Art. 2.
Per gli effetti dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , la spesa di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sara' compensata mediante la destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1 aprile 1950, n. 155 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Per gli effetti dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , la spesa di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sara' compensata mediante la destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1 aprile 1950, n. 155 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.