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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1241/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5437/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 202070731206431789062575 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 202070731206431789062575 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 202070731206431789062575 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 202070731206431789062575 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, avv. Ricorrente_1, ha impugnato la sentenza n. 5437/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'ingiunzione di pagamento n. 202070731206431789062575. Tale atto impositivo, notificato da Municipia S.p.A. il 7 gennaio 2021, intimava il pagamento di complessivi € 582,43 a titolo di sanzioni per omesso/parziale versamento della TARI relativa agli anni d'imposta dal 2014 al 2017. Nel giudizio di prime cure, il contribuente aveva eccepito l'infondatezza della pretesa, evidenziando che l'avviso di accertamento originario (n. 2502 del 07/11/2018), posto a fondamento dell'ingiunzione, era stato oggetto di rettifica in autotutela in data 30 gennaio 2019, con rideterminazione del dovuto ed estinzione dell'obbligazione tributaria mediante pagamento avvenuto il 29 marzo 2019. I giudici di primo grado, tuttavia, respingevano il ricorso ritenendo l'ingiunzione adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, in quanto recante gli estremi degli avvisi di accertamento presupposti, senza entrare nel merito della sopravvenuta rettifica dell'atto impositivo originario. Con l'atto di appello, il contribuente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata sotto molteplici profili. In particolare, deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto ad altra pronuncia della medesima Corte territoriale (n. 4954/2023) che, su identica fattispecie riferita all'annualità 2013, aveva accolto le ragioni del ricorrente. L'appellante ribadisce nel merito l'infondatezza del credito, sottolineando come l'emissione del provvedimento di rettifica del 30 gennaio 2019 abbia sostituito l'atto originario n.
2502/2018, annullandone gli effetti giuridici;
ne consegue che l'ingiunzione, fondata sul precedente accertamento ormai caducato e su sanzioni non più attuali a fronte dell'adesione agevolata perfezionatasi con il pagamento, è illegittima. Si duole altresì della violazione del diritto di difesa e della carenza di motivazione dell'atto impugnato, che non esplicitava i criteri di calcolo delle sanzioni residue nonostante l'avvenuto pagamento. L'appellata Municipia S.p.A. non si è costituita nel presente grado di giudizio. La causa è stata posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Questa Corte rileva che la sentenza di primo grado è incorsa in errore nel limitarsi a valutare la formale esistenza della motivazione dell'ingiunzione di pagamento, omettendo di esaminare la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria alla luce della documentazione prodotta dal contribuente. Dagli atti di causa emerge documentalmente che l'avviso di accertamento n. 2502 del 07/11/2018, indicato nell'ingiunzione opposta come atto presupposto per il recupero delle sanzioni TARI 2014-2017, è stato oggetto di una specifica istanza di riesame in autotutela presentata dal contribuente in data 30 gennaio 2019. A seguito di tale istanza, l'ente impositore, per il tramite del concessionario Municipia S.p.A., ha proceduto alla rettifica dell'accertamento originario, rideterminando il debito complessivo (comprensivo di sanzioni ridotte per adesione) in € 1.122,00, rispetto all'originaria richiesta di € 4.099,00. Il provvedimento di rettifica, consegnato brevi manu al contribuente e recante in calce la data del 30/01/2019, ha operato una sostituzione dell'atto impositivo originario, ridefinendo l'obbligazione tributaria. Risulta altresì provato che il contribuente ha provveduto all'integrale pagamento della somma rideterminata (€ 1.122,00) in data 29 marzo 2019, mediante modelli F24, rispettando i termini di sessanta giorni previsti per la definizione agevolata decorrenti dalla data di consegna dell'atto rettificato.
Appare dunque evidente che l'obbligazione tributaria scaturente dall'avviso di accertamento n. 2502/2018, nella sua formulazione originaria, è venuta meno per effetto della rettifica operata dall'Ente e del successivo adempimento del contribuente. L'ingiunzione di pagamento impugnata, emessa nel 2020 e notificata nel 2021, si fonda erroneamente su presupposti (le sanzioni calcolate sull'accertamento originario prima della rettifica) che sono stati superati e caducati dall'emissione del nuovo atto e dalla conseguente adesione.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, e come già statuito dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza in diversa composizione con la sentenza n. 4954/2023 riguardante il medesimo contribuente per l'annualità 2013, non è dovuta alcuna somma ulteriore a titolo di sanzioni laddove il tributo e le sanzioni rideterminate in sede di autotutela siano stati regolarmente corrisposti. L'ingiunzione che richiama genericamente "TARI - Sanzioni Avv. 2502" senza tenere conto dell'avvenuta rettifica e del pagamento è illegittima per insussistenza del credito e difetto di motivazione sostanziale, in quanto pretende somme non più esigibili o comunque calcolate su una base imponibile non più attuale. La decisione dei giudici di prime cure, che ha ritenuto legittimo l'atto solo perché formalmente richiamava gli estremi dell'accertamento, non può essere condivisa, in quanto trascura l'effetto estintivo del pagamento effettuato a seguito della rideterminazione del debito concordata con il Concessionario. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo del contribuente deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento. Tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata e della particolarità della vicenda processuale, che ha visto pronunce difformi in primo grado sulla medesima questione, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1241/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5437/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 202070731206431789062575 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 202070731206431789062575 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 202070731206431789062575 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 202070731206431789062575 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, avv. Ricorrente_1, ha impugnato la sentenza n. 5437/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'ingiunzione di pagamento n. 202070731206431789062575. Tale atto impositivo, notificato da Municipia S.p.A. il 7 gennaio 2021, intimava il pagamento di complessivi € 582,43 a titolo di sanzioni per omesso/parziale versamento della TARI relativa agli anni d'imposta dal 2014 al 2017. Nel giudizio di prime cure, il contribuente aveva eccepito l'infondatezza della pretesa, evidenziando che l'avviso di accertamento originario (n. 2502 del 07/11/2018), posto a fondamento dell'ingiunzione, era stato oggetto di rettifica in autotutela in data 30 gennaio 2019, con rideterminazione del dovuto ed estinzione dell'obbligazione tributaria mediante pagamento avvenuto il 29 marzo 2019. I giudici di primo grado, tuttavia, respingevano il ricorso ritenendo l'ingiunzione adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, in quanto recante gli estremi degli avvisi di accertamento presupposti, senza entrare nel merito della sopravvenuta rettifica dell'atto impositivo originario. Con l'atto di appello, il contribuente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata sotto molteplici profili. In particolare, deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto ad altra pronuncia della medesima Corte territoriale (n. 4954/2023) che, su identica fattispecie riferita all'annualità 2013, aveva accolto le ragioni del ricorrente. L'appellante ribadisce nel merito l'infondatezza del credito, sottolineando come l'emissione del provvedimento di rettifica del 30 gennaio 2019 abbia sostituito l'atto originario n.
2502/2018, annullandone gli effetti giuridici;
ne consegue che l'ingiunzione, fondata sul precedente accertamento ormai caducato e su sanzioni non più attuali a fronte dell'adesione agevolata perfezionatasi con il pagamento, è illegittima. Si duole altresì della violazione del diritto di difesa e della carenza di motivazione dell'atto impugnato, che non esplicitava i criteri di calcolo delle sanzioni residue nonostante l'avvenuto pagamento. L'appellata Municipia S.p.A. non si è costituita nel presente grado di giudizio. La causa è stata posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Questa Corte rileva che la sentenza di primo grado è incorsa in errore nel limitarsi a valutare la formale esistenza della motivazione dell'ingiunzione di pagamento, omettendo di esaminare la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria alla luce della documentazione prodotta dal contribuente. Dagli atti di causa emerge documentalmente che l'avviso di accertamento n. 2502 del 07/11/2018, indicato nell'ingiunzione opposta come atto presupposto per il recupero delle sanzioni TARI 2014-2017, è stato oggetto di una specifica istanza di riesame in autotutela presentata dal contribuente in data 30 gennaio 2019. A seguito di tale istanza, l'ente impositore, per il tramite del concessionario Municipia S.p.A., ha proceduto alla rettifica dell'accertamento originario, rideterminando il debito complessivo (comprensivo di sanzioni ridotte per adesione) in € 1.122,00, rispetto all'originaria richiesta di € 4.099,00. Il provvedimento di rettifica, consegnato brevi manu al contribuente e recante in calce la data del 30/01/2019, ha operato una sostituzione dell'atto impositivo originario, ridefinendo l'obbligazione tributaria. Risulta altresì provato che il contribuente ha provveduto all'integrale pagamento della somma rideterminata (€ 1.122,00) in data 29 marzo 2019, mediante modelli F24, rispettando i termini di sessanta giorni previsti per la definizione agevolata decorrenti dalla data di consegna dell'atto rettificato.
Appare dunque evidente che l'obbligazione tributaria scaturente dall'avviso di accertamento n. 2502/2018, nella sua formulazione originaria, è venuta meno per effetto della rettifica operata dall'Ente e del successivo adempimento del contribuente. L'ingiunzione di pagamento impugnata, emessa nel 2020 e notificata nel 2021, si fonda erroneamente su presupposti (le sanzioni calcolate sull'accertamento originario prima della rettifica) che sono stati superati e caducati dall'emissione del nuovo atto e dalla conseguente adesione.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, e come già statuito dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza in diversa composizione con la sentenza n. 4954/2023 riguardante il medesimo contribuente per l'annualità 2013, non è dovuta alcuna somma ulteriore a titolo di sanzioni laddove il tributo e le sanzioni rideterminate in sede di autotutela siano stati regolarmente corrisposti. L'ingiunzione che richiama genericamente "TARI - Sanzioni Avv. 2502" senza tenere conto dell'avvenuta rettifica e del pagamento è illegittima per insussistenza del credito e difetto di motivazione sostanziale, in quanto pretende somme non più esigibili o comunque calcolate su una base imponibile non più attuale. La decisione dei giudici di prime cure, che ha ritenuto legittimo l'atto solo perché formalmente richiamava gli estremi dell'accertamento, non può essere condivisa, in quanto trascura l'effetto estintivo del pagamento effettuato a seguito della rideterminazione del debito concordata con il Concessionario. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo del contribuente deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento. Tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata e della particolarità della vicenda processuale, che ha visto pronunce difformi in primo grado sulla medesima questione, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese compensate.