Art. 2.
L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e' sostituito dal seguente: "Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati stessi".
L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e' sostituito dal seguente: "Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati stessi".