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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 416/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13.3.2025, promossa da:
), RO P.IVA_1
rappresentato e difeso dai funzionari Dott.sse Luana Picarella,
Daniela Maiorano e Simona Sibilio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) E Controparte_2 C.F._1
Controparte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Francesco Larocca;
APPELLATI
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con ricorso ritualmente depositato, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale di Brindisi, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: preliminarmente sospendere gli effetti esecutivi dell'ordinanza ingiunzione opposta;
accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta e, conseguentemente, disporne l'annullamento.
c)- condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
e)- munire
l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecutività a norma di legge.
In particolare, gli istanti deducevano che in data 25/05/2021 era stata notificata al sig. e all'obbligata in solido “ Controparte_2 [...]
, Controparte_4
ordinanza ingiunzione del 19/05/2021 n.297/2021 emessa dall' di con la quale era CP_1 RO CP_1 stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 3.620,00, per violazione dell'art.3, commi 3 e 3 ter, decreto-legge 22 febbraio
2002, n.12, in quanto a seguito di accesso ispettivo la lavoratrice
[...]
era stata trovata intenta al lavoro, in data 17/05/2019, Parte_1
in assenza della preventiva comunicazione di assunzione, CP_5
inviata solo successivamente in data 04/07/2019; che, a seguito dell'accesso ispettivo di cui sopra, veniva notificato in data
04/07/2019 a e a “ Controparte_2 [...]
, verbale unico di Controparte_4
2 accertamento e notificazione protocollo n.11427 del 04/07/2019, determinando in €.1.800,00 la sanzione amministrativa dovuta, nonché sempre in data 04/07/2019 veniva notificato a
[...]
e a “ CP_4 Controparte_4 [...]
verbale unico di accertamento e notificazione Controparte_4 protocollo n.11428 del 04/07/2019 determinando in €.1.800,00 la sanzione amministrativa dovuta;
che chiedeva Controparte_2
l'annullamento del verbale protocollo n.11427 del 04/07/2019 che gli era stato notificato, poiché egli era semplicemente “responsabile operativo” della società e si occupava specificamente della operatività e strategia commerciale, come emerge da verbale di assemblea del 10/08/2015; che viceversa in data 27/09/2019 la “
[...]
Controparte_4 Controparte_2 Controparte_4 provvedeva al pagamento della somma di €.1.800,00 a titolo di sanzione amministrativa a mezzo mod.F23 indicando la causale PA
2019 BR00000-858-02 (ossia la causale riportata nel verbale unico di accertamento e notificazione protocollo n.11428 del 04/07/2019, notificato a ). Sulla scorta di tali Controparte_4
argomentazioni gli istanti proponevano formale Opposizione avverso la suindicata ordinanza ingiunzione, per VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART.6 LEGGE 689/1981.
Avverso tale domanda resisteva l'amministrazione convenuta eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, acquisiti i documenti offerti tempestivamente dalle parti, all'odierna udienza, celebrata nelle modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc il Giudice, verificata la regolarità delle note depositate dalle parti, come da provvedimento regolarmente comunicato, decideva come da dispositivo.”
Con sentenza emessa in data 6.2.2024 il Tribunale ha accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata.
3 Il giudice di prime cure, in particolare, ha escluso la responsabilità di in ordine alla violazione contestata in quanto, sulla Controparte_2
base delle risultanze processuali, egli si occupava solo della parte commerciale della società, mentre il socio Controparte_4
era preposta, in via esclusiva, alla gestione del personale, occupandosi anche delle assunzioni.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' RO
, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
e hanno resistito in giudizio, Controparte_2 CP_4 concludendo per il rigetto dell'appello.
Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la Corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di appello l' censura la sentenza CP_1
impugnata per aver escluso la responsabilità di Controparte_2
socio di una società in nome collettivo, in presenza di un illecito omissivo, consistente nell'impiego di manodopera senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In tale fattispecie, secondo l'appellante, la responsabilità sarebbe invece di tutti i soci e non potrebbe essere esclusa sulla base delle risultanze di una prova testimoniale e di un accordo interno aziendale, documentato da un verbale di assemblea non iscritto presso il Registro delle Imprese.
Il motivo è infondato.
Invero, qualora un illecito omissivo sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, come sostenuto dall' , CP_1
essendo indispensabile accertare che essi abbiano in qualche modo
4 contribuito alla consumazione dell'infrazione (Cass. n. 30766/2018;
Cass. n. 26238/2011).
Nel caso di specie, il dovere di provvedere alla preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, incombente, in astratto, personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società, deve essere escluso in presenza della prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale ed all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti (Cass. n. 12459/1998).
Nel presente giudizio questa prova è stata senz'altro fornita.
L'opponente ha infatti prodotto il verbale di assemblea, sottoscritto in data 10.8.2015, cioè circa quattro anni prima rispetto all'accertamento ispettivo, in cui è stata approvata una suddivisione dei compiti fra i soci, con l'attribuzione a nominato “responsabile Controparte_2 operativo”, di compiti relativi alla operatività ed alla strategia commerciale dell'azienda, ed a , nominata Controparte_4
“responsabile amministrativo”, di compiti relativi alla parte contabile, ivi compresi i rapporti e gli adempimenti relativi al personale dipendente.
Sicchè la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro spettava, in base alla predetta delibera assembleare, indubbiamente a quest'ultima.
Ulteriore conferma di questa suddivisione dei compiti nell'ambito della società è stata data dalla prova testimoniale assunta, che è risultata attendibile, stante la sua puntualità, coerenza e concordanza con le altre emergenze processuali.
Il teste , dipendente della società con la qualifica di Testimone_1
barista, ha infatti riferito dei diversi compiti svolti dai due soci all'interno dell'azienda, compiti specifici assegnati con un'apposita delibera assembleare, risalente a diversi anni prima, che aveva attribuito a il ruolo di “responsabile Controparte_4
amministrativo”, addetto anche alla gestione del personale dipendente.
5 L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 13.3.2025
. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 416/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13.3.2025, promossa da:
), RO P.IVA_1
rappresentato e difeso dai funzionari Dott.sse Luana Picarella,
Daniela Maiorano e Simona Sibilio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) E Controparte_2 C.F._1
Controparte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Francesco Larocca;
APPELLATI
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con ricorso ritualmente depositato, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale di Brindisi, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: preliminarmente sospendere gli effetti esecutivi dell'ordinanza ingiunzione opposta;
accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta e, conseguentemente, disporne l'annullamento.
c)- condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
e)- munire
l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecutività a norma di legge.
In particolare, gli istanti deducevano che in data 25/05/2021 era stata notificata al sig. e all'obbligata in solido “ Controparte_2 [...]
, Controparte_4
ordinanza ingiunzione del 19/05/2021 n.297/2021 emessa dall' di con la quale era CP_1 RO CP_1 stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 3.620,00, per violazione dell'art.3, commi 3 e 3 ter, decreto-legge 22 febbraio
2002, n.12, in quanto a seguito di accesso ispettivo la lavoratrice
[...]
era stata trovata intenta al lavoro, in data 17/05/2019, Parte_1
in assenza della preventiva comunicazione di assunzione, CP_5
inviata solo successivamente in data 04/07/2019; che, a seguito dell'accesso ispettivo di cui sopra, veniva notificato in data
04/07/2019 a e a “ Controparte_2 [...]
, verbale unico di Controparte_4
2 accertamento e notificazione protocollo n.11427 del 04/07/2019, determinando in €.1.800,00 la sanzione amministrativa dovuta, nonché sempre in data 04/07/2019 veniva notificato a
[...]
e a “ CP_4 Controparte_4 [...]
verbale unico di accertamento e notificazione Controparte_4 protocollo n.11428 del 04/07/2019 determinando in €.1.800,00 la sanzione amministrativa dovuta;
che chiedeva Controparte_2
l'annullamento del verbale protocollo n.11427 del 04/07/2019 che gli era stato notificato, poiché egli era semplicemente “responsabile operativo” della società e si occupava specificamente della operatività e strategia commerciale, come emerge da verbale di assemblea del 10/08/2015; che viceversa in data 27/09/2019 la “
[...]
Controparte_4 Controparte_2 Controparte_4 provvedeva al pagamento della somma di €.1.800,00 a titolo di sanzione amministrativa a mezzo mod.F23 indicando la causale PA
2019 BR00000-858-02 (ossia la causale riportata nel verbale unico di accertamento e notificazione protocollo n.11428 del 04/07/2019, notificato a ). Sulla scorta di tali Controparte_4
argomentazioni gli istanti proponevano formale Opposizione avverso la suindicata ordinanza ingiunzione, per VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART.6 LEGGE 689/1981.
Avverso tale domanda resisteva l'amministrazione convenuta eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, acquisiti i documenti offerti tempestivamente dalle parti, all'odierna udienza, celebrata nelle modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc il Giudice, verificata la regolarità delle note depositate dalle parti, come da provvedimento regolarmente comunicato, decideva come da dispositivo.”
Con sentenza emessa in data 6.2.2024 il Tribunale ha accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata.
3 Il giudice di prime cure, in particolare, ha escluso la responsabilità di in ordine alla violazione contestata in quanto, sulla Controparte_2
base delle risultanze processuali, egli si occupava solo della parte commerciale della società, mentre il socio Controparte_4
era preposta, in via esclusiva, alla gestione del personale, occupandosi anche delle assunzioni.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' RO
, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
e hanno resistito in giudizio, Controparte_2 CP_4 concludendo per il rigetto dell'appello.
Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la Corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di appello l' censura la sentenza CP_1
impugnata per aver escluso la responsabilità di Controparte_2
socio di una società in nome collettivo, in presenza di un illecito omissivo, consistente nell'impiego di manodopera senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In tale fattispecie, secondo l'appellante, la responsabilità sarebbe invece di tutti i soci e non potrebbe essere esclusa sulla base delle risultanze di una prova testimoniale e di un accordo interno aziendale, documentato da un verbale di assemblea non iscritto presso il Registro delle Imprese.
Il motivo è infondato.
Invero, qualora un illecito omissivo sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, come sostenuto dall' , CP_1
essendo indispensabile accertare che essi abbiano in qualche modo
4 contribuito alla consumazione dell'infrazione (Cass. n. 30766/2018;
Cass. n. 26238/2011).
Nel caso di specie, il dovere di provvedere alla preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, incombente, in astratto, personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società, deve essere escluso in presenza della prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale ed all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti (Cass. n. 12459/1998).
Nel presente giudizio questa prova è stata senz'altro fornita.
L'opponente ha infatti prodotto il verbale di assemblea, sottoscritto in data 10.8.2015, cioè circa quattro anni prima rispetto all'accertamento ispettivo, in cui è stata approvata una suddivisione dei compiti fra i soci, con l'attribuzione a nominato “responsabile Controparte_2 operativo”, di compiti relativi alla operatività ed alla strategia commerciale dell'azienda, ed a , nominata Controparte_4
“responsabile amministrativo”, di compiti relativi alla parte contabile, ivi compresi i rapporti e gli adempimenti relativi al personale dipendente.
Sicchè la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro spettava, in base alla predetta delibera assembleare, indubbiamente a quest'ultima.
Ulteriore conferma di questa suddivisione dei compiti nell'ambito della società è stata data dalla prova testimoniale assunta, che è risultata attendibile, stante la sua puntualità, coerenza e concordanza con le altre emergenze processuali.
Il teste , dipendente della società con la qualifica di Testimone_1
barista, ha infatti riferito dei diversi compiti svolti dai due soci all'interno dell'azienda, compiti specifici assegnati con un'apposita delibera assembleare, risalente a diversi anni prima, che aveva attribuito a il ruolo di “responsabile Controparte_4
amministrativo”, addetto anche alla gestione del personale dipendente.
5 L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 13.3.2025
. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
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