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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 24862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. iscritto a ruolo in data
30/06/2023 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
MILANESE (MI), assistita e difesa dall'avv. VECCHIO MARIA GRAZIA, presso il cui studio sito in Garbagnate Milanese Via Verdi n. 2 ha eletto domicilio telematico;
e
(C.F. ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. LEO ANTONIO, presso il cui studio sito in VIALE MONTE NERO, 84
MILANO ha eletto domicilio telematico;
Con l'intervento del curatore speciale del minore Avv. Marina Abbatangelo Per_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(rassegnate all'udienza del 13.03.2025)
Per_
1.Affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma Per_
2. salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica dopo cena (21/21.30), oltre un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola a dopo cena (21/21.30) nelle settimane che terminano con il week-end di competenza paterna e due giorni infra settimanali, indicativamente il lunedì e il Per_ giovedì nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna. trascorrerà i cc.dd ponti con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo. Durante il periodo di sospensione scolastica Per_ legato alle vacanze estive starà con ciascun genitore tre settimane di cui due anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il bambino trascorrerà i periodi di sospensione scolastica legati alle vacanze di Natale per eguale tempo suddividendo, ad anni alterni il periodo in due tranches la prima comprensiva di Natale e la seconda di Capodanno e Befana. Il periodo di sospensione scolastica legato a Pasqua e Carnevale verrà trascorso da LI ad anni alterni con i genitori
Per_
3. contributo paterno al mantenimento di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno con decorrenza da aprile 2025 da versarsi entro il 16 di ogni mese.
Per_
4. Incarico ai SS di attivare, se ritenuto nell'interesse di , un percorso di supporto alla genitorialità finalizzato a rafforzare le competenze, in specie normative, di entrambi i genitori
5. Spese di lite compensate
***
Premesso che
Per_ e sono genitori non coniugati di , nato il [...] e Parte_1 CP_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.0.2023 dato atto della pendenza avanti il Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Milano del procedimento 2859/2022 RGE nell'ambito del quale il Tribunale, con i decreti provvisori del 6.12.2022 e del 08.03.2023, ha disposto l'affido del figlio minore della coppia ai SS del Comune di Garbagnate Milanese e collocato presso e con la mamma (dapprima in comunità mamma-bambino e successivamente presso l'immobile preso in locazione dalla donna) regolamentando le frequentazioni padre/figlio in spazio neutro, ha chiesto di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante versamento della somma mensile ritenuta di giustizia. si è costituito in giudizio con atto depositato in data 18.10.2023 ha reso edotto il CP_1
Tribunale della pendenza a suo carico del procedimento penale n. 253114/2021 nell'ambito del quale il GIP del Tribunale di Milano ha emesso in data 18.11.2021 la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (poi conclusosi, come emerso nel corso del giudizio con la sentenza di condanna ad anni 2 e mesi di reclusione emessa a seguito di giudizio abbreviato e confermata in appello), manifestando piena disponibilità a contribuire al mantenimento del figlio minore, all'uopo offrendo di versare in favore della madre la somma di € 200,00 mensili.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 19.12.2023 la parte attrice è comparsa personalmente, assistita dal proprio difensore, mentre per il convenuto è comparso il solo difensore, che ha rappresentato al Tribunale che la misura cautelare applicata nei confronti del convenuto è cessata nel mese di luglio 2023.
Parte attrice, sentita dal Giudice, ha rappresentato che – nonostante il venire meno della misura -l'ex compagno non ha mai cercato di contattarla ovvero di avvicinarla. La donna ha proseguito riferendo Per_ che chiede del papà e che, a fronte di tali domande, lei spiega al piccolo che il suo papà gli vuole bene e che al momento non può andare a trovarlo. La donna ha quindi concluso evidenziando di non avere alcuna obiezione circa la ripresa degli incontri padre/figlio purché in modalità osservata e protetta.
Il Giudice delegato, sentita la parte attrice e i procuratori di entrambe le parti ha formulato la seguente proposta ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei:
1.conferma allo stato dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni nell'abito del procedimento N. 285972022 (Giudice Dott. Mazzei) con i decreti provvisori emessi in data 1.12.2022
e 08.03.2023 e di tuti gli incarichi conferiti ai SS dell'ente affidatario Per_
2.nomina in favore di di un curatore speciale individuato nell'Avv. Martina Abbatangelo, già nominata avanti il TM
3.determinaizone del contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
Il Giudice delegato, quindi, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il procuratore di parte attrice ha dichiarato: aderisco alla cornice giuridica proposta dal Giudice quanto all'emissione dei provvedimenti temporanei. Rinuncio alle istanze istruttorie formulate in atti, fatta salva la facoltà del giudice di attivarsi d'ufficio nell'interesse della minore qualora necessario all'esito dell'acquisizione della relazione richiesta ai SS Il procuratore di parte convenuta ha dichiarato: aderisco alla cornice giuridica proposta dal Giudice quanto all'emissione dei provvedimenti temporanei. Insisto per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti.
Il giudice delegato ha così provveduto:
1.adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
-nomina in favore di un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Martina Per_1
Abbatangelo, assegnando allo stesso termine fino al 30.01.2024 per depositare in atti una breve memoria di costituzione nell'interesse del minore
-conferma allo stato provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni nell'abito del procedimento N. 2859/2022 (Giudice Dott. Mazzei) con i decreti provvisori emessi in data 1.12.2022
e 08.03.2023
- incarica i SS dell'Ente affidatario di: Per_ assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra di acquisire una relazione dal SERD con riferimento al padre attivare senza ritardo un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti in favore del padre e un percorso di supporto alla genitorialità in vista ripresa della relazione padre/figlio verificato lo stato di benessere psico fisico del minore e la fattiva adesione/collaborazione del padre rispetto all'attivazione dei supporti sopra menzionati, attivare lo Spazio Neutro per la ripresa della Per_ relazione padre/figlio, calendarizzando incontri graduali previa preparazione di aggiornare il tribunale circa la relazione madre/figlio e le competenze genitoriali della signora
-pone a carico di con decorrenza del mese di dicembre 2023, l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 16 di ogni mese, ,della somma di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
-dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del 100% - dà atto dell'impegno assunto dal padre all'udienza del 22.11.2023 di versare il mantenimento arretrato, pari ad euro 900,00 euro, e per la quota parte della retta dell'asilo nido, e così per un totale di euro 1.390,00, mediante versamento mensile della somma di € 150,00 mensili, da effettuarsi contestualmente al versamento dell'assegno ordinario di mantenimento.
Provvedimento immediatamente esecutivo
2.rigetta le istanze istruttorie formulate da parte convenuta in quanto superflue, fatta salva la facoltà del giudice di attivarsi d'ufficio nell'interesse della minore ex art. 473 bis. 2 cpc qualora necessario all'esito dell'acquisizione della relazione richiesta ai SS, il Giudice delegato: rinvia la causa all'udienza del 4.04.2024 ore 10.30 per l'esame della relazione dei SS nel contraddittorio delle parti assegna ai SS del termine fino al 25.03.2024 per trasmettere una Parte_2 dettagliata relazione di aggiornamento
All'udienza del 04.04.2024 preliminarmente il Giudice ha dato atto dell'avvenuta trasmissione ex art. 38 disp att cc degli atti relativi al procedimento pendente al Tribunale per i Minorenni di Milano, definito stante la pendenza del presente procedimento.
Si è quindi proceduto, alla presenza delle parti, dei difensori e del curatore speciale, all'esame della relazione tramessa dai SS dell'ente affidatario.
I genitori e i difensori hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
All'esito le parti e il curatore speciale concordemente hanno chiesto, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei vigenti:
- disporre l'affido super esclusivo del minore alla mamma confermando la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi con riferimento alle frequentazioni padre/figlio
- disporre l'immediato avvio dello Spazio Neutro
- conferma nel resto delle statuizioni vigenti Per_
-dare atto dell'accordo delle parti in ordine alla liberalizzazione degli incontri tra e la nonna paterna, da effettuarsi in un primo mento alla presenza della mamma e successivamente in piena autonomia
Il giudice delegato si è riservato e, con ordinanza resa in pari data da intendersi richiamata e trascritta, ha così provveduto:
Per_ 1.affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2.dispone che i SS del Comune di Garbagnate Milanese, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio provvedano senza ritardo a: Per_
-riavviare le frequentazioni di con il papà in modalità osservata e protetta mediante attivazione dello Spazio neutro con espressa delega a progressivamente ampliarli attivando, in luogo dello spazio neutro, l'educativa territoriale e/o domiciliare se e quando sussisteranno i presupposti tenuto conto dell'andamento degli incontri e della valutazione del SERD, sentite le parti e il curatore speciale,
-acquisire una relazione dal SERD in ordine alla valutazione effettuata sulla persona di CP_1
[...]
-avviare senza ulteriori dilazioni il supporto alla genitorialità in favore di CP_1 Per_ 3.dà atto dell'accordo delle parti in ordine alla progressiva liberalizzazione degni incontri tra
e la nonna paterna che, chiuso lo spazio neutro, avverranno alla presenza della madre in una prima Per_ fase e successivamente in piena autonomia, previ accordi assunti dalla nonna con la madre di
4.conferma nel resto i provvedimenti temporanei assunti all'udienza del 19.12.2024
Provvedimento immediatamente esecutivo
All'udienza 29.10.2024 presenti le parti, i difensori e il curatore speciale, è stata esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa dai SS del Comune di Garbagnate Milanese.
All'esito, su richiesta congiunta dei genitori e del curatore speciale, il Giudice delegato ha così provveduto:
Dispone che i SS, sentiti i genitori e il curatore speciale, provvedano senza ritardo ad effettuare un calendario degli incontri padre figlio che preveda un pomeriggio alla presenza dell'educatore domiciliare e un pomeriggio libero. Ferma la delega già conferita ai SS di diversamente regolamentare, anche liberalizzandoli completamente, gli incontri padre/figlio tenuto esclusivamente conto del benessere psico fisico del minore
Conferma nel resto le statuizioni vigenti e i supporti in essere con particolare riferimento alla presa in carico specialistica del papà.
All'udienza del 13.03.2025, esaminata la relazione conclusiva trasmessa dai SS, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori e il curatore speciale hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe indicato.
La causa, rimessa al Collegio, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025
***
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Per_ La richiesta congiunta delle parti, avallata dal curatore speciale, di disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori merita accoglimento. Circa la piena idoneità genitoriale di non vi sono mai stati dubbi: la donna, Parte_1 nonostante la giovane età, ha sempre dimostrato concretamente non solo di essere in grado di Per_ prendersi cura del piccolo e di rispondere ai suoi bisogni educativi, affettivi ed economici, ma anche di sapersi attivare, con forza e rigore, a tutela di sé stessa e del figlio minore e allo stesso tempo di riconoscere limiti e pregi della figura paterna che, nonostante i gravi fatti occorsi, non ha mai Per_ screditato agli occhi del piccolo ed anzi ha sostenuto nel non facile percorso di riabilitazione dalla dipendenza. giovane uomo oggi trentenne, ha certamente ed innegabilmente mostrato rilevanti CP_1 criticità dovute all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti che ha concorso a determinare gli agiti violenti cristallizzati nella sentenza di condanna in atti, che sono stati e devono continuare ad essere duramente stigmatizzati. L'uomo, tuttavia, ha saputo effettuare un non facile percorso di rivisitazione critica delle proprie condotte, e si è duramente impegnato per affrontare e risolvere il problema della dipendenza. Durante tutto questo percorso si è affidato ai SS e ha saputo mettere al centro il preminente interesse del figlio minore, comprendendo le esigenze di tutela e gradualità (non ha mai intempestive e premature formulato richieste di liberalizzazione) nella ripresa della relazione e impegnandosi per contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al di lui mantenimento;
il padre inoltre ha riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalla ex compagna in questo percorso, ha aderito nel corso del giudizio alla Per_ richiesta di temporaneo affido super esclusivo di alla mamma (a modifica del previgente affido all'ente), non ha più serbato alcuna condotta non solo illecita ma anche solo inidonea nei confronti della donna. Ad oggi, infatti, come emerso nel corso delle udienze e dalle relazioni trasmesse dai SS le parti hanno attivato una modalità di comunicazione fluida e fruttuosa nell'interesse del figlio minore, riuscendo confrontarsi e a condividere le decisioni Nonostante la giovane età e hanno nel corso di quasi due anni di Parte_1 CP_1 giudizio, fornito la rappresentazione plastica di quella che per il Tribunale è una coppia di “buoni genitori”: non dei genitori che non sbagliano mai, ma dei genitori che pur commettendo errori (nel caso del convenuto anche gravi) sanno fermarsi, riconoscere di aver bisogno di aiuto, affidarsi a soggetti competenti e rimboccarsi le maniche nel solo interesse dei figli. Tale affermazione trova conferma anche nella postura assunta dalle parti all'ultima udienza del 13.03.2025, poi cristallizzata nelle conclusioni congiunte rassegnate. Per_ A fronte dell'indicazione dei SS, condivisa dal curatore speciale di , di essere supportati quanto al profilo più strettamente normativo (entrambi faticano un pochino a contenere e gestire i capricci del piccolo di 4 anni e, spesso, cedono agli stessi) hanno senza esitazione dichiarato la propria Per_2 disponibilità a continuare ad essere supportati dai SS mediante l'attivazione di un supporto alla genitorialità
, pertanto, di essere reintegrati nel pieno esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Per_3
Anche quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio, le richieste delle parti possono essere recepite dal Tribunale. Già l'ultima relazione trasmessa dai SS del Comune di Garbagnate aveva dato atto, non solo Per_ dell'opportunità di procedere ad una piena liberalizzazione degli incontri tra e il papà già parzialmente sperimentata) ma anche del fatto che i genitori si fossero già confrontati ed accordati circa una possibile regolamentazione, poi confluita nelle richieste congiunte rassegnate in udienza. Come indicato dai SS, ritiene il Collegio di invitare i genitori, anche usufruendo del percorso di supporto alla genitorialità, di restare concentrati su LI e sulle sue esigenze e, conseguentemente, di eventualmente gradualmente applicare la regolamentazione concordata qualora il piccolo mostrasse iniziali difficoltà nel pernottare senza la mamma, se del caso iniziando con un solo pernottamento nei fine settimana di competenza paterna.
Con riferimento ala mantenimento del minore I profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni economico/reddituali delle parti, tenuto conto dell'età del minore e dei tempi di permanenza presso e Per_ con ciascun genitore, a garantire a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento
Le spese di lite Le spese processuali devono essere compensate, come richiesto dalle parti in ragione dell'esito del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , anche sull'accordo delle parti, così provvede:
[...] CP_1 Per_ 1.Dispone l'affido condiviso di nato il [...]con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
Per_ 2. Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica dopo cena (21/21.30), oltre un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola a dopo cena (21/21.30) nelle settimane che terminano con il week-end di competenza paterna e due giorni infra settimanali, indicativamente il lunedì e il giovedì nelle settimane che terminano con il week-end di competenza Per_ materna. trascorrerà i cc.dd ponti con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo. Durante Per_ il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive starà con ciascun genitore tre settimane di cui due anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il bambino trascorrerà i periodi di sospensione scolastica legati alle vacanze di Natale per eguale tempo suddividendo, ad anni alterni il periodo in due tranches la prima comprensiva di Natale e la seconda di Capodanno e Befana. Il periodo di sospensione scolastica legato a Pasqua e Carnevale verrà trascorso da LI ad anni alterni con i genitori
3. pone a carico di , con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'obbligo di CP_1 Per_ contribuire al mantenimento di mediante versamento in favore di Parte_1 della somma di € 250,00 mensili (soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici
ISTAT) oltre al 50% delle spese extra assegno individuata come da Linee Guida del protocollo del
Tribunale di Milano
Per_ 4. Incarica i SS del Comune di Garbagnate Milanese di attivare, se ritenuto nell'interesse di , di attivare un percorso di supporto alla genitorialità finalizzato a rafforzare le competenze, in specie normative, di entrambi i genitori
5. Compensa le spese di lite compensate
Si comunichi ai SS del Comune di Garbagnate Milanese
Così deciso in Milano il 19.03.2025 Il Giudice rel Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. iscritto a ruolo in data
30/06/2023 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
MILANESE (MI), assistita e difesa dall'avv. VECCHIO MARIA GRAZIA, presso il cui studio sito in Garbagnate Milanese Via Verdi n. 2 ha eletto domicilio telematico;
e
(C.F. ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. LEO ANTONIO, presso il cui studio sito in VIALE MONTE NERO, 84
MILANO ha eletto domicilio telematico;
Con l'intervento del curatore speciale del minore Avv. Marina Abbatangelo Per_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(rassegnate all'udienza del 13.03.2025)
Per_
1.Affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma Per_
2. salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica dopo cena (21/21.30), oltre un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola a dopo cena (21/21.30) nelle settimane che terminano con il week-end di competenza paterna e due giorni infra settimanali, indicativamente il lunedì e il Per_ giovedì nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna. trascorrerà i cc.dd ponti con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo. Durante il periodo di sospensione scolastica Per_ legato alle vacanze estive starà con ciascun genitore tre settimane di cui due anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il bambino trascorrerà i periodi di sospensione scolastica legati alle vacanze di Natale per eguale tempo suddividendo, ad anni alterni il periodo in due tranches la prima comprensiva di Natale e la seconda di Capodanno e Befana. Il periodo di sospensione scolastica legato a Pasqua e Carnevale verrà trascorso da LI ad anni alterni con i genitori
Per_
3. contributo paterno al mantenimento di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno con decorrenza da aprile 2025 da versarsi entro il 16 di ogni mese.
Per_
4. Incarico ai SS di attivare, se ritenuto nell'interesse di , un percorso di supporto alla genitorialità finalizzato a rafforzare le competenze, in specie normative, di entrambi i genitori
5. Spese di lite compensate
***
Premesso che
Per_ e sono genitori non coniugati di , nato il [...] e Parte_1 CP_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.0.2023 dato atto della pendenza avanti il Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Milano del procedimento 2859/2022 RGE nell'ambito del quale il Tribunale, con i decreti provvisori del 6.12.2022 e del 08.03.2023, ha disposto l'affido del figlio minore della coppia ai SS del Comune di Garbagnate Milanese e collocato presso e con la mamma (dapprima in comunità mamma-bambino e successivamente presso l'immobile preso in locazione dalla donna) regolamentando le frequentazioni padre/figlio in spazio neutro, ha chiesto di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore mediante versamento della somma mensile ritenuta di giustizia. si è costituito in giudizio con atto depositato in data 18.10.2023 ha reso edotto il CP_1
Tribunale della pendenza a suo carico del procedimento penale n. 253114/2021 nell'ambito del quale il GIP del Tribunale di Milano ha emesso in data 18.11.2021 la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (poi conclusosi, come emerso nel corso del giudizio con la sentenza di condanna ad anni 2 e mesi di reclusione emessa a seguito di giudizio abbreviato e confermata in appello), manifestando piena disponibilità a contribuire al mantenimento del figlio minore, all'uopo offrendo di versare in favore della madre la somma di € 200,00 mensili.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 19.12.2023 la parte attrice è comparsa personalmente, assistita dal proprio difensore, mentre per il convenuto è comparso il solo difensore, che ha rappresentato al Tribunale che la misura cautelare applicata nei confronti del convenuto è cessata nel mese di luglio 2023.
Parte attrice, sentita dal Giudice, ha rappresentato che – nonostante il venire meno della misura -l'ex compagno non ha mai cercato di contattarla ovvero di avvicinarla. La donna ha proseguito riferendo Per_ che chiede del papà e che, a fronte di tali domande, lei spiega al piccolo che il suo papà gli vuole bene e che al momento non può andare a trovarlo. La donna ha quindi concluso evidenziando di non avere alcuna obiezione circa la ripresa degli incontri padre/figlio purché in modalità osservata e protetta.
Il Giudice delegato, sentita la parte attrice e i procuratori di entrambe le parti ha formulato la seguente proposta ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei:
1.conferma allo stato dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni nell'abito del procedimento N. 285972022 (Giudice Dott. Mazzei) con i decreti provvisori emessi in data 1.12.2022
e 08.03.2023 e di tuti gli incarichi conferiti ai SS dell'ente affidatario Per_
2.nomina in favore di di un curatore speciale individuato nell'Avv. Martina Abbatangelo, già nominata avanti il TM
3.determinaizone del contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
Il Giudice delegato, quindi, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il procuratore di parte attrice ha dichiarato: aderisco alla cornice giuridica proposta dal Giudice quanto all'emissione dei provvedimenti temporanei. Rinuncio alle istanze istruttorie formulate in atti, fatta salva la facoltà del giudice di attivarsi d'ufficio nell'interesse della minore qualora necessario all'esito dell'acquisizione della relazione richiesta ai SS Il procuratore di parte convenuta ha dichiarato: aderisco alla cornice giuridica proposta dal Giudice quanto all'emissione dei provvedimenti temporanei. Insisto per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti.
Il giudice delegato ha così provveduto:
1.adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
-nomina in favore di un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Martina Per_1
Abbatangelo, assegnando allo stesso termine fino al 30.01.2024 per depositare in atti una breve memoria di costituzione nell'interesse del minore
-conferma allo stato provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni nell'abito del procedimento N. 2859/2022 (Giudice Dott. Mazzei) con i decreti provvisori emessi in data 1.12.2022
e 08.03.2023
- incarica i SS dell'Ente affidatario di: Per_ assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra di acquisire una relazione dal SERD con riferimento al padre attivare senza ritardo un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti in favore del padre e un percorso di supporto alla genitorialità in vista ripresa della relazione padre/figlio verificato lo stato di benessere psico fisico del minore e la fattiva adesione/collaborazione del padre rispetto all'attivazione dei supporti sopra menzionati, attivare lo Spazio Neutro per la ripresa della Per_ relazione padre/figlio, calendarizzando incontri graduali previa preparazione di aggiornare il tribunale circa la relazione madre/figlio e le competenze genitoriali della signora
-pone a carico di con decorrenza del mese di dicembre 2023, l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 16 di ogni mese, ,della somma di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
-dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del 100% - dà atto dell'impegno assunto dal padre all'udienza del 22.11.2023 di versare il mantenimento arretrato, pari ad euro 900,00 euro, e per la quota parte della retta dell'asilo nido, e così per un totale di euro 1.390,00, mediante versamento mensile della somma di € 150,00 mensili, da effettuarsi contestualmente al versamento dell'assegno ordinario di mantenimento.
Provvedimento immediatamente esecutivo
2.rigetta le istanze istruttorie formulate da parte convenuta in quanto superflue, fatta salva la facoltà del giudice di attivarsi d'ufficio nell'interesse della minore ex art. 473 bis. 2 cpc qualora necessario all'esito dell'acquisizione della relazione richiesta ai SS, il Giudice delegato: rinvia la causa all'udienza del 4.04.2024 ore 10.30 per l'esame della relazione dei SS nel contraddittorio delle parti assegna ai SS del termine fino al 25.03.2024 per trasmettere una Parte_2 dettagliata relazione di aggiornamento
All'udienza del 04.04.2024 preliminarmente il Giudice ha dato atto dell'avvenuta trasmissione ex art. 38 disp att cc degli atti relativi al procedimento pendente al Tribunale per i Minorenni di Milano, definito stante la pendenza del presente procedimento.
Si è quindi proceduto, alla presenza delle parti, dei difensori e del curatore speciale, all'esame della relazione tramessa dai SS dell'ente affidatario.
I genitori e i difensori hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
All'esito le parti e il curatore speciale concordemente hanno chiesto, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei vigenti:
- disporre l'affido super esclusivo del minore alla mamma confermando la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi con riferimento alle frequentazioni padre/figlio
- disporre l'immediato avvio dello Spazio Neutro
- conferma nel resto delle statuizioni vigenti Per_
-dare atto dell'accordo delle parti in ordine alla liberalizzazione degli incontri tra e la nonna paterna, da effettuarsi in un primo mento alla presenza della mamma e successivamente in piena autonomia
Il giudice delegato si è riservato e, con ordinanza resa in pari data da intendersi richiamata e trascritta, ha così provveduto:
Per_ 1.affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2.dispone che i SS del Comune di Garbagnate Milanese, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio provvedano senza ritardo a: Per_
-riavviare le frequentazioni di con il papà in modalità osservata e protetta mediante attivazione dello Spazio neutro con espressa delega a progressivamente ampliarli attivando, in luogo dello spazio neutro, l'educativa territoriale e/o domiciliare se e quando sussisteranno i presupposti tenuto conto dell'andamento degli incontri e della valutazione del SERD, sentite le parti e il curatore speciale,
-acquisire una relazione dal SERD in ordine alla valutazione effettuata sulla persona di CP_1
[...]
-avviare senza ulteriori dilazioni il supporto alla genitorialità in favore di CP_1 Per_ 3.dà atto dell'accordo delle parti in ordine alla progressiva liberalizzazione degni incontri tra
e la nonna paterna che, chiuso lo spazio neutro, avverranno alla presenza della madre in una prima Per_ fase e successivamente in piena autonomia, previ accordi assunti dalla nonna con la madre di
4.conferma nel resto i provvedimenti temporanei assunti all'udienza del 19.12.2024
Provvedimento immediatamente esecutivo
All'udienza 29.10.2024 presenti le parti, i difensori e il curatore speciale, è stata esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa dai SS del Comune di Garbagnate Milanese.
All'esito, su richiesta congiunta dei genitori e del curatore speciale, il Giudice delegato ha così provveduto:
Dispone che i SS, sentiti i genitori e il curatore speciale, provvedano senza ritardo ad effettuare un calendario degli incontri padre figlio che preveda un pomeriggio alla presenza dell'educatore domiciliare e un pomeriggio libero. Ferma la delega già conferita ai SS di diversamente regolamentare, anche liberalizzandoli completamente, gli incontri padre/figlio tenuto esclusivamente conto del benessere psico fisico del minore
Conferma nel resto le statuizioni vigenti e i supporti in essere con particolare riferimento alla presa in carico specialistica del papà.
All'udienza del 13.03.2025, esaminata la relazione conclusiva trasmessa dai SS, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori e il curatore speciale hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe indicato.
La causa, rimessa al Collegio, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025
***
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Per_ La richiesta congiunta delle parti, avallata dal curatore speciale, di disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori merita accoglimento. Circa la piena idoneità genitoriale di non vi sono mai stati dubbi: la donna, Parte_1 nonostante la giovane età, ha sempre dimostrato concretamente non solo di essere in grado di Per_ prendersi cura del piccolo e di rispondere ai suoi bisogni educativi, affettivi ed economici, ma anche di sapersi attivare, con forza e rigore, a tutela di sé stessa e del figlio minore e allo stesso tempo di riconoscere limiti e pregi della figura paterna che, nonostante i gravi fatti occorsi, non ha mai Per_ screditato agli occhi del piccolo ed anzi ha sostenuto nel non facile percorso di riabilitazione dalla dipendenza. giovane uomo oggi trentenne, ha certamente ed innegabilmente mostrato rilevanti CP_1 criticità dovute all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti che ha concorso a determinare gli agiti violenti cristallizzati nella sentenza di condanna in atti, che sono stati e devono continuare ad essere duramente stigmatizzati. L'uomo, tuttavia, ha saputo effettuare un non facile percorso di rivisitazione critica delle proprie condotte, e si è duramente impegnato per affrontare e risolvere il problema della dipendenza. Durante tutto questo percorso si è affidato ai SS e ha saputo mettere al centro il preminente interesse del figlio minore, comprendendo le esigenze di tutela e gradualità (non ha mai intempestive e premature formulato richieste di liberalizzazione) nella ripresa della relazione e impegnandosi per contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al di lui mantenimento;
il padre inoltre ha riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalla ex compagna in questo percorso, ha aderito nel corso del giudizio alla Per_ richiesta di temporaneo affido super esclusivo di alla mamma (a modifica del previgente affido all'ente), non ha più serbato alcuna condotta non solo illecita ma anche solo inidonea nei confronti della donna. Ad oggi, infatti, come emerso nel corso delle udienze e dalle relazioni trasmesse dai SS le parti hanno attivato una modalità di comunicazione fluida e fruttuosa nell'interesse del figlio minore, riuscendo confrontarsi e a condividere le decisioni Nonostante la giovane età e hanno nel corso di quasi due anni di Parte_1 CP_1 giudizio, fornito la rappresentazione plastica di quella che per il Tribunale è una coppia di “buoni genitori”: non dei genitori che non sbagliano mai, ma dei genitori che pur commettendo errori (nel caso del convenuto anche gravi) sanno fermarsi, riconoscere di aver bisogno di aiuto, affidarsi a soggetti competenti e rimboccarsi le maniche nel solo interesse dei figli. Tale affermazione trova conferma anche nella postura assunta dalle parti all'ultima udienza del 13.03.2025, poi cristallizzata nelle conclusioni congiunte rassegnate. Per_ A fronte dell'indicazione dei SS, condivisa dal curatore speciale di , di essere supportati quanto al profilo più strettamente normativo (entrambi faticano un pochino a contenere e gestire i capricci del piccolo di 4 anni e, spesso, cedono agli stessi) hanno senza esitazione dichiarato la propria Per_2 disponibilità a continuare ad essere supportati dai SS mediante l'attivazione di un supporto alla genitorialità
, pertanto, di essere reintegrati nel pieno esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Per_3
Anche quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio, le richieste delle parti possono essere recepite dal Tribunale. Già l'ultima relazione trasmessa dai SS del Comune di Garbagnate aveva dato atto, non solo Per_ dell'opportunità di procedere ad una piena liberalizzazione degli incontri tra e il papà già parzialmente sperimentata) ma anche del fatto che i genitori si fossero già confrontati ed accordati circa una possibile regolamentazione, poi confluita nelle richieste congiunte rassegnate in udienza. Come indicato dai SS, ritiene il Collegio di invitare i genitori, anche usufruendo del percorso di supporto alla genitorialità, di restare concentrati su LI e sulle sue esigenze e, conseguentemente, di eventualmente gradualmente applicare la regolamentazione concordata qualora il piccolo mostrasse iniziali difficoltà nel pernottare senza la mamma, se del caso iniziando con un solo pernottamento nei fine settimana di competenza paterna.
Con riferimento ala mantenimento del minore I profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni economico/reddituali delle parti, tenuto conto dell'età del minore e dei tempi di permanenza presso e Per_ con ciascun genitore, a garantire a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento
Le spese di lite Le spese processuali devono essere compensate, come richiesto dalle parti in ragione dell'esito del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , anche sull'accordo delle parti, così provvede:
[...] CP_1 Per_ 1.Dispone l'affido condiviso di nato il [...]con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
Per_ 2. Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica dopo cena (21/21.30), oltre un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola a dopo cena (21/21.30) nelle settimane che terminano con il week-end di competenza paterna e due giorni infra settimanali, indicativamente il lunedì e il giovedì nelle settimane che terminano con il week-end di competenza Per_ materna. trascorrerà i cc.dd ponti con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo. Durante Per_ il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive starà con ciascun genitore tre settimane di cui due anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il bambino trascorrerà i periodi di sospensione scolastica legati alle vacanze di Natale per eguale tempo suddividendo, ad anni alterni il periodo in due tranches la prima comprensiva di Natale e la seconda di Capodanno e Befana. Il periodo di sospensione scolastica legato a Pasqua e Carnevale verrà trascorso da LI ad anni alterni con i genitori
3. pone a carico di , con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'obbligo di CP_1 Per_ contribuire al mantenimento di mediante versamento in favore di Parte_1 della somma di € 250,00 mensili (soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici
ISTAT) oltre al 50% delle spese extra assegno individuata come da Linee Guida del protocollo del
Tribunale di Milano
Per_ 4. Incarica i SS del Comune di Garbagnate Milanese di attivare, se ritenuto nell'interesse di , di attivare un percorso di supporto alla genitorialità finalizzato a rafforzare le competenze, in specie normative, di entrambi i genitori
5. Compensa le spese di lite compensate
Si comunichi ai SS del Comune di Garbagnate Milanese
Così deciso in Milano il 19.03.2025 Il Giudice rel Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato