Sentenza 22 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01445/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento sottoscritto il 10.8.2021 di inquadramento nei ruoli degli agenti di P.P. nonchè per il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici e previdenziali e del conseguente risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. ER RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- -OMISSIS- ha partecipato al concorso per il reclutamento di trecento agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto nel giugno del 2015, venendone escluso per mancato superamento degli accertamenti di idoneità psico-fisica, ai sensi dell’art. 123 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 443/1992.
L’esclusione è stata impugnata dall’interessato dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma, che dapprima lo ha ammesso in via d’urgenza alla prosecuzione dell’ iter procedimentale, quindi, con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha annullato il provvedimento.
In esecuzione della sentenza, il 30 dicembre 2020 l’odierno ricorrente è stato avviato alla frequenza del -OMISSIS-° corso di formazione, ultimato il quale è stato inquadrato con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data dell’avviamento, anziché, come da lui auspicato, con la medesima decorrenza dei colleghi di concorso, avviati alla frequenza del -OMISSIS-° corso nel giugno 2019.
Tanto premesso in fatto, il signor -OMISSIS- afferma che la scelta operata dall’amministrazione nei suoi confronti avrebbe ignorato i principi della restitutio in integrum e della retroattività del giudicato, e rivendica il diritto a una ricostruzione della carriera che lo ponga al medesimo livello retributivo, contributivo e di anzianità dei colleghi che avevano partecipato al concorso del giugno 2015. Ove, infatti, non fosse stato illegittimamente escluso dalla procedura, come accertato dal T.A.R. Lazio con la ricordata sentenza n. -OMISSIS-/2020, anch’egli sarebbe stato ammesso al -OMISSIS-° corso di formazione, di modo che non potrebbe dubitarsi del suo diritto a ottenere la medesima anzianità giuridica ed economica di coloro che avevano partecipato allo stesso concorso.
Il ricorrente assume altresì di avere diritto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’esclusione dal concorso, consistenti negli emolumenti che avrebbe percepito se tempestivamente avviato al corso di formazione, oltre che nel pregiudizio non patrimoniale legato all’aver “subito un’onta sia dal punto di vista dell’autostima, sia nei confronti dei parenti, familiari, amici” (pag. 9 del ricorso).
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, che resiste alle domande avversarie.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 23 ottobre 2025, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive.
2. Il ricorrente, lamentando di essere stato tardivamente immesso nei ruoli della Polizia penitenziaria, agisce perché gli sia riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera con retrodatazione della nomina ad agente e contestuale attribuzione della medesima anzianità di qualifica e di servizio dei colleghi ammessi a partecipare al -OMISSIS-° corso di formazione; nonché per la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni patrimoniali, parametrati a tutti gli emolumenti che gli sarebbero spettati ove l’assunzione fosse stata tempestiva, e, ancora, del “danno previdenziale” e del danno non patrimoniale, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
Replica l’amministrazione resistente che non si verserebbe in alcuna ipotesi di possibile ricostruzione della carriera o retrodatazione della nomina, atteso che non sarebbe intervenuta una indebita sospensione o interruzione di un rapporto lavorativo già in corso, né potrebbe parlarsi di ritardo dell’assunzione, mancando un termine entro il quale il rapporto avrebbe dovuto essere costituito. Al contrario, sarebbe perfettamente corretto, e coerente con la sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-/2020, l’avviamento del ricorrente al corso di formazione solo una volta accertato il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, con la relativa decorrenza giuridica ed economica.
Neppure sussisterebbero i presupposti per il risarcimento dei danni, essendo il ricorrente stato escluso dal concorso del giugno 2015 a seguito delle patologie diagnosticate a suo carico dalle competenti commissioni mediche sulla base dell’esercizio di una discrezionalità tecnica in materia opinabile, al punto che lo stesso T.A.R. del Lazio, nell’annullare l’esclusione, avrebbe comunque disposto la compensazione delle spese processuali.
2.1. Il ricorso e fondato, e può essere accolto, per quanto di ragione.
In virtù di un indirizzo giurisprudenziale consolidatissimo, dal quale non vi è ragione di discostarsi, qualora sia stata accertata l’illegittimità della mancata o tardiva costituzione di un rapporto di impiego, l’amministrazione, sussistendone i presupposti, è tenuta a emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva per i soli effetti giuridici, e non anche per quelli economici, giacché la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l’assunzione del servizio, e, pertanto, la retroattività degli effetti economici si giustifica unicamente nel caso di arbitraria interruzione di un rapporto di impiego già in atto. Resta comunque salva la risarcibilità per equivalente dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale conseguenti alla mancata o ritardata assunzione imputabile a colpa dell’amministrazione (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2021, n. 8042; id., sez. III, 27 ottobre 2020, n. 6561; id., sez. III, 25 gennaio 2018, n. 510; id., sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5514).
Nella specie, accogliendo l’impugnazione proposta dall’interessato, il T.A.R. Lazio – Roma con la sentenza n. -OMISSIS-/2020, passata in giudicato, ha annullato l’esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di trecento agenti di Polizia penitenziaria indetto con P.D.G. del 19 giugno 2015. In esecuzione della sentenza, il signor -OMISSIS- è stato avviato al -OMISSIS-° corso di formazione a partire dal 30 dicembre 2020, a differenza dei suoi colleghi dell’originario concorso, avviati sin dal mese di giugno 2019 alla frequenza del -OMISSIS-° corso di formazione.
L’acclarata illegittimità dell’esclusione dal concorso ben consente di presumere la colpa dell’amministrazione procedente, la quale non ha provato di essere incorsa in errore scusabile. La verificazione esperita dal T.A.R. Lazio, e posta a fondamento della decisione assunta con la sentenza n. -OMISSIS-/2020, dimostra anzi che il Ministero, nel valutare le condizioni di salute del ricorrente, è incorso in un vero e proprio travisamento riconducibile a malgoverno delle regole tecnico-scientifiche applicate nel caso concreto (né la sentenza del T.A.R. Lazio evidenzia profili di controvertibilità della questione, limitandosi a evocarne la “particolarità” ai soli fini della compensazione delle spese processuali).
L’illegittimità dell’esclusione è, a sua volta, causalmente collegata alla ritardata assunzione del ricorrente, che, ove non illegittimamente escluso, sarebbe stato avviato alla formazione con i colleghi di concorso nel giugno del 2019, e non un anno e mezzo più tardi nel dicembre 2020.
Su tali basi, e alla luce dei principi enunciati inizialmente, al ricorrente spetta in primo luogo la retrodatazione della nomina a far data dal momento in cui avrebbe dovuto essere avviato al corso di formazione, con le conseguenti ricadute in punto di anzianità di servizio e corrispondente trattamento retributivo (scatti di anzianità), in modo da equiparare la posizione del signor -OMISSIS- a quella dei colleghi arruolati con il -OMISSIS-° corso.
Per il periodo intercorso fra il giugno 2019 e il dicembre 2020, al ricorrente spetta altresì il risarcimento del danno patrimoniale commisurato al trattamento economico tabellare netto non goduto, con esclusione di ogni voce retributiva diversa (legata per definizione al concreto svolgimento del rapporto di impiego) e con una decurtazione del 30%, equitativamente stabilita tenendo conto del fatto che, nel periodo considerato, il ricorrente stesso ha potuto disporre liberamente di quelle energie psico-fisiche che, ove fosse stato tempestivamente assunto, avrebbe dovuto dedicare al lavoro (giurisprudenza pacifica: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2021, n. 8042; id., sez. V, 25 agosto 2021, n. 6042; id., sez. VI, 20 maggio 2021, n. 3907, id., sez. III, 27 ottobre 2020, n. 6561).
La decurtazione non può invece tenere conto dell’ aliunde perceptum , che il Ministero allega in maniera del tutto generica con riguardo all’asserito inserimento del ricorrente nelle graduatorie del personale di Poste Italiane S.p.a. da stabilizzare, senza alcuna indicazione circa l’ammontare degli importi effettivamente o anche solo presuntivamente percepiti.
Di contro, non può essere riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale, dedotto in termini del tutto generici e sfornito di un qualsivoglia principio di prova.
2.2. In forza delle considerazioni che precedono, il Ministero della Giustizia dev’essere condannato a retrodatare la nomina del ricorrente agli effetti giuridici, come indicato, e ad assumere le conseguenti determinazioni in punto di riconoscimento dell’anzianità di servizio e trattamento retributivo.
In accoglimento della domanda, il Ministero deve essere inoltre condannato a risarcire il danno patrimoniale patito dal ricorrente, come sopra quantificato, con l’aggiunta – trattandosi di debito di valore – della rivalutazione monetaria e degli interessi “compensativi”, questi ultimi nella misura del tasso legale e da calcolarsi non sulla somma rivalutata, ma sull’importo non attualizzato, rivalutato anno per anno. Sull’importo finale così determinato, saranno computati gli interessi legali ex art. 1282 c.c..
2.3. Le spese processuali seguono la soccombenza del Ministero della Giustizia e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV La AR, Presidente
ER RA, Consigliere, Estensore
LV De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | LV La AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.