Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/04/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 10/04/2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter,
c.p.c. visto la propria ordinanza del 25/01/2025; lette le note autorizzate depositate in data 23/4/2025 da parte attrice;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3326 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. e - Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , elettivamente domiciliati in via dei Mille n. 25 - Latina, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giacomo Orsini, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA e per essa Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria C.F./P.IVA ; Parte_3 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
7, lett. h) del D.L. 18/2020, e rinunciando sin d'ora ad eventuali contestazioni circa le modalità di svolgimento dell'udienza figurata, in ossequio al provvedimento del
06.12.2022, contenente disposizioni per lo svolgimento dell'udienza del 01 febbraio
2024 si depositano le presenti note di trattazione scritta. Questa difesa si riporta all'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 cpc comma 1 e 2 chiedendone l'integrale accoglimento. Non essendosi la controparte costituita in giudizio si chiede che la causa venga decisa rinunciando ai termini per le memorie conclusionali. Con il favore delle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. e Pt_2
624 c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 25/7/2024, con cui la
[...] ha intimato il pagamento della somma di € 128.344,07, Controparte_1
comprensiva di interessi e spese.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto che con il precetto la
[...]
e per essa la mandataria ha dichiarato di essere Controparte_1 Parte_3
creditrice nei loro confronti, della somma indicata, in virtù del decreto ingiuntivo n.
107 del 2000, relativo all'importo di € 67.139,40 (già lire 130.000.000) emesso nei confronti degli opponenti in qualità di garanti, dal Tribunale civile di Velletri, Sez. distaccata di AL AL, in data 27/3/2000, depositato il 28/3/2000, notificato il
19/5/2000, non opposto e dichiarato esecutivo con formula rilasciata il 3/10/2000.
A sostegno dell'opposizione e della contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, gli attori hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del credito intimato;
hanno rilevato la mancanza di prova delle dedotte cessioni di credito che legittimerebbero la creditrice precettante;
hanno quindi contestato la mancata notifica del decreto ingiuntivo e dedotto, in ogni caso, l'indeterminatezza degli importi richiesti in precetto per la mancata specificazione dei criteri di determinazione degli interessi moratori computati. Confermata l'udienza per la comparizione delle parti e la trattazione del processo con decreto dell'8/12/2024 la società convenuta, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Nelle more del giudizio, con ordinanza del 25/1/2025, il giudice ha accolto l'istanza di sospensione del titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto e rimesso alla decisione di merito la liquidazione delle spese di lite, ed è stata, altresì, fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del
10/4/2025, contestualmente sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.
Con ordinanza del 10/4/2025 il g.i., ha assegnato nuovo termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritualmente depositate da parte attrice il
23/472025 e con le quali gli opponenti hanno insistito per l'accoglimento dell'opposizione.
Con successiva ordinanza del 29/4/2025, il g.i. si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Gli opponenti hanno agito in opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e
624 c.p.c.
A tal proposito occorre rilevare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di esecuzione forzata secondo cui “l'opposizione a precetto con la quale deduce che una tra le somme chieste nell'atto di precetto in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione all'esecuzione, in quanto con essa la parte contesta, sia pure entro questi limiti, il diritto a procedere ad esecuzione forzata” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 3/06/2015, n. 11494)
Nel caso di specie, gli attori con l'opposizione hanno inteso eccepire l'esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, tra cui l'intervenuta prescrizione tra la notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'intimazione, pertanto hanno correttamente instaurato l'azione di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c..
3. L'opposizione è fondata e deve essere pertanto accolta.
In particolare, risulta fondato il primo motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione del diritto di cui al titolo esecutivo. Il precetto opposto si fonda infatti su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n. 107/2000 emesso dal Tribunale di
Velletri, Sez. distaccata di AL AL, dichiarato esecutivo con formula rilasciata il 3/10/2000, con il quale gli opponenti sono stati condannati al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 67.139,40.
Secondo il disposto di cui all'art. 2953 c.c. “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Dalla disposizione in esame consegue che se il titolare del diritto ha proposto azione nel termine di prescrizione previsto ex lege ed è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato in virtù dell'art. 324 c.p.c., l'azione diretta all'esecuzione del giudicato medesimo è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Si chiarisce che “la sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere "di condanna", come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato, l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento.” (Cass. civ., 26/01/2017, n. 2003).
Come ribadito in un recente arresto della Corte di legittimità “il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass. civ. ord., 18/7/2018, n. 19113, richiamate Cass. civ., 11/05/2010, n. 11360; e Cass. civ., 24/03/2006, n. 6628).
3.1 Nel caso di specie, in relazione a quanto si desume dallo stesso atto di precetto notificato agli attori, il Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di AL AL ha ingiunto ai signori e il pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di € 67.139,40 (già 130.000.000 di lire), oltre interessi e spese;
il decreto ingiuntivo n. 107/2000, emesso il 23/7/2000, è stato notificato agli opponenti il
19/5/2000 e non risulta opposto;
esso dunque è divenuto definitivo allo scadere del quarantesimo giorno stabilito per l'opposizione dal codice di rito.
Risulta, dunque, fondata l'opposizione inerente al decorso del termine decennale di prescrizione del credito fatto valere con il titolo giudiziale atteso che tra la scadenza dei termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo che costituisce il titolo giudiziale azionato e la notifica del precetto (del 25/7/2024) risulta trascorso un termine ultradecennale.
Occorre, inoltre, chiarire che il decorso del termine di prescrizione del titolo esecutivo ha comportato l'estinzione del credito oggetto di precetto per cui l'accoglimento dell'opposizione deriva dalla circostanza che gli opponenti sarebbero altrimenti soggetti ad una procedura esecutiva per il recupero di un credito non più esigibile.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi dedotti nell'atto introduttivo.
4. L'opposizione al precetto proposta da e va Parte_1 Parte_2
dunque accolta e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 in relazione all'ammontare del credito precettato, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non è stata espletata), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione al precetto notificato a e Parte_1 [...] da il 24/07/2025 e per l'effetto dichiara Pt_2 Controparte_1
l'inefficacia del medesimo precetto per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di e che liquida in € 784,00 per esborsi ed € Parte_1 Parte_2
4.216,50 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa (distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario)
Latina, 30/4/2025
Il giudice
Luca Venditto