favore della signora una CP_1 sostanziale modifica delle sue condizioni reddituali rispetto al momento della pronuncia di separazione.
3.3. L'assegno divorzile, non contestato nell'an debeatur, va riconosciuto in favore della signora in primo luogo in considerazione delle Controparte_1 esigenze strettamente assistenziali, risultando il reddito della signora CP_1 non solo significativamente sperequato rispetto a quello del ricorrente, ma anche inidoneo a garantire al coniuge più debole i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa. Sul punto, occorre rimandare alla documentazione reddituale depositata dalla signora la quale attesta quanto dichiarato CP_1 dalla resistente in sede di udienza presidenziale e risulta peraltro concorde e in linea con gli accertamenti già compiuti in sede di separazione, in ciò riscontrandosi una stabilità della situazione tale da non apparire suscettibile di significative positive modificazioni, con un reddito annuo oscillante tra i cinquemila e i seimila euro lordi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, peraltro, il
Giudice del merito è tenuto altresì a verificare che la parte non possa procurarsi un reddito dignitoso per ragioni oggettive. Sul punto, occorre considerare quanto segue.
Nel tempo, e sin dagli anni dell'unione coniugale, la signora ha lavorato con continuità nell'ambito dell'assistenza e della facilitazione comunicativa alle persone con disabilità uditiva. Appare del resto non contestato che la resistente, concluso il percorso scolastico e contratto immediatamente matrimonio con il , con la figlia nata proprio all'inizio della vita Parte_1 coniugale, abbia acquisito e rafforzato nel corso del matrimonio tale professionalità, anche tenuto conto della condizione del marito. Le circostanze fattuali della presenza di una figlia in tenera età e delle esigenze del marito rappresentano elementi significativamente valutabili sul piano indiziario del fatto che la suddetta attività lavorativa venne svolta negli anni quale scelta condivisa che consentiva una piena compatibilità del lavoro della moglie con le esigenze familiari.
Appare in argomento solo genericamente affermato dalle testimoni Tes_1
e (vedi verbale di udienza del 27.11.2024), e comunque
[...] Testimone_2 sempre de relato, che, nonostante le richieste del signor affinché la Parte_1 moglie trovasse lavoro, “ non era d'accordo anche perché la sua madre non CP_1 avrebbe voluto che lei lavorasse”. I fatti incontestati in causa consentono invece
6 proprio di affermare non solo che la signora non avesse rifiutato di intraprendere un'attività lavorativa, ma che avesse invece scelto di farlo, coltivando un'attività in un ambito affine alle esigenze del coniuge, attività lavorativa che del resto era in grado di garantire un'integrazione del reddito familiare con modalità e tempi compatibili con la situazione familiare. Tale attività è andata poi consolidandosi nel tempo, riconoscendosi nell'ambiente l'esperienza e la professionalità, della signora (v. quanto dichiarato
CP_1 dalla teste ). Così, tutta la vita professionale della resistente, per Testimone_3 tutta la durata del matrimonio, e pur quando il diffondersi delle tecnologie ha comunque garantito al signor una significativamente maggiore
CP_1 capacità di interazione anche sul piano dei rapporti non amicali, si è svolta essenzialmente nel medesimo campo, dovendosi ritenere la scelta lavorativa come tempo per tempo condivisa dal signor . Così delimitata la Parte_1 professionalità della signora si deve considerare che l'attività
CP_1 lavorativa che la resistente ha continuato nel tempo a svolgere appare, allo stato, solo in ipotesi parzialmente incrementabile, tenuto conto anche dell'età della signora (nata nel 1965) e delle dinamiche proprie del mercato
CP_1 lavorativo e valutate, oltretutto, le scarse prospettive pensionistiche della parte.
Ciò posto, l'attuale situazione economica della resistente va secondo il Collegio posta in stretta correlazione con una scelta familiare risalente negli anni, condivisa tra i coniugi per tutta la durata del matrimonio (contratto da entrambi in giovane età e durato circa 35 anni) e che ha nel tempo consolidato l'affidamento nel vincolo coniugale da parte del coniuge oggi più debole.
Con riguardo alle prove testimoniali svolte in corso di causa, le stesse hanno dato atto, per un verso, di un significativo e costante impegno della signora nella conduzione della quotidianità familiare, sia con riferimento alla CP_1 gestione delle incombenze di carattere gestionale sia con riguardo all'organizzazione della vita della figlia e del marito. Di questa organizzazione familiare e del lavoro in senso lato domestico della resistente ha certamente beneficiato il signor , ciò che non esclude del resto l'autonomia Parte_1 personale del ricorrente nella coltivazione dei propri rapporti sociali. D'altro canto, come sottolineato, e come affermato altresì anche dai testimoni escussi in causa, il diffondersi delle tecnologie digitali ha nel tempo significativamente aumentato l'autonoma conduzione della quotidianità da parte del ricorrente anche al di là degli interessi strettamente personali e con riferimento alle relazioni lavorative e sociali. E tuttavia il ménage familiare è proseguito in senso del tutto analogo, rafforzando l'aspettativa solidaristica della moglie.
7 3.4. Alla luce della prova costituenda svolta e tenuto conto delle circostanze fattuali indicate (rilevante durata del matrimonio, scelte professionali) va dunque ritenuto sussistente un nesso causale tra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione della richiedente al momento del divorzio, dovendosi riconoscere che l'odierna resistente ha orientato le proprie aspettative professionali secondo una professionalità specifica e scegliendo di lavorare con continuità (i testimoni escussi in causa hanno confermato che la signora ha lavorato con sostanziale continuità e con frequenza nel CP_1 settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità uditiva, anche per diverse ore giornaliere se pur sempre con contratti precari;
vedi la dichiarazione testimoniale di all'udienza del 27.11.2024 e Testimone_4 di all'udienza dell'8.4.2025, la quale ha attestato che la signora Testimone_3 non ha avuto mai difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro avuto CP_1 riguardo alla professionalità acquisita), ma in modo limitato per contribuire alla cura della famiglia, ovvero per supportare la figlia in tutte le sue Per_1 ordinarie esigenze, per facilitare il signor nelle relazioni mediche Parte_1
(vedi la testimonianza del dott. in atti), sociali e strettamente Tes_5 burocratiche, con carico di incombenti o comunque necessità di assistenza per incombenti relazionali altrimenti difficilmente operabili dal marito specie nei primi anni del matrimonio.
Ciò posto, come emerge dagli atti e dai documenti allegati in causa, la signora ha da tempo condiviso con il marito anche la scelta della convivenza CP_1 domestica con la figlia, unitamente al compagno di lei, nella casa familiare, così come il signor ha altresì personalmente contribuito anche alla Parte_1 ristrutturazione del locale adibito all'attività lavorativa della figlia, alla quale la signora ha nel tempo contribuito. Elementi fattuali che consentono di CP_1 delineare un rinnovato affidamento nelle comuni scelte, anche col coinvolgimento nelle stesse del nucleo familiare costituito dalla figlia e dal compagno di lei, e nella solidarietà familiare derivante dal matrimonio.
In sostanza, pur col mutare delle esigenze e delle circostanze, nel tempo, i coniugi hanno operato scelte concordate e valutazioni anche economiche che hanno condotto alla formazione del patrimonio coniugale e, al momento della disgregazione della famiglia, hanno determinato lo squilibrio di cui si discute.
3.5. Quanto al signor , la sua situazione economico reddituale non Parte_1 appare significativamente diversificatasi rispetto al momento della pronuncia di separazione, avendo la sentenza del settembre 2022 già tenuto conto del trasferimento in Spagna e del reddito da pensione, che, nell'odierno procedimento, è stato allegato dal ricorrente per un importo netto mensile (su tredici mensilità) pari a circa 2,000,00 euro, tenuto anche conto della soppressione della pensione di invalidità erogata dall' a suo favore e CP_2
8 pari ad euro 258,82 mensili, come da comunicazione del 2 gennaio CP_2
2021, con obbligo restitutorio di euro 3.611,71 e dovendo peraltro il signor
[...]
affrontare un canone di locazione di euro 600,00 mensili pur in un Pt_1 contesto di minor costo della vita (vedi documenti allegati in causa).
3.6. Tutto ciò che si è fin qui rilevato appare adeguatamente rappresentativo della posizione economica patrimoniale di entrambe le parti e, per quel che riguarda specificamente la resistente, della sua idoneità alla produzione del reddito, reddito tuttavia, per quanto sin qui detto, non idoneo a garantire un'esistenza dignitosa.
Dovendosi dunque in questa sede operare un raffronto bilanciato tra le complessive situazioni economiche dei coniugi e dovendosi riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale, avuto riguardo ai doveri di solidarietà post coniugale e alle scelte comuni dei coniugi nel corso della lunga vita matrimoniale, pur nella prospettiva del diverso presupposto dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, ritiene il Collegio che possa essere in questa sede confermato il quantum dell'assegno come già disposto in sede presidenziale, quale importo idoneo a garantire nel caso di specie ad un tempo la funzione assistenziale e perequativa- compensativa dell'assegno.
4. Tenuto conto dell'esito del giudizio alla luce delle conclusioni rassegnate, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e in Livorno l'8.12.1984 e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1984 n. 449, parte 2, serie A;
- dispone che il signor versi a titolo di assegno divorzile alla Parte_1 signora l'importo mensile di euro 500,00, a decorrere dal mese Controparte_1 di febbraio 2023, importo annualmente rivalutabile secondo ISTAT;
- spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Livorno, li 28.10.2025
9
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. WEAVER MERY e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RC SA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. -Sede
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
All'udienza cartolare del 26.6.2025 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e relative repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Livorno l'8.12.1984 con la signora rilevando la nascita della figlia (il Controparte_1 Per_1
16/5/1985) maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e di essere già addivenuto a separazione personale dal coniuge con sentenza resa dal
Tribunale di Livorno, R.G. n. 344/2020, sentenza n. 675/2022, pubblicata il 13
1 settembre 2022, il signor evocava in causa la signora Parte_1 CP_1 al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario con riduzione, rispetto alla pronuncia di separazione, e in ragione della diversa funzione dell'assegno, dell'importo dovuto a titolo divorzile in favore della resistente. Il signor Parte_1 concludeva per sentir “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio […] b) stabilire la seguente condizione: porre a carico del signor il Parte_1 pagamento di un assegno mensile di mantenimento a favore della signora CP_1 di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, somma da corrispondersi entro
[...] il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati a partire dall'anno successivo all'erogazione. Con vittoria di compensi e spese”.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, nulla opponendo in Controparte_1 merito alla richiesta di divorzio, rilevava l'evidente squilibrio economico della situazione economica dei coniugi, da ricondurre esclusivamente a quanto concordemente stabilito durante la vita matrimoniale durata quasi 40 anni ed interrotta improvvisamente ed inaspettatamente per fatto e colpa del sig.
[...]
, come accertato nella sentenza che ha pronunciato la separazione con Pt_1 addebito. Rilevando di svolgere incarichi lavorativi privi di stabilità e delle tutele del lavoro subordinato e, soprattutto, di non avere alcuna aspettativa pensionistica, la resistente concludeva per sentir “[…] 2) porre a carico del sig. il pagamento di un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
di € 650,00 (seicento cinquanta/00) mensili, somma da corrispondersi entro il
[...] giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese e compensi”.
In sede presidenziale veniva previsto in favore della signora un CP_1 assegno di importo corrispondente a quanto già disposto nella sentenza di separazione. La causa veniva rinviata davanti al Giudice istruttore che, dopo aver concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., ammetteva le prove costituende, che venivano assunte alle udienze del 27.11.2024 e 8.4.2025. Il procedimento veniva quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.6.2025, nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato così rassegnava le conclusioni “IN TESI, in via istruttoria, Chiede ed insiste nelle avanzate richieste sia di esibizione che di indagine (in ultimo, vd. pag. 11, memoria
183, n. 3), nonché sulle prove per testi (riformulate alle pagine 3 – 5, memoria 183, n.
2, capitoli 1 - 28), anche in prova contraria (riformulate queste alle pagine 9 e 10, memoria 183, n. 3, capitoli 35 – 43 e 48, 49). Solo in denegata ipotesi contraria, di non ammissione, IN SUBORDINE, si conclude come da memoria 183 n. 1 (pagg. 7 e 8),
2 che qui si trascrive: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il giorno 8 dicembre 1984, tra i signori nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
Livorno il 22 gennaio 1965, trascritto, nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Livorno al n. 449, parte 2, serie A del Registro dell'anno 1984, e conseguentemente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R. D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni;
b) stabilire la seguente condizione: porre a carico del signor il Parte_1 pagamento di un assegno mensile di mantenimento a favore della signora CP_1 di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, somma da corrispondersi entro
[...] il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati a partire dall'anno successivo all'erogazione. Con vittoria di compensi e spese”.
nell'interesse della parte resistente l'avvocato ha concluso come di seguito, per sentir “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra i Sigg.ri e in data 8 dicembre Parte_1 Controparte_1
1984, Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili, Controparte_1 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L.
898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale (il 7.10.2020) nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione
3 il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. La parte ricorrente ha concluso anche in via istruttoria per lo svolgimento delle prove costituende non ammesse e per richieste sia di esibizione che di indagine.
Ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti depositati e acquisiti, come meglio emergerà dalla motivazione che segue.
3. In questa sede vanno esaminate le ulteriori istanze formulate dalle parti quanto ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, in merito, specificamente, al quantum dell'assegno divorzile a carico del signor , avendo il ricorrente chiesto calcolarsi il dovuto Parte_1 nell'importo di euro 350,00 mensili e avendo invece la signora chiesto CP_1 in via riconvenzionale liquidarsi l'assegno nella misura di euro 650,00 mensili.
3.1. In via preliminare, può sottolinearsi che, secondo la giurisprudenza della
Corte di legittimità, all'assegno divorzile va oggi attribuita una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Sul punto è noto che la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza pronunciata a Sezioni Unite
n. 18287/2018, ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità̀ reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Detto parametro (che identifica la funzione “compensativa” dell'assegno) fonda sui principi costituzionali di pari dignità̀ e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. La Cassazione ha quindi rivisitato i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile, affermando che il Giudice del divorzio, nel verificare se sia dovuto o meno l'assegno all'ex coniuge richiedente, debba fare riferimento “all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” e, a tal fine, debba considerare alcuni parametri che il richiedente l'assegno divorzile ha l'onere di provare, quali, a titolo esemplificativo, i redditi di qualsiasi specie, i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro indipendente o autonomo. L'ex coniuge richiedente l'assegno ha anche l'onere di dimostrare “di non possedere mezzi adeguati” e di non poterseli procurare “per ragioni oggettive”, così come ha l'onere di provare di aver tentato di raggiungere l'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative. Appurata, dunque, la disparità patrimoniale
4 tra gli ex coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Non può, infatti, non considerarsi la diversa situazione in cui la eventuale disparità sia generata da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex coniugi rispetto al caso in cui tale disparità derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. In definitiva, solo in tale ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Sulla scorta delle suddette valutazioni, la Corte di legittimità ha dunque affermato il principio per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativo- compensativa (v., tra le ultime, sent. Cass. 20/04/2023, n.10614, secondo la quale “L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”).
3.2. Ciò posto, vi è da rilevare che nel caso in esame appare in contestazione non l'an debeatur dell'assegno divorzile, quanto, piuttosto, la quantificazione dello stesso.
Non appare posta in discussione gli atti la sperequazione sussistente tra le condizioni economiche delle parti. La stessa risulta del resto dalla documentazione reddituale depositata.
Sul punto, osserva il Collegio che “In sede di riconoscimento ed attribuzione dell'assegno di divorzio il giudice deve tener conto delle potenzialità economiche complessive dei coniugi, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e
l'entità delle aspettative del richiedente, senza che sia necessaria una quantificazione dei rispettivi redditi nel loro esatto ammontare, posto che è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambe le parti” (sent. Cass. 26/11/2024, n.30502).
5 Ciò rende superfluo in questa sede, anche in applicazione di un principio di economia processuale, lo svolgimento dell'ulteriore attività istruttoria richiesta dal ricorrente, valutati gli accertamenti già compiuti nella sentenza di separazione non risalente, la contestazione solo in punto di quantum debeatur e rilevato che non risulta allegata a carico/in favore della signora una CP_1 sostanziale modifica delle sue condizioni reddituali rispetto al momento della pronuncia di separazione.
3.3. L'assegno divorzile, non contestato nell'an debeatur, va riconosciuto in favore della signora in primo luogo in considerazione delle Controparte_1 esigenze strettamente assistenziali, risultando il reddito della signora CP_1 non solo significativamente sperequato rispetto a quello del ricorrente, ma anche inidoneo a garantire al coniuge più debole i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa. Sul punto, occorre rimandare alla documentazione reddituale depositata dalla signora la quale attesta quanto dichiarato CP_1 dalla resistente in sede di udienza presidenziale e risulta peraltro concorde e in linea con gli accertamenti già compiuti in sede di separazione, in ciò riscontrandosi una stabilità della situazione tale da non apparire suscettibile di significative positive modificazioni, con un reddito annuo oscillante tra i cinquemila e i seimila euro lordi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, peraltro, il
Giudice del merito è tenuto altresì a verificare che la parte non possa procurarsi un reddito dignitoso per ragioni oggettive. Sul punto, occorre considerare quanto segue.
Nel tempo, e sin dagli anni dell'unione coniugale, la signora ha lavorato con continuità nell'ambito dell'assistenza e della facilitazione comunicativa alle persone con disabilità uditiva. Appare del resto non contestato che la resistente, concluso il percorso scolastico e contratto immediatamente matrimonio con il , con la figlia nata proprio all'inizio della vita Parte_1 coniugale, abbia acquisito e rafforzato nel corso del matrimonio tale professionalità, anche tenuto conto della condizione del marito. Le circostanze fattuali della presenza di una figlia in tenera età e delle esigenze del marito rappresentano elementi significativamente valutabili sul piano indiziario del fatto che la suddetta attività lavorativa venne svolta negli anni quale scelta condivisa che consentiva una piena compatibilità del lavoro della moglie con le esigenze familiari.
Appare in argomento solo genericamente affermato dalle testimoni Tes_1
e (vedi verbale di udienza del 27.11.2024), e comunque
[...] Testimone_2 sempre de relato, che, nonostante le richieste del signor affinché la Parte_1 moglie trovasse lavoro, “ non era d'accordo anche perché la sua madre non CP_1 avrebbe voluto che lei lavorasse”. I fatti incontestati in causa consentono invece
6 proprio di affermare non solo che la signora non avesse rifiutato di intraprendere un'attività lavorativa, ma che avesse invece scelto di farlo, coltivando un'attività in un ambito affine alle esigenze del coniuge, attività lavorativa che del resto era in grado di garantire un'integrazione del reddito familiare con modalità e tempi compatibili con la situazione familiare. Tale attività è andata poi consolidandosi nel tempo, riconoscendosi nell'ambiente l'esperienza e la professionalità, della signora (v. quanto dichiarato
CP_1 dalla teste ). Così, tutta la vita professionale della resistente, per Testimone_3 tutta la durata del matrimonio, e pur quando il diffondersi delle tecnologie ha comunque garantito al signor una significativamente maggiore
CP_1 capacità di interazione anche sul piano dei rapporti non amicali, si è svolta essenzialmente nel medesimo campo, dovendosi ritenere la scelta lavorativa come tempo per tempo condivisa dal signor . Così delimitata la Parte_1 professionalità della signora si deve considerare che l'attività
CP_1 lavorativa che la resistente ha continuato nel tempo a svolgere appare, allo stato, solo in ipotesi parzialmente incrementabile, tenuto conto anche dell'età della signora (nata nel 1965) e delle dinamiche proprie del mercato
CP_1 lavorativo e valutate, oltretutto, le scarse prospettive pensionistiche della parte.
Ciò posto, l'attuale situazione economica della resistente va secondo il Collegio posta in stretta correlazione con una scelta familiare risalente negli anni, condivisa tra i coniugi per tutta la durata del matrimonio (contratto da entrambi in giovane età e durato circa 35 anni) e che ha nel tempo consolidato l'affidamento nel vincolo coniugale da parte del coniuge oggi più debole.
Con riguardo alle prove testimoniali svolte in corso di causa, le stesse hanno dato atto, per un verso, di un significativo e costante impegno della signora nella conduzione della quotidianità familiare, sia con riferimento alla CP_1 gestione delle incombenze di carattere gestionale sia con riguardo all'organizzazione della vita della figlia e del marito. Di questa organizzazione familiare e del lavoro in senso lato domestico della resistente ha certamente beneficiato il signor , ciò che non esclude del resto l'autonomia Parte_1 personale del ricorrente nella coltivazione dei propri rapporti sociali. D'altro canto, come sottolineato, e come affermato altresì anche dai testimoni escussi in causa, il diffondersi delle tecnologie digitali ha nel tempo significativamente aumentato l'autonoma conduzione della quotidianità da parte del ricorrente anche al di là degli interessi strettamente personali e con riferimento alle relazioni lavorative e sociali. E tuttavia il ménage familiare è proseguito in senso del tutto analogo, rafforzando l'aspettativa solidaristica della moglie.
7 3.4. Alla luce della prova costituenda svolta e tenuto conto delle circostanze fattuali indicate (rilevante durata del matrimonio, scelte professionali) va dunque ritenuto sussistente un nesso causale tra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione della richiedente al momento del divorzio, dovendosi riconoscere che l'odierna resistente ha orientato le proprie aspettative professionali secondo una professionalità specifica e scegliendo di lavorare con continuità (i testimoni escussi in causa hanno confermato che la signora ha lavorato con sostanziale continuità e con frequenza nel CP_1 settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità uditiva, anche per diverse ore giornaliere se pur sempre con contratti precari;
vedi la dichiarazione testimoniale di all'udienza del 27.11.2024 e Testimone_4 di all'udienza dell'8.4.2025, la quale ha attestato che la signora Testimone_3 non ha avuto mai difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro avuto CP_1 riguardo alla professionalità acquisita), ma in modo limitato per contribuire alla cura della famiglia, ovvero per supportare la figlia in tutte le sue Per_1 ordinarie esigenze, per facilitare il signor nelle relazioni mediche Parte_1
(vedi la testimonianza del dott. in atti), sociali e strettamente Tes_5 burocratiche, con carico di incombenti o comunque necessità di assistenza per incombenti relazionali altrimenti difficilmente operabili dal marito specie nei primi anni del matrimonio.
Ciò posto, come emerge dagli atti e dai documenti allegati in causa, la signora ha da tempo condiviso con il marito anche la scelta della convivenza CP_1 domestica con la figlia, unitamente al compagno di lei, nella casa familiare, così come il signor ha altresì personalmente contribuito anche alla Parte_1 ristrutturazione del locale adibito all'attività lavorativa della figlia, alla quale la signora ha nel tempo contribuito. Elementi fattuali che consentono di CP_1 delineare un rinnovato affidamento nelle comuni scelte, anche col coinvolgimento nelle stesse del nucleo familiare costituito dalla figlia e dal compagno di lei, e nella solidarietà familiare derivante dal matrimonio.
In sostanza, pur col mutare delle esigenze e delle circostanze, nel tempo, i coniugi hanno operato scelte concordate e valutazioni anche economiche che hanno condotto alla formazione del patrimonio coniugale e, al momento della disgregazione della famiglia, hanno determinato lo squilibrio di cui si discute.
3.5. Quanto al signor , la sua situazione economico reddituale non Parte_1 appare significativamente diversificatasi rispetto al momento della pronuncia di separazione, avendo la sentenza del settembre 2022 già tenuto conto del trasferimento in Spagna e del reddito da pensione, che, nell'odierno procedimento, è stato allegato dal ricorrente per un importo netto mensile (su tredici mensilità) pari a circa 2,000,00 euro, tenuto anche conto della soppressione della pensione di invalidità erogata dall' a suo favore e CP_2
8 pari ad euro 258,82 mensili, come da comunicazione del 2 gennaio CP_2
2021, con obbligo restitutorio di euro 3.611,71 e dovendo peraltro il signor
[...]
affrontare un canone di locazione di euro 600,00 mensili pur in un Pt_1 contesto di minor costo della vita (vedi documenti allegati in causa).
3.6. Tutto ciò che si è fin qui rilevato appare adeguatamente rappresentativo della posizione economica patrimoniale di entrambe le parti e, per quel che riguarda specificamente la resistente, della sua idoneità alla produzione del reddito, reddito tuttavia, per quanto sin qui detto, non idoneo a garantire un'esistenza dignitosa.
Dovendosi dunque in questa sede operare un raffronto bilanciato tra le complessive situazioni economiche dei coniugi e dovendosi riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale, avuto riguardo ai doveri di solidarietà post coniugale e alle scelte comuni dei coniugi nel corso della lunga vita matrimoniale, pur nella prospettiva del diverso presupposto dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, ritiene il Collegio che possa essere in questa sede confermato il quantum dell'assegno come già disposto in sede presidenziale, quale importo idoneo a garantire nel caso di specie ad un tempo la funzione assistenziale e perequativa- compensativa dell'assegno.
4. Tenuto conto dell'esito del giudizio alla luce delle conclusioni rassegnate, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e in Livorno l'8.12.1984 e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1984 n. 449, parte 2, serie A;
- dispone che il signor versi a titolo di assegno divorzile alla Parte_1 signora l'importo mensile di euro 500,00, a decorrere dal mese Controparte_1 di febbraio 2023, importo annualmente rivalutabile secondo ISTAT;
- spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Livorno, li 28.10.2025
9
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
10