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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4615/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VAL PLATANI N.6, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SEMINARA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLE CROCI, N 2 G, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BONANNO GIULIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 3 ottobre 2025; (matrimonio celebrato in PALERMO, il 20/07/2002).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
II. I figli dei coniugi sono entrambi maggiorenni. è oggi CP_1 economicamente autosufficiente. ancora va a scuola. Per_1
III. I figli, essendo ormai maggiorenni, decideranno liberamente come gestire i rapporti con i genitori.
IV. La casa familiare, di proprietà del sig. rimarrà assegnata Parte_2 allo stesso che si farà carico di ogni onere alla stessa connesso.
VI. I coniugi, entrambi disoccupati, non prevedono il versamento di alcun assegno reciproco. Per quanto attiene al mantenimento della prole, i coniugi sono concordi nel prevedere un assegno, in capo ad entrambi per entrambi i figli, di euro 100,00 ciascuno, che verseranno mensilmente su una carta prepagata intestata ai ragazzi, fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT.
VII. Le parti si danno reciprocamente atto di avere definito, allo stato, e con il rigoroso rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici per quanto innanzi scritto;
VI. Spese legali integralmente compensate in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, giusti provvedimenti di ammissione che si offrono in atti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 72, P. II, S. A, Anno 2002) per
2 le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4615/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VAL PLATANI N.6, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SEMINARA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLE CROCI, N 2 G, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BONANNO GIULIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 3 ottobre 2025; (matrimonio celebrato in PALERMO, il 20/07/2002).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
II. I figli dei coniugi sono entrambi maggiorenni. è oggi CP_1 economicamente autosufficiente. ancora va a scuola. Per_1
III. I figli, essendo ormai maggiorenni, decideranno liberamente come gestire i rapporti con i genitori.
IV. La casa familiare, di proprietà del sig. rimarrà assegnata Parte_2 allo stesso che si farà carico di ogni onere alla stessa connesso.
VI. I coniugi, entrambi disoccupati, non prevedono il versamento di alcun assegno reciproco. Per quanto attiene al mantenimento della prole, i coniugi sono concordi nel prevedere un assegno, in capo ad entrambi per entrambi i figli, di euro 100,00 ciascuno, che verseranno mensilmente su una carta prepagata intestata ai ragazzi, fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT.
VII. Le parti si danno reciprocamente atto di avere definito, allo stato, e con il rigoroso rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici per quanto innanzi scritto;
VI. Spese legali integralmente compensate in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, giusti provvedimenti di ammissione che si offrono in atti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 72, P. II, S. A, Anno 2002) per
2 le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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