Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1281/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1281 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Luigi Cafaro presso il cui studio Vallo della Lucania, in via
G. Murat 34, elettivamente domicilia;
ricorrente
contro
( ) rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Merola Vito presso il cui studio in Vallo della Lucania - SA, via Luigi Rinaldi, 8 elettivamente domicilia;
resistente
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente la signora come da nota depositata in data Parte_1
22.10.2024 qui da intendersi integralmente richiamata. Per parte resistente il signor come da nota depositata in data 23.10.2024 qui da Controparte_1 intendersi integralmente richiamata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, l'odierna parte ricorrente, la signora
, adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 27.06.2015 con l'odierno resistente, il sig. CP_1
che dalla loro unione nascevano due figli, (nata in [...] il [...])
[...] Per_1
e (nato in [...], il [...]); che l'ultima residenza comune Per_2 del suddetto nucleo familiare è da individuarsi in Vallo della Lucania, alla via
Pietrocono Di Lorenzo civ. 1; che il rapporto coniugale nato sotto i migliori auspici con il tempo si deteriorava per esclusiva colpa dell'odierno resistente, il quale teneva comportamenti prevaricatori, nonché di forte insofferenza verso i figli, a cui privava di partecipare a feste, arrivando a punirli severamente per sciocchezze;
che il nervosismo del sig. cresceva nel corso del tempo arrivando a minacciare CP_1 comportamenti autolesionistici anche dinanzi ai figli, costringendo la ricorrente a rifugiarsi presso i genitori in Salento e a porre fine alla convivenza. Tanto premesso, la ricorrente si determinava a chiedere la separazione con l'addebito a carico del resistente, con richiesta, quanto alle statuizioni accessorie, di affido condiviso dei minori e collocamento prevalente presso la madre a cui assegnare la casa coniugale, nonché la determinazione a carico del sig. di un Controparte_1 assegno di mantenimento complessivo mensile di €. 1.000,00 di cui €. 350,00 per ciascun figlio ed €. 300,00 per il mantenimento della ricorrente, allo stato disoccupata, stabilire a carico del sig. l'obbligo di versamento di €. 100 % CP_1 delle spese straordinarie oltre alla devoluzione del 100% per gli assegni familiari, oltre all'adozione di ogni altro provvedimento consequenziale e pertinente in favore della ricorrente e dei figli.
Fissata udienza di prima comparizione, si costituiva in data 16.10.2024 l'odierno resistente, il sig. , il quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto privo dei requisiti richiesti dall'art. 473 bis 12 c.p.c.; in ogni caso in via gradata, aderiva alla richiesta di separazione e alla richiesta di affido condiviso e collocamento dei figli minori presso la residenza familiare unitamente alla madre;
contestava invece la riconducibilità del fallimento del matrimonio alle sue condotte, denunciando l'infondatezza di quanto narrato dalla controparte circa i comportamenti che egli avrebbe tenuto nei confronti della moglie e dei figli. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di “dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per le ragioni ampiamente spiegate;
In via subordinata, nel merito:
1.Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
CP_1
2.Disporre l'affidamento condiviso, come per legge, dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3.Sancire, in ossequio al principio di bigenitorialità, la facoltà per il padre di vedere ed avere con sé i figli in qualunque momento, compatibilmente con le esigenze dei minori e della madre e, comunque, in maniera indicativa e minima, almeno tre giorni alla settimana, per 3 ore ed, alternativamente, di sabato dalle ore 15 alle 21 e/o domenica dalle ore 10 alle ore
16, nonché in periodi di volta in volta da concordare, tenuto sempre conto delle esigenze di ognuno;
il padre provvederà a recarsi a prendere i figli a scuola nei giorni trattenendoli presso di sé e seguendoli sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che si svolgeranno in dette giornate. Stabilire, nei giorni durante la settimana in cui il padre ha con se i figli stabilire un giorno a settimana in cui il padre può trattenere presso di se i figli per la notte e curare l'accompagno mattutino a scuola o presso la madre.
4. Stabilire che i suddetti figli minori trascorreranno, alternativamente negli anni, con il padre e con la madre, durante le festività natalizie, i giorni dal 23 al 27 dicembre in modo continuativo o, sempre continuativamente, dal 28 dicembre al 2 gennaio. Riguardo al periodo Pasquale, i minori trascorreranno con il padre, sempre alternativamente negli anni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo feriale estivo, i figli trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, o del mese in cui lo stesso godrà delle ferie compatibilmente con le proprie esigenze lavorative;
in tale ultimo caso, il periodo dovrà concordarsi tra i coniugi almeno due mesi prima.5.
Stabilire, che eventuali viaggi che comportino lo spostamento di uno dei genitori con
i figli fuori Regione, debbano essere oggetto di espresso avviso all'altro genitore;
6.
Determinare che per il Compleanno di ciascun figlio la festa sarà organizzata in comune;
in difetto di accordo, vige il criterio dell'alternanza annuale tra gli stessi genitori fra pranzo e cena;
con lo stesso criterio verranno gestite le altre ricorrenze dei figli (quali ad esempio, Comunione, Cresima);
7. Attribuire la casa coniugale in
Vallo della Lucania (SA), via Pietrocono Di Lorenzo, civ. 1, alla sig.ra Parte_1 collocataria dei figli minori di anni 8 e di anni 1 e 10 mesi.
8. Statuire Per_1 Per_2
a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile totale da Controparte_1 versare alla Sig.ra pari ad € 600,00 (seicento,00), ovvero euro € 300,00 per Pt_1 ciascun figlio.
9. Rigettare la richiesta della ricorrente ad ottenere un contributo a titolo di mantenimento personale per le ragioni ampiamente esposte.10. Stabilire a carico dei coniugi in pari misura (50% e 50%) il pagamento delle spese mediche, scolastiche, ludiche e straordinarie necessarie per i figli facendo riferimento al protocollo per in procedimenti in uso presso il Tribunale di Vallo o in mancanza presso del Tribunale di Milano o Roma.11. Stabilire che l'assegno unico e/o qualsiasi altro bonus ed emolumento simile siano devoluti ai coniugi in parti uguali come per legge. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Sentiti i coniugi presenti personalmente all'udienza del 15.2.2024, fallito ogni tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, fissava udienza per la decisione e discussione, preso atto dell'assenza di richieste probatorie. Con provvedimento reso in data 12.11.2024.
MOTIVAZIONE
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda principale volta alla dichiarazione della separazione giudiziale merita accoglimento.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni, costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente deve darsi atto che la signora vi ha rinunciato per cui Parte_1 il Tribunale nulla deve statuire in merito.
2. Sull'affido e collocamento dei figli minori
Dall'unione dei coniugi sono nati due figli , nata a [...], Parte_2 Per_1 il 05/12/2015 e , nato a [...], il [...]. Per_2
Si precisa che, in merito alla regolamentazione dell'affido e collocamento della prole, non sono emerse particolari carenze genitoriali in capo alle parti ed elementi di pregiudizio per i figli tale da dover derogare al criterio prevalente dell'affido condiviso, per cui i minori sono da affidarsi ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
E' appena il caso di precisare che le doglianze mosse nell'atto introduttivo dalla ricorrente, circa una “insofferenza” nutrita dal sig. nei confronti dei figli, CP_1 con allegazioni, invero, assai generiche e fumose, sono state fermamente contestate dallo stesso, e non hanno trovato conferma in nessuna allegazione probatoria e mal si conciliano, tra l'altro, con la domanda di affido condiviso. Del resto, la stessa signora sentita dal Giudice delegato in ordine alle Parte_1 suddette allegazioni ha confermato di volere un affido condiviso e di non nutrire alcuna perplessità sulle capacità genitoriali del marito (cfr. dichiarazioni rese in data 15.2.2024).
Deve, quindi, confermarsi quanto già statuito in fase di adozione di provvedimenti provvisori e urgenti.
Si precisa che il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, viene disciplinato nell'ottica di garantire pienamente il diritto dei minori alla bigenitorialità. Si ritiene che, stante il sensibile lasso di tempo trascorso, e il raggiungimento dell'età di tre anni del più piccolo, il calendario di visita può regolamentarsi, salva diversa valutazione da rimettere al prudente apprezzamento delle parti, in maniera analoga per entrambi i bambini e di estendere anche al piccolo Per_2 il pernotto.
Conformemente a quanto stabilito in sede di provvedimenti urgenti, si dispone quindi “salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sè i figli minori nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola sino alle 21:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche degli stessi;
i minori trascorreranno con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno
i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in mancanza di accordo per un festeggiamento congiunto – i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
la prole trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma”.
3. Sulla casa coniugale
Come è noto, la ratio della regola posta dall'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2013, n.
21334), pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. VI, 02/12/2015, n. 24473).
In linea di principio, quindi, qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà
(dell'assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà.
Nel caso di specie la casa familiare – sita in Vallo della Lucania alla via Pietrocono
Di Lorenzo, civ. 1, intestata a entrambi i genitori, va assegnata alla ricorrente per viverci con i figli, come del resto richiesto congiuntamente dalle parti non permanendo, quindi, anche su tale aspetto alcun contrasto anche successivamente all'adozione dei provvedimenti urgenti.
4. Sul mantenimento dei figli
Nessuna statuizione deve assumersi per il mantenimento della signora
[...] per avervi rinunciato, essendo sopravvenuta una sua occupazione Pt_1 lavorativa nel corso del presente giudizio.
Quanto, invece, alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
L'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati.
Si precisa che la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi
(art. 337 ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie è sinora emerso che: la ricorrente, di anni 40, ha iniziato recentemente un lavoro a tempo indeterminato percependo circa 1.500 euro mensili di cui ha allegato prova, circostanza che l'ha condotta alla rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento. Il resistente, anche egli di circa 40 anni, è infermiere, di cui risultano prodotte in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni.
Considerata la capacità lavorativa specifica del resistente e l'entità dei suoi introiti come emersi dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti– che ha sempre mantenuto il nucleo familiare con il proprio lavoro – e le esigenze dei minori di soli 8 e 3 anni va quantificato in euro 300,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre che dovrà anche contribuire, al 50% delle spese straordinarie.
Nella determinazione del predetto assegno, conformemente a quanto stabilito in sede di adozione di provvedimenti provvisori, non avendo invero, le difese mosso contestazioni in merito, si tiene in debito conto: della circostanza che il sig. CP_1 deve affrontare spese per la locazione di un immobile diverso;
che egli percepisce l'assegno unico mensile in assenza di accordo nella misura del 50%; delle esigenze della prole rapportate all'età; della circostanza documentata e non contestata della nuova occupazione della signora;
della rinuncia a Parte_1 un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Quanto alle spese di baby sitter emerge dalla lettura degli scritti difensivi conclusivi, un certo contrasto circa la riconducibilità nell'alveo delle spese ordinarie o straordinarie.
Sulle stesse è appena il caso di precisare che trattasi di spesa straordinaria da concordare, in quanto esigenza emersa successivamente alla separazione e non pregressa alla stessa.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, si chiarisce che il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Sugli assegni familiari
Per quanto riguarda gli assegni familiari va chiarito che essi non vanno ricompresi nell'assegno di mantenimento sopra determinato, ma seguono le regole di legge. In particolare, si ribadisce che la normativa in merito di assegno unico universale prevede: “l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”
( Legge del 01/04/2021 - N. 46). Per tali ragioni, si ritiene equo, che il predetto assegno sia riconosciuto nella misura del 50% atteso l'affidamento condiviso della prole in via provvisoria.
6. Sulle spese di lite
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma
I c.c.;
• Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 privilegiata presso la madre;
• Disciplina il diritto- dovere di frequentazione del padre con i figli nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Pt_1 euro 600,00 ( seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli (300 euro per ciascun figlio). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle Controparte_1 spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate;
• Compensa, per intero, le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salento (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 2, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2015).
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni