Trib. Cassino, sentenza 23/04/2025, n. 517
TRIB
Sentenza 23 aprile 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Cassino, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società attrice contro una compagnia assicurativa convenuta e un soggetto terzo convenuto, avente ad oggetto la cessione di crediti. L'attrice, cessionaria di una quota di un credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale, chiedeva la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della somma ceduta, pari a euro 570,00, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per l'attività di patrocinio e per l'acquisizione di documentazione, nonché il danno emergente. In via alternativa, chiedeva la condanna del cedente al pagamento del compenso pattuito e al risarcimento dei costi sostenuti. L'attrice esponeva che il credito ceduto era sorto a seguito di un sinistro avvenuto il 05/07/2010, per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo assicurato dalla convenuta, e che la cessione era stata regolarmente notificata. Si costituivano i convenuti: la compagnia assicurativa contestava la fondatezza delle pretese, eccependo la genericità dell'atto di cessione, la mancata prova dei servizi erogati e la natura di attività finanziaria della cessione, che richiederebbe specifici requisiti normativi. Il terzo convenuto, cedente del credito, chiedeva il rigetto delle domande nei suoi confronti, sostenendo che le somme richieste fossero dovute dalla compagnia assicurativa, debitrice ceduta.

Il Tribunale ha accolto la domanda dell'attrice, condannando la compagnia assicurativa al pagamento della complessiva somma di euro 746,84, comprensiva della quota di credito ceduta (euro 570,00), dei costi legali stragiudiziali (euro 150,00) e delle spese per l'acquisizione documentale (euro 26,84), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Giudice ha preliminarmente accertato la pacificità dell'accadimento e della dinamica del sinistro, nonché l'importo complessivo liquidabile per i danni al veicolo. Ha rigettato la richiesta di risarcimento per il fermo tecnico del veicolo, ritenendo la relativa documentazione insufficiente. In merito alla cessione del credito pro solvendo, ha ritenuto che il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa al cedente in data successiva alla notifica della cessione all'attrice non avesse efficacia liberatoria. Ha altresì affermato la cedibilità dei crediti risarcitori da sinistro stradale e ha considerato inconferente la doglianza della convenuta circa la genericità dei servizi offerti dall'attrice, poiché l'oggetto della domanda era il contratto di cessione. Le spese legali stragiudiziali sono state ritenute dovute e liquidabili secondo i criteri giurisprudenziali consolidati, mentre il danno emergente non provato è stato rigettato. Le spese di lite, comprese quelle dei precedenti gradi di giudizio, sono state poste a carico della convenuta soccombente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cassino, sentenza 23/04/2025, n. 517
    Giurisdizione : Trib. Cassino
    Numero : 517
    Data del deposito : 23 aprile 2025

    Testo completo