Articolo 12 della Legge 28 luglio 1960, n. 777
Articolo 11
Versione
10 agosto 1960
Art. 12.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 10 agosto 1960