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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 170/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2019, avente ad oggetto: Cessione
dei crediti, riservata in decisione all'udienza del 29.10.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a 50 gg per comparse conclusionali e a 20 gg per repliche), promossa da:
codice fiscale: , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IV_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Gabriele Romanello, C.F.: C.F._1
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dei
[...]
predetti difensori.
ATTRICE
CONTRO
TR
P.IV , già in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IV_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Alberici (C.F. C.F._2
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTA
NONCHE'
C.F: , rappresentato, difeso dall'Avv. CP_4 CodiceFiscale_3
Roberta Donti (C.F. ) elettivamente domiciliata in Indirizzo CodiceFiscale_4
Telematico, presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “si riporta a tutte le precedenti difese, da intendersi qui trascritte integralmente”.
Per la parte convenuta TR
“Si riporta a tutti i propri scritti difensivi e
[...]
verbalizzazioni di udienza;
Si oppone alla emissione dell'ordinanza 186 ter cpc non ricorrendo i presupposti di legge sia in quanto non è provata la legittimità delle avverse richieste né la responsabilità della sig.ra (nemmeno evocata Parte_1
in giudizio) e, in ogni caso vi è contestazione sulle somme richieste. Chiede la concessione dei termini ex art 183 co VI cpc;
Chiede, in caso di mancata concessione dei termini ex art 183 co VI cpc, l'ammissione della prova orale articolata nella comparsa di costituzione e risposta. Si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte attrice perché irrilevanti, inconcludenti e comunque inammissibili. In via subordinata precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”
Per la parte convenuta “si riporta ad ogni precedente scritto e, CP_4
preliminarmente, insiste per l'ammissione di mezzi istruttori come tempestivamente richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda. Chiede che, in caso di assunzione della causa in decisione, siano disposte le difese di cui all'art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 17 Con atto di citazione in riassunzione, la chiedeva all'intestato Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in via principale accertare e dichiarare: a) il diritto di ad essere risarcito dalla CP_4 Controparte_5
, già in persona del l.r.p.t., per tutti i danni subiti in
[...] Controparte_6
occasione del sinistro avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo targato CV 939 CW, di proprietà di b) CP_7 Parte_1
l'inadempimento della compagnia convenuta, c) che in conseguenza del sinistro per cui
è causa ed a far data da esso, è sorto in capo alla predetta Compagnia Assicuratrice un debito di natura risarcitoria, rispetto al quale, una parte del correlativo e speculare credito è stato parzialmente trasferito alla avente causa -nonché: Controparte_8
d) dichiarata ed accertata, comunque, l'esistenza della porzione ceduta del più ampio credito di voglia il Giudice adito statuire che tale quota è stata CP_4
validamente ed efficacemente ceduta all'attrice e, per l'effetto, voglia il Giudice adito condannare la , in persona del Controparte_5
l.r.p.t a corrispondere all'attrice la somma ceduta di euro 570,00 ed a risarcire i costi sostenuti per l'attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del presente giudizio nella misura documentata, rispettivamente di euro 150,00 e di euro 26,84, oltre al danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. In via alternativa, condizionata alla reiezione della sopra proposta domanda, voglia il Giudice adito condannare il cedente, garante del credito ceduto pro solvendo CP_4
quale corrispettivo, a liquidare all'attrice il compenso pattuito per la prestazione fruita di euro 570,00 nonché condannare quest'ultimo, per aver ceduto un credito inesistente
e/o insufficiente, a risarcire i costi sostenuti dall'attrice per l'attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della documentazione
pagina 3 di 17 necessaria all'istruzione del presente giudizio nella misura documentata, rispettivamente di euro 150,00 è di euro 26,84, oltre al danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, nella misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dalla cessione del credito al saldo... Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di tutte le fasi del Giudizio, con distrazione di quelle per
l'attuale fase in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
- la - a fronte dei servizi erogati dalla prima in Controparte_9 CP_4
favore del secondo - sottoscrivevano un atto di cessione del credito pro solvendo per l'importo dovuto allo prima quale corrispettivo di euro 570,00;
- per effetto di tale atto, la si rendeva cessionaria, sino alla Controparte_8
concorrenza della somma di euro 570,00, del credito risarcitorio sorto in favore della cedente a ristoro dei danni patiti nel sinistro stradale occorso il 05/07/2010;
- la cessione veniva regolarmente portata a conoscenza delle parti cedute, congiuntamente alla documentazione idonea alla quantificazione del danno ed al documento di identità di parte cedente;
- la non riceveva le somme cedute e pertanto, richiedeva più Controparte_8
volte alla debitrice ceduta, anche mediante raccomandata a/r del proprio legale, il pagamento di quanto dovutole, ma i reiterati solleciti risultavano vani;
- l aveva diritto ed interesse ad esercitare giudizialmente le azioni CP_1
spettanti alla parte cedente il credito, nelle quali veniva peraltro espressamente surrogata dalla parte cedente;
- l agiva onde (i) vedere accertato il diritto di ad Controparte_8 CP_4
ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 05/07/2010 ed appresso meglio indicati nonché (ii) il pagamento in proprio favore della quota di credito pagina 4 di 17 ceduta;
- in data 05/07/2010, verso le ore 9,15, l'autovettura OPEL CORSA, targata CH 010
RK, di proprietà di ed assicurata per RCA con la CP_4 Controparte_6
condotta da percorreva Via Manzoni, Cerveteri (Rm), quando veniva CP_4
improvvisamente tamponata e danneggiata dal veicolo VW GOLF TDI, targato CV
939 CW, di proprietà di assicurato per la RCA con la Parte_1 CP_10
condotto da Parte_1
- data la dinamica, nulla poteva per evitare l'urto; CP_4
- il sinistro si verificava per imprudenza, fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura targata CV 939 CW circostanza della quale si traeva CP_7
immediata conferma dallo stesso Modulo CAl regolarmente sottoscritto da entrambi i conducenti;
- al fatto assistevano testimoni;
- il sig. subiva un danno patrimoniale superiore all'importo del credito CP_4
ceduto, consistente nel danno meccanico e di carrozzeria al veicolo, nel danno da c.d. svalutazione commerciale e nel danno da c.d. fermo tecnico;
- stante la colpevole inerzia della convenuta, la deducente Controparte_8
sosteneva il costo di euro 26,84 per la richiesta ed il ritiro della visura al PRA sul veicolo responsabile del sinistro, necessaria per la corretta identificazione del suo proprietario e della sua copertura assicurativa nonché quello di euro 150,00 per l'intervento del legale;
- poiché nessun importo veniva corrisposto dai debitori ceduti, Controparte_8
era costretta ad adire la Giustizia per ottenere l'accertamento della sussistenza di un danno patito da costituente un credito risarcitorio di capienza maggiore CP_4
rispetto alla quota parte ceduta, la valida ed efficace della cessione parziale in favore della attrice di detto credito, la conseguente condanna dei debitori ceduti alla pagina 5 di 17 corresponsione di quanto dovuto alla cessionaria, oltre al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento;
- la in persona del l.r.p.t., evocava in giudizio, innanzi al Giudice Controparte_8
di Pace di Sora, la ora Controparte_3 TR
, in persona del l.r.p.t., ed il Sig. introducendo il
[...] CP_4
procedimento che veniva iscritto al Ruolo Generale n. 302/C/2011 per vedere accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro per tutti i danni procurati a
[...]
in capo al conducente del veicolo VW GOLF TDI, targato CV 939 CW CP_4
poiché veniva meno ai principi generali stabiliti dal C.d.S. in tema di prudenza ed avvedutezza nonché alle specifiche regole dettate in relazione alla distanza di sicurezza;
- con Sentenza n. 175/2012, pubblicata in data 20 luglio 2012, il Giudice di Pace di
Sora accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
[...]
Controparte_3
- la impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale Civile di Controparte_8
Sora, introducendo il procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 206/2013, con atto di appello;
- a seguito della soppressione della sede distaccata di Sora, la causa era assegnata alla sede centrale di Cassino ed assumeva il ruolo generale n. 200206/2013;
- a definizione del procedimento, il Tribunale Civile di Cassino, con Sentenza n.
851/2017, rigettava l'appello della e quello incidentale del Sig. Controparte_8
confermando il provvedimento del Giudice di Pace di Sora;
CP_4
- la introduceva il ricorso per regolamento necessario di Controparte_8
competenza iscritto al Ruolo Generale n. 21378/2017, a definizione del quale, la
Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI, sottosezione III, con Ordinanza n.
26632/2018, depositata in data 2 ottobre 2018, cassava la Sentenza gravata e pagina 6 di 17 dichiarava la competenza territoriale del giudice adito, con rinvio al Tribunale Civile di Cassino e spese rimesse;
- l riassumeva l'odierno procedimento per sentir accogliere le su CP_1
riportate conclusioni.
Si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale chiedeva CP_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare ogni domanda nei confronti dell'esponente perché la prestazione sottesa alla cessione di credito oggetto di causa ed il risarcimento reclamati dalla sono dovuti dalla Controparte_8
ceduta, , già TR [...]
con condanna di quest'ultima all'adempimento omesso e Controparte_11
vittoria delle spese, da distrarsi”.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva quanto segue:
- nel luglio 2010 il Sig. noleggiava un veicolo dalla . ed, a CP_4 Cont Controparte_8
fronte del corrispettivo pattuito, pari ad euro 570,00, le cedeva, quale prestazione in luogo dell'adempimento, ex art. 1198 c.c., una pari porzione del risarcimento maturato nei confronti dei coobbligati al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale;
- il credito oggetto di cessione traeva origine dall'incidente avvenuto in Via Manzoni, in
Cerveteri (RM), in data 5 luglio 2010, alle ore 9,15 circa, quando la Sig.ra Parte_1
alla guida della propria VW Golf TDI, targata CV 939 CW, assicurata con la
[...]
tamponava da tergo il Sig. il quale, alla guida della CP_10 CP_4
propria Opel Corsa, targata CH 010 RK, assicurata con la Controparte_11
ora , era fermo ad uno
[...] TR
"stop";
- in conseguenza del sinistro, il Sig. subiva danni (al veicolo per euro 1.195,00; CP_4
da svalutazione tecnico-commerciale per euro 200,00; da fermo auto per euro 570,00
pagina 7 di 17 nonché perdite di costi fissi per euro 20,00, ecc. ...) meritevoli di un risarcimento complessivo di gran lunga maggiore rispetto alla somma di euro 570,00, dovuta alla
Controparte_8
- disponendo, dunque, di un capiente credito extracontrattuale nei confronti dei coobbligati al risarcimento, il Sig. ne cedeva una parte, pari all'importo CP_4
dovuto, di euro 570,00, alla ed una diversa porzione, anch'essa Controparte_8
pari a quanto dovuto per altre prestazioni fruite, alla;
Parte_2
- la ora Controparte_11 TR
, tenuta ex lege, ai sensi dell'art. 149 CdA, a liquidare il risarcimento
[...]
dovuto dall'assicuratore del responsabile civile, veniva costituita in mora e, una volta venuta a conoscenza delle cessioni, avrebbe dovuto estinguere il debito conseguente al sinistro nel rispetto della normativa vigente in materia di RCA e di libera circolazione dei crediti;
- La non avendo ricevuto quanto le spettava, agiva in giudizio, Controparte_8
innanzi al Giudice di Pace di Sora, per realizzare il credito portato dalla cessione ed ottenere, nella stessa sede, il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento;
- la domanda principale era finalizzata ad ottenere l'adempimento dalla debitrice ceduta, ora Controparte_11 CP_2 TR
, ma, contestualmente, veniva chiesto che, in caso di suo rigetto,
[...]
la condanna fosse comminata nei confronti del Sig. perché tenuto a garantire CP_4
la cessione pro solvendo ed obbligato al pagamento contrattualmente dovuto.
Successivamente si costituiva, altresì, la TR
, la quale a sostegno delle proprie ragioni esponeva:
[...]
- la sosteneva che - a fronte dei servizi erogati dalla prima in favore Controparte_1
del secondo- la stessa ed il sig. sottoscrivevano un atto di cessione del CP_4
credito pro-solvendo per l'importo dovuto alla prima quale corrispettivo di euro
570,00; pagina 8 di 17 - tali assunti, non erano, invero sufficienti a ritenere provata la domanda;
- nel caso specifico, l'atto di cessione e il pro-forma emesso dalla Controparte_1
non erano in alcun modo idonei a dimostrare la legittimità delle avverse pretese quantomeno di fornire una descrizione dettagliata dei “servizi erogati” in favore del cedente/danneggiato;
- la genericità dell'atto di cessione prodotto da controparte porterebbe ad ipotizzare che per “servizi erogati” si intendevano la fornitura di un veicolo sostitutivo e/o la cessione di una quota parte dell'intero credito;
- con riferimento al primo caso (noleggio veicolo) occorre evidenziare che la fattura
(anzi è più corretto dire il preavviso) è stata emessa dalla stessa società attrice che ha dunque, autodeterminato il proprio credito senza documentare il servizio prestato in quanto, priva degli elementi qualificanti relativi al periodo di noleggio, della indicazione del veicolo messo a disposizione.
- la fattura- preavviso- (NON CONTABILIZZATA) prodotta da controparte era un atto di formazione unilaterale proveniente quindi dallo stesso creditore, per nulla idoneo a dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra il sinistro e la necessità di noleggio di un veicolo sostitutivo;
- il danneggiato, quindi, non poteva limitarsi ad “emettere” una “fattura”, autodeterminando l'importo, senza fornire prova che quella voce di danno fosse conseguenza diretta ed immediata del sinistro;
- la Compagnia appena aperto il sinistro, visionava il mezzo danneggiato e liquidava i danni lamentati in conseguenza del sinistro;
- durante l'ispezione del mezzo da parte del fiduciario non venivano richieste ulteriori voci di danno. La liquidazione veniva infatti concordata tra il perito e il danneggiato: nessun'altra voce di spesa è stata richiesta durante la valutazione del fiduciario della
Compagnia.
pagina 9 di 17 - con riferimento al secondo caso, cessione di una quota parte dell'intero credito, andava richiamata la sentenza n. 8990/18 emessa dal Tribunale di Roma che decidendo un caso analogo aveva rigettato la domanda per nullità virtuale della cessione per contrarietà a norme imperative (artt.106, 132 D.Lgs 385/1993) ai sensi dell'articolo 1418, co I c.c.; ciò in quanto, il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) stabiliva che l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi era riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal ministro del tesoro che si avvale dell'UIC; a sua volta il
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli artt.
106, 107, 113 e 155 co 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 stabiliva all'art 3 “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento con operazioni acquisto di crediti.
- Il Tribunale, preso atto che oggetto della cessione era una quota parte di un credito, concludeva ritenendo che l'anticipazione delle spese di noleggio da parte della società attrice, costituiva un'operazione di finanziamento al cedente, il quale era esonerato dal ricorrere al credito bancario proprio perché del pagamento si faceva carico l'odierna appellata;
- dunque doveva ritenersi che si aveva attività finanziaria- attività di concessione di finanziamenti- ogni qual volta, indipendentemente dalla forma adottata, il finanziatore erogava direttamente ovvero indirettamente utilità economicamente valutabili e ciò faccia a fronte di un corrispettivo (Tribunale di Venezia, 2 settembre 2014 n. 1758);
- nel caso di specie la società appellante si sarebbe fatto carico di assumersi i costi di noleggio permettendo così alla danneggiata di non pagare alcuna somma per tale pagina 10 di 17 servizio rendendosi cessionaria del credito vantato dalla danneggiata nei confronti del danneggiante;
il Tribunale di Roma, quindi, concludeva ritenendo che la
[...]
aveva effettuato in favore della cedente un'operazione di finanziamento Controparte_1
che rappresentava l'esercizio di un'attività finanziaria che per essere esercitata esigeva il possesso dei requisiti indicati nell'art 106 del T.U.B.; tali requisiti non erano posseduti dalla società appellante;
- parte attrice insisteva nel chiedere la liquidazione dei costi sostenuti per l'attività di patrocinio finalizzata alla bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del presente giudizio nella misura documentata, rispettivamente di euro 150,00 e di euro 26,84 nonché a risarcire il danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute e da svalutazione commerciale, ma anche tale domanda era del tutto infondata e come tale doveva essere integralmente disattesa in quanto, tale richiesta era finalizzata ad ottenere una illegittima remunerazione aggiuntiva del credito portato nella cessione;
- in particolare, con riferimento al danno da svalutazione commerciale del mezzo parte attrice era carente di legittimazione attiva in quanto, semmai tale voce di danno spetta al proprietario;
- le richieste di parte attrice anche in punto al quantum debeatur andavano rigettate, perché infondate, eccessive e comunque non provate, poiché controparte si limitava a produrre in giudizio una “fattura pro forma”: tale documento era privo di valore probatorio non risultando contabilizzato non avendo controparte prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili, così come previsto dall'art 634 c.p.c.;
- detta fattura (preavviso) non recava il tipo di vettura data a noleggio e quello della vettura noleggiata e le relative targhe;
non recava la presa in carico e la consegna con l'annotazione dei relativi KM;
non recava l'indicazione dei giorni in cui la vettura sarebbe stata noleggiata;
la fattura pro forma sulla scorta della quale la cessionaria agiva per l'importo dalla stessa portato, era una sua stessa fattura pro forma;
in pagina 11 di 17 pratica, cioè la cessionaria del credito era lo stesso noleggiante che aveva stabilito il prezzo del noleggio e che, in definitiva, aveva unilateralmente stabilito l'entità del danno che poi viene richiesto ai danneggianti;
- in ogni caso appariva davvero esagerato l'indicato importo di euro 570,00= per il noleggio di un'auto sostitutiva in considerazione del fatto che i danni riportati dal mezzo erano di lieve entità;
- doveva necessariamente sussistere la prova del fatto storico e del nesso di causalità tra condotta ed evento, perché un soggetto sia tenuto a risarcire il danno derivato ad altri dalla sua condotta;
nel caso di specie, la prova doveva evidentemente riguardare ogni elemento attinente all'esistenza del credito reclamato;
- in primo luogo, doveva fornirsi rigorosa prova che in conseguenza del sinistro descritto in citazione fossero derivati alla vettura del sig. danni tali da CP_4
determinare la necessità di una vettura sostitutiva e che il predetto svolgesse un'attività tale da richiedere necessariamente l'uso della vettura sostitutiva;
- in secondo luogo, doveva accertarsi se il periodo in cui è stata preso a noleggio la vettura sostituiva coincide con il tempo effettivamente necessario alle riparazioni alla vettura incidentata;
se la vettura presa a noleggio era una vettura con le stesse caratteristiche della vettura incidentata e se il costo del noleggio era pari al costo medio usualmente praticato in loco, nel settore;
- al creditore non poteva essere consentito di tenere comportamenti tali da aggravare la posizione del debitore. Pertanto, laddove non si ravvisavano gli estremi giustificativi della presa a noleggio della vettura sostitutiva e dei relativi costi effettivamente sostenuti o da sostenersi, nulla era dovuto al cessionario a tale titolo dalla compagnia, posto che nulla a tale titolo era dovuto al cedente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Controparte_12
così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via
[...]
pagina 12 di 17 principale, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta e/o proponenda nei confronti della perché infondata in Controparte_12
fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, inammissibile e non provata sia in punto al nesso causale e alla compatibilità dei danni che in punto alla mera quantificazione;
2) in via subordinata e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla Controparte_8
voglia limitare l'ammontare del risarcimento al solo danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in questa comparsa Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con ogni conseguenza in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio".
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, l'accadimento e la dinamica del sinistro risultano pacifici, ciò in quanto nessuna delle parti in causa ha contestato l'origine del diritto risarcito esistente in capo al sig. e, neppure vi sono dubbi circa l'importo complessivo che CP_4
l'assicurazione aveva deciso di liquidare in favore dello stesso e cioè l'importo di
€.1.195,00 così come evincibile dalla perizia eseguita sul mezzo e depositata in atti.
Non sono dovuti, invece, in favore del sig. i danni da fermo tecnico del CP_4
veicolo in quanto non debitamente provati anche perché il preavviso di fattura, relativo al noleggio di un mezzo sostitutivo, depositato non recava né il tipo di vettura data a noleggio e le relative targhe, non recava la presa in carico e la consegna con l'annotazione dei relativi KM, non recava l'indicazione dei giorni in cui la vettura sarebbe stata noleggiata.
Tuttavia, nel caso che qui occupa, la società attrice agisce nella sua qualità di cessionaria di un credito vantato dal sig. nei confronti della convenuta CP_4
compagnia assicurativa e originato dai danni subiti dal sig. a seguito del CP_4
sinistro del 05.07.2010.
pagina 13 di 17 La questione verte allora, in materia di cessione dei crediti pro-solvendo. L'istituto in parola presenta quale elemento fondante l'esistenza di un contratto di cessione che viene concluso mediante lo scambio dei consensi tra cedente e cessionario. Al momento del menzionato scambio, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario. Quest'ultimo diviene creditore esclusivo del debitore ceduto e, dunque, unico soggetto deputato a pretendere anche in via esecutiva la prestazione nei confronti del medesimo debitore e ciò anche in mancanza della notificazione pur prevista dall'art. 1264 c.c. La notificazione della cessione invero, risulta necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato, in buona fede, dal debitore ceduto in favore del cedente anziché del cessionario. La notificazione della cessione è indispensabile anche in caso di cessioni discroniche allorquando si verificano conflitti tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso, il principio della priorità temporale riconosciuta al cessionario che per primo ha notificato l'avvenuta cessione del credito.
Nel caso che qui occupa in effetti parte attrice ha provveduto alla comunicazione della cessione del 19.07.2010 al debitore ceduto e alla convenuta compagnia assicurativa in data 30.08.2010 (come ricevuta di ritorno della raccomandata in atti), di converso la debitrice ceduta provvedeva il giorno 21.10.2010 al pagamento dell'intero importo riconosciuto al sig. (euro 1.195,00) in punto di risarcimento danni subiti dal CP_4
veicolo, dunque in data successiva rispetto alla comunicazione di avvenuta cessione del credito.
Pertanto, il pagamento eseguito dall'assicurazione non aveva effetto liberatorio in capo alla debitrice ceduta.
A ciò si aggiunga che nell'ambito del contratto di cessione era specificata la quantificazione dell'importo ceduto in favore della società attrice che dunque risultava accettato dal sig. nel suo corretto ammontare. Il valore probatorio del CP_4
pro forma di fattura prodotto a sostegno della pretesa di parte attrice assurge a mero indicatore indiziario dell'importo del credito vantato dalla società attrice, pur tuttavia pagina 14 di 17 nel contratto di cessione, sottoscritto dal sig. viene specificato l'importo del CP_4
credito oggetto di cessione, sul quale dunque, il cedente nulla aveva da eccepire. E
d'altra parte, l'onere probatorio della cessionaria risulta pienamente adempiuto in quanto, come è noto, lo stesso si concretizza con la prova in giudizio dell'esistenza di un contratto di cessione, dell'identificazione del credito ceduto e della notificazione al debitore ceduto (per le esigenze di cui si è detto). Infatti, la cessione del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma, pertanto, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, ed anche mediante presunzioni.
In merito alla cedibilità dei crediti aventi ad oggetto risarcimento dei danni, la questione è stata ormai da tempo risolta dalla giurisprudenza costante della Suprema
Corte la quale ha avuto più volte modo di affermare che anche il credito derivante dal risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale possono costituire oggetto di cessione, non essendo lo stesso di natura strettamente personale, e non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo, tenuto altresì conto del fatto che il credito derivante da fatto illecito presenta i caratteri del credito attuale (Sentenza Suprema
Corte di Cassazione n. 21192/2004; Ordinanza Cass. n. 11095/09, sentenza Tribunale di Roma, Sez. XII, 8 marzo 2010, n. 7412).
Inconferente, dunque, è la doglianza della convenuta circa la mancata indicazione in cessione della prestazione eseguita in favore del cedente o, comunque, la genericità dei servizi offerti da parte attrice, anche perché oggetto della domanda non è
l'accertamento del danno da fermo tecnico ma, come si è detto, il contratto di cessione del credito.
Per quanto attiene gli ulteriori importi richiesti da parte attrice, rispettivamente di euro
150,00 e di euro 26,84, le stesse sono dovute, in quanto debitamente provate e pertanto liquidabili, atteso che in punto di spese legali stragiudiziali è necessaria una disamina ex ante da parte del giudice volta a valutare quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (Cassazione Civile Sez.
VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685;
pagina 15 di 17 Cass. Civ. Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941; sul concetto di più rapida tutela, si veda altresì Cass. Civ. Sez. III 13 aprile 2017 n. 9548). Qualora si accerti che quella stessa lite poteva essere definita con l'attività e le prove offerte nel processo già nella fase amichevole, il giudice non può escludere tali spese legali, che appartengono a quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale, costituendo una voce di danno patrimoniale.
In punto di liquidazione dell'ulteriore danno emergente la stessa non può essere accolta in quanto non provata e neppure quantificata.
Vanno invece riconosciuti i chiesti interessi e la rivalutazione sulla somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento danni di euro 746,84.
Al fine di ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare la parte convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., da calcolarsi dalla data dell'evento dannoso (05/07/2010) sull'importo di euro € 575,82, pari alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio devalutata alla data dell'evento dannoso, rivalutato anno per anno e quindi a partire dal 5.7.2011 fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
pagina 16 di 17 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'appello proposto dalla società attrice, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna la TR
al pagamento in favore dell'attrice della complessiva
[...]
somma di euro 746,84 ( €. 570,00 + euro 150,00 + 26,84), per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dì dell'avvenuta cessione e sino al soddisfo, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- condanna la convenuta, TR
alla refusione delle spese di lite, per il presente giudizio quantificabili in euro 70
[...]
per esborsi ed €. 662,00 per compensi oltre IV, spese generali al 15% e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- condanna la convenuta, TR
alla refusione delle spese di lite, per i precedenti gradi di giudizio quantificati in
[...]
complessivi € 70 per spese ed euro 505,00 per compensi, oltre IV, spese generali al 15% e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Cassino, 18/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2019, avente ad oggetto: Cessione
dei crediti, riservata in decisione all'udienza del 29.10.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a 50 gg per comparse conclusionali e a 20 gg per repliche), promossa da:
codice fiscale: , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IV_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Gabriele Romanello, C.F.: C.F._1
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dei
[...]
predetti difensori.
ATTRICE
CONTRO
TR
P.IV , già in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IV_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Alberici (C.F. C.F._2
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTA
NONCHE'
C.F: , rappresentato, difeso dall'Avv. CP_4 CodiceFiscale_3
Roberta Donti (C.F. ) elettivamente domiciliata in Indirizzo CodiceFiscale_4
Telematico, presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “si riporta a tutte le precedenti difese, da intendersi qui trascritte integralmente”.
Per la parte convenuta TR
“Si riporta a tutti i propri scritti difensivi e
[...]
verbalizzazioni di udienza;
Si oppone alla emissione dell'ordinanza 186 ter cpc non ricorrendo i presupposti di legge sia in quanto non è provata la legittimità delle avverse richieste né la responsabilità della sig.ra (nemmeno evocata Parte_1
in giudizio) e, in ogni caso vi è contestazione sulle somme richieste. Chiede la concessione dei termini ex art 183 co VI cpc;
Chiede, in caso di mancata concessione dei termini ex art 183 co VI cpc, l'ammissione della prova orale articolata nella comparsa di costituzione e risposta. Si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte attrice perché irrilevanti, inconcludenti e comunque inammissibili. In via subordinata precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”
Per la parte convenuta “si riporta ad ogni precedente scritto e, CP_4
preliminarmente, insiste per l'ammissione di mezzi istruttori come tempestivamente richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda. Chiede che, in caso di assunzione della causa in decisione, siano disposte le difese di cui all'art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 17 Con atto di citazione in riassunzione, la chiedeva all'intestato Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in via principale accertare e dichiarare: a) il diritto di ad essere risarcito dalla CP_4 Controparte_5
, già in persona del l.r.p.t., per tutti i danni subiti in
[...] Controparte_6
occasione del sinistro avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo targato CV 939 CW, di proprietà di b) CP_7 Parte_1
l'inadempimento della compagnia convenuta, c) che in conseguenza del sinistro per cui
è causa ed a far data da esso, è sorto in capo alla predetta Compagnia Assicuratrice un debito di natura risarcitoria, rispetto al quale, una parte del correlativo e speculare credito è stato parzialmente trasferito alla avente causa -nonché: Controparte_8
d) dichiarata ed accertata, comunque, l'esistenza della porzione ceduta del più ampio credito di voglia il Giudice adito statuire che tale quota è stata CP_4
validamente ed efficacemente ceduta all'attrice e, per l'effetto, voglia il Giudice adito condannare la , in persona del Controparte_5
l.r.p.t a corrispondere all'attrice la somma ceduta di euro 570,00 ed a risarcire i costi sostenuti per l'attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del presente giudizio nella misura documentata, rispettivamente di euro 150,00 e di euro 26,84, oltre al danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. In via alternativa, condizionata alla reiezione della sopra proposta domanda, voglia il Giudice adito condannare il cedente, garante del credito ceduto pro solvendo CP_4
quale corrispettivo, a liquidare all'attrice il compenso pattuito per la prestazione fruita di euro 570,00 nonché condannare quest'ultimo, per aver ceduto un credito inesistente
e/o insufficiente, a risarcire i costi sostenuti dall'attrice per l'attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della documentazione
pagina 3 di 17 necessaria all'istruzione del presente giudizio nella misura documentata, rispettivamente di euro 150,00 è di euro 26,84, oltre al danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, nella misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dalla cessione del credito al saldo... Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di tutte le fasi del Giudizio, con distrazione di quelle per
l'attuale fase in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
- la - a fronte dei servizi erogati dalla prima in Controparte_9 CP_4
favore del secondo - sottoscrivevano un atto di cessione del credito pro solvendo per l'importo dovuto allo prima quale corrispettivo di euro 570,00;
- per effetto di tale atto, la si rendeva cessionaria, sino alla Controparte_8
concorrenza della somma di euro 570,00, del credito risarcitorio sorto in favore della cedente a ristoro dei danni patiti nel sinistro stradale occorso il 05/07/2010;
- la cessione veniva regolarmente portata a conoscenza delle parti cedute, congiuntamente alla documentazione idonea alla quantificazione del danno ed al documento di identità di parte cedente;
- la non riceveva le somme cedute e pertanto, richiedeva più Controparte_8
volte alla debitrice ceduta, anche mediante raccomandata a/r del proprio legale, il pagamento di quanto dovutole, ma i reiterati solleciti risultavano vani;
- l aveva diritto ed interesse ad esercitare giudizialmente le azioni CP_1
spettanti alla parte cedente il credito, nelle quali veniva peraltro espressamente surrogata dalla parte cedente;
- l agiva onde (i) vedere accertato il diritto di ad Controparte_8 CP_4
ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 05/07/2010 ed appresso meglio indicati nonché (ii) il pagamento in proprio favore della quota di credito pagina 4 di 17 ceduta;
- in data 05/07/2010, verso le ore 9,15, l'autovettura OPEL CORSA, targata CH 010
RK, di proprietà di ed assicurata per RCA con la CP_4 Controparte_6
condotta da percorreva Via Manzoni, Cerveteri (Rm), quando veniva CP_4
improvvisamente tamponata e danneggiata dal veicolo VW GOLF TDI, targato CV
939 CW, di proprietà di assicurato per la RCA con la Parte_1 CP_10
condotto da Parte_1
- data la dinamica, nulla poteva per evitare l'urto; CP_4
- il sinistro si verificava per imprudenza, fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura targata CV 939 CW circostanza della quale si traeva CP_7
immediata conferma dallo stesso Modulo CAl regolarmente sottoscritto da entrambi i conducenti;
- al fatto assistevano testimoni;
- il sig. subiva un danno patrimoniale superiore all'importo del credito CP_4
ceduto, consistente nel danno meccanico e di carrozzeria al veicolo, nel danno da c.d. svalutazione commerciale e nel danno da c.d. fermo tecnico;
- stante la colpevole inerzia della convenuta, la deducente Controparte_8
sosteneva il costo di euro 26,84 per la richiesta ed il ritiro della visura al PRA sul veicolo responsabile del sinistro, necessaria per la corretta identificazione del suo proprietario e della sua copertura assicurativa nonché quello di euro 150,00 per l'intervento del legale;
- poiché nessun importo veniva corrisposto dai debitori ceduti, Controparte_8
era costretta ad adire la Giustizia per ottenere l'accertamento della sussistenza di un danno patito da costituente un credito risarcitorio di capienza maggiore CP_4
rispetto alla quota parte ceduta, la valida ed efficace della cessione parziale in favore della attrice di detto credito, la conseguente condanna dei debitori ceduti alla pagina 5 di 17 corresponsione di quanto dovuto alla cessionaria, oltre al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento;
- la in persona del l.r.p.t., evocava in giudizio, innanzi al Giudice Controparte_8
di Pace di Sora, la ora Controparte_3 TR
, in persona del l.r.p.t., ed il Sig. introducendo il
[...] CP_4
procedimento che veniva iscritto al Ruolo Generale n. 302/C/2011 per vedere accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro per tutti i danni procurati a
[...]
in capo al conducente del veicolo VW GOLF TDI, targato CV 939 CW CP_4
poiché veniva meno ai principi generali stabiliti dal C.d.S. in tema di prudenza ed avvedutezza nonché alle specifiche regole dettate in relazione alla distanza di sicurezza;
- con Sentenza n. 175/2012, pubblicata in data 20 luglio 2012, il Giudice di Pace di
Sora accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
[...]
Controparte_3
- la impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale Civile di Controparte_8
Sora, introducendo il procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 206/2013, con atto di appello;
- a seguito della soppressione della sede distaccata di Sora, la causa era assegnata alla sede centrale di Cassino ed assumeva il ruolo generale n. 200206/2013;
- a definizione del procedimento, il Tribunale Civile di Cassino, con Sentenza n.
851/2017, rigettava l'appello della e quello incidentale del Sig. Controparte_8
confermando il provvedimento del Giudice di Pace di Sora;
CP_4
- la introduceva il ricorso per regolamento necessario di Controparte_8
competenza iscritto al Ruolo Generale n. 21378/2017, a definizione del quale, la
Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI, sottosezione III, con Ordinanza n.
26632/2018, depositata in data 2 ottobre 2018, cassava la Sentenza gravata e pagina 6 di 17 dichiarava la competenza territoriale del giudice adito, con rinvio al Tribunale Civile di Cassino e spese rimesse;
- l riassumeva l'odierno procedimento per sentir accogliere le su CP_1
riportate conclusioni.
Si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale chiedeva CP_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare ogni domanda nei confronti dell'esponente perché la prestazione sottesa alla cessione di credito oggetto di causa ed il risarcimento reclamati dalla sono dovuti dalla Controparte_8
ceduta, , già TR [...]
con condanna di quest'ultima all'adempimento omesso e Controparte_11
vittoria delle spese, da distrarsi”.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva quanto segue:
- nel luglio 2010 il Sig. noleggiava un veicolo dalla . ed, a CP_4 Cont Controparte_8
fronte del corrispettivo pattuito, pari ad euro 570,00, le cedeva, quale prestazione in luogo dell'adempimento, ex art. 1198 c.c., una pari porzione del risarcimento maturato nei confronti dei coobbligati al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale;
- il credito oggetto di cessione traeva origine dall'incidente avvenuto in Via Manzoni, in
Cerveteri (RM), in data 5 luglio 2010, alle ore 9,15 circa, quando la Sig.ra Parte_1
alla guida della propria VW Golf TDI, targata CV 939 CW, assicurata con la
[...]
tamponava da tergo il Sig. il quale, alla guida della CP_10 CP_4
propria Opel Corsa, targata CH 010 RK, assicurata con la Controparte_11
ora , era fermo ad uno
[...] TR
"stop";
- in conseguenza del sinistro, il Sig. subiva danni (al veicolo per euro 1.195,00; CP_4
da svalutazione tecnico-commerciale per euro 200,00; da fermo auto per euro 570,00
pagina 7 di 17 nonché perdite di costi fissi per euro 20,00, ecc. ...) meritevoli di un risarcimento complessivo di gran lunga maggiore rispetto alla somma di euro 570,00, dovuta alla
Controparte_8
- disponendo, dunque, di un capiente credito extracontrattuale nei confronti dei coobbligati al risarcimento, il Sig. ne cedeva una parte, pari all'importo CP_4
dovuto, di euro 570,00, alla ed una diversa porzione, anch'essa Controparte_8
pari a quanto dovuto per altre prestazioni fruite, alla;
Parte_2
- la ora Controparte_11 TR
, tenuta ex lege, ai sensi dell'art. 149 CdA, a liquidare il risarcimento
[...]
dovuto dall'assicuratore del responsabile civile, veniva costituita in mora e, una volta venuta a conoscenza delle cessioni, avrebbe dovuto estinguere il debito conseguente al sinistro nel rispetto della normativa vigente in materia di RCA e di libera circolazione dei crediti;
- La non avendo ricevuto quanto le spettava, agiva in giudizio, Controparte_8
innanzi al Giudice di Pace di Sora, per realizzare il credito portato dalla cessione ed ottenere, nella stessa sede, il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento;
- la domanda principale era finalizzata ad ottenere l'adempimento dalla debitrice ceduta, ora Controparte_11 CP_2 TR
, ma, contestualmente, veniva chiesto che, in caso di suo rigetto,
[...]
la condanna fosse comminata nei confronti del Sig. perché tenuto a garantire CP_4
la cessione pro solvendo ed obbligato al pagamento contrattualmente dovuto.
Successivamente si costituiva, altresì, la TR
, la quale a sostegno delle proprie ragioni esponeva:
[...]
- la sosteneva che - a fronte dei servizi erogati dalla prima in favore Controparte_1
del secondo- la stessa ed il sig. sottoscrivevano un atto di cessione del CP_4
credito pro-solvendo per l'importo dovuto alla prima quale corrispettivo di euro
570,00; pagina 8 di 17 - tali assunti, non erano, invero sufficienti a ritenere provata la domanda;
- nel caso specifico, l'atto di cessione e il pro-forma emesso dalla Controparte_1
non erano in alcun modo idonei a dimostrare la legittimità delle avverse pretese quantomeno di fornire una descrizione dettagliata dei “servizi erogati” in favore del cedente/danneggiato;
- la genericità dell'atto di cessione prodotto da controparte porterebbe ad ipotizzare che per “servizi erogati” si intendevano la fornitura di un veicolo sostitutivo e/o la cessione di una quota parte dell'intero credito;
- con riferimento al primo caso (noleggio veicolo) occorre evidenziare che la fattura
(anzi è più corretto dire il preavviso) è stata emessa dalla stessa società attrice che ha dunque, autodeterminato il proprio credito senza documentare il servizio prestato in quanto, priva degli elementi qualificanti relativi al periodo di noleggio, della indicazione del veicolo messo a disposizione.
- la fattura- preavviso- (NON CONTABILIZZATA) prodotta da controparte era un atto di formazione unilaterale proveniente quindi dallo stesso creditore, per nulla idoneo a dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra il sinistro e la necessità di noleggio di un veicolo sostitutivo;
- il danneggiato, quindi, non poteva limitarsi ad “emettere” una “fattura”, autodeterminando l'importo, senza fornire prova che quella voce di danno fosse conseguenza diretta ed immediata del sinistro;
- la Compagnia appena aperto il sinistro, visionava il mezzo danneggiato e liquidava i danni lamentati in conseguenza del sinistro;
- durante l'ispezione del mezzo da parte del fiduciario non venivano richieste ulteriori voci di danno. La liquidazione veniva infatti concordata tra il perito e il danneggiato: nessun'altra voce di spesa è stata richiesta durante la valutazione del fiduciario della
Compagnia.
pagina 9 di 17 - con riferimento al secondo caso, cessione di una quota parte dell'intero credito, andava richiamata la sentenza n. 8990/18 emessa dal Tribunale di Roma che decidendo un caso analogo aveva rigettato la domanda per nullità virtuale della cessione per contrarietà a norme imperative (artt.106, 132 D.Lgs 385/1993) ai sensi dell'articolo 1418, co I c.c.; ciò in quanto, il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) stabiliva che l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi era riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal ministro del tesoro che si avvale dell'UIC; a sua volta il
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli artt.
106, 107, 113 e 155 co 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 stabiliva all'art 3 “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento con operazioni acquisto di crediti.
- Il Tribunale, preso atto che oggetto della cessione era una quota parte di un credito, concludeva ritenendo che l'anticipazione delle spese di noleggio da parte della società attrice, costituiva un'operazione di finanziamento al cedente, il quale era esonerato dal ricorrere al credito bancario proprio perché del pagamento si faceva carico l'odierna appellata;
- dunque doveva ritenersi che si aveva attività finanziaria- attività di concessione di finanziamenti- ogni qual volta, indipendentemente dalla forma adottata, il finanziatore erogava direttamente ovvero indirettamente utilità economicamente valutabili e ciò faccia a fronte di un corrispettivo (Tribunale di Venezia, 2 settembre 2014 n. 1758);
- nel caso di specie la società appellante si sarebbe fatto carico di assumersi i costi di noleggio permettendo così alla danneggiata di non pagare alcuna somma per tale pagina 10 di 17 servizio rendendosi cessionaria del credito vantato dalla danneggiata nei confronti del danneggiante;
il Tribunale di Roma, quindi, concludeva ritenendo che la
[...]
aveva effettuato in favore della cedente un'operazione di finanziamento Controparte_1
che rappresentava l'esercizio di un'attività finanziaria che per essere esercitata esigeva il possesso dei requisiti indicati nell'art 106 del T.U.B.; tali requisiti non erano posseduti dalla società appellante;
- parte attrice insisteva nel chiedere la liquidazione dei costi sostenuti per l'attività di patrocinio finalizzata alla bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del presente giudizio nella misura documentata, rispettivamente di euro 150,00 e di euro 26,84 nonché a risarcire il danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute e da svalutazione commerciale, ma anche tale domanda era del tutto infondata e come tale doveva essere integralmente disattesa in quanto, tale richiesta era finalizzata ad ottenere una illegittima remunerazione aggiuntiva del credito portato nella cessione;
- in particolare, con riferimento al danno da svalutazione commerciale del mezzo parte attrice era carente di legittimazione attiva in quanto, semmai tale voce di danno spetta al proprietario;
- le richieste di parte attrice anche in punto al quantum debeatur andavano rigettate, perché infondate, eccessive e comunque non provate, poiché controparte si limitava a produrre in giudizio una “fattura pro forma”: tale documento era privo di valore probatorio non risultando contabilizzato non avendo controparte prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili, così come previsto dall'art 634 c.p.c.;
- detta fattura (preavviso) non recava il tipo di vettura data a noleggio e quello della vettura noleggiata e le relative targhe;
non recava la presa in carico e la consegna con l'annotazione dei relativi KM;
non recava l'indicazione dei giorni in cui la vettura sarebbe stata noleggiata;
la fattura pro forma sulla scorta della quale la cessionaria agiva per l'importo dalla stessa portato, era una sua stessa fattura pro forma;
in pagina 11 di 17 pratica, cioè la cessionaria del credito era lo stesso noleggiante che aveva stabilito il prezzo del noleggio e che, in definitiva, aveva unilateralmente stabilito l'entità del danno che poi viene richiesto ai danneggianti;
- in ogni caso appariva davvero esagerato l'indicato importo di euro 570,00= per il noleggio di un'auto sostitutiva in considerazione del fatto che i danni riportati dal mezzo erano di lieve entità;
- doveva necessariamente sussistere la prova del fatto storico e del nesso di causalità tra condotta ed evento, perché un soggetto sia tenuto a risarcire il danno derivato ad altri dalla sua condotta;
nel caso di specie, la prova doveva evidentemente riguardare ogni elemento attinente all'esistenza del credito reclamato;
- in primo luogo, doveva fornirsi rigorosa prova che in conseguenza del sinistro descritto in citazione fossero derivati alla vettura del sig. danni tali da CP_4
determinare la necessità di una vettura sostitutiva e che il predetto svolgesse un'attività tale da richiedere necessariamente l'uso della vettura sostitutiva;
- in secondo luogo, doveva accertarsi se il periodo in cui è stata preso a noleggio la vettura sostituiva coincide con il tempo effettivamente necessario alle riparazioni alla vettura incidentata;
se la vettura presa a noleggio era una vettura con le stesse caratteristiche della vettura incidentata e se il costo del noleggio era pari al costo medio usualmente praticato in loco, nel settore;
- al creditore non poteva essere consentito di tenere comportamenti tali da aggravare la posizione del debitore. Pertanto, laddove non si ravvisavano gli estremi giustificativi della presa a noleggio della vettura sostitutiva e dei relativi costi effettivamente sostenuti o da sostenersi, nulla era dovuto al cessionario a tale titolo dalla compagnia, posto che nulla a tale titolo era dovuto al cedente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Controparte_12
così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via
[...]
pagina 12 di 17 principale, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta e/o proponenda nei confronti della perché infondata in Controparte_12
fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, inammissibile e non provata sia in punto al nesso causale e alla compatibilità dei danni che in punto alla mera quantificazione;
2) in via subordinata e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla Controparte_8
voglia limitare l'ammontare del risarcimento al solo danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in questa comparsa Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con ogni conseguenza in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio".
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, l'accadimento e la dinamica del sinistro risultano pacifici, ciò in quanto nessuna delle parti in causa ha contestato l'origine del diritto risarcito esistente in capo al sig. e, neppure vi sono dubbi circa l'importo complessivo che CP_4
l'assicurazione aveva deciso di liquidare in favore dello stesso e cioè l'importo di
€.1.195,00 così come evincibile dalla perizia eseguita sul mezzo e depositata in atti.
Non sono dovuti, invece, in favore del sig. i danni da fermo tecnico del CP_4
veicolo in quanto non debitamente provati anche perché il preavviso di fattura, relativo al noleggio di un mezzo sostitutivo, depositato non recava né il tipo di vettura data a noleggio e le relative targhe, non recava la presa in carico e la consegna con l'annotazione dei relativi KM, non recava l'indicazione dei giorni in cui la vettura sarebbe stata noleggiata.
Tuttavia, nel caso che qui occupa, la società attrice agisce nella sua qualità di cessionaria di un credito vantato dal sig. nei confronti della convenuta CP_4
compagnia assicurativa e originato dai danni subiti dal sig. a seguito del CP_4
sinistro del 05.07.2010.
pagina 13 di 17 La questione verte allora, in materia di cessione dei crediti pro-solvendo. L'istituto in parola presenta quale elemento fondante l'esistenza di un contratto di cessione che viene concluso mediante lo scambio dei consensi tra cedente e cessionario. Al momento del menzionato scambio, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario. Quest'ultimo diviene creditore esclusivo del debitore ceduto e, dunque, unico soggetto deputato a pretendere anche in via esecutiva la prestazione nei confronti del medesimo debitore e ciò anche in mancanza della notificazione pur prevista dall'art. 1264 c.c. La notificazione della cessione invero, risulta necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato, in buona fede, dal debitore ceduto in favore del cedente anziché del cessionario. La notificazione della cessione è indispensabile anche in caso di cessioni discroniche allorquando si verificano conflitti tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso, il principio della priorità temporale riconosciuta al cessionario che per primo ha notificato l'avvenuta cessione del credito.
Nel caso che qui occupa in effetti parte attrice ha provveduto alla comunicazione della cessione del 19.07.2010 al debitore ceduto e alla convenuta compagnia assicurativa in data 30.08.2010 (come ricevuta di ritorno della raccomandata in atti), di converso la debitrice ceduta provvedeva il giorno 21.10.2010 al pagamento dell'intero importo riconosciuto al sig. (euro 1.195,00) in punto di risarcimento danni subiti dal CP_4
veicolo, dunque in data successiva rispetto alla comunicazione di avvenuta cessione del credito.
Pertanto, il pagamento eseguito dall'assicurazione non aveva effetto liberatorio in capo alla debitrice ceduta.
A ciò si aggiunga che nell'ambito del contratto di cessione era specificata la quantificazione dell'importo ceduto in favore della società attrice che dunque risultava accettato dal sig. nel suo corretto ammontare. Il valore probatorio del CP_4
pro forma di fattura prodotto a sostegno della pretesa di parte attrice assurge a mero indicatore indiziario dell'importo del credito vantato dalla società attrice, pur tuttavia pagina 14 di 17 nel contratto di cessione, sottoscritto dal sig. viene specificato l'importo del CP_4
credito oggetto di cessione, sul quale dunque, il cedente nulla aveva da eccepire. E
d'altra parte, l'onere probatorio della cessionaria risulta pienamente adempiuto in quanto, come è noto, lo stesso si concretizza con la prova in giudizio dell'esistenza di un contratto di cessione, dell'identificazione del credito ceduto e della notificazione al debitore ceduto (per le esigenze di cui si è detto). Infatti, la cessione del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma, pertanto, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, ed anche mediante presunzioni.
In merito alla cedibilità dei crediti aventi ad oggetto risarcimento dei danni, la questione è stata ormai da tempo risolta dalla giurisprudenza costante della Suprema
Corte la quale ha avuto più volte modo di affermare che anche il credito derivante dal risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale possono costituire oggetto di cessione, non essendo lo stesso di natura strettamente personale, e non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo, tenuto altresì conto del fatto che il credito derivante da fatto illecito presenta i caratteri del credito attuale (Sentenza Suprema
Corte di Cassazione n. 21192/2004; Ordinanza Cass. n. 11095/09, sentenza Tribunale di Roma, Sez. XII, 8 marzo 2010, n. 7412).
Inconferente, dunque, è la doglianza della convenuta circa la mancata indicazione in cessione della prestazione eseguita in favore del cedente o, comunque, la genericità dei servizi offerti da parte attrice, anche perché oggetto della domanda non è
l'accertamento del danno da fermo tecnico ma, come si è detto, il contratto di cessione del credito.
Per quanto attiene gli ulteriori importi richiesti da parte attrice, rispettivamente di euro
150,00 e di euro 26,84, le stesse sono dovute, in quanto debitamente provate e pertanto liquidabili, atteso che in punto di spese legali stragiudiziali è necessaria una disamina ex ante da parte del giudice volta a valutare quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (Cassazione Civile Sez.
VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685;
pagina 15 di 17 Cass. Civ. Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941; sul concetto di più rapida tutela, si veda altresì Cass. Civ. Sez. III 13 aprile 2017 n. 9548). Qualora si accerti che quella stessa lite poteva essere definita con l'attività e le prove offerte nel processo già nella fase amichevole, il giudice non può escludere tali spese legali, che appartengono a quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale, costituendo una voce di danno patrimoniale.
In punto di liquidazione dell'ulteriore danno emergente la stessa non può essere accolta in quanto non provata e neppure quantificata.
Vanno invece riconosciuti i chiesti interessi e la rivalutazione sulla somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento danni di euro 746,84.
Al fine di ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare la parte convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., da calcolarsi dalla data dell'evento dannoso (05/07/2010) sull'importo di euro € 575,82, pari alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio devalutata alla data dell'evento dannoso, rivalutato anno per anno e quindi a partire dal 5.7.2011 fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
pagina 16 di 17 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'appello proposto dalla società attrice, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna la TR
al pagamento in favore dell'attrice della complessiva
[...]
somma di euro 746,84 ( €. 570,00 + euro 150,00 + 26,84), per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dì dell'avvenuta cessione e sino al soddisfo, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- condanna la convenuta, TR
alla refusione delle spese di lite, per il presente giudizio quantificabili in euro 70
[...]
per esborsi ed €. 662,00 per compensi oltre IV, spese generali al 15% e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- condanna la convenuta, TR
alla refusione delle spese di lite, per i precedenti gradi di giudizio quantificati in
[...]
complessivi € 70 per spese ed euro 505,00 per compensi, oltre IV, spese generali al 15% e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Cassino, 18/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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