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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1649/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, TO
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4945/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 17752/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300004654 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 749/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_1), difeso dal dott. Difensore_1, la sentenza n.17752/24/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19362300004654 del 30/8/2023, emesso dalla concessionaria della Riscossione Publiservizi srl in nome e per conto del Comune di Nola, avente ad oggetto imposta TARI per l'anno 2018 per l'immobile sito in Nola alla Indirizzo_1 per un importo di Euro 894,00
Nel ricorso di primo grado parte l'appellante era stato eccepito il decorso del termine decadenziale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la nullità dell'avviso di accertamento e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni applicate.
Si era regolarmente costituito il concessionario della riscossione Publiservizi srl che aveva contestato la legittimità e regolarità dell'avviso di accertamento.
Con la richiamata sentenza n. 17752/24 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso rilevando sostanzialmente la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento fondatezza e legittimità.
Con tempestivo appello impugna il sig. Ricorrente_1 la su indicata sentenza eccependo ai motivi uno e due dell'atto di appello il decorso del termine decadenziale quinquennale al 31/12/2023, in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato il giorno 11/03/2024, l'inapplicabilità della sospensione degli 85 giorni per l'esercizio delle attività di accertamento previsto dalla normativa emergenziale COVID 19, ed al terzo motivo di appello contesta l'erroneità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento sia per le errate modalità di calcolo dell'imposta dovuta sia per l'esistenza di tre diverse unità immobiliari intestate all'appellante a fronte della singola unità accertata e chiedendo per i suddetti motivi la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita il concessionario della riscossione Publiservizi srl che ha ribadito la tempestività e legittimità dell'avviso di accertamento.
Non si è costituito il Comune di Nola che va dichiarato, pertanto, contumace.
L'atto di appello è stato discusso all'udienza del 13 febbraio 2026 ove sentite le parti è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato inammissibile il motivo di appello proposta al punto “terzo motivo di appello” costituito dalla contestazione sul merito della pretesa impositiva sia in relazione alla tariffa applicata sia in relazione agli immobili sottoposti all'imposta TARI.
Non può che essere constatato che tale motivo, corredato dalla relativa documentazione depositata anch'essa per la prima volta nel presente grado di giudizio e, quindi, anch'essa inammissibile, risulta proposto per la prima volta nel presente grado di giudizio e non è mai stato oggetto di trattazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2199/2024 ha riaffermato che “… Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934) Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006,
n. 22010)”.
La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019 n. 24040).
Passando a trattare gli altre due motivi di appello posti al punto 1 e 2 essi possono essere trattati congiuntamente avendo per oggetto entrambi il decorso del termine decadenziale quinquennale al
31/12/2023 e la consequenziale tardività dell'avviso di accertamento.
Preliminarmente va esaminato il motivo di appello relati all'applicabilità al caso de quo della sospensione dei termini accertativi, c.d. effetto a cascata, per l'ulteriore periodo degli 85 giorni previsto dalla notmativa emergenziale COVID 19.
Oggetto del contendere è dato, quindi, dall'applicabilità dell'articolo 67 del DL n. 18/2020, con cui il legislatore ha disposto per l'Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo
12 del D.lgs 159/15 “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” ai periodi successivi all'anno di imposta 2020 con il conseguente effetto a cascata sui successi anni di 85 giorni previsto dal su indicato articolo.
Con la circolare 11/E/2020 l'amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro “interno”, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie, si chiude non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì è spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale. Per dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito all'estendibilità del suddetto effetto a cascata le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce e Gorizia disposero il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363 bis, comma 1 codice di procedura civile.
L'intervento nomofilattico della Suprema Corte veniva così sollecitato allo scopo di superare definitivamente l'impasse interpretativo e così assicurare una più uniforme applicazione della disciplina qui in esame.
Con l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata, per la prima volta, a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali, ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
Tale interpretazione è stata confermata dal decreto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
1630/2025 che, interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che - comportando le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n.
18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
I giudici hanno preliminarmente ricordato come «il termine di decadenza costituisca ineludibile baluardo di certezza, non suscettibile di deroghe, variazioni, sospensioni o proroghe, se non nei ristretti e ben determinati limiti imposti dalla legge…» che, secondo quanto, in più occasioni, indicato dalla Corte costituzionale (n.
280/2005; n. 247/2011; n. 200/2021) non può mai configurare un termine “mobile”, cioè lasciato a variabili contingenti e, tanto meno, alle scelte della parte tenuta a rispettarlo. Ripercorrendo, quindi, il quadro normativo che ha caratterizzato il periodo pandemico, la Corte ha osservato che la “sospensione” di 85 giorni invocata dall'Ufficio ex art. 67 “Cura Italia” e relativa disciplina sia stata superata, con riguardo al termine di decadenza per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, dalle specifiche disposizioni introdotte poco dopo con il decreto cd “Rilancio” (art. 157, d.l. 34/2020) con il quale il legislatore emergenziale ha prescritto che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Tale norma, hanno precisato gli interpreti, ha sostanzialmente esaurito in toto la disciplina emergenziale con riferimento alla notifica degli atti ivi indicati. Quid iuris? Che senso avrebbe, si è chiesto la Corte, ipotizzare che il legislatore emergenziale abbia, nel contempo, imposto all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti impositori il rispetto del termine decadenziale ordinario per gli atti di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2020 (anno di pandemia) - con mera proroga del termine per la notifica, ai sensi del citato art. 157 del d.l. Rilancio - e lo abbia, invece, tout court differito di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano (o andranno) a scadere quando l'emergenza è ormai largamente superata? Peraltro, hanno aggiunto i giudici, anche a voler ritenere circoscritta la disciplina di cui all'art. 157 d.l. “Rilancio” unicamente alla scadenza del 31 dicembre 2020, dovendosi avere riguardo al comma 4 dell'art. 67 d.l. “Cura Italia” (esso solo specificamente dettato per i termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti), ne risulterebbe, parimenti, l'inapplicabilità di uno spostamento afferente anni successivi e/o della c.d. “sospensione a cascata”, posto che il comma 4 citato rimanda ai soli commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2015. Ebbene, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, il comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, «frettolosamente letto dalla pronuncia della III Sezione civile della Suprema Corte n. 960/2025 (tanto che, in quel caso, neppure si trattava del termine per la notifica degli atti di accertamento, bensì degli atti di riscossione, assai diversamente disciplinati dall'art. 68, d.l. n.
18/2020), non avvalora affatto una sospensione del termine per la notifica valevole per tutti gli anni transitanti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ma dice, invece, che il periodo temporale di sospensione degli incombenti relativi a detto periodo vale, ai fini della decadenza e prescrizione, nella stessa corrispondente misura in cui valgono le disposizioni in materia di sospensione per i termini dei versamenti e degli adempimenti dei contribuenti». Pertanto, ha concluso la Corte, il parametro per identificare la specifica disciplina valevole ai fini della decadenza e prescrizione è costituito, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, da quanto disposto per i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: la disposizione in materia di sospensione dei termini per i versamenti e per gli adempimenti è rinvenibile, nella specifica disciplina emergenziale Covid, nell'art. 62, d.l. n. 18/2020, che si riferisce inequivocabilmente ai versamenti e adempimenti “che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, destinati, quindi, ad assumere rilevanza non solo “a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali”, ma, per il “corrispondente periodo di tempo”, anche “a favore degli enti impositori”, con riguardo ai termini di decadenza, che sono, dunque, quelli che, parallelamente, “scadono” in quel periodo.
In base al quadro giurisprudenziale su descritto tale motivo di appello deve essere rigettato.
Va rigettato anche il motivo di appello relativo al decorso del termine decadenziale quinquennale al
31/12/2023.
Premesso che, in ambito tributario, va operata una preliminare distinzione tra i concetti di decadenza dall'attività di accertamento e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi, la decadenza individua il periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo delle stesse, mentre la prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento. Nell'ordinamento tributario, pertanto, la decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (Cass. n. 16229/2022).
Con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento essendo essi riconducibili nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in particolare, per effetto della legge in esame, il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso specifico sostiene l'appellante che si verta in materia di omesso pagamento e non di omessa denuncia per cui il termine a quo decorrerebbe da momento dell'omesso versamento e non dall'omessa denuncia, così come statuito dal giudice di primo grado, da effettuarsi entro il termine del mese di gennaio dell'anno successivo in quanto, eccepisce l'appellante non vi è stata alcuna variazione nella situazione già consolidatasi nelle annualità pregresse per cui sorgerebbe un obbligo di denuncia.
Tale tesi non è condivisibile, l'appellante non ha dimostrato di aver provveduto alla denuncia dell'utenza
TARI né ha dimostrato per le annualità pregresse l'intervenuto e regolare pagamento dell'utenza TARI in base all'affermata e consolidata situazione già protrattasi nel corso del tempo per cui non ci si può che confermare a quanto già statuito dal Giudice di primo grado e ritenere che nel caso specifico si verta in una situazione di omessa denuncia per cui l'avviso di accertamento è da ritenersi tempestivamente notificato entro il termine decadenziale.
Per quanto su esposto l'appello va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, TO
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4945/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 17752/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300004654 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 749/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_1), difeso dal dott. Difensore_1, la sentenza n.17752/24/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19362300004654 del 30/8/2023, emesso dalla concessionaria della Riscossione Publiservizi srl in nome e per conto del Comune di Nola, avente ad oggetto imposta TARI per l'anno 2018 per l'immobile sito in Nola alla Indirizzo_1 per un importo di Euro 894,00
Nel ricorso di primo grado parte l'appellante era stato eccepito il decorso del termine decadenziale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la nullità dell'avviso di accertamento e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni applicate.
Si era regolarmente costituito il concessionario della riscossione Publiservizi srl che aveva contestato la legittimità e regolarità dell'avviso di accertamento.
Con la richiamata sentenza n. 17752/24 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso rilevando sostanzialmente la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento fondatezza e legittimità.
Con tempestivo appello impugna il sig. Ricorrente_1 la su indicata sentenza eccependo ai motivi uno e due dell'atto di appello il decorso del termine decadenziale quinquennale al 31/12/2023, in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato il giorno 11/03/2024, l'inapplicabilità della sospensione degli 85 giorni per l'esercizio delle attività di accertamento previsto dalla normativa emergenziale COVID 19, ed al terzo motivo di appello contesta l'erroneità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento sia per le errate modalità di calcolo dell'imposta dovuta sia per l'esistenza di tre diverse unità immobiliari intestate all'appellante a fronte della singola unità accertata e chiedendo per i suddetti motivi la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita il concessionario della riscossione Publiservizi srl che ha ribadito la tempestività e legittimità dell'avviso di accertamento.
Non si è costituito il Comune di Nola che va dichiarato, pertanto, contumace.
L'atto di appello è stato discusso all'udienza del 13 febbraio 2026 ove sentite le parti è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato inammissibile il motivo di appello proposta al punto “terzo motivo di appello” costituito dalla contestazione sul merito della pretesa impositiva sia in relazione alla tariffa applicata sia in relazione agli immobili sottoposti all'imposta TARI.
Non può che essere constatato che tale motivo, corredato dalla relativa documentazione depositata anch'essa per la prima volta nel presente grado di giudizio e, quindi, anch'essa inammissibile, risulta proposto per la prima volta nel presente grado di giudizio e non è mai stato oggetto di trattazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2199/2024 ha riaffermato che “… Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934) Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006,
n. 22010)”.
La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019 n. 24040).
Passando a trattare gli altre due motivi di appello posti al punto 1 e 2 essi possono essere trattati congiuntamente avendo per oggetto entrambi il decorso del termine decadenziale quinquennale al
31/12/2023 e la consequenziale tardività dell'avviso di accertamento.
Preliminarmente va esaminato il motivo di appello relati all'applicabilità al caso de quo della sospensione dei termini accertativi, c.d. effetto a cascata, per l'ulteriore periodo degli 85 giorni previsto dalla notmativa emergenziale COVID 19.
Oggetto del contendere è dato, quindi, dall'applicabilità dell'articolo 67 del DL n. 18/2020, con cui il legislatore ha disposto per l'Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo
12 del D.lgs 159/15 “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” ai periodi successivi all'anno di imposta 2020 con il conseguente effetto a cascata sui successi anni di 85 giorni previsto dal su indicato articolo.
Con la circolare 11/E/2020 l'amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro “interno”, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie, si chiude non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì è spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale. Per dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito all'estendibilità del suddetto effetto a cascata le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce e Gorizia disposero il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363 bis, comma 1 codice di procedura civile.
L'intervento nomofilattico della Suprema Corte veniva così sollecitato allo scopo di superare definitivamente l'impasse interpretativo e così assicurare una più uniforme applicazione della disciplina qui in esame.
Con l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata, per la prima volta, a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali, ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
Tale interpretazione è stata confermata dal decreto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
1630/2025 che, interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che - comportando le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n.
18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
I giudici hanno preliminarmente ricordato come «il termine di decadenza costituisca ineludibile baluardo di certezza, non suscettibile di deroghe, variazioni, sospensioni o proroghe, se non nei ristretti e ben determinati limiti imposti dalla legge…» che, secondo quanto, in più occasioni, indicato dalla Corte costituzionale (n.
280/2005; n. 247/2011; n. 200/2021) non può mai configurare un termine “mobile”, cioè lasciato a variabili contingenti e, tanto meno, alle scelte della parte tenuta a rispettarlo. Ripercorrendo, quindi, il quadro normativo che ha caratterizzato il periodo pandemico, la Corte ha osservato che la “sospensione” di 85 giorni invocata dall'Ufficio ex art. 67 “Cura Italia” e relativa disciplina sia stata superata, con riguardo al termine di decadenza per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, dalle specifiche disposizioni introdotte poco dopo con il decreto cd “Rilancio” (art. 157, d.l. 34/2020) con il quale il legislatore emergenziale ha prescritto che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Tale norma, hanno precisato gli interpreti, ha sostanzialmente esaurito in toto la disciplina emergenziale con riferimento alla notifica degli atti ivi indicati. Quid iuris? Che senso avrebbe, si è chiesto la Corte, ipotizzare che il legislatore emergenziale abbia, nel contempo, imposto all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti impositori il rispetto del termine decadenziale ordinario per gli atti di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2020 (anno di pandemia) - con mera proroga del termine per la notifica, ai sensi del citato art. 157 del d.l. Rilancio - e lo abbia, invece, tout court differito di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano (o andranno) a scadere quando l'emergenza è ormai largamente superata? Peraltro, hanno aggiunto i giudici, anche a voler ritenere circoscritta la disciplina di cui all'art. 157 d.l. “Rilancio” unicamente alla scadenza del 31 dicembre 2020, dovendosi avere riguardo al comma 4 dell'art. 67 d.l. “Cura Italia” (esso solo specificamente dettato per i termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti), ne risulterebbe, parimenti, l'inapplicabilità di uno spostamento afferente anni successivi e/o della c.d. “sospensione a cascata”, posto che il comma 4 citato rimanda ai soli commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2015. Ebbene, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, il comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, «frettolosamente letto dalla pronuncia della III Sezione civile della Suprema Corte n. 960/2025 (tanto che, in quel caso, neppure si trattava del termine per la notifica degli atti di accertamento, bensì degli atti di riscossione, assai diversamente disciplinati dall'art. 68, d.l. n.
18/2020), non avvalora affatto una sospensione del termine per la notifica valevole per tutti gli anni transitanti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ma dice, invece, che il periodo temporale di sospensione degli incombenti relativi a detto periodo vale, ai fini della decadenza e prescrizione, nella stessa corrispondente misura in cui valgono le disposizioni in materia di sospensione per i termini dei versamenti e degli adempimenti dei contribuenti». Pertanto, ha concluso la Corte, il parametro per identificare la specifica disciplina valevole ai fini della decadenza e prescrizione è costituito, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, da quanto disposto per i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: la disposizione in materia di sospensione dei termini per i versamenti e per gli adempimenti è rinvenibile, nella specifica disciplina emergenziale Covid, nell'art. 62, d.l. n. 18/2020, che si riferisce inequivocabilmente ai versamenti e adempimenti “che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, destinati, quindi, ad assumere rilevanza non solo “a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali”, ma, per il “corrispondente periodo di tempo”, anche “a favore degli enti impositori”, con riguardo ai termini di decadenza, che sono, dunque, quelli che, parallelamente, “scadono” in quel periodo.
In base al quadro giurisprudenziale su descritto tale motivo di appello deve essere rigettato.
Va rigettato anche il motivo di appello relativo al decorso del termine decadenziale quinquennale al
31/12/2023.
Premesso che, in ambito tributario, va operata una preliminare distinzione tra i concetti di decadenza dall'attività di accertamento e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi, la decadenza individua il periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo delle stesse, mentre la prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento. Nell'ordinamento tributario, pertanto, la decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (Cass. n. 16229/2022).
Con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento essendo essi riconducibili nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in particolare, per effetto della legge in esame, il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso specifico sostiene l'appellante che si verta in materia di omesso pagamento e non di omessa denuncia per cui il termine a quo decorrerebbe da momento dell'omesso versamento e non dall'omessa denuncia, così come statuito dal giudice di primo grado, da effettuarsi entro il termine del mese di gennaio dell'anno successivo in quanto, eccepisce l'appellante non vi è stata alcuna variazione nella situazione già consolidatasi nelle annualità pregresse per cui sorgerebbe un obbligo di denuncia.
Tale tesi non è condivisibile, l'appellante non ha dimostrato di aver provveduto alla denuncia dell'utenza
TARI né ha dimostrato per le annualità pregresse l'intervenuto e regolare pagamento dell'utenza TARI in base all'affermata e consolidata situazione già protrattasi nel corso del tempo per cui non ci si può che confermare a quanto già statuito dal Giudice di primo grado e ritenere che nel caso specifico si verta in una situazione di omessa denuncia per cui l'avviso di accertamento è da ritenersi tempestivamente notificato entro il termine decadenziale.
Per quanto su esposto l'appello va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio.