CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2023, n. 21420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21420 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UN AU nato a [...] il [...] TROMBETTA ADA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN IFATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16 marzo 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Roma datata 18-11-2021 che aveva condannato MB AD alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 624, 615 ter, 493 ter e, riqualificato il reato di ricettazione contestato a IA UD in quello di cui all'art. 493 ter cod.pen., rideterminava la pena allo stesso inflitta in anni 1, mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
l'Avv.to Ghelardini per NG deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla riqualificazione del reato contestato al capo f) della rubrica poiché non era stato dimostrato quale condotta concorsuale avesse posto in essere l'imputato per l'ottenimento dei dati della carta di credito e mancava qualsiasi indicazione dell'elemento soggettivo;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21420 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 15/03/2023 . - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto. alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 1.3 Lo stesso Avv.to Ghelardini nell'interesse della MB deduceva difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per i diversi reati di cui agli artt. 624, 615 ter e 493 ter cod.pen. posto che la motivazione era stata basata su mere congetture;
si lamentava poi, all'interno dello stesso motivo, l'omessa concessione delle attenuanti generiche. Con un secondo ricorso dell'Avv.to Tania, sempre nell'interesse della MB, si deduceva con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. motivazione apparente quanto alla commisurazione della pena in misura eccessiva nonchè in relazione alla negazione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Tutti i motivi proposti appaiono o dedotti in difetto di interesse ovvero manifestamente infondati ed i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Quanto alla doglianza avanzata nell'interesse del NG va dedotto come la stessa appaia proposta in difetto di interesse posto che, a fronte dell'avvenuta riqualificazione del fatto nei termini meno gravi di cui all'art. 493 ter codipen., il ricorrente prospetta l'avvenuta consumazione di altra condotta, consistita nella ricezione di una ingente somma di denaro senza alcuna causale, che determinerebbe proprio la condanna per un reatc più grave quale l'ipotesi prevista e punita dal citato art. 648 cod.pen.. In ogni caso non sussiste il lamentato vizio di motivazione posto che il giudice di appello non ha omesso di motivare circa gli elementi indicativi della piena partecipazione al fatto del NG e della consapevolezza della illiceità della condotta in capo allo stesso, segnalando l'esistenza di rapporti tra il medesimo e la MB che lo dovevano fare ritenere artefice dell'operazione sin dall'origine nonché l'assenza di qualsiasi lecita causale per il pagamento dell'importo certamente considerevole. Ne consegue che le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.2 Quanto ai motivi avanzati nell'interesse della MB e relativi all'affermazione di responsabilità va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini 2 inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a for damento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantonneno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputata che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico della ricorrente è costituito dall'ampio materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari ed utilizzabile per la scelta del rito abbreviato che dava conto delle condotte di appropriazione delle carte bancomat e di sottrazione illecita delle somme attraverso vari prelievi ed operazioni compiute dalla MB. Le conclusioni circa la responsabilità della ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. 2.3 Quanto a tutti i motivi in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena avanzati nell'interesse di entrambi va rammentato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, Rv. 229768 - 01). Inoltre la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, úl aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142 - 01). E nel caso in esame il riferimento alla negativa personalità del NG ed alla reiterazione delle condotte da parte della MB appare avere più che adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche mentre le pene appaiono determinate per entrambi gli imputati in misura prossima ai minimi edittali. 3 'IL CONSIGLI rA " a ip P d 1AAJ L'avvenuta . declaratoria di inammissibilità dei ricorsi determina l'irrileyanza della improcedibilità per difetto di querela di alcuno dei reati contestati alla MB come introdotta dal D.Lvo 150/2022; invero al proposito va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite stabilito in occasione di una precedente riforma in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551 - 01). L'applicazione del sopra indicato principio comporta affermare che in caso di inammissibilità del ricorso la trasformazione del reato per cui si procede da procedibile d'ufficio a procedibile a querela ex D.Lvo 150/2022 non comporta l'obbligo di assumere alcuna statuizione favorevole per il ricorrente stante l'interruzione del rapporto processuale alla data di proposizione dell'impugnazione antecedente nel caso in esame l'entrata in vigore della riforma. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 15 marzo 2023 IL PRESIDENTE
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN IFATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16 marzo 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Roma datata 18-11-2021 che aveva condannato MB AD alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 624, 615 ter, 493 ter e, riqualificato il reato di ricettazione contestato a IA UD in quello di cui all'art. 493 ter cod.pen., rideterminava la pena allo stesso inflitta in anni 1, mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
l'Avv.to Ghelardini per NG deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla riqualificazione del reato contestato al capo f) della rubrica poiché non era stato dimostrato quale condotta concorsuale avesse posto in essere l'imputato per l'ottenimento dei dati della carta di credito e mancava qualsiasi indicazione dell'elemento soggettivo;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21420 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 15/03/2023 . - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto. alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 1.3 Lo stesso Avv.to Ghelardini nell'interesse della MB deduceva difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per i diversi reati di cui agli artt. 624, 615 ter e 493 ter cod.pen. posto che la motivazione era stata basata su mere congetture;
si lamentava poi, all'interno dello stesso motivo, l'omessa concessione delle attenuanti generiche. Con un secondo ricorso dell'Avv.to Tania, sempre nell'interesse della MB, si deduceva con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. motivazione apparente quanto alla commisurazione della pena in misura eccessiva nonchè in relazione alla negazione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Tutti i motivi proposti appaiono o dedotti in difetto di interesse ovvero manifestamente infondati ed i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Quanto alla doglianza avanzata nell'interesse del NG va dedotto come la stessa appaia proposta in difetto di interesse posto che, a fronte dell'avvenuta riqualificazione del fatto nei termini meno gravi di cui all'art. 493 ter codipen., il ricorrente prospetta l'avvenuta consumazione di altra condotta, consistita nella ricezione di una ingente somma di denaro senza alcuna causale, che determinerebbe proprio la condanna per un reatc più grave quale l'ipotesi prevista e punita dal citato art. 648 cod.pen.. In ogni caso non sussiste il lamentato vizio di motivazione posto che il giudice di appello non ha omesso di motivare circa gli elementi indicativi della piena partecipazione al fatto del NG e della consapevolezza della illiceità della condotta in capo allo stesso, segnalando l'esistenza di rapporti tra il medesimo e la MB che lo dovevano fare ritenere artefice dell'operazione sin dall'origine nonché l'assenza di qualsiasi lecita causale per il pagamento dell'importo certamente considerevole. Ne consegue che le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.2 Quanto ai motivi avanzati nell'interesse della MB e relativi all'affermazione di responsabilità va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini 2 inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a for damento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantonneno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputata che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico della ricorrente è costituito dall'ampio materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari ed utilizzabile per la scelta del rito abbreviato che dava conto delle condotte di appropriazione delle carte bancomat e di sottrazione illecita delle somme attraverso vari prelievi ed operazioni compiute dalla MB. Le conclusioni circa la responsabilità della ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. 2.3 Quanto a tutti i motivi in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena avanzati nell'interesse di entrambi va rammentato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, Rv. 229768 - 01). Inoltre la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, úl aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142 - 01). E nel caso in esame il riferimento alla negativa personalità del NG ed alla reiterazione delle condotte da parte della MB appare avere più che adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche mentre le pene appaiono determinate per entrambi gli imputati in misura prossima ai minimi edittali. 3 'IL CONSIGLI rA " a ip P d 1AAJ L'avvenuta . declaratoria di inammissibilità dei ricorsi determina l'irrileyanza della improcedibilità per difetto di querela di alcuno dei reati contestati alla MB come introdotta dal D.Lvo 150/2022; invero al proposito va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite stabilito in occasione di una precedente riforma in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551 - 01). L'applicazione del sopra indicato principio comporta affermare che in caso di inammissibilità del ricorso la trasformazione del reato per cui si procede da procedibile d'ufficio a procedibile a querela ex D.Lvo 150/2022 non comporta l'obbligo di assumere alcuna statuizione favorevole per il ricorrente stante l'interruzione del rapporto processuale alla data di proposizione dell'impugnazione antecedente nel caso in esame l'entrata in vigore della riforma. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 15 marzo 2023 IL PRESIDENTE