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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2136 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliato in Bagheria, via L. Pirandello n. 26, presso lo studio dell'avv. PU-
LEO LILIANA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
20/02/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 15/06/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle
[...]
medesime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della docu- mentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Alla luce della visita obiettiva eseguita dal Sottoscritto e di quanto rilevato dalla documentazione medica allegata al fascicolo si conferma che non sussistono i requisiti sanitari per la concessione alla ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 12 Giugno del
1984” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o rigetta il ricorso;
lecontainer dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 24/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2136 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliato in Bagheria, via L. Pirandello n. 26, presso lo studio dell'avv. PU-
LEO LILIANA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
20/02/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 15/06/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle
[...]
medesime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della docu- mentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Alla luce della visita obiettiva eseguita dal Sottoscritto e di quanto rilevato dalla documentazione medica allegata al fascicolo si conferma che non sussistono i requisiti sanitari per la concessione alla ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 12 Giugno del
1984” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o rigetta il ricorso;
lecontainer dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 24/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile