TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MARTINA PUGLISI in sostituzione di CP_1
il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi
[...]
formulate; dà atto di avere depositato rinuncia al mandato il 10.6.2024 e che il difensore non si
è munito di altri difensori;
chiede rinvio per consentire la costituzione di nuovo difensore;
Per la parte resistente compare l'avvocato MASSIMILIANO CELLESI in sostituzione, CP_2
il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO, la quale si riporta CP_3
ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
pagina 1 di 5 si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 5 N. R.G. 219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CP_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4
PAOLINI ALESSANDRA
RESISTENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLO LAMANNA;
CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “accertare e Parte_1
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09320229001065684000, e
l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 39320170001134619000 e, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09320229001065684000, per i motivi esposti in narrativa;
4. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
09320229001065684000, per la mancanza del calcolo degli interessi”.
e resistevano con separate memorie. CP_3 CP_2
La causa veniva istruita senza mezzi di prova costituendi.
Innanzi tutto è evidente come non può esservi alcun rinvio causato dalla rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore della ricorrente.
La prima questione riguarda la notifica o meno dell'AVA n. 39320170001134619000.
ha depositato copia fotostatica delle e-mail di avvenuta accettazione e consegna CP_3
dell'ava in questione, notificato a mezzo pec.
La difesa ricorrente ha prontamente eccepito, alla prima udienza, che “circa la documentazione prodotta da la stessa è inutilizzabile trattandosi di copia CP_3
fotostatica di messaggi pec”.
L'assunto in sé sarebbe anche fondato, se non fosse per le circostanza, assolutamente incompatibili con la mancata notifica dell'avviso di addebito, che la ricorrente ha sia chiesto una dilazione del pagamento proprio dell'AVA in questione, sia corrisposto alcune limitate somme in pagamento proprio dell'AVA in questione (v. documentazione
. CP_2
Ne consegue che il fatto storico dell'avvenuta notifica dell'AVA per cui è causa va ritenuto accertato sulla base del compendio probatorio tutto così come appena descritto.
La questione della notifica proveniente da indirizzo di non risultante da pubblichi CP_3
pagina 4 di 5 elenchi è infondata, non essendovi alcun vincolo al riguardo ed essendo stata la notifica in questione assolutamente efficace anche negli effetti (avendo il debitore addirittura pagato parte delle somme dovute in base all'AVA notificato).
Nemmeno, infine, risulta fondata la questione relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento n. 09320229001065684000, per la mancanza del calcolo degli interessi, posto che gli interessi sono indicati nell'AVA notificato (dilazionato e parzialmente pagato), senza che mai qualcuna questione sia stata al riguardo sollevata e che gli stessi sono previsti dalla normativa previdenziale (non essendo mai stato dimostrato che in base alla stessa sarebbero dovuti interessi in misura inferiore).
In conclusione il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MARTINA PUGLISI in sostituzione di CP_1
il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi
[...]
formulate; dà atto di avere depositato rinuncia al mandato il 10.6.2024 e che il difensore non si
è munito di altri difensori;
chiede rinvio per consentire la costituzione di nuovo difensore;
Per la parte resistente compare l'avvocato MASSIMILIANO CELLESI in sostituzione, CP_2
il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO, la quale si riporta CP_3
ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
pagina 1 di 5 si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 5 N. R.G. 219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CP_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4
PAOLINI ALESSANDRA
RESISTENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLO LAMANNA;
CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “accertare e Parte_1
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09320229001065684000, e
l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 39320170001134619000 e, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09320229001065684000, per i motivi esposti in narrativa;
4. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
09320229001065684000, per la mancanza del calcolo degli interessi”.
e resistevano con separate memorie. CP_3 CP_2
La causa veniva istruita senza mezzi di prova costituendi.
Innanzi tutto è evidente come non può esservi alcun rinvio causato dalla rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore della ricorrente.
La prima questione riguarda la notifica o meno dell'AVA n. 39320170001134619000.
ha depositato copia fotostatica delle e-mail di avvenuta accettazione e consegna CP_3
dell'ava in questione, notificato a mezzo pec.
La difesa ricorrente ha prontamente eccepito, alla prima udienza, che “circa la documentazione prodotta da la stessa è inutilizzabile trattandosi di copia CP_3
fotostatica di messaggi pec”.
L'assunto in sé sarebbe anche fondato, se non fosse per le circostanza, assolutamente incompatibili con la mancata notifica dell'avviso di addebito, che la ricorrente ha sia chiesto una dilazione del pagamento proprio dell'AVA in questione, sia corrisposto alcune limitate somme in pagamento proprio dell'AVA in questione (v. documentazione
. CP_2
Ne consegue che il fatto storico dell'avvenuta notifica dell'AVA per cui è causa va ritenuto accertato sulla base del compendio probatorio tutto così come appena descritto.
La questione della notifica proveniente da indirizzo di non risultante da pubblichi CP_3
pagina 4 di 5 elenchi è infondata, non essendovi alcun vincolo al riguardo ed essendo stata la notifica in questione assolutamente efficace anche negli effetti (avendo il debitore addirittura pagato parte delle somme dovute in base all'AVA notificato).
Nemmeno, infine, risulta fondata la questione relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento n. 09320229001065684000, per la mancanza del calcolo degli interessi, posto che gli interessi sono indicati nell'AVA notificato (dilazionato e parzialmente pagato), senza che mai qualcuna questione sia stata al riguardo sollevata e che gli stessi sono previsti dalla normativa previdenziale (non essendo mai stato dimostrato che in base alla stessa sarebbero dovuti interessi in misura inferiore).
In conclusione il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5