Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia "quoad poenam" della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, o una sentenza ad essa equiparabile, come quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2012, n. 20326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20326 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 05/04/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 810
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 044373/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocati Vecchio Giovanni e Lino Terranova, quali difensori di IN AT AN (n. il 17/06/1965), da RÌ AT (n. il 12/09/1954), da CL NT (n. il
13/04/1962), dall'Avvocato Seregni Elisabetta, quale difensore di Di TI AR (n. il 24/10/1977), da LE IG (n. il 01/06/1960), dall'Avvocato Annamaria Lovellt, quale difensore di RO SI (n. il 18/03/1973).
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, 4^ sezione penale, in data 13/04/2011. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generate, dottor Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di LE IG, limitatamente alla determinazione della pena e l'inammissibilità per tutti gli altri ricorsi.
Uditi i difensori - Avvocati Giovanni Sisto Vecchio e Annamaria Lovelli - che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA
Con sentenza del 22/01/2010, il G.U.P. del Tribunale di Milano dichiarò IN AT AN, RÌ AT, CL NT, Di TI AR, LE IG e RO SI responsabili di una serie di rapine aggravate in concorso;
di furti aggravati in concorso;
di ricettazione in concorso;
di detenzione e porto illegale di arma;
di tentate rapine aggravate in concorso;
di associazione per delinquere (così come meglio specificato nella sentenza di appello e per i soli imputati LE, Di IT, EL e TA); detenzione e spaccio di sostanza stupefacente (500,00 grammi di cocaina il solo Di TI) e - unificati tutti i reati ex art. 81 del c.p. e con la riduzione per la scelta del rito abbreviato - li condannò: IN AT AN alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
RÌ AT alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
CL NT, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
Di TI AR, con le attenuanti generiche, alfa pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
LE IG, con le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa in aumento - ritenuta la continuazione - alla pena definitiva inflitta dal G.U.P. di Milano in data 24/10/2008 e quindi per una pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa;
RO SI, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame, ma la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 29/04/2011, confermò la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione gli Avvocati Giovanni Vecchio e Lino Terranova, quali difensori di IN AT AN, deducendo la violazione dell'art. 192 del c.p.p. in quanto l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli solo sulla base della chiamata in correità del LE pur in assenza dei necessari riscontri esterni e individualizzanti.
La difesa del ricorrente evidenzia, anche, la carenza e illogicità della motivazione sulla attendibilità del LE, le cui dichiarazioni sono inficiate da gravi imprecisioni (in un primo momento coinvolge il ricorrente in una sola rapina, successivamente indica il IN quale complice per due rapine;
in un primo momento indica il ricorrente come il soggetto che gli ha fornito la pistola 9x21 con la quale ha commesso le rapine e poi si corregge e addebita a RI IN tale fatto).
La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione RÌ AT deducendo la violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli sub capo 47 (ricettazione e detenzione illegale di armi clandestine da guerra e comuni) solo sulla base della chiamata in correità del LE pur in assenza dei necessari riscontri esterni e individualizzanti. Evidenzia, inoltre, che il LE ha mentito quando ha riferito che egli aveva preso da lui della droga, perché in quel periodo (dal 03.12.2003 al 13.04.2005) era detenuto. Contesta, poi, l'interpretazione data alle conversazioni telefoniche con il VA e il ID che riguardavano fatti leciti e non certo le armi di cui sopra. Quindi il contenuto di tali telefonate non possono assolutamente costituire riscontro alle accuse del LE. Il ricorrente eccepisce che essendo pacifico che il reato contestatogli riguarda solo la detenzione delle armi e non il porto in luogo pubblico, dal capo di imputazione devono essere eliminati la L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 e la L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 (che hanno apportato modifiche ai predetti articoli). Eccepisce, infine, la carenza di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, che invece dovevano essere concesse prevalenti sulle contestate aggravanti per adeguare la pena al caso concreto (evidenzia, in proposito, che il suo ultimo precedente risale al 1989).
Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione CL NT eccependo la violazione di legge, perché la Corte di appello ha ritenuto di confermare la qualificazione giuridica del fatto (ricettazione delle armi;
) quando invece andava qualificato come favoreggiamento reale;
infatti la ricezione delle armi di cui al capo n. 47 è avvenuta nell'esclusivo interesse dell'autore del reato principale. Eccepisce, infine, il vizio di motivazione in relazione alla negata concessione della sospensione condizionale della pena (nella sentenza si evidenzia solo la gravità del fatto contestato).
Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione l'Avvocato Elisabetta Seregni quale difensore di Di TI AR deducendo la nullità della sentenza per l'illogicità della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di riconoscere che la condotta di cui al capo 53 (vendita di varie dosi di cocaina di una decina di grammi per volta) doveva essere assorbita in quella contestata nel capo 51 (acquisto di 500 grammi di cocaina, che veniva poi smerciata). In particolare evidenzia che il danno - contrariamente a quanto affermato dal Giudice di merito - il Di TI lo ha subito essendo stata la pena aumentata di mesi 6 di reclusione e Euro 125,00 di multa ex art.81 cod. pen.. Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione IG LE deducendo la violazione di legge nell'applicazione dell'art. 81 c.p.. Rileva il ricorrente che nel caso di specie la pena complessiva è stata determinata dal Giudice di primo grado sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave, ritenuto essere uno di quelli sottoposto al giudizio in corso, con aumenti di un mese per ciascuno degli altri reati contestati sempre nel giudizio in corso e ritenuti tra loro in continuazione;
poi la pena così determinata (anni 4 di reclusione e Euro 400,00 di multa) è stata semplicemente sommata a quella di un anno inflitta con la sentenza passata in giudicato, essendo stata ravvisata la continuazione tra i fatti oggetto dell'attuale procedimento e quelli già giudicati con la sentenza del 24.10 2008. Il ricorrente rileva che, invece, il Giudice sulla pena di quattro anni determinata come sopra, doveva apportare l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato e non operare una semplice addizione (cita in proposito la sentenza: Sez. 2, Sentenza n. 2288 del 21/12/2005 Cc. - dep. 19/01/2006 - Rv. 233151). Eccepisce, in proposito, anche la carenza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione dei singoli aumenti e della loro congruità.
Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione l'Avvocato Annamaria Lovelli, quale difensore di SI RO, deducendo la violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli solo sulla base della chiamata in correità del LE pur in assenza dei necessari riscontri esterni e individualizzanti.
La difesa del ricorrente sottolinea, anche, la carenza e illogicità della motivazione sulla valutazione della spontaneità della collaborazione del LE e della sua attendibilità, nonostante nell'atto di appello fossero state evidenziate le molte contraddizioni contenute nelle dichiarazioni del predetto LE. I Giudici di merito non hanno tenuto nel debito conto:
il fatto che il LE avesse manifestato intenti omicidiari nei confronti del RO che non voleva assecondare i suoi progetti criminali;
il fatto che nell'agenda sequestrata al LE vi fossero i numeri telefonici di molti coimputati in questo processo e non quello del RO;
il fatto che tra il LE e il RO non vi fossero stati contatti telefonici (che il LE ha invece avuto per altri delitti con altri coimputati in questo processo) nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla rapina all'ufficio postale di Cernusco;
il fatto che i testimoni della rapina descrivono l'autore della rapina con caratteristiche diverse da quelle del RO. La difesa del RO evidenziava anche la nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva e cioè l'espletamento di una P.T. per accertare definitivamente se l'impronta rilevata su un quanto lasciato da uno dei rapinatori sull'auto usata per la fuga fosse effettivamente del ricorrente. L'espletamento di questa perizia era necessaria perché il R.I.S. nel 2006 aveva effettuato con esito negativo questo accertamento e solo nel 2008 - a seguito delle dichiarazioni del LE che chiamava in causa il RO - il nuovo accertamento tecnico effettuato sempre dal R.I.S. dava esito positivo. D'altronde tale prova era stata -contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello - ritenuta determinante dal G.U.P. per la condanna. Rilevava, infine, che la C.T. fatta espletare da un tecnico di fiducia evidenziava che l'impronta estrapolata dal R.I.S. risulta coincidente solo su 9 punti (per il R.I.S., invece, 17; n.d.s.) con l'impronta del RO, anziché sui 16 richiesti per ritenere raggiunto un risultato utile. Infine eccepisce la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con m quale il Giudice di merito non riconosce la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di LE IG è infondato. Il Collegio condivide il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte - richiamato, anche, dal ricorrente - secondo il quale in tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia "quoad poenam" della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 c.p., commi 1 e 2 quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, o una sentenza ad essa equiparabile, come quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato (Sez. 2, Sentenza n. 2288 del 21/12/2005 Cc. - dep. 19/01/2006 - Rv. 233151). Ebbene anche il Giudice di merito ha deciso in conformità al principio di diritto di cui sopra. Infatti, ha ritenuto fatti più gravi quelli sottoposti al suo giudizio ed ha quindi individuato, fra questi, il reato più grave per determinare la pena base ed ha, poi, apportato gli aumenti di pena per gli altri reati - sempre oggetto del suo giudizio - solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità, che tiene conto della gravità del reato secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e che non necessita di apposita motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 22824 del 21/04/2006 Ud. - dep. 03/07/2006 - Rv. 234575). Il Giudice di merito avendo, poi, ritenuto la identità del disegno criminoso tra i reati di cui sopra e quelli, meno gravi - due ricettazioni di armi clandestine, oggetto di altro processo definito con sentenza passata già in giudicato - ha, poi, effettuato la valutazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per individuare i due aumenti di pena più equi per quest'ultimi reati. Quindi ha ritenuto equo - con giudizio insindacabile perché riservato al potere discrezionale del giudice di merito, che ha fornito una adeguata motivazione sul punto a pagina 25 dell'impugnata sentenza, nella quale ha, anche, evidenziato la differente portata dei reati da porre in continuazione - effettuare l'aumento di sei mesi per ogni reato (e quindi in totale un anno, che è la stessa pena inflitta con la sentenza di patteggiamento) con riferimento al reato meno grave già giudicato. Appare utile, a proposito di quanto sopra, ricordare che in tema di continuazione, è da ritenersi assolto l'obbligo di motivazione anche allorché il giudice di merito dichiari solo di ritenere adeguato l'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., perché tale affermazione vale ad indicare che egli ha tenuto conto, sia pure globalmente, dei criteri che governano la determinazione della misura della pena. (Nella specie, questa Suprema Corte, ha ritenuto che l'espressione "congruo aumento" presupponga un concreto apprezzamento della fattispecie ed escluda che l'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena abbia trasmodato in arbitrio;
Sez. 1, Sentenza n. 4647 del 04/12/1991 Cc. - dep. 23/01/1992 - Rv. 188967). Come si è sopra evidenziato la
Corte di Appello ha, invece, fornito sul punto un'esaustiva motivazione, contestata dal ricorrente con argomentazioni generiche che non tengono conto di quanto affermato dal giudice territoriale. Da quanto sopra discende il rigetto dei ricorso di LE IG. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. I ricorsi di tutti gli altri imputati sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia - come nel caso di specie - compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.12000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre i ricorsi di cui sopra sono inammissibili anche per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c) perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, te cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, i giudici di merito hanno correttamente valutato il materiale probatorio raccolto ed hanno fornito una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria delle loro decisioni. In particolare per quanto riguarda la valutazione delle chiamate in correità del LE si deve sottolineare che la sua credibilità è stata ritenuta dai Giudici di merito dopo un'accurata analisi di tutti gli elementi raccolti e fornendo, anche, una valida motivazione sul perché non incidano su tale giudizio le imprecisioni evidenziate dai difensori degli imputati. Si deve, poi, rilevare che la Corte di Appello ha rispettato tutti i principi più volte affermati da questa Corte sul punto, quale, ad esempio, quello secondo il quale la valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, a un altro chiamato sulla base di reciproche inferenze totalizzanti (Sez. 1, Sentenza n. 16674 del 10/12/2010 Ud. - dep. 29/04/2011 - Rv. 249956); e l'altro principio con il quale si conferma che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Sez. 3, Sentenza n. 3255 del 10/12/2009 Ud. - dep. 26/01/2010 - Rv. 245867). Premesso quanto sopra, appare opportuno esaminare, sinteticamente, le doglianze dei singoli ricorrenti.
IN AT AN.
Come già evidenziato la Corte di appello fornisce una motivazione esaustiva e incensurabile per quanto riguarda i denunciati tentennamenti del LE e alcune minime discrasie contenute nel suo narrato. Indica correttamente i riscontri che confermano le dichiarazioni del propalante (per la rapina al Credito Artigiano di Cesano Maderno dell'Ottobre 2006, pagine 20 e 21; per la rapina alla Banca Popolare di Monza e Brianza di Cesano Maderno del 10.11. 2006, pagine 21, 22 e 23). È corretta e logica anche la motivazione con la quale la Corte territoriale spiega perché non si possa ravvisare alcuna contraddizione nelle dichiarazioni del LE in ordine alla pistola calibro 9 per 21 usata per commettere le rapine (pagina 19).
RÌ AT.
Lo stesso ricorrente - per quanto riguarda le presunte menzogne del LE sul suo acquisto di droga, impossibile, a suo dire, perché detenuto dal 03.12.2003 al 13.04.2005 - riconosce che la Corte di appello ha evidenziato che il LE - per la cessione di droga al RÌ - si riferisce genericamente ad un arco temporale che va dal 2003 al 2005 e che quindi il periodo di detenzione del RÌ (tra l'altro solo asserito dalla difesa) non esclude affatto che tale episodio si sia verificato. ti ricorrente, dopo aver riconosciuto quanto sopra, insiste nella doglianza evidenziando solo sue personali considerazioni (inopportunità - dopo la detenzione - di una sua frequentazione con un pluripregiudicato) che sono inammissibili non solo perché non evidenziano circostanze dimostrabili e non tengono conto della genericità dell'arco temporale indicato dal LE, ma anche perché sono smentite dal fatto che lo stesso ricorrente ammette di aver avuto contatti con il LE per il reperimento del locale ove sono state, poi, ritrovate le armi di cui al capo di imputazione n. 47. Inammissibile in questa sede di legittimità la diversa e generica interpretazione del contenuto delle intercettazione fornita dal ricorrente a fronte della congrua motivazione dei Giudici di merito (pagina 19 dell'impugnata sentenza, nella quale sono richiamate anche le pagine della sentenza di primo grado sul punto). La corte di appello indica, correttamente, i riscontri che confermano le dichiarazioni del propalante (pagine 12, 13 e 14). È ineccepibile anche la motivazione (pagina 15) con la quale la Corte territoriale respinge la doglianza sull'erroneità dell'imputazione sulla detenzione della armi, oggi riproposta dal ricorrente senza tenere conto di quanto affermato dal Giudice di merito. Invero la Corte di appello evidenzia che la condotta concretamente descritta nel capo di imputazione e la condanna riguardano solo la detenzione illegale delle armi e non anche il porto;
quindi, l'indicazione degli articoli di legge relativi al porto costituisce un semplice errore materiale che non ha inciso negativamente sull'imputato (e sul punto il ricorrente non osserva nulla). Inammissibili sono anche le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena. Infatti la Corte territoriale valuta correttamente i vari elementi fissati dall'art. 133 del c.p. per la concessione delle attenuanti generiche e per la congruità della pena (nel caso di specie l'assenza di elementi utili ai fini del riconoscimento di tali attenuanti, la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato; si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; quelli di cui sopra;
Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278). CL NT.
La Corte di appello con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria evidenzia le ragioni per le quali ritiene il CL responsabile dei reati contestatigli: le dichiarazioni del LE, che espressamente afferma che sia il CL, sia il RÌ sapevano che nel locale di loro pertinenza il LE avrebbe custodito armi (pag 16); il contenuto delle intercettazioni e dei contatti telefonici (pagina 17; ma anche quanto evidenziato per il coimputato RÌ a pagina 14). Manifestamente infondata è l'eccezione relativa all'erronea qualificazione giuridica del fatto dell'occultamento delle armi che secondo il ricorrente andava qualificato come favoreggiamento reale e non come ricettazione. La Corte di appello, invero, a pagina 17 fornisce un'esaustiva e logica motivazione sul perché il fatto accertato debba essere qualificato come ricettazione e non già come favoreggiamento reale, con richiami di principi di diritto affermati più volte da questa Corte Suprema e pienamente condivisi dal Collegio. Si deve, infine, rilevare che il CL è stato ritenuto responsabile dei reati - di detenzione illegale di armi (reato la cui sussistenza non è stata neppure contestata nel ricorso) e di ricettazione delle stesse armi di illecita provenienza - in concorso con il LE (e con il RÌ). Quindi non trova applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto contenuto nella sentenza citata dal ricorrente nel suo ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 12476 del 21.01.2005). Infatti, nel caso in esame non vi è un'acquisizione e occultamento di oggetti di illecita provenienza nell'esclusivo interesse "dell'autore del reato principale" (come era stato sostenuto dal ricorrente nella sentenza di cui sopra e cioè di una sua acquisizione di titoli rubati, nell'esclusivo interesse dell'autore dei furto), ma si ha un concorso nel reato di illegale detenzione di armi di illecita provenienza da parte di tutti e tre gli imputati, che conseguentemente rispondono anche del reato di ricettazione delle stesse armi. Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato che si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (tra le tante si veda: Sez. 5, Sentenza n. 40906 del 19/10/2010 Cc. - dep. 18/11/2010 - Rv. 248605). Infine, si deve rilevare che la Corte di appello dopo aver ricordato - a pagina 17 - che il dolo specifico nel reato di ricettazione consiste nel fine di procurare a sè o ad altri un profitto (termine con il quale si deve intendere qualsiasi utilità o vantaggio, non solo di natura patrimoniale od economica), nelle pagine 16 e 17 indica anche il "profitto" del reato di ricettazione per il LE. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa al diniego della sospensione condizionale della pena. Infatti, la Corte di appello evidenzia correttamente le ragioni che la portano ad escludere l'applicabilità di tale beneficio (prognosi negativa per la gravità del fatto e la condotta dell'imputato).
Di TI AR.
Il ricorso del Di TI è manifestamente infondato perché generico. Infatti, la Corte di appello ha ben specificato le ragioni che la portano a configurare il concorso formale tra le condotte di "detenzione" e "vendita" di sostanze stupefacenti, poste in essere in contesti diversi ( Sez. 4, Sentenza n. 36523 del 26/06/2008 Ud. - dep. 23/09/2008 - Rv. 242014). Invero, il concorso formate tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poiché, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave. Qualora, per contro, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico e cronologico - come correttamente è stato ritenuto dal Giudice di merito nel caso concreto - esse costituiscono, conseguentemente, più violazioni della stessa disposizione di legge e, dunque, reati distinti, eventualmente unificabili per continuazione, se commessi dagli stessi soggetti in concorso tra loro ed in presenza di un disegno criminoso unitario. Orbene, proprio la rilevata distinzione cronologica tra la detenzione e la cessione depone per l'esatta contestazione di entrambe le condotte, unificate sotto il vincolo della continuazione (Sez. 3, Sentenza n. 8163 del 26/11/2009 Ud. - dep. 02/03/2010 - Rv. 246211). In ogni caso la Corte di appello ha ben evidenziato che se anche si volesse accedere alla ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente si avrebbero circa 50 cessioni di sostanza stupefacente (500 grammi di sostanza stupefacente ceduta in quantitativi di circa 10 grammi per volta). Pertanto il Di TI non avrebbe alcun interesse al ricorso non essendogli derivato alcun danno dall'applicazione dell'aumento di pena - ex art. 81 c.p. - per la ritenuta continuazione tra il fatto contestato nel capo n. 51 e quello contestato nel capo n. 53. Infatti, in ogni caso si sarebbe dovuto applicare l'aumento di pena per la continuazione interna per le varie cessioni di droga sopra evidenziate.
RO SI.
Come già evidenziato, la Corte di appello fornisce una motivazione esaustiva e incensurabile sia per quanto riguarda la credibilità del LE, sia per tutte le presunte contraddizioni contenute nelle sue dichiarazioni ed evidenziate dal ricorrente (il fatto che il LE avesse manifestato intenti omicidiari nei confronti del RO che non voleva assecondare i suoi progetti criminali;
il fatto che nell'agenda sequestrata al LE vi fossero i numeri telefonici di molti coimputati in questo processo e non quello del RO;
il fatto che tra il LE e il RO non vi fossero stati contatti telefonici - che il LE ha invece avuto per altri delitti con altri coimputati in questo processo - nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla rapina all'ufficio postale di Cernusco;
il fatto che i testimoni della rapina descrivono l'autore della rapina con caratteristiche diverse da quelle del RO;
si vedano, in proposito, le condivise motivazioni alle pagine 5 e 6).
Per quanto riguarda la denunciata nullità della sentenza per mancata assunzione di prova decisiva (una perizia per accertare definitivamente se l'impronta digitale su un quanto di lattice lasciato dai rapinatori fosse dell'imputato) si deve preliminarmente rilevare che la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 14130 del 22/01/2007 Ud. - dep. 05/04/2007 - Rv. 236191). La motivazione della Corte di appello è adeguata. Infatti, nello spiegare perché non procede alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ( pagina 6) evidenzia che vi è agli atti "una prova ben più granitica": su un quanto nero sequestrato dalla P.G. -indossato, secondo i testi, dal secondo rapinatore, poi, identificato nel RO e lasciato, nel corso della rapina, all'interno dell'Ufficio Postale di Cernusco sul Naviglio - il RIS di Parma, con nota del 24.09.2008, ha attestato di aver estrapolato il profilo genotipico del RO. Circostanza, questa, che supera ogni contestazione sul diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - per effettuare la perizia sulle impronte parziali rinvenute su un quanto di lattice rinvenuto sull'auto utilizzata dai rapinatori per la fuga - e che oltre a costituire un formidabile elemento di riscontro alle dichiarazioni del LE conferma la riconosciuta colpevolezza del RO per la rapina e per tutti i reati collegati. A fronte di quanto affermato dalla Corte territoriale la difesa del ricorrente oppone generiche contestazioni che si risolvono solo in una negazione apodittica dell'effettuazione dell'accertamento del RIS contenuto nella relazione del 24.09.2008 di cui sopra.
Inammissibili sono anche le doglianze sul diniego di riconoscere la prevalenza delle concesse attenuanti generiche e sulla congruità della pena. Infatti la Corte territoriale valuta correttamente i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p. per il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le aggravanti e per la congruità della pena (nel caso di specie l'assenza di elementi utili ai fini del riconoscimento di tali attenuanti con giudizio di prevalenza, la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato; si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; quelli di cui sopra;
Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibiiità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del LE e dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, altresì, ad eccezione del LE, della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in RO, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2012