Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 31. (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico) 1. Dopo l' articolo 274 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Ar. 274-bis. - (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal
giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la
causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.
Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a se' in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188, 189.
In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189 al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).
Alla nullita' derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge, relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161 primo comma".
"Ar. 274-bis. - (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal
giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la
causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.
Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a se' in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188, 189.
In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189 al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).
Alla nullita' derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge, relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161 primo comma".
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1731Provvedimento: […] Tale conclusione non è imposta dalla disciplina dettata dall'art. 274 bis C.P.C. (introdotto con l'art. 31 della legge n. 353 del 1990 e vigente fino al 2 giugno 1999, data in cui si è verificato l'effetto abrogativo disposto dall'art. 67 del d. lg.vo n. 51 del 1998) perché la norma riguardava il rapporto tra i poteri decisori del giudice istruttore e del collegio mentre è pacifico che nella specie la decisione è stata adottata dal collegio. […]Leggi di più...
- fondamento·
- applicabilità·
- condizioni·
- domanda riconvenzionale·
- previsione della rimessione della causa davanti all'istruttore·
- applicabilità degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ·
- configurabilità·
- abrogazione implicita della previsione·
- disciplina ex artt. 55 e 81 della legge 26 novembre 1990 n. 353·
- derivante dalla violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento d'appello·
- necessità di nuova attività istruttoria·
- principio dell'unitarietà dell'impugnazione·
- giudizio rescissorio·
- esclusione·
- trattazione collegiale del giudizio