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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10898/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI IA PA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Giudice Di Pace Di Torre Annunziata - Via Regina Margherita Indirizzo_1 Torre Annunziata NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SANZIONE n. 002604 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21706/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame il Ricorrente_1 in Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato l'atto applicativo di sanzione indicato in epigrafe per l'importo di € 196,00 allo stesso notificato in data 11.03.2025 da LI IA s.p.a. per conto del Giudice di Pace di Torre Annunziata, relativo all'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione del ricorso
R.G. 5414/2022 esperito innanzi a tale ufficio giudiziario.
In particolare il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato avendo già versato l'importo dovuto di € 98,00 in data 08.12.2023 su invito al pagamento e di avere per tale motivo presentato istanza di sgravio in data 15.12.2023.
Tanto premesso ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita LI IA s.p.a. ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario risultando la stessa attribuita al giudice ordinario ai sensi dell'art.12 comma 2 l.448/2001 ed in ogni caso il difetto di notifica dell'atto all'ente impositore rappresentato dal Ministero IA e non dal Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. In particolare (cfr. Cass. S.U. ordinanza n. 18979/2017) la giurisdizione in materia di mancato pagamento del contributo unificato e delle relative sanzioni non attenendo a crediti tributari deve essere attribuito ai sensi dell'art.12 comma 2 l.448/2001 al giudice ordinario.
Si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10898/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI IA PA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Giudice Di Pace Di Torre Annunziata - Via Regina Margherita Indirizzo_1 Torre Annunziata NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SANZIONE n. 002604 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21706/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame il Ricorrente_1 in Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato l'atto applicativo di sanzione indicato in epigrafe per l'importo di € 196,00 allo stesso notificato in data 11.03.2025 da LI IA s.p.a. per conto del Giudice di Pace di Torre Annunziata, relativo all'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione del ricorso
R.G. 5414/2022 esperito innanzi a tale ufficio giudiziario.
In particolare il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato avendo già versato l'importo dovuto di € 98,00 in data 08.12.2023 su invito al pagamento e di avere per tale motivo presentato istanza di sgravio in data 15.12.2023.
Tanto premesso ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita LI IA s.p.a. ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario risultando la stessa attribuita al giudice ordinario ai sensi dell'art.12 comma 2 l.448/2001 ed in ogni caso il difetto di notifica dell'atto all'ente impositore rappresentato dal Ministero IA e non dal Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. In particolare (cfr. Cass. S.U. ordinanza n. 18979/2017) la giurisdizione in materia di mancato pagamento del contributo unificato e delle relative sanzioni non attenendo a crediti tributari deve essere attribuito ai sensi dell'art.12 comma 2 l.448/2001 al giudice ordinario.
Si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.