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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6525/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria Email_2elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Roma Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso Comune di Cariati - Tributi 87062 Cariati CS Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008732032000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008732032000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti - Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato alle controparti con pec del 6/10/2024 e depositato a questa CGT il 7/10/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420249008732032000 del 23/4/2024, notificata il 10/9/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto della Regione Calabria e del Comune di Cariati, con richiesta di tot. € 834,24; somma che, per come riportato nella Intimazione richiamata, era già stata richiesta con la Cartella di Pagamento n 034202100176018650, notif. il 27/9/2022 per Tassa Auto (2016) e TARI (2020.
Nel ricorso, viene, invece, chiesto l'annullamento della Intimazione di cui sopra, eccependo, in sintesi, la mancata notifica della Cartella presupposta e degli Avvisi di Accertamento, con conseguente prescrizione dei crediti riportati ed intervenuta decadenza alla riscossione degli stessi.
Difensore_3Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente dott. , con “controdeduzioni” del 15/5/2024 eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso, perché proposto tardivamente, in quanto, a suo parere, la parte ricorrente non avrebbe fornito la prova della data di avvenuta notifica dell'atto opposto: Aggiunge che il ricorso è, comunque, da dichiarare inammissibile, in quanto, sempre a suo parere, lo stesso è stato
“depositato” a questa CGT oltre il termine previsto (trenta giorni), decorrente dalla proposizione alle controparti. Demanda, quindi, alle difese dell' AdER la prova dell'avvenuta notifica della Cartella presupposta e/o di altri “previ atti”. Precisa, fra l'altro, il corretto operato della Regione Calabria, ente impositore, avendo la stessa adempiuto tempestivamente agli atti di propria competenza ed, in particolare l'emissione e la notifica dell'Avviso di Accertamento. Aggiunge che il termine di “prescrizione” (post notifica Cartella) per la tassa auto è quello decennale (!), non applicandosi l'art. 2953 c.c. e che, perciò, nel caso in esame, non sarebbe, in ogni caso, maturato alcun termine di prescrizione e/o decadenza, anche per la intervenuta sospensione dei relativi termini per il Covid-19. Cita copiosa giurisprudenza.
Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, con controdeduzioni dell'11/12/2024, eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni di controparte che afferiscono all'esclusivo operato degli Enti impositori. Afferma poi l'avvenuta regolare notifica (in data della Cartella presupposta e non opposta dalla parte ricorrente, Chiede quindi che vengano dichiarate inammissibili tutte le questioni che afferenti gli atti presupposti (merito) andavano sollevate in sede di opposizione agli stessi, invece ormai definitivi. Rigetta infine la prescrizione/decadenza, invocata dalla parte ricorrente, perché infondata.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte rigetta l'eccezione sollevata dal difensore della Regione Calabria sulla richiesta di (presunta) inammissibilità del ricorso per la tardiva proposizione/notifica dello stesso alle controparti (ex art. 21 del D. Lvo n. 546/92), stante la mancata prova sulla effettiva data di ricezione/di notifica dell'atto opposto, che la stessa parte resistente assume dovere essere a carico del contribuente. A parere di questo giudicante la eccezione in questione, è infondata e, quindi, non merita di essere accolta. In verità, solo una parte (ormai minoritaria) della giurisprudenza ritiene che è (sempre) il ricorrente (ai fini della prova sulla tempestività del ricorso) a dovere provare la data effettiva della ricezione/notifica dell'atto impugnato, mentre altra giurisprudenza (prevalente), a cui questo giudicante aderisce, ritiene che, più correttamente, l'onere della prova della notifica dell'atto opposto, deve ricadere sul soggetto che, in buona sostanza, vuole (per qualsiasi ragione) fare valere in giudizio la suddetta circostanza (data notifica atto impugnato). Infatti è principio consolidato che “chi vuole fare valere un diritto e una circostanza in giudizio, ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono le fondamenta” (art. 2697 c.c.). Inoltre, sempre su questo punto, corrisponde al vero che la maggior parte della “documentazione”, idonea a provare l'avvenuta regolare notifica di un atto (quali ad es. copia AA/RR, CAD, CAT, affissione Albo comunale, ricevuta ricezione addetto, avviso/dichiarazioni messo notificatore, ecc.), è nell'esclusivo possesso del soggetto notificatore dell'atto (impositivo) opposto (ente impositore, agente della riscossione, concessionario) e non del contribuente-destinatario dell'atto stesso. Ritenere, quindi, che sia quest'ultimo a dovere (sempre) fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto a lui stesso destinato è, a parere di questa Corte, anche un'anomala inversione dell'onere della prova, che nessuna norma prevede e/o consenta. Parimenti, l'onere di provare la data di avvenuta notifica/ricezione dell'atto opposto (o la regolarità della stessa) graverà sul contribuente, solo nel caso in cui è lo stesso che ne eccepisca la nullità, la irregolarità e/o la tardività della notifica. Onere che lo stesso destinatario dell'atto notificato, potrà/dovrà assolvere attraverso gli strumenti posti a disposizione anche dal notificante (tracciabilità della spedizione, pec, attestazioni Servizio Poste Italiane, ecc.). Inoltre, a parere di questo giudice, si ritiene legittimo che lo stesso contribuente-destinatario dell'atto notificato, qualora ne abbia interesse, possa richiedere al soggetto notificatore di produrre in giudizio quella documentazione che è nell' esclusivo possesso dello stesso (quali ad es. copia AA/RR, CAD, affissione Albo comunale, comunicazioni e dichiarazioni messo notificatore, ecc.), onde poterne verificare la validità e la legittimità. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'eccezione della parte resistente (inammissibilità del ricorso per -presunta- tardiva proposizione dello stesso, in assenza di prova sulla data di notifica dell'atto impugnato) deve essere rigettata, perché infondata. In altri termini, anche nel caso in esame, spettava, quindi, alla parte resistente eccepente (e che, fra l'altro, è, spesso, lo stesso soggetto, che ha curato la notifica) fornire la prova sulla effettiva data di notifica dell'atto opposto e, di conseguenza, della eccepita (ma non provata) tardività della proposizione del ricorso. Inoltre nel caso in esame, la parte ricorrente ha anche fornita la prova della ricezione dell'atto opposto, allegando l'esito del servizio “Cerca la spedizione”. La parte resistente, anche in questo giudizio, continua, invece, a preferire la strada della insinuazione su (presunti) vizi, senza, però, darne prova (ex art. 2697 c.c.), ricorrendo ad una anomala “inversione dell'onere della prova”, del tutto illegittima. Per le stesse ragioni appena esposte, deve essere pure respinta l'altra eccezione, sollevata sempre dalla Regione Calabria, sull'altra (presunta) inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso sarebbe stato depositato a questa CGT oltre il termine di trenta giorni dalla data di proposizione/notifica alle controparti, così come dispone l'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92. Inammissibilità che, nel caso in esame, non è stata (e non poteva essere) provata, perchè comunque infondata e pretestuosa. Infatti, per come facilmente si desume dagli atti disponibili (per tabulas) anche dalla Regione Calabria, dalla data di notifica del ricorso alle controparti (pec del 6/10/2024) alla data del suo deposito (7/10/2024), è intercorso un solo giorno. In definitiva, anche per questa eccezione, pur gravando sulla stessa, la difesa della Regione Calabria, non solo non fornisce alcuna prova, ma (nonostante la puntigliosità riscontrata, spesso, nei confronti delle altri parti in causa) dimostra, nel proporre tale eccezione, quantomeno poco rigore professionale (nella verifica degli atti e di dati conosciuti) ed anche, una certa superficialità e strumentalità, dal momento che, pur in possesso (ed a conoscenza) delle date di cui sopra, preferisce insinuare il dubbio o il discredito sull'operato della controparte, a dispetto pure degli stessi principi sul giusto processo e sulla correttezza reciproca fra le parti e nei confronti del giudice.
Passando, ora, all'esame del ricorso, lo stesso è infondato e deve essere rigettato.
Va, innanzitutto, rigettata, perché inammissibile ed infondata, l'eccezione relativa alla (presunta) intervenuta prescrizione del credito preteso e che, a parere del ricorrente, sarebbe già maturata al momento della notifica della Cartella di Pagamento, prodromica all'Intimazione oggi opposta. In effetti, il concessionario ha fornito in atti la prova documentale (copia A/R: con consegna a familiare) sulla intervenuta notifica della Cartella (il 27/9/2022), prodromica alla Intimazione oggi opposta. Eccezione neanche più contestata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 546/92, in questo giudizio vanno dichiarate inammissibili tutte quelle eccezioni (compresa la prescrizione pre-Cartella), perchè afferenti gli atti presupposti, quando questi (come nel caso in esame), regolarmente notificati e, seppure autonomamente impugnabili, non sono stati opposti dal contribuente: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” (art. 19 c. 3, cit). In particolare, l'eccezione di intervenuta prescrizione prima della notifica della relativa Cartella, andava, quindi, eccepita impugnando la stessa, che, invece, non opposta è divenuta definitiva in uno con la pretesa tributaria in essa reclamata. La relativa eccezione, quindi, va dichiarata inammissibile in questo giudizio, che, come detto, riguarda altro atto impositivo (intimazione di Pagamento), impugnabile solo per (eventuali) “vizi propri” (art. 19 u.c., cit.). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, avendo pure la Regione Calabria dato la prova dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'Avviso di Accertamento, in data 21/10/19, la notifica della Cartella, avvenuta entro i tre anni, è da considerare pure tempestiva.
Parimenti, nessuna prescrizione “post notifica della Cartella” risulta, di fatto, maturata nel caso in esame. In realtà, per come già detto, risulta in atti che la prodromica Cartella di Pagamento è stata notificata il 27/9/2022, per cui l'Intimazione opposta, notificata il 10/9/2024 (entro due anni!), è oltremodo tempestiva. E ciò a prescindere anche dalla “sospensione” dei termini, disposta dalle norme emanate per l'emergenza sanitaria del Covid-19 (art. 68 del d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii.).
In conclusione, il ricorso è infondato e illegittimo, perciò va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuna delle parti resistenti costituite, in € 180,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti, con distrazione delle stesse a favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6525/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria Email_2elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Roma Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso Comune di Cariati - Tributi 87062 Cariati CS Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008732032000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008732032000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti - Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato alle controparti con pec del 6/10/2024 e depositato a questa CGT il 7/10/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420249008732032000 del 23/4/2024, notificata il 10/9/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto della Regione Calabria e del Comune di Cariati, con richiesta di tot. € 834,24; somma che, per come riportato nella Intimazione richiamata, era già stata richiesta con la Cartella di Pagamento n 034202100176018650, notif. il 27/9/2022 per Tassa Auto (2016) e TARI (2020.
Nel ricorso, viene, invece, chiesto l'annullamento della Intimazione di cui sopra, eccependo, in sintesi, la mancata notifica della Cartella presupposta e degli Avvisi di Accertamento, con conseguente prescrizione dei crediti riportati ed intervenuta decadenza alla riscossione degli stessi.
Difensore_3Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente dott. , con “controdeduzioni” del 15/5/2024 eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso, perché proposto tardivamente, in quanto, a suo parere, la parte ricorrente non avrebbe fornito la prova della data di avvenuta notifica dell'atto opposto: Aggiunge che il ricorso è, comunque, da dichiarare inammissibile, in quanto, sempre a suo parere, lo stesso è stato
“depositato” a questa CGT oltre il termine previsto (trenta giorni), decorrente dalla proposizione alle controparti. Demanda, quindi, alle difese dell' AdER la prova dell'avvenuta notifica della Cartella presupposta e/o di altri “previ atti”. Precisa, fra l'altro, il corretto operato della Regione Calabria, ente impositore, avendo la stessa adempiuto tempestivamente agli atti di propria competenza ed, in particolare l'emissione e la notifica dell'Avviso di Accertamento. Aggiunge che il termine di “prescrizione” (post notifica Cartella) per la tassa auto è quello decennale (!), non applicandosi l'art. 2953 c.c. e che, perciò, nel caso in esame, non sarebbe, in ogni caso, maturato alcun termine di prescrizione e/o decadenza, anche per la intervenuta sospensione dei relativi termini per il Covid-19. Cita copiosa giurisprudenza.
Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, con controdeduzioni dell'11/12/2024, eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni di controparte che afferiscono all'esclusivo operato degli Enti impositori. Afferma poi l'avvenuta regolare notifica (in data della Cartella presupposta e non opposta dalla parte ricorrente, Chiede quindi che vengano dichiarate inammissibili tutte le questioni che afferenti gli atti presupposti (merito) andavano sollevate in sede di opposizione agli stessi, invece ormai definitivi. Rigetta infine la prescrizione/decadenza, invocata dalla parte ricorrente, perché infondata.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte rigetta l'eccezione sollevata dal difensore della Regione Calabria sulla richiesta di (presunta) inammissibilità del ricorso per la tardiva proposizione/notifica dello stesso alle controparti (ex art. 21 del D. Lvo n. 546/92), stante la mancata prova sulla effettiva data di ricezione/di notifica dell'atto opposto, che la stessa parte resistente assume dovere essere a carico del contribuente. A parere di questo giudicante la eccezione in questione, è infondata e, quindi, non merita di essere accolta. In verità, solo una parte (ormai minoritaria) della giurisprudenza ritiene che è (sempre) il ricorrente (ai fini della prova sulla tempestività del ricorso) a dovere provare la data effettiva della ricezione/notifica dell'atto impugnato, mentre altra giurisprudenza (prevalente), a cui questo giudicante aderisce, ritiene che, più correttamente, l'onere della prova della notifica dell'atto opposto, deve ricadere sul soggetto che, in buona sostanza, vuole (per qualsiasi ragione) fare valere in giudizio la suddetta circostanza (data notifica atto impugnato). Infatti è principio consolidato che “chi vuole fare valere un diritto e una circostanza in giudizio, ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono le fondamenta” (art. 2697 c.c.). Inoltre, sempre su questo punto, corrisponde al vero che la maggior parte della “documentazione”, idonea a provare l'avvenuta regolare notifica di un atto (quali ad es. copia AA/RR, CAD, CAT, affissione Albo comunale, ricevuta ricezione addetto, avviso/dichiarazioni messo notificatore, ecc.), è nell'esclusivo possesso del soggetto notificatore dell'atto (impositivo) opposto (ente impositore, agente della riscossione, concessionario) e non del contribuente-destinatario dell'atto stesso. Ritenere, quindi, che sia quest'ultimo a dovere (sempre) fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto a lui stesso destinato è, a parere di questa Corte, anche un'anomala inversione dell'onere della prova, che nessuna norma prevede e/o consenta. Parimenti, l'onere di provare la data di avvenuta notifica/ricezione dell'atto opposto (o la regolarità della stessa) graverà sul contribuente, solo nel caso in cui è lo stesso che ne eccepisca la nullità, la irregolarità e/o la tardività della notifica. Onere che lo stesso destinatario dell'atto notificato, potrà/dovrà assolvere attraverso gli strumenti posti a disposizione anche dal notificante (tracciabilità della spedizione, pec, attestazioni Servizio Poste Italiane, ecc.). Inoltre, a parere di questo giudice, si ritiene legittimo che lo stesso contribuente-destinatario dell'atto notificato, qualora ne abbia interesse, possa richiedere al soggetto notificatore di produrre in giudizio quella documentazione che è nell' esclusivo possesso dello stesso (quali ad es. copia AA/RR, CAD, affissione Albo comunale, comunicazioni e dichiarazioni messo notificatore, ecc.), onde poterne verificare la validità e la legittimità. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'eccezione della parte resistente (inammissibilità del ricorso per -presunta- tardiva proposizione dello stesso, in assenza di prova sulla data di notifica dell'atto impugnato) deve essere rigettata, perché infondata. In altri termini, anche nel caso in esame, spettava, quindi, alla parte resistente eccepente (e che, fra l'altro, è, spesso, lo stesso soggetto, che ha curato la notifica) fornire la prova sulla effettiva data di notifica dell'atto opposto e, di conseguenza, della eccepita (ma non provata) tardività della proposizione del ricorso. Inoltre nel caso in esame, la parte ricorrente ha anche fornita la prova della ricezione dell'atto opposto, allegando l'esito del servizio “Cerca la spedizione”. La parte resistente, anche in questo giudizio, continua, invece, a preferire la strada della insinuazione su (presunti) vizi, senza, però, darne prova (ex art. 2697 c.c.), ricorrendo ad una anomala “inversione dell'onere della prova”, del tutto illegittima. Per le stesse ragioni appena esposte, deve essere pure respinta l'altra eccezione, sollevata sempre dalla Regione Calabria, sull'altra (presunta) inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso sarebbe stato depositato a questa CGT oltre il termine di trenta giorni dalla data di proposizione/notifica alle controparti, così come dispone l'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92. Inammissibilità che, nel caso in esame, non è stata (e non poteva essere) provata, perchè comunque infondata e pretestuosa. Infatti, per come facilmente si desume dagli atti disponibili (per tabulas) anche dalla Regione Calabria, dalla data di notifica del ricorso alle controparti (pec del 6/10/2024) alla data del suo deposito (7/10/2024), è intercorso un solo giorno. In definitiva, anche per questa eccezione, pur gravando sulla stessa, la difesa della Regione Calabria, non solo non fornisce alcuna prova, ma (nonostante la puntigliosità riscontrata, spesso, nei confronti delle altri parti in causa) dimostra, nel proporre tale eccezione, quantomeno poco rigore professionale (nella verifica degli atti e di dati conosciuti) ed anche, una certa superficialità e strumentalità, dal momento che, pur in possesso (ed a conoscenza) delle date di cui sopra, preferisce insinuare il dubbio o il discredito sull'operato della controparte, a dispetto pure degli stessi principi sul giusto processo e sulla correttezza reciproca fra le parti e nei confronti del giudice.
Passando, ora, all'esame del ricorso, lo stesso è infondato e deve essere rigettato.
Va, innanzitutto, rigettata, perché inammissibile ed infondata, l'eccezione relativa alla (presunta) intervenuta prescrizione del credito preteso e che, a parere del ricorrente, sarebbe già maturata al momento della notifica della Cartella di Pagamento, prodromica all'Intimazione oggi opposta. In effetti, il concessionario ha fornito in atti la prova documentale (copia A/R: con consegna a familiare) sulla intervenuta notifica della Cartella (il 27/9/2022), prodromica alla Intimazione oggi opposta. Eccezione neanche più contestata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 546/92, in questo giudizio vanno dichiarate inammissibili tutte quelle eccezioni (compresa la prescrizione pre-Cartella), perchè afferenti gli atti presupposti, quando questi (come nel caso in esame), regolarmente notificati e, seppure autonomamente impugnabili, non sono stati opposti dal contribuente: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” (art. 19 c. 3, cit). In particolare, l'eccezione di intervenuta prescrizione prima della notifica della relativa Cartella, andava, quindi, eccepita impugnando la stessa, che, invece, non opposta è divenuta definitiva in uno con la pretesa tributaria in essa reclamata. La relativa eccezione, quindi, va dichiarata inammissibile in questo giudizio, che, come detto, riguarda altro atto impositivo (intimazione di Pagamento), impugnabile solo per (eventuali) “vizi propri” (art. 19 u.c., cit.). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, avendo pure la Regione Calabria dato la prova dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'Avviso di Accertamento, in data 21/10/19, la notifica della Cartella, avvenuta entro i tre anni, è da considerare pure tempestiva.
Parimenti, nessuna prescrizione “post notifica della Cartella” risulta, di fatto, maturata nel caso in esame. In realtà, per come già detto, risulta in atti che la prodromica Cartella di Pagamento è stata notificata il 27/9/2022, per cui l'Intimazione opposta, notificata il 10/9/2024 (entro due anni!), è oltremodo tempestiva. E ciò a prescindere anche dalla “sospensione” dei termini, disposta dalle norme emanate per l'emergenza sanitaria del Covid-19 (art. 68 del d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii.).
In conclusione, il ricorso è infondato e illegittimo, perciò va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuna delle parti resistenti costituite, in € 180,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti, con distrazione delle stesse a favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva