Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2022, proposto da -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore-OMISSIS-,-OMISSIS- in qualità di esercente la genitoriale sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Salazar, Stella Maria Vaticano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Istruzione Superiore Einaudi - Palmi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale R.Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione dell'alunno alla classe successiva emesso dal Consiglio di Classe in data 15.07.2022 e rilasciato in copia il 3.9.2022 nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti ivi compreso il provvedimento di non ammissione dell'alunno alla classe successiva emesso dal Consiglio di Classe in data 15.06.2022 e comunicato allo studente il 16.06.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Istruzione Superiore Einaudi - Palmi;
Vista la memoria depositata il 2 marzo 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. BI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha ritualmente notificato e depositato il ricorso all’esame, per gravare gli atti in epigrafe indicati;
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione, parimenti in epigrafe indicata;
Con ordinanza di questo T.A.R. n.-OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare, l’appello avverso tale ordinanza è stato rigettato con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-;
Con memoria depositata il 2 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, per essere stato medio tempore conseguito il diploma di istruzione;
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026, la causa è passata in decisione.
Tenuto conto della memoria ridetta, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Può essere disposta la compensazione delle spese, considerata la definizione in rito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
BI OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI OR | NA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.