TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4615 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8742/23 RG in data 6.12.23, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di regolamentazione figli naturali
TRA
(CF: , rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Mario Manzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Trieste n. 2;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Marco Di Feo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla p.zza Matteo Farina n. 12;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.11.25, fissata in modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c., come da conclusioni in atti (cui si rinvia).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.23 , premettendo di aver intrattenuto una Parte_1 relazione con dalla quale nasceva (2.2.10) e che con decreto emesso Controparte_1 Persona_1 dal Tribunale di Salerno in data 1012.21 era stata regolamentata la responsabilità genitoriale delle parti in causa rispetto alla figlia, con previsione di affido condiviso, confermato da successivo decreto di modifica con il quale si riduceva l'assegno di mantenimento ad € 150,00 mensili per la figlia, chiedeva un modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale, con riconoscimento dell'affido esclusivo della minore alla madre a causa delle condotte di minaccia poste in essere dal padre con messaggi audio ed al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che, pur riconoscendo di aver assunto un tono non consono nei messaggi vocali ma solo per sfogo, ha chiesto il rigetto della richiesta di modifica, lamentando che la madre, dopo l'ultimo procedimento di riduzione dell'assegno di mantenimento, aveva in qualche modo ostacolato il suo diritto di visita.
All'esito dell'audizione delle parti e dell'ascolto della minore, con ordinanza depositata in data
30.4.24 il giudice delegato emetteva provvedimenti provvisori, riconoscendo alla ricorrente l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, pur dovendo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, residenza essere assunte di comune accordo tra i genitori.
Con la medesima ordinanza, si invitavano i genitori a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità, disponendosi un supporto psicologico per la minore, libera, nelle more, di incontrare e di sentire il padre se lo avesse voluto.
Nel corso del giudizio, su comunicazione dei Servizi sociali la minore, che manifestava evidenti segni di disagio (problemi alimentari, difficoltà di affrontare lo stress, dichiarazioni di intenti suicidiari), veniva avviata ad una valutazione neuropsichiatrica cui seguiva un percorso di sostegno per la minore.
All'udienza del 13.11.25, fissata in modalità di trattazione scritta, la causa, acquisita una relazione di aggiornamento dai Servizi sociali, era riservata al Collegio per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, va, in primo luogo, affermata l'ammissibilità della proposta modifica, ricordandosi che le decisioni anche sulla regolamentazione dei figli naturali danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
Tali provvedimenti sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni precedenti (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto, confermandosi il provvedimento emesso in via provvisoria. L'affidamento esclusivo della minore alla madre, difatti, si rende necessario al fine di garantire stabilità e continuità affettiva, in considerazione delle difficoltà relazionali e comunicative tra i genitori (di fatto non colloquiano in ordine alla quotidianità della minore, che al momento non vuole avere una relazione stabile con il padre, anche se vi sono delle timide aperture, come riscontrate dai messaggi prodotti in atti) e delle difficoltà del padre di relazionarsi con la figlia, in un momento cruciale della sua vita in piena adolescenza e con tutte le difficoltà legate anche al contesto genitoriale.
La ragazza, difatti, come si riscontra dalle relazioni dei Servizi sociali (l'ultima depositata in data
31.10.25), durante il percorso di sostegno psicologico nel tentativo di riprendere il rapporto con il padre, ha manifestato stati di ansia, intenti suicidiari, problemi di alimentazione, tanto da imporsi la necessità di una visita neuropsichiatrica. È pur vero che l'ultima relazione evidenzia dei primi segnali positivi anche riscontrati nella volontà della minore di sbloccare il padre sul cellulare, scambiando con lui qualche messaggio (quegli stessi messaggi prodotti poi dal genitore). Permane, tuttavia, una difficoltà relazionale. La minore, che è stata sentita all'udienza del 30.4.24 e che già in sede di ascolto aveva manifestato la sua chiusura ad un incontro in presenza con il padre, pur se timidamente cercava un qualche approccio (lo aveva sbloccato in un'occasione), ad oggi, secondo quanto emerso dalla relazione dei Servizi sociali, non si sente compresa dal resistente, manifesta il desiderio di instaurare un rapporto con il padre, di avere notizie dei fratellini, ma allo stesso tempo pesa ogni parola paterna.
Necessita pertanto di tempo per elaborare il suo vissuto, continuando ad essere accompagnata nel percorso di sostegno psicologico, dovendo il padre con delicatezza, senza eccessiva irruenza
(espressione di ciò erano anche i messaggi inviati e che avevano scatenato la chiusura totale della minore, di cui il padre ha compreso il peso, ammettendo che era stato solo uno sfogo), continuare nel tentativo di reinstaurare una relazione affettiva con la figlia. Egli, ad oggi, non ha ancora effettuato alcun percorso di sostegno alla genitorialità da seguirsi presso il suo Comune di residenza, contrariamente alla madre che invece sta seguendo il relativo percorso.
L'opzione per il solo affido esclusivo tutela il superiore interesse di , assicurando un Persona_1 referente genitoriale certo per le decisioni ordinarie e la gestione della vita quotidiana, evitando conflitti che potrebbero ripercuotersi negativamente sul benessere psicologico della minore.
Si ritiene tuttavia opportuno preservare la partecipazione di entrambi i genitori nelle scelte fondamentali relative alla salute, all'educazione e alla residenza, in quanto tali decisioni richiedono un apporto congiunto e una visione comune, coerente con il principio di bigenitorialità sancito dall'ordinamento; la minore non ha chiuso del tutto la porta alla figura genitoriale, né vi è disinteresse del padre, sicchè per le scelte di maggiore interesse i genitori dovranno necessariamente confrontarsi, lasciando così uno spiraglio aperto per una ripresa dei rapporti, anche solo per il benessere psicofisico di che necessità dell'amore e della presenza di entrambi. Il genitore non affidatario Persona_1 mantiene il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della minore e potrà ricorrere al giudice in caso di decisioni ritenute pregiudizievoli.»
Sul punto, si osserva che, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Tale misura, di carattere eccezionale rispetto al principio di bigenitorialità sancito dall'art. 337-ter c.c., trova giustificazione nella necessità di evitare pregiudizi derivanti da una gestione congiunta, quando la conflittualità tra i genitori, pur non integrando condotte di particolare gravità, si traduce in una paralisi decisionale e in una compromissione della serenità e stabilità del minore.
Quanto al diritto di visita, ritiene il Tribunale di dover lasciare ampia libertà alla minore di determinarsi in tal senso, valutando ella la possibilità di incontri o anche chiamate con il padre.
Per il resto va confermato il provvedimento di regolamentazione vigente tra le parti.
Quanto alle spese di lite, considerando l'esito del giudizio e le questioni trattate, esse vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto emesso in data 5.4.23 dal
Tribunale di Salerno, dispone che la minore sia affidata in via esclusiva alla Persona_1 madre, dovendo assumere entrambi i genitori di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della minore;
2) Dispone che il padre possa incontrare liberamente la figlia solo quando la stessa lo vorrà;
3) Conferma per il resto il provvedimento di regolamentazione;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.11.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi