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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 44/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ZANNONI MONIA, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in VIA ROMA N. 29, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GOTTI LUIGI e dell'avv. GOTTI Controparte_1
BENEDETTA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in
SCANDIANO (RE), S.P. 467 N. 2;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 15/05/2025, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione a spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/06/2016 con . Controparte_1
Il ricorrente, esponendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie e Per_1 Per_2
(nate il 14/03/2020), chiedeva di confermare le condizioni di separazione stabilite con sentenza di questo Tribunale dell'11/01/2024 in punto di affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, nonché in merito all'assegnazione alla moglie della casa coniugale, ai diritti di visita del padre ed al contributo paterno di mantenimento delle figlie
(€ 500,00 mensili con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie); chiedeva inoltre di revocare l'assegno di mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione, pari ad € 150,00 mensili con rivalutazione Istat, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per riconoscere alla l'assegno divorzile. CP_1
Costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/04/2025, CP_1
pur associandosi alla domanda di divorzio, nonché alle domande di affidamento
[...]
condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione della casa coniugale, proponeva una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno rispetto a quello previsto in sede di separazione, chiedendo altresì un aumento dell'assegno mensile di mantenimento delle figlie da € 500,00 ad € 600,00, oltre al riconoscimento dell'intero importo dell'Assegno Unico ed un assegno divorzile pari ad € 150,00, quindi nella stessa misura dell'assegno di mantenimento del coniuge stabilito con la sentenza di separazione.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., i coniugi, all'udienza di comparizione del
15/05/2025, raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
pagina 2 di 4 Fatte queste premesse, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunciata, con sentenza in data
11/01/2024, la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, decorrente dall'udienza presidenziale in sede separativa tenutasi in data
22/03/2022, senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi stessi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate all'udienza del 15/05/2025 dalle parti, le quali hanno chiesto la conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione, con la precisazione che l'assegno di mantenimento del coniuge sarebbe diventato assegno divorzile.
Tali condizioni appaiono conformi agli interessi morali e materiali delle due figlie minori, e per tali motivi possono essere recepite.
L'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento è dovuto per legge.
L'assegno unico, in mancanza di diverso accordo tra le parti, continuerà a seguire la sua disciplina prevista ex lege nel caso di affidamento condiviso.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, come peraltro richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 2 giugno 2016 a Maddaloni (CE), trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Maddaloni (Anno 2016, Parte 2, Serie A, n. 25);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
pagina 3 di 4 4) assegna a la casa coniugale sita in Casalgrande (RE), Via Karl Marx n. 27, Controparte_1
unitamente ai mobili, arredi ed elettrodomestici che la arredano e corredano;
5) dispone che il padre salvo diversi accordi tra i genitori, nel rispetto delle Parte_1
esigenze scolastiche ed extrascolastiche della prole, possa vedere e tenere con sé le figlie minori e il martedì ed il venerdì dall'uscita del lavoro fino alle ore 20:30, Per_1 Per_2
nonché durante il fine settimana alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:30, prelevandole e riportandole presso l'abitazione materna;
6) pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie e entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Per_1 Per_2 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie disciplinate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile, la somma di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
8) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 15 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 44/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ZANNONI MONIA, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in VIA ROMA N. 29, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GOTTI LUIGI e dell'avv. GOTTI Controparte_1
BENEDETTA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in
SCANDIANO (RE), S.P. 467 N. 2;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 15/05/2025, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione a spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/06/2016 con . Controparte_1
Il ricorrente, esponendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie e Per_1 Per_2
(nate il 14/03/2020), chiedeva di confermare le condizioni di separazione stabilite con sentenza di questo Tribunale dell'11/01/2024 in punto di affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, nonché in merito all'assegnazione alla moglie della casa coniugale, ai diritti di visita del padre ed al contributo paterno di mantenimento delle figlie
(€ 500,00 mensili con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie); chiedeva inoltre di revocare l'assegno di mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione, pari ad € 150,00 mensili con rivalutazione Istat, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per riconoscere alla l'assegno divorzile. CP_1
Costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/04/2025, CP_1
pur associandosi alla domanda di divorzio, nonché alle domande di affidamento
[...]
condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione della casa coniugale, proponeva una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno rispetto a quello previsto in sede di separazione, chiedendo altresì un aumento dell'assegno mensile di mantenimento delle figlie da € 500,00 ad € 600,00, oltre al riconoscimento dell'intero importo dell'Assegno Unico ed un assegno divorzile pari ad € 150,00, quindi nella stessa misura dell'assegno di mantenimento del coniuge stabilito con la sentenza di separazione.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., i coniugi, all'udienza di comparizione del
15/05/2025, raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
pagina 2 di 4 Fatte queste premesse, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunciata, con sentenza in data
11/01/2024, la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, decorrente dall'udienza presidenziale in sede separativa tenutasi in data
22/03/2022, senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi stessi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate all'udienza del 15/05/2025 dalle parti, le quali hanno chiesto la conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione, con la precisazione che l'assegno di mantenimento del coniuge sarebbe diventato assegno divorzile.
Tali condizioni appaiono conformi agli interessi morali e materiali delle due figlie minori, e per tali motivi possono essere recepite.
L'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento è dovuto per legge.
L'assegno unico, in mancanza di diverso accordo tra le parti, continuerà a seguire la sua disciplina prevista ex lege nel caso di affidamento condiviso.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, come peraltro richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 2 giugno 2016 a Maddaloni (CE), trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Maddaloni (Anno 2016, Parte 2, Serie A, n. 25);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
pagina 3 di 4 4) assegna a la casa coniugale sita in Casalgrande (RE), Via Karl Marx n. 27, Controparte_1
unitamente ai mobili, arredi ed elettrodomestici che la arredano e corredano;
5) dispone che il padre salvo diversi accordi tra i genitori, nel rispetto delle Parte_1
esigenze scolastiche ed extrascolastiche della prole, possa vedere e tenere con sé le figlie minori e il martedì ed il venerdì dall'uscita del lavoro fino alle ore 20:30, Per_1 Per_2
nonché durante il fine settimana alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:30, prelevandole e riportandole presso l'abitazione materna;
6) pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie e entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Per_1 Per_2 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie disciplinate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile, la somma di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
8) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 15 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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