Art. 12.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.